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ttip-leaks:risoluzione_delle_controversie

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Linea 1: Linea 1:
-==== [UE: Sezione 1 Obiettivo ambito di applicazione ====+//**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP //
  
-=== Articolo 1: [UE: Obiettivo[USA: Meccanismi per la risoluzione delle controversie] ===+**Capitolo [ ]**
  
-[UE: L’obiettivo di] [USA: Le Parti s’impegnano in] questo capo [EU: a] istituire un meccanismo efficace ed efficiente per risolvere le controversie che possono insorgere tra le Parti stesse in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo con l'obiettivo di pervenire, laddove possibile, a soluzioni concordate.+==== Risoluzione delle controversie ====
  
-=== Articolo 2: Ambito di applicazione ===+Giugno 2015
  
-Salvo quando diversamente disposto nel presente accordo, questo capo si applica alla risoluzione di tutte le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo [USA: laddove una Parte ritiene che:+== [UE: Sezione 1 Obiettivo e ambito di applicazione]==
  
-a) un’altra Parte abbia altrimenti disatteso gli obblighi derivanti dal presente accordo; o+=== Articolo 1: [UE: Obiettivo] [USA: Meccanismi per la risoluzione delle controversie] ===
  
-b) una misura di unaltra Parte è incoerente con gli obblighi previsti dal presente accordo;+**[UE**: L’obiettivo di] **[USA**: Le Parti simpegnano in] questo capo **[EU**: a] istituire un meccanismo efficace ed efficiente per risolvere le controversie che possono insorgere tra le Parti stesse in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo con l'obiettivo di pervenire, laddove possibile, a soluzioni concordate.
  
-c) salvo quanto diversamente disposto nel presente accordo, il vantaggio che la Parte potrebbe ragionevolmente aspettarsi ai sensi dello stesso viene reso nullo o risulta pregiudicato a seguito di una misura che non è coerente con l’accordo, salvo che le Parti hanno facoltà non far valere il presente paragrafo in relazione a tale vantaggio se la misura è soggetta a deroga ai sensi dell’articolo [...] (Eccezioni generali).]+=== Articolo 2: Ambito di applicazione === 
 + 
 +Salvo quando diversamente disposto nel presente accordo, questo capo si applica alla risoluzione di tutte le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo **[USA**: laddove una Parte ritiene che: 
 + 
 +  * a) un’altra Parte abbia altrimenti disatteso gli obblighi derivanti dal presente accordo; o 
 +  * b) una misura di un’altra Parte è incoerente con gli obblighi previsti dal presente accordo; 
 +  * c) salvo quanto diversamente disposto nel presente accordo, il vantaggio che la Parte potrebbe ragionevolmente aspettarsi ai sensi dello stesso viene reso nullo o risulta pregiudicato a seguito di una misura che non è coerente con l’accordo, salvo che le Parti hanno facoltà non far valere il presente paragrafo in relazione a tale vantaggio se la misura è soggetta a deroga ai sensi dell’articolo [...] (Eccezioni generali).]
  
 === Articolo 3: Scelta del foro === === Articolo 3: Scelta del foro ===
  
-1. Se insorge una controversia, a prescindere dal motivo, nell’ambito del presente accordo e dell’accordo OMS [USA: o di ogni altro accordo cui aderiscono le Parti], la Parte attrice può scegliere il foro in cui risolverla.+1. Se insorge una controversia, a prescindere dal motivo, nell’ambito del presente accordo e dell’accordo OMS **[USA**: o di ogni altro accordo cui aderiscono le Parti], la Parte attrice può scegliere il foro in cui risolverla.
  
-2. Una volta che tale Parte ha chiesto la costituzione di una commissione in relazione a una questione specifica, non può avanzare la medesima richiesta [USA: o intraprendere un’azione equivalente] in un altro foro in merito alla stessa questione [UE:, salvo il caso in cui il foro prescelto, per motivi procedurali o giurisdizionali, non riesca a compiere accertamenti su tale questione].+2. Una volta che tale Parte ha chiesto la costituzione di una commissione in relazione a una questione specifica, non può avanzare la medesima richiesta **[USA**: o intraprendere un’azione equivalente] in un altro foro in merito alla stessa questione **[UE**:, salvo il caso in cui il foro prescelto, per motivi procedurali o giurisdizionali, non riesca a compiere accertamenti su tale questione].
  
