La clausola ISDS nel TTIP é inutile e dannosa, e non lo dice un ciclostilato dei centri sociali ma uno studio commissionato dal Governo britannico. Più ufficiale di così… E’ l’argomento dell’ultimo aggiornamento di Wiki TTIP, il nostro mini sito che raduna le informazioni disponibili sul trattato commerciale in corso di negoziazione segreta fra USA ed UE.
Su richiesta del Governo britannico, la prestigiosa London School of Economics ha analizzato le prevedibili conseguenze sulla Gran Bretagna dell’inserimento nel TTIP della clausola che permetterebbe alle società statunitensi di citare in giudizio lo Stato davanti ad un tribunale speciale con lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni qualora si sentissero danneggiate da un provvedimento adottato dalle autorità pubbliche.
Il risultato dello studio afferma (udite udite) che la presenza della clausola ISDS nel TTIP non attirerebbe gli investitori stranieri (é così demolita la giustificazione che la Commissione Europea fornisce per l’inserimento della clausola nel trattato) e contemporaneamente condizionerebbe l’operato del Governo, le cui decisioni sarebbero frenate dai costi legati anche solo ad una causa giudiziaria intentata da un investitore statunitense (o legati alla sua “composizione amichevole”) prima ancora che dal verdetto eventualmente emesso dal tribunale.
Lo studio é del 2013 ed è stato recentemente reso pubblico in Gran Bretagna in base al Freedom of Information Act, una legge anglosassone sulla libertà di informazione che consente l’accesso agli atti pubblici. Nel 2015, di fronte alla crescente ostilità dell’opinione pubblica, la Commissione Europea – che tratta il TTIP per conto degli Stati UE – ha reso nota l’intenzione di proporre agli USA il sistema ICS al posto della clausola ISDS. L’ICS modifica solo alcuni elementi di secondo piano dell’ISDS (introduce processi pubblici, possibilità di appello, regole relative alla scelta dei magistrati…), ma lascia completamente intatta la possibilità degli investitori stranieri di citare in giudizio gli Stati.