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| Linea 15: | Linea 15: | ||
| Alla cooperazione normativa partecipano solo il Canada e l’UE: gli Stati membri non hanno né voce né ruolo, anche se saranno poi chiamati a recepire le norme UE nate da una concertazione col Canada. | Alla cooperazione normativa partecipano solo il Canada e l’UE: gli Stati membri non hanno né voce né ruolo, anche se saranno poi chiamati a recepire le norme UE nate da una concertazione col Canada. | ||
| - | La cooperazione normativa é volontaria (articolo 21.2.6 del CETA) ma UE e Canada ne riconoscono l’importanza (articolo 21.2.3) e devono essere pronti a produrre giustificazioni scritte se la rifiutano (articolo 21.2.6). Secondo un parere legale richiesto dalla Camera del lavoro di Vienna(([[https:// | + | La cooperazione normativa é volontaria (articolo 21.2.6 del CETA) ma UE e Canada ne riconoscono l’importanza (articolo 21.2.3) e devono essere pronti a produrre giustificazioni scritte se la rifiutano (articolo 21.2.6). Secondo un parere legale richiesto dalla Camera del lavoro di Vienna(([[https:// |
| Il CETA contiene poche prescrizioni esplicite relative alla cooperazione normativa. Elenca piuttosto le modalità attraverso le quali essa può verificarsi: | Il CETA contiene poche prescrizioni esplicite relative alla cooperazione normativa. Elenca piuttosto le modalità attraverso le quali essa può verificarsi: | ||
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| ===== Primo siluro: l' | ===== Primo siluro: l' | ||
| - | Attraverso il CETA, UE e Canada (articolo 25 del trattato, dedicato a dialoghi bilaterali e cooperazione) concordano di “facilitare la cooperazione” su temi di comune interesse, compresi biotecnologie ed accesso al mercato dei prodotti agricoli | + | Attraverso il CETA, UE e Canada (articolo 25 del trattato, dedicato a dialoghi bilaterali e cooperazione) concordano di “facilitare la cooperazione” su temi di comune interesse, compresi biotecnologie ed accesso al mercato dei prodotti agricoli |
| Un processo di approvazione dei prodotti biotecnologici efficiente e “basato sulla scienza” figura fra gli obiettivi condivisi cui le parti danno risalto (articolo 25.2) insieme alla cooperazione normativa per minimizzare gli effetti negativi sul commercio delle pratiche normative. | Un processo di approvazione dei prodotti biotecnologici efficiente e “basato sulla scienza” figura fra gli obiettivi condivisi cui le parti danno risalto (articolo 25.2) insieme alla cooperazione normativa per minimizzare gli effetti negativi sul commercio delle pratiche normative. | ||