-3. A norma del presente articolo, una questione si considera identica se verte sulla stessa misura [UE: e su un obbligo sostanzialmente equivalente] nell’ambito del presente accordo e dell’accordo OMS [USA: o di ogni altro accordo cui le Parti aderiscono].+3. A norma del presente articolo, una questione si considera identica se verte sulla stessa misura **[UE**: e su un obbligo sostanzialmente equivalente] nell’ambito del presente accordo e dell’accordo OMS **[USA**: o di ogni altro accordo cui le Parti aderiscono].
  
-=== Articolo [X] [UE: Rapporti con gli obblighi derivanti dall’OMC] ===+=== Articolo [UE: Rapporti con gli obblighi derivanti dall’OMC] ===
  
 1. Nulla nel presente accordo può precludere a una Parte di sospendere le concessioni o altri obblighi previsti dall’organismo per la risoluzione delle controversie in linea con l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all’allegato 2 dell’accordo OMC. 1. Nulla nel presente accordo può precludere a una Parte di sospendere le concessioni o altri obblighi previsti dall’organismo per la risoluzione delle controversie in linea con l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all’allegato 2 dell’accordo OMC.
  
-2. [UE: L'accordo OMC non deve essere invocato per impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del presente capo.+2. **[UE**: L'accordo OMC non deve essere invocato per impedire a una Parte di sospendere gli obblighi a norma del presente capo.
  
 === Articolo x: Amministrazione dei procedimenti per la risoluzione delle controversie === === Articolo x: Amministrazione dei procedimenti per la risoluzione delle controversie ===
Linea 33: Linea 39:
 Ciascuna Parte: Ciascuna Parte:
  
-a) designa un ufficio con il compito di [USA: prestare assistenza amministrativa alle commissioni istituite ai sensi dell’articolo 7] [UE: provvede all’amministrazione in relazione alle controversie a norma del presente capo]; +  * a) designa un ufficio con il compito di **[USA**: prestare assistenza amministrativa alle commissioni istituite ai sensi dell’articolo 7] **[UE**: provvede all’amministrazione in relazione alle controversie a norma del presente capo]; 
- +  b) provvede al funzionamento e ai costi dell’ufficio designato; e 
-b) provvedere al funzionamento e ai costi dell’ufficio designato; e +  c) invia la notifica scritta all’altra Parte, indicando l’indirizzo e i recapiti dell’ufficio.
- +
-c) invia la notifica scritta all’altra Parte, indicando l’indirizzo e i recapiti dell’ufficio.+
  
-[UE: Sezione 2 Consultazioni e mediazione]+== [UE: Sezione 2 Consultazioni e mediazione] ==
  
 === Articolo x: Consultazioni === === Articolo x: Consultazioni ===
  
-1. Le Parti possono richiedere delle consultazioni in relazione a una questione di cui all'articolo XX.2, inviando una richiesta scritta al punto di contatto dell’altra Parte [UE:, in copia conoscenza a {organismo istituzionale da definire}]. Nella richiesta devono essere enunciati i motivi per cui si richiedono le consultazioni, anche con l’indicazione della misura interessata [USA: o come la Parte ha altrimenti disatteso ai propri obblighi ai sensi del presente accordo] nonché l’indicazione della base giuridica dell’istanza.+1. Le Parti possono richiedere delle consultazioni in relazione a una questione di cui all'articolo XX.2, inviando una richiesta scritta al punto di contatto dell’altra Parte **[UE**:, in copia conoscenza a {organismo istituzionale da definire}]. Nella richiesta devono essere enunciati i motivi per cui si richiedono le consultazioni, anche con l’indicazione della misura interessata **[USA**: o come la Parte ha altrimenti disatteso ai propri obblighi ai sensi del presente accordo] nonché l’indicazione della base giuridica dell’istanza.
  
 2. L’altra Parte deve rispondere per iscritto alla richiesta inoltrata ai sensi del paragrafo 1 entro (7/19) giorni dalla data di ricezione. 2. L’altra Parte deve rispondere per iscritto alla richiesta inoltrata ai sensi del paragrafo 1 entro (7/19) giorni dalla data di ricezione.
Linea 61: Linea 65:
 9. Le consultazioni si ritengono concluse: 9. Le consultazioni si ritengono concluse:
  
-a) dopo 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,+  * a) dopo 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, 
 +  * b) su questioni urgenti, dopo 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, o 
 +  * c) alla data indicata dalle Parti.
  
