Proteggere i segreti commerciali più dell’interesse pubblico e della salute. La proposta indecente dell’UE
Le brutte notizie da questa Europa degenerata non finiscono mai: fra due settimane sarà discussa dalla commissione ITRE la “Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”.
Dopo la vittoria delle lobbies degli OGM con il voto di oggi in Plenaria a Strasburgo (unici contrari M5S, guppo Verdi-ALE e GUE-NGL), abbiamo un’altra proposta indecente che farà meno parlare di se, ma si sa che il diavolo si annida (anche) nei dettagli.
Il testo completo è in fondo a questo post. La proposta di direttiva protegge in modo ferreo i segreti commerciali, cioè le informazioni poco note e difficilmente accessibili in grado di conferire un vantaggio economico a chi le detiene. Come ha ha messo in luce (in inglese) il gruppo Coroporate Europe Observatory, in base alla proposta di direttiva le aziende potrebbero invocare il segreto commerciale per evitare di rendere pubbliche informazioni relative a sostanze inquinanti, farmaci, OGM. Ovvero, la protezione deli segreti commerciali viene anteposta anche all’interesse pubblico, all’ambiente e alla salute. Il succo dell’analisi di Coroporate Europe Observatory è stato ripreso in italiano da Rinnovabili.
Ma c’è anche altro. In caso di processi per presunta violazione dei segreti commerciali, la proposta di direttiva contempla la possibilità che – per tutelare i segreti oggetto della controversia – il segreto venga esteso anche agli atti giudiziari e alle prove, che possono non essere rese note alla controparte. Siamo pertanto nel pieno di una sorta di controriforma: i processi in cui l’imputato non sapeva neanche da cosa doveva difendersi e quali erano le prove o gli indizi a suo carico, sono finiti con l’ancien régime e con la Rivoluzione Francese. Questa proposta di direttiva – sempre che non venga radicalmente corretta – rischia di riportarci indietro di 200 e passa anni.
Pubblico e commento alcuni passi salienti della proposta di direttiva che non hanno ancora – mi pare – ricevuto la giusta attenzione. Il neretto, ovviamente, l’ho aggiunto io. Durante i processi relativi alla violazione di segreti commerciali,
Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano (…) adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale (…) Le misure (…) prevedono almeno la possibilità di:
(a) limitare l’accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi;
(b) limitare l’accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali. In circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l’accesso delle parti a dette udienze (…)
Quando (…) la competente autorità giudiziaria decide che le prove lecitamente in possesso di una parte non devono essere divulgate all’altra parte e se tali prove costituiscono materiale rilevante per l’esito della controversia, l’autorità giudiziaria può tuttavia [può, non deve, ndr] autorizzare la comunicazione di tali informazioni ai rappresentanti legali dell’altra parte e, se del caso, a esperti autorizzati, fatto salvo l’obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1 [persone vincolate al mantenimento del segreto, ndr]
Dunque per proteggere un segreto commerciale può essere vietato ad una delle parti in causa assistere al processo che la vede coinvolta e le prove lecitamente in possesso di una parte possono non essere rese note alla controparte: ma scherziamo? No, purtroppo questi non scherzano affatto…
E se un segreto commerciale ammanta porcherie nocive alla salute e all’ambiente? E se qualcuno decide di rivelare questo segreto in nome dell’interesse pubblico? Un’azione del genere equivale al passaggio sotto le forche caudine. Infatti, secondo la bozza di direttiva, la rivelazione dei segreti commerciali non è punibile solo se avviene
per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita (…) a condizione che l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell’interesse pubblico
E’ facile immaginare che chi rivela un segreto commerciale nell’interesse pubblico dovrà affrontare un processo per dimostrare 1) che il suo obiettivo era proprio l’interesse pubblico 2) che l’interesse pubblico non poteva essere raggiunto senza rivelare i segreti commerciali. Facile, no?, soprattutto quando si tratta di affrontare una legione di avvocati ingaggiati da una potente società.
In questa proposta di direttiva gli interessi delle aziende sono dei giganti che schiacciano l’interesse pubblico. L’Unione Europea – questa Unione Europea – ha scelto ancora una volta a fianco di chi schierarsi e quale è il centro del suo universo. Adesso a Bruxelles c’è bisogno di una rivoluzione copernicana. Ci proverò dato che come componente e coordinatore M5S per la commissione ITRE sono chiamato a emendare questa proposta indecente (e lo farò con piacere e in maniera pesante!). Intanto leggete in fondo all’articolo la proposta di direttiva: i suggerimenti sono i benvenuti.
UPDATE 22 GENNAIO 2015
Pubblico il video e il testo del mio intervento in Commissione sulla proposta di direttiva.
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“Siamo felici che l’Unione abbia voluto normare i segreti commerciali. Li riteniamo di fondamentale importanza. Sono contento di collaborare con la Rivasi, che tra l’altro è stata la prima persona di un altro gruppo politico che ho conosciuto qui al Parlamento Europeo.
La tutela dei segreti commerciali é un terreno particolarmente delicato e scivoloso. Da un lato è giusto che questi segreti rimangano tali; dall’altro bisogna evitare di ostacolare la libera circolazione della conoscenza.
Dobbiamo sforzarci di trovare un punto di equilibrio: non é pensabile che un’azienda viva di rendita a tempo indeterminato sullo sfruttamento del medesimo segreto commerciale: è nella nostra visione di una società della conoscenza che dopo un ragionevole lasso di tempo questo segreto possa diventare patrimonio della collettività. Al contrario va contemporaneamente assicurata una tutela maggiore delle piccole imprese, che sono più esposte alla sottrazione dei segreti commerciali ad opera dei grandi gruppi in un mondo globalizzato. Quindi potremmo anche allungare di molto il tempo di prescrizione dopo di che liberare i segreti.
Fin qui si tratta di effettuare aggiustamenti sulla bozza di direttiva. Ma su tre punti é assolutamente necessario correggerla in modo assai più radicale.
Il primo di questi punti: fare in modo che l’accesso ai segreti commerciali sia possibile quando questo é richiesto dalle autorità nazionali per tutelare il bene pubblico, l’ambiente e la salute.
Il secondo punto riguarda la tutela del “capitale umano”, di quei lavoratori che sono a conoscenza dei segreti commerciali. Bisogna evitare che un’eccessiva protezione degli stessi delimiti la mobilità delle conoscenze e dei lavoratori stessi. Essi, in base alla formulazione attuale della proposta di direttiva, rischiano di essere imputati di illecita divulgazione dei segreti commerciali quando trovano lavoro in una nuova azienda e – ovviamente – portano con sé il patrimonio di conoscenze acquisite sul vecchio posto di lavoro.
Il terzo punto riguarda i processi per la presunta violazione dei segreti commerciali: la proposta di direttiva, per difenderli, restringe in modo inaccettabile l’accesso ai documenti processuali fino al punto di minare il diritto ad un equo processo. Bisogna assolutamente legiferare in modo che tutte le persone coinvolte abbiano accesso ai documenti processuali, pur con il vincolo della riservatezza assoluta e con il divieto di usare e diffondere in qualsiasi modo i segreti commerciali che in essi sono contenuti
E infine, ancora a proposito dei processi, è necessario fare in modo che, ad illecito accertato, non venga distrutta la merce frutto della violazione di un segreto commerciale. Sarebbe uno spreco di risorse, materia ed energia che non ci possiamo permettere per motivi etici ed ambientali. E’ opportuno che queste merci vengano sì escluse dai circuiti commerciali, ma é altrettanto opportuno che siano in qualche modo utilizzate: andrebbero ad esempio assegnate in via prioritaria ad associazioni a scopo benefico, o inviate in aree ove non avrebbero mercato ma sarebbero utili alle popolazioni mentre invece la bozza di direttiva prevede casi come questi solo come un’opzione praticabile al verificarsi di speciali condizioni.”