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Linea 15: Linea 15:
 Alla cooperazione normativa partecipano solo il Canada e l’UE: gli Stati membri non hanno né voce né ruolo, anche se saranno poi chiamati a recepire le norme UE nate da una concertazione col Canada. Alla cooperazione normativa partecipano solo il Canada e l’UE: gli Stati membri non hanno né voce né ruolo, anche se saranno poi chiamati a recepire le norme UE nate da una concertazione col Canada.
  
-La cooperazione normativa é volontaria (articolo 21.2.6 del CETA) ma UE e Canada ne riconoscono l’importanza (articolo 21.2.3) e devono essere pronti a produrre giustificazioni scritte se la rifiutano (articolo 21.2.6). Secondo un parere legale richiesto dalla Camera del lavoro di Vienna(([[https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Regualtory_Coop_Stoll_EN_WEB_Juni2015_neu.pdf]])) a tre giuristi guidati da  Peter-Tobias Stoll dell’Università Georg August di Göttingen,  il rifiuto alla cooperazione normativa può innescare il meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato contemplato dal CETA.+La cooperazione normativa é volontaria (articolo 21.2.6 del CETA) ma UE e Canada ne riconoscono l’importanza (articolo 21.2.3) e devono essere pronti a produrre giustificazioni scritte se la rifiutano (articolo 21.2.6). Secondo un parere legale richiesto dalla Camera del lavoro di Vienna(([[https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Regualtory_Coop_Stoll_EN_WEB_Juni2015_neu.pdf]])) a tre giuristi guidati da  Peter-Tobias Stoll dell’Università Georg August di Göttingen,  il rifiuto alla cooperazione normativa può innescare il meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato contemplato dal CETA. Questo meccanismo, a sua volta, offre la possibilità di sanzioni o di compensazioni commerciali.
  
 Il CETA contiene poche prescrizioni esplicite relative alla cooperazione normativa. Elenca piuttosto le modalità attraverso le quali essa può verificarsi: fra l’altro, su richiesta del partner commerciale, UE e Canada possono scambiarsi i testi delle norme in attesa di adozione e prendere in considerazione le reciproche proposte di correzione; inoltre possono inviare al partner commerciale - non c'è nemmeno bisogno di una sua richiesta - le bozze di proposte legislative relative a [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue#il_cavallo_di_troia_le_misure_sanitarie_e_fitosanitarie|norme sanitarie e fitosanitarie]]. Le bozze sono riferite ai primissimi stadi della stesura: in questo caso, è contemplato che la cooperazione normativa avvenga già durante la redazione delle norme. Il CETA contiene poche prescrizioni esplicite relative alla cooperazione normativa. Elenca piuttosto le modalità attraverso le quali essa può verificarsi: fra l’altro, su richiesta del partner commerciale, UE e Canada possono scambiarsi i testi delle norme in attesa di adozione e prendere in considerazione le reciproche proposte di correzione; inoltre possono inviare al partner commerciale - non c'è nemmeno bisogno di una sua richiesta - le bozze di proposte legislative relative a [[pesante_effetto_sull_agricoltura_ue#il_cavallo_di_troia_le_misure_sanitarie_e_fitosanitarie|norme sanitarie e fitosanitarie]]. Le bozze sono riferite ai primissimi stadi della stesura: in questo caso, è contemplato che la cooperazione normativa avvenga già durante la redazione delle norme.
Linea 29: Linea 29:
 ===== Primo siluro: l'approccio "scientifico" agli OGM ===== ===== Primo siluro: l'approccio "scientifico" agli OGM =====
  
-Attraverso il CETA, UE e Canada (articolo 25 del trattato, dedicato a dialoghi bilaterali e cooperazione) concordano di “facilitare la cooperazione” su temi di comune interesse, compresi biotecnologie ed accesso al mercato dei prodotti agricoli giotecnologici, ossia gli OGM (articolo 25.2). +Attraverso il CETA, UE e Canada (articolo 25 del trattato, dedicato a dialoghi bilaterali e cooperazione) concordano di “facilitare la cooperazione” su temi di comune interesse, compresi biotecnologie ed accesso al mercato dei prodotti agricoli biotecnologici, ossia gli OGM (articolo 25.2). 
  
 Un processo di approvazione dei prodotti biotecnologici efficiente e “basato sulla scienza” figura fra gli obiettivi condivisi cui le parti danno risalto (articolo 25.2) insieme alla cooperazione normativa per minimizzare gli effetti negativi sul commercio delle pratiche normative. Un processo di approvazione dei prodotti biotecnologici efficiente e “basato sulla scienza” figura fra gli obiettivi condivisi cui le parti danno risalto (articolo 25.2) insieme alla cooperazione normativa per minimizzare gli effetti negativi sul commercio delle pratiche normative.