LEGENDA - Questo é uno dei “testi consolidati” usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC (“Nota del curatore”) per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Capitolo [ ]
Proposte consolidate
[UE: 1. La presente sezione definisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, liberalizzati in conformità del capitolo II, sezione 1, capitoli III e IV del titolo.]
[USA: Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come tale da:
[UE: 2.] [USA: X.2: Definizioni]
Ai fini [UE: della presente sottosezione] [USA: capitolo]:
[USA: rete pubblica di telecomunicazione: un'infrastruttura di telecomunicazioni utilizzata per fornire servizi pubblici di telecomunicazioni;]
[USA: collegamenti di backhaul: collegamenti di trasmissione da estremità a estremità da una stazione di approdo dei cavi sottomarini a un altro punto di accesso principale verso qualsiasi rete pubblica di telecomunicazioni;]
[USA: orientato ai costi: basato sul costo, può includere un profitto ragionevole e prevedere diverse metodologie di costo per infrastrutture o servizi diversi;]
[USA: collegamenti cross-connect: i collegamenti all'interno di una stazione di approdo dei cavi sottomarini utilizzati per collegare la capacità del cavo alle apparecchiature di trasmissione, commutazione o instradamento di un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni collocati nella stazione di approdo dei cavi sottomarini;]
[USA: utente finale: il consumatore o l'abbonato finale di un servizio pubblico di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni;]
[USA: impresa: qualsiasi entità costituita o organizzata conformemente al diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, posseduta o controllata da privati o dallo Stato, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le imprese individuali, le joint venture, le associazioni o organizzazioni analoghe e che include una filiale;]
[USA: circuiti affittati: infrastrutture di telecomunicazione tra due o più punti designati riservate all'utilizzo o alla disponibilità di un utente e fornite da un fornitore di servizi di telecomunicazioni fisse;]
[USA: licenza: un'autorizzazione che una Parte può richiedere a un soggetto, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, per fornire un servizio di telecomunicazione, comprese le concessioni, i permessi o le registrazioni;]
[USA: non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello riservato a qualsiasi altro utente di analoghi servizi pubblici di telecomunicazioni in circostanze analoghe, anche per quanto attiene alla tempestività;]
[USA: offerta d'interconnessione di riferimento: un'offerta d'interconnessione effettuata da un fornitore principale e archiviata, approvata o definita da un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni che dettaglia sufficientemente i termini, le tariffe e le condizioni di interconnessione in modo da consentire a un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni disposto ad accettarla di ottenere l'interconnessione al fornitore principale su tale base, senza dover avviare negoziati con il fornitore principale;]
[USA: fornitore di servizi dell'altra Parte: con riferimento a una Parte, un soggetto che rappresenta o un investimento sul territorio della Parte o un soggetto dell'altra Parte, che cerca di fornire o che fornisce servizi all'interno o sul territorio della Parte e che include il fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni;]
[USA: telecomunicazioni: la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici, compresi i mezzi fotonici;]
[USA: utente: un consumatore di servizi o un fornitore di servizi.]
[UE: 1. Le autorità di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altro fornitore di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica o apparecchiature di comunicazione elettronica.]
[USA: 1. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna Parte provvede a garantire, nella misura in cui il suo organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni sovrintende a servizi specifici, di essere distinta da qualsiasi fornitore di tali servizi e di non essere tenuta a rendergli conto, nonché di non detenere un interesse finanziario o avere un ruolo operativo o gestionale all'interno di tale fornitore.]
[UE: 2. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica garantisce un'effettiva separazione strutturale della funzione di regolamentazione dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo. L'autorità di regolamentazione opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati ai sensi della normativa nazionale.]
[UE: 3. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore e delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 7 del presente articolo hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dall'autorità di regolamentazione. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Le Parti assicurano che le autorità di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono resi pubblici.]
[UE: 4. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.]
