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Servizi, le liberalizzazioni crescenti

Il CETA prevede che gli obblighi dei Governi rispetto alle attività economiche si applichino anche nel campo dei servizi. Stabilisce inoltre che non possono essere diminuite le privatizzazioni e le liberalizzazioni fin qui compiute nel settore dei servizi (clausola “standstill”) e rende irreversibili quelle future (clausola “ratchet”). Le eccezioni riguardano esclusivamente i servizi esplicitamente elencati nel trattato dagli Stati e dall’UE (la cosiddetta “lista negativa”).

A titolo di esempio, soltanto la Bulgaria ha inserito il fracking fra le attività per le quali non é consentita la liberalizzazione. Non lo hanno fatto neppure Paesi come la Francia1), in cui pure è in vigore una moratoria del fracking.

Il CETA non riguarda i servizi che ogni Stato fornisce "nell'esercizio dell'autorità governativa", cioè su base non commerciale e senza la concorrenza da parte di uno o più fornitori privati. Sempre a titolo di esempio, in Italia istruzione e salute non sono servizi “nell'esercizio dell'autorità governativa”.

Dunque i servizi pubblici sono toccati dal CETA anche se il Parlamento Europeo ha chiesto nel gennaio 20162) di lasciarli fuori dagli accordi internazionali e anche se nel 2011 ha chiesto particolari condizioni per inserirli nel CETA3).

Lista negativa. E' nel trattato ciò che non è nel trattato

Il CETA è il primo accordo siglato dall’Unione Europea a seguire un approccio alla liberalizzazione dei servizi noto come “lista negativa”: l’opposto rispetto al classico approccio della “lista positiva” seguito per il GATS 4), l’Accordo generale sul commercio nei servizi del 1995 che costituisce una delle pietre angolari dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Quando si segue la “lista positiva”, solo i servizi esplicitamente elencati nel trattato sono aperti alla liberalizzazione e alla concorrenza internazionale. Al contrario, con la “lista negativa” scelta per il CETA è necessario elencare con precisione quali servizi rimangono protetti: tutti gli altri vengono liberalizzati5).

Il trattato che contiene una “lista negativa” rende pericolosamente difficile prevedere e regolare tutta una serie di situazioni particolari. Inoltre sono automaticamente soggetti alla liberalizzazione i servizi di nuovo genere che potrebbero venirsi a creare in futuro.

I servizi esclusi dalle privatizzazioni sono elencati nell’allegato I del CETA6). L’allegato II elenca i servizi per i quali le autorità pubbliche si riservano il diritto di emanare, in futuro, norme più restrittive rispetto a quanto prevede il CETA. Tutti e due gli allegati elencano le riserve sia dell’UE sia dei singoli stati membri.

Clausole “standstill” e “ratchet”

Nel capitolo sui servizi del CETA sono incluse sostanzialmente, anche se non in modo esplicito, le clausole note come “standstill” e “ratchet”. Esse rendono impossibile far diventare in futuro pubblico, rispettivamente, ciò che é stato già liberalizzato e ciò che verrà privatizzato.

In base alla la clausola “standstill”, un governo non potrà diminuire il livello di liberalizzazione presente al momento della ratifica del trattato. Se ad esempio in un Paese, al momento della ratifica del CETA, è permesso che le partecipazioni straniere coprano il 30% di un servizio, in futuro il Paese in questione potrà aumentare queste partecipazioni - potrà portarle ad esempio al 40% - ma successivamente potrà semmai farle scendere solo fino al 30%: mai sotto questa soglia.

L’esistenza della clausola “standstill” si evince dal fatto che il CETA (articolo 9.7.1.c) consente di modificare le leggi nazionali solo se non diminuiscono il livello di liberalizzazione.

Con la clausola “ratchet”, invece, le liberalizzazioni effettuate dopo l’entrata in vigore del CETA diventano irreversibili anche se si rivelano disastrose. Nel caso citato sopra, se un governo decidesse aumentare dal 30% al 40% la quota limite di partecipazione delle imprese straniere, a causa della clausola “ratchet” non potrebbe più tornare neanche al 30%.

L’esistenza della clausola “ratchet” deriva dal fatto che, nell’allegato I, le eccezioni alle liberalizzazioni sono riferite solo alle leggi già in vigore e non conformi alle disposizioni del CETA.

Il Parlamento europeo, nella votazione della risoluzione sul trattato internazionale TiSA (liberalizzazione dei servizi) in corso di negoziazione7), si è espresso contro queste due clausole (emendamento firmato dal M5S).

