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irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi [13 /2018/11 18:33] tamburteam [I servizi pubblici] |
irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi [09 /2021/04 11:09] |
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Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Servizi, le liberalizzazioni crescenti ====== | ||
- | Il CETA prevede che [[detta_i_criteri|gli obblighi dei Governi rispetto alle attività economiche]] si applichino anche nel campo dei servizi. Stabilisce inoltre che non possono essere diminuite le privatizzazioni e le liberalizzazioni fin qui compiute nel settore dei servizi [[irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi# | ||
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- | Il CETA non riguarda i servizi che ogni Stato fornisce [[irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi# | ||
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- | Dunque [[irreversibile_e_crescente_intervento_privato_nei_servizi# | ||
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- | ===== Lista negativa. E' nel trattato ciò che non è nel trattato ===== | ||
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- | Il CETA è il primo accordo siglato dall’Unione Europea a seguire un approccio alla liberalizzazione dei servizi noto come “lista negativa”: | ||
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- | Quando si segue la “lista positiva”, | ||
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- | Il trattato che contiene una “lista negativa” rende pericolosamente difficile prevedere e regolare tutta una serie di situazioni particolari. Inoltre sono automaticamente soggetti alla liberalizzazione i servizi di nuovo genere che potrebbero venirsi a creare in futuro. | ||
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- | I servizi esclusi dalle privatizzazioni sono elencati nell’allegato I del CETA((il testo completo del trattato: [[http:// | ||
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- | ===== Clausole “standstill” e “ratchet” ===== | ||
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- | Nel capitolo sui servizi del CETA sono incluse sostanzialmente, | ||
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- | In base alla la clausola “standstill”, | ||
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- | L’esistenza della clausola “standstill” si evince dal fatto che il CETA (articolo 9.7.1.c) consente di modificare le leggi nazionali solo se non diminuiscono il livello di liberalizzazione. | ||
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- | Con la clausola “ratchet”, | ||
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- | L’esistenza della clausola “ratchet” deriva dal fatto che, nell’allegato I, le eccezioni alle liberalizzazioni sono riferite solo alle leggi già in vigore e non conformi alle disposizioni del CETA. | ||
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- | Il Parlamento europeo, nella votazione della risoluzione sul trattato internazionale TiSA (liberalizzazione dei servizi) in corso di negoziazione(([[http:// | ||
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- | Un esempio concreto degli effetti deleteri della clausola “ratchet” riguarda la società italiana Parmalat, che utilizzava una sorgente canadese (quella di Esker in Quebec) per produrre acqua in bottiglia. Quando Parmalat è fallita, in base alla clausola " | ||
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- | ===== I servizi pubblici ===== | ||
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- | L’allegato II inserisce i “services considered as public utilities at national or local level” ( i servizi considerati servizi pubblici a livello nazionale o locale) fra i settori in cui tutti gli Stati si riservano il diritto di introdurre normative più restrittive rispetto a quanto prevede il CETA. L’esenzione non si applica a telecomunicazioni, | ||
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- | Secondo l’analisi del CETA(([[https:// | ||
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- | Inoltre i “servizi considerati servizi pubblici” sono esentati solo dall’obbligo, | ||
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- | Alla luce delle disposizioni trasversali del CETA, questo significa che quando i servizi pubblici - come ad esempio la raccolta rifiuti - vengono affidati alla gestione dei privati, gli enti locali UE non possono istituire una “corsia preferenziale” per gli operatori locali. | ||
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- | Sempre nell’allegato II, l’EU si riserva il diritto di sovvenzionare con fondi pubblici i servizi sanitari e sociali. Nella sezione del CETA relativa protezione degli investimenti, | ||
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- | ==== Acqua. Il bicchiere avvelenato ==== | ||
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- | In teoria - solo in teoria - l' | ||
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- | L’acqua potabile (o anche destinata all’irrigazione) subisce vari trattamenti prima di essere utilizzata: dunque é possibile sostenere che l’acqua potabile non é acqua “nel suo stato naturale”. Inoltre il trattato afferma (articolo 1.9.3) che “se una parte permette l’uso commerciale di una fonte idrica, deve farlo rispettando l’accordo”: | ||
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- | Nell’allegato II, in cui Canada, UE e Stati membri elencano i servizi per i quali si riservano di definire in futuro misure più restrittive di quelle previste dal CETA, l’UE ha inserito la raccolta, il trattamento e la distribuzione dell’acqua. Le attività elencate nell’allegato II sono anche esentate dagli obblighi di “national treatment” (trattare gli investitori canadesi alla stregua di quelli europei) e “market access” (permettere l’accesso al mercato europeo dei servizi idrici canadesi). | ||
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- | Tuttavia la piena esclusione dell’acqua dal CETA si può ottenere solo evitando di applicare all’acqua gli obblighi di “most favoured nation” (la clausola della nazione più favorita, con la quale si assicura l’assenza di discriminazioni nei confronti degli investitori canadesi) e soprattutto esentando l’acqua dalla “protezione degli investimenti” accordata attraverso la [[citare_in_giudizio_lo_stato# | ||
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- | ===== Esercizio dell' | ||
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- | Sono completamente esentati dall’applicazione dell' | ||
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- | Dunque non sono esentate dall’applicazione del CETA le situazioni - molto diffuse negli Stati UE - in cui servizi pubblici e quelli privati convivono fianco a fianco, sono complementari o concorrenziali. | ||
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- | I servizi che, al di là di ogni ragionevole dubbio, rientrano “nell’esercizio dell’autorità governativa” sono veramente pochi: ad esempio, l’esercito e l’emissione di moneta. Si può sostenere - altro esempio - che l’istruzione superiore non rientra “nell’esercizio dell’autorità governativa” perché esistono anche le università private (dunque esiste la concorrenza alle università pubbliche) e perché per iscriversi alle università pubbliche si paga una tassa, dunque il servizio che esse forniscono non é esente da una “base commerciale”. |