[USA: 4. Ciascuna Parte garantisce che le decisioni e le procedure normative del proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, comprese le decisioni e le procedure relative alla concessione di licenze, all'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazioni, alle tariffe e alla distribuzione e allocazione delle frequenze per i servizi pubblici di telecomunicazioni non statali siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.]
[USA: 2. Ciascuna Parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni non riservi un trattamento più favorevole a un fornitore di servizi sul proprio territorio rispetto a quello riservato a un analogo fornitore di servizi dell'altra Parte sulla base del fatto che il fornitore che riceve un trattamento più favorevole è di proprietà del governo centrale della Parte.]
[UE: 5. Le autorità di regolamentazione esercitano i propri poteri in modo trasparente e tempestivo.]
[USA 5. Ciascuna Parte garantisce che le sue decisioni normative e le risultanze dei giudizi di appello relativi a tali decisioni siano rese pubbliche.]
[UE: 6. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di garantire che i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica forniscano loro prontamente, su richiesta, tutte le informazioni, comprese quelle di natura finanziaria, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di assolvere i propri compiti conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e sono trattate nel rispetto dei requisiti di riservatezza.
7. Un utente o fornitore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Il merito del caso deve essere tenuto in debita considerazione e il meccanismo di ricorso deve essere efficace. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.
8. Le Parti garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.]
[USA: 3. Ciascuna Parte attribuisce al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni l'autorità necessaria all'esecuzione delle misure della Parte concernenti gli obblighi di cui alla Parte III (Servizi di telecomunicazioni). Tale autorità comprende la possibilità di imporre sanzioni efficaci, che possono includere sanzioni pecuniarie, provvedimenti ingiuntivi (su base temporanea o definitiva) o la modifica, la sospensione o la revoca delle licenze.]
[UE: 1. La fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica è autorizzata, per quanto possibile, previa semplice notifica. In questo caso, il fornitore del servizio interessato non deve ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità di regolamentazione prima di esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione. I diritti e gli obblighi derivanti dall'autorizzazione sono resi pubblici in una forma facilmente accessibile. Gli obblighi dovrebbero essere proporzionati al servizio in questione.
2. Ove necessario, può essere richiesta una licenza per il diritto d'uso delle frequenze radio e dei numeri al fine di:
I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.]
[UE: 3. Nel caso in cui sia richiesta una licenza:] [USA: 6. Nel caso in cui la Parte obblighi il fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni ad avere una licenza:]
[UE: 4. Eventuali costi amministrativi sono imposti ai fornitori in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e a costi contenuti. Eventuali oneri amministrativi imposti da una Parte ai fornitori di reti o di servizi in virtù di un'autorizzazione di cui al paragrafo 1 o di una licenza ai sensi del paragrafo 2 coprono soltanto interamente i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione dell'autorizzazione e delle licenze applicabili. Tali oneri amministrativi possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione.]
1. Le Parti riconoscono l'importanza di affidarsi a forze di mercato competitive per offrire una vasta scelta nella fornitura di servizi di telecomunicazioni.
2. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i fornitori di servizi di telecomunicazioni possano presentare un'istanza al loro organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni chiedendo che si astenga dall'applicare una regolamentazione specifica nei confronti di un determinato fornitore o di eventuali servizi di telecomunicazioni offerti dallo stesso.
3. Ciascuna Parte esige che il suo organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni adotti una decisione con cui accorda o rifiuta l'istanza totalmente o in parte.
4. Per maggiore certezza, ciascuna Parte sottopone la decisione del suo organismo di regolamentazione a controllo giudiziario conformemente all'articolo X.18 (Risoluzione delle controversie).]
1. Ciascuna Parte esige che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni:
1. Nessuna Parte impedisce a un fornitore di servizi di telecomunicazioni di utilizzare le tecnologie che desidera per fornire i propri servizi nel rispetto degli obblighi necessari a soddisfare gli interessi pubblici legittimi, a condizione che le eventuali misure limitative della scelta non siano messe a punto, adottate o applicate generando inutili ostacoli al commercio.