-b) su questioni urgenti, dopo 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, o+10. La Parte che ha richiesto le consultazioni può invocare l’articolo X **[UE**: istituzione della commissione] **[USA**: comitato congiunto] se:
  
-c) alla data indicata dalle Parti. +  * a) la Parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro i tempi indicati al paragrafo 2, 
- +  b) le consultazioni sono ritenute concluse ai sensi del paragrafo 9, 
-10. La Parte che ha richiesto le consultazioni può invocare l’articolo X [UE: istituzione della commissione] [USA: comitato congiunto] se: +  c) le Parti decidono di non tenere le consultazioni,
- +  d) le Parti decidono di chiudere le consultazioni senza essere pervenute a una soluzione concordata.
-a) la Parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro +
-i tempi indicati al paragrafo 2, +
- +
-b) le consultazioni sono ritenute concluse ai sensi del paragrafo 9, +
- +
-c) le Parti decidono di non tenere le consultazioni,+
- +
-d) le Parti decidono di chiudere le consultazioni senza essere pervenute a una soluzione concordata.+
  
 === [UE: Articolo X Mediazione === === [UE: Articolo X Mediazione ===
  
-Ciascuna Parte può chiedere all'altra di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti a norma dell'allegato III del presente accordo.+Ciascuna Parte può chiedere all'altra di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti a norma dell'allegato III del presente accordo].
  
-=== [USA: Articolo [XIntervento del comitato congiunto ===+=== [USA: Articolo X Intervento del comitato congiunto ===
  
-1. Se le Parti non riescono a risolvere la questione ai sensi dell’articolo entro:+1. Se le Parti non riescono a risolvere la questione ai sensi dell’articolo entro:
  
-a) 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni,+  * a) 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, 
 +  * b) 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni per le questioni urgenti, o 
 +  * c) il periodo di tempo indicato dalle Parti
  
-b) 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni per le questioni urgenti, o+2. la Parte che deferisce la questione al comitato congiunto deve indicare i motivi nella richiesta scritta.
  
-c) il periodo di tempo indicato dalle Parti. +Le Parti possono deferire la questione al comitato congiunto istituito a norma dell’articolo [...] (disposizione istituzionale), inviando una comunicazione scritta al punto di contatto dell’altra Parte.
- +
-2. La Parte che deferisce la questione al comitato congiunto deve indicare i motivi nella richiesta scritta. Le Parti possono deferire la questione al comitato congiunto istituito a norma dell’articolo [...] (disposizione istituzionale), inviando una comunicazione scritta al punto di contatto dell’altra Parte.+
  
 3. Il comitato congiunto si deve riunire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1 e deve adoperarsi per risolvere tempestivamente la questione. Per assistere le Parti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, il comitato congiunto può: 3. Il comitato congiunto si deve riunire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1 e deve adoperarsi per risolvere tempestivamente la questione. Per assistere le Parti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, il comitato congiunto può:
  
-a) affidarsi a consulenti tecnici o gruppi di esperti, come ritiene opportuno o +  * a) affidarsi a consulenti tecnici o gruppi di esperti, come ritiene opportuno o 
- +  b) emettere raccomandazioni.
-b) emettere raccomandazioni.+
  
 4. Il comitato congiunto può riunirsi di persona o mediante altri mezzi.] 4. Il comitato congiunto può riunirsi di persona o mediante altri mezzi.]
  
-[UE: Sezione 3 Procedure di risoluzione delle controversie+== [UE: Sezione 3 Procedure di risoluzione delle controversie] ==
  
-[UE: Sotto-sezione 1: Procedura di arbitrato]+== [UE: Sotto-sezione 1: Procedura di arbitrato] ==
  
-=== Articolo x: Istituzione della commissione ===+=== Articolo X: Istituzione della commissione ===
  
 1. La Parte attrice può deferire la questione a una commissione per la risoluzione delle controversie (“commissione”), dandone comunicazione all’altra Parte. 1. La Parte attrice può deferire la questione a una commissione per la risoluzione delle controversie (“commissione”), dandone comunicazione all’altra Parte.
  
-2. La comunicazione deve essere indirizzata in forma scritta alla Parte convenuta mediante il suo punto di contatto [UE: e all’organismo istituzionale {da definire}]. La Parte attrice deve indicare la misura interessata [USA: o come l’altra Parte ha altrimenti disatteso ai propri obblighi ai sensi del presente accordo] e deve indicare sinteticamente la base giuridica dell’istanza in modo da presentare brevemente il problema.+2. La comunicazione deve essere indirizzata in forma scritta alla Parte convenuta mediante il suo punto di contatto **[UE**: e all’organismo istituzionale {da definire}]. La Parte attrice deve indicare la misura interessata **[USA**: o come l’altra Parte ha altrimenti disatteso ai propri obblighi ai sensi del presente accordo] e deve indicare sinteticamente la base giuridica dell’istanza in modo da presentare brevemente il problema.
  
 3. La commissione deve