Un esempio concreto degli effetti deleteri della clausola “ratchet” riguarda la società italiana Parmalat, che utilizzava una sorgente canadese (quella di Esker in Quebec) per produrre acqua in bottiglia. Quando Parmalat è fallita, in base alla clausola “ratchet” contenuta nel trattato NAFTA8) che lega Stati Uniti, Canada e Messico, il Canada non è potuto tornare proprietario della fonte, ma ha dovuto darla in concessione a un’altra multinazionale9).

I servizi pubblici

L’allegato II inserisce i “services considered as public utilities at national or local level” ( i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale) fra i settori in cui tutti gli Stati si riservano il diritto di introdurre normative più restrittive rispetto a quanto prevede il CETA. L’esenzione non si applica a telecomunicazioni, computer e servizi collegati.

Secondo l’analisi del CETA10) effettuata dal Canadian Center for Policy alternatives, un istituto di ricerca che fa parte delle voci progressiste, l’esenzione dei “servizi considerati servizi pubblici” è formulata con un linguaggio ambiguo.

Inoltre i “servizi considerati servizi pubblici” sono esentati solo dall’obbligo, altrimenti sancito trasversalmente dal CETA, di permettere l’accesso al mercato agli operatori canadesi e di trattarli come gli investitori nazionali.

Alla luce delle disposizioni trasversali del CETA, questo significa che quando i servizi pubblici - come ad esempio la raccolta rifiuti - vengono affidati alla gestione dei privati, gli enti locali UE non possono istituire una “corsia preferenziale” per gli operatori locali.

Sempre nell’allegato II, l’EU si riserva il diritto di sovvenzionare con fondi pubblici i servizi sanitari e sociali. Nella sezione del CETA relativa protezione degli investimenti, Canada ed UE si riservano (articolo 8.15.5.c) la facoltà di fornire sussidi a titolo preferenziale ai servizi pubblici o locali.

Acqua. Il bicchiere avvelenato

In teoria - solo in teoria - l'articolo 1.9.1 del CETA stabilisce che l'acqua non va trattata come una merce. In pratica, lo stesso articolo precisa che il riferimento é all’acqua “nel suo stato naturale”.

L’acqua potabile (o anche destinata all’irrigazione) subisce vari trattamenti prima di essere utilizzata: dunque é possibile sostenere che l’acqua potabile non é acqua “nel suo stato naturale”. Inoltre il trattato afferma (articolo 1.9.3) che “se una parte permette l’uso commerciale di una fonte idrica, deve farlo rispettando l’accordo”: ovvero la “fonte idrica” in questione va trattata come una merce soggetta agli obblighi stabiliti dal CETA.

Nell’allegato II, in cui Canada, UE e Stati membri elencano i servizi per i quali si riservano di definire in futuro misure più restrittive di quelle previste dal CETA, l’UE ha inserito la raccolta, il trattamento e la distribuzione dell’acqua. Le attività elencate nell’allegato II sono anche esentate dagli obblighi di “national treatment” (trattare gli investitori canadesi alla stregua di quelli europei) e “market access” (permettere l’accesso al mercato europeo dei servizi idrici canadesi).

Tuttavia la piena esclusione dell’acqua dal CETA si può ottenere solo evitando di applicare all’acqua gli obblighi di “most favoured nation” (la clausola della nazione più favorita, con la quale si assicura l’assenza di discriminazioni nei confronti degli investitori canadesi) e soprattutto esentando l’acqua dalla “protezione degli investimenti” accordata attraverso la clausola ICS.

Esercizio dell'autorità governativa. I servizi esclusi dal CETA

Sono completamente esentati dall’applicazione dell'articolo del CETA sulla liberalizzazione dei servizi solo (articolo 9.2) i servizi finanziari (normati da articoli specifici), i servizi di trasporto aereo con l’eccezione dei servizi di terra, gli appalti pubblici non destinati alla rivendita commerciale, i servizi audiovisivi per l’UE, l’ “industria culturale” canadese e i servizi forniti “nell’esercizio dell’autorità governativa”, ovvero - in base alla definizione fornita dal trattato GATS11) - i servizi forniti dallo Stato che hanno base commerciale e che non sono in concorrenza con uno o più servizi forniti da privati.

Dunque non sono esentate dall’applicazione del CETA le situazioni - molto diffuse negli Stati UE - in cui servizi pubblici e quelli privati convivono fianco a fianco, sono complementari o concorrenziali.

I servizi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, rientrano “nell’esercizio dell’autorità governativa” sono veramente pochi: ad esempio, l’esercito e l’emissione di moneta. Si può sostenere - altro esempio - che l’istruzione superiore non rientra “nell’esercizio dell’autorità governativa” perché esistono anche le università private (dunque esiste la concorrenza alle università pubbliche) e perché per iscriversi alle università pubbliche si paga una tassa, dunque il servizio che esse forniscono non é esente da una “base commerciale”.