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Gli obblighi dei Governi rispetto alle attività economiche
Un intero articolo del CETA1) - il numero 12 - è dedicato alla normativa nazionale e descrive i fumosi criteri cui dovrà obbedire la regolamentazione mantenuta in vigore dagli Stati o adottata in futuro a proposito di procedure e requisiti per ottenere autorizzazioni e idoneità relative a qualsiasi attività economica. Sono esclusi solo i servizi che l'UE o uno Stato ha esplicitamente esentato dalla liberalizzazione (elencati nell’Allegato I) o su cui si é riservato il diritto di imporre misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal CETA, e che sono elencati nell’allegato II.
Nell’insieme ingarbugliato delle esenzioni nessuno ha inserito, ad esempio, la vendita delle armi da fuoco. Dunque nell'intero Canada e nell’intera UE requisiti e procedute per concedere una licenza di vendita delle armi da fuoco dovranno corrispondere a quanto stabilito dal CETA.
Criteri fumosi
Gli Stati sono tenuti a far sì che le procedure e i requisiti per ottenere autorizzazioni e idoneità relativi ad attività economiche non siano arbitrari e siano invece chiari e trasparenti (due aggettivi variamente interpretabili), obiettivi (altro concetto dai confini incerti), stabiliti in anticipo (in anticipo rispetto a cosa?) e pubblicamente accessibili.
Requisiti e procedure dovranno inoltre essere il più semplici possibili e non dovranno causare alle attività economiche ritardi o complicazioni.
Il preambolo del CETA recita che il trattato preserva il diritto degli Stati a legiferare. Tuttavia, in un tribunale arbitrale, questo diritto può essere interpretato come relativo esclusivamente ai settori per i quali il CETA non prevede obblighi.
L’articolo 28, dedicato alle eccezioni, sancisce che per quel che riguarda l’articolo 12 (normativa nazionale) nulla impedisce agli Stati di adottare norme necessarie per proteggere ordine pubblico, sicurezza pubblica, morale; vita e salute di persone, animali, piante.