2. Se una Parte adotta una misura che impone l'uso di una tecnologia o di una norma specifica, o comunque limita la capacità del fornitore di scegliere quale tecnologia utilizzare per fornire il servizio, essa deve farlo sulla base:
con cui la Parte stabilisce che le forze di mercato non hanno conseguito, o non potrebbero ragionevolmente conseguire, il legittimo obiettivo di interesse pubblico.]
1. Ciascuna Parte garantisce che, nel caso in cui un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni intenda avvalersi di contributi in vista dell'elaborazione di una proposta di regolamento, esso deve:
2. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai servizi pubblici di telecomunicazioni siano rese pubbliche, compresi:
[UE: 1. L'assegnazione e la concessione dei diritti di utilizzo delle risorse limitate, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, devono avvenire in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Le procedure devono essere basate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.]
[USA: 1. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione e l'uso di risorse di telecomunicazione limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.]
[UE: 2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli lo spettro radio assegnato riservato a specifici usi pubblici.]
[USA: 2. Spettro radio:
[UE: 3. Le misure della Parte relative all'assegnazione e alla concessione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con l'articolo {…} (accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna Parte si riserva il diritto di definire e applicare le misure di gestione dello spettro radio e delle frequenze che possono avere l'effetto di limitare il numero di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Ciò include la possibilità di assegnare bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio.]
[USA: 3. Numeri:
1. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte abbiano accesso e utilizzino qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione, compresi i circuiti affittati, offerto sul suo territorio o oltre le frontiere a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
2. Ciascuna Parte garantisce che ai fornitori di servizi dell'altra Parte sia concesso di:
e) utilizzare protocolli operativi di propria scelta.
3. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte possano utilizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione delle informazioni sul proprio territorio o al di là dei confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali, e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o archiviate in altro modo in formato elettronico sul territorio di una delle Parti.
4. Ciascuna Parte provvede affinché non sia imposta nessuna condizione all'accesso e all'utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo che nella misura necessaria a:
5. Purché soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4, le condizioni di accesso e di utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni possono includere:
[UE: 1. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i fornitori interessati sulla base di trattative commerciali.]
[USA: 1. Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:
[UE: 2. Le Parti assicurano che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto, e ove richiesto da un altro fornitore, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione allo scopo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Le Parti revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l'accesso o l'interconnessione a offrire termini e condizioni differenti in funzione dei diversi fornitori per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi prestati.
3. Le Parti provvedono affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di accesso o di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.]
[USA: Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:
[UE: 4. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l'accesso alle sue infrastrutture essenziali, che possono includere, tra l'altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (anche in relazione alle tariffe, alle norme e specifiche tecniche, alla qualità e alla manutenzione).]
[UE: 5. Per i servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni, l'interconnessione a un fornitore principale è fornita]
[USA: 2. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio garantisca l'interconnessione delle infrastrutture e delle attrezzature dei fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte:]
[UE: Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.]
[USA: 5. Ciascuna Parte rende note al pubblico le procedure applicabili alle trattative in materia di interconnessione al fornitore principale sul suo territorio.]
[UE: I fornitori principali rendono noti al pubblico, se del caso, i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.]
[USA: 4.1) Se un fornitore principale sul territorio di una Parte dispone di un'offerta di interconnessione di riferimento, la Parte esige che tale offerta sia resa nota al pubblico.]
[USA: 3.2) Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul proprio territorio dia la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di interconnettere le loro infrastrutture e attrezzature a quelle del fornitore principale:
[USA: 6. Ciascuna Parte impone al fornitore principale sul suo territorio di depositare tutti gli accordi di interconnessione di cui è Parte presso il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni.
7. Ciascuna Parte rende noti al pubblico gli accordi di interconnessione in vigore tra il fornitore principale sul suo territorio e gli altri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni sul suo territorio.
8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte che hanno richiesto l'interconnessione al fornitore principale sul territorio della Parte possano presentare ricorso, entro un termine ragionevole e specificato pubblicamente in seguito alla richiesta di interconnessione presentata dal fornitore, al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni allo scopo di risolvere le controversie concernenti i termini, le condizioni e le tariffe di interconnessione al fornitore principale.]
[UE: Le Parti introducono o mantengono] [USA: 1. Ciascuna delle Parti mantiene] in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori [USA: di servizi pubblici di telecomunicazioni] che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale [USA: sul proprio territorio] pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. [UE: Tali] [USA: 2. Le] pratiche anticoncorrenziali [USA: di cui al paragrafo a)] consistono in particolare:
1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da questi riservato in circostanze analoghe alle proprie società controllate, collegate o ai fornitori di servizi non controllati in termini di:
1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio non imponga condizioni irragionevoli o discriminatorie o restrizioni sulla rivendita dei propri servizi pubblici di telecomunicazioni.]
1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio fornisca ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in un periodo di tempo ragionevole e secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli e non discriminatori e basati sull'offerta generalmente disponibile.
2. Nello svolgimento di quanto previsto al paragrafo 1, ciascuna Parte attribuisce al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad altri organismi competenti la facoltà di imporre al fornitore principale sul proprio territorio l'obbligo di fornire ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni a tariffe basate sulla capacità e orientate ai costi.]
[UE: 1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.]
[USA: 1. Ciascuna Parte gestisce il proprio obbligo di servizio universale in maniera trasparente, non discriminatoria e neutrale dal punto di vista della concorrenza e assicura che tale obbligo di servizio universale non sia più gravoso del necessario per il tipo di servizio universale che ha definito.]
[UE: 3. Tutti i fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero avere il diritto di fornire il servizio universale. La designazione dei fornitori del servizio universale avviene attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la fornitura del servizio universale rappresenta un onere eccessivo a carico del o dei fornitori designati per fornire tale servizio universale. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.]
[UE: Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica garantiscano la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.]
Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione elettronica pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.]
[UE: 1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti interessate, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, salvo casi eccezionali.]
[USA: 1. Ciascuna Parte provvede affinché le imprese possano fare ricorso a un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o a un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie concernenti le misure della Parte con riguardo alle questioni di cui agli articoli X.3-X.9 (Servizi di telecomunicazioni).]
[UE: 2. Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
3. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente ed esse hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all'articolo X.2, paragrafo 7, della presente sottosezione.
4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non osta a che ciascuna delle parti promuova un'azione dinanzi agli organi giurisdizionali.]
[USA: 2. Ciascuna Parte provvede affinché, qualora un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni si rifiuti di porre in essere ogni iniziativa per risolvere una controversia, esso debba fornire su richiesta una spiegazione scritta della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa presentare un'istanza all'organismo di regolamentazione affinché rivaluti tale determinazione o decisione. Nessuna Parte può tollerare che tale istanza costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che un'autorità competente non sospenda la determinazione o la decisione.
4. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa richiedere il riesame della determinazione o della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Nessuna Parte può tollerare che la richiesta di riesame giudiziario costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che l'organismo giudiziario competente non sospenda la determinazione o la decisione.]
Per quanto attiene alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica mediante la presenza commerciale, nessuna parte impone obblighi di joint venture o limita la partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi.]
1. Qualora un fornitore di servizi di telecomunicazioni sul territorio di una Parte utilizzi un sistema di cavi sottomarini per fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, la Parte provvede affinché il fornitore riservi ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento ragionevole e non discriminatorio in termini di accesso al sistema di cavi sottomarini, incluse le infrastrutture di approdo.
2. Qualora il fornitore principale di servizi pubblici internazionali di telecomunicazioni sul territorio di una Parte controlli servizi e infrastrutture di approdo dei cavi per i quali non sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, la Parte provvede affinché il fornitore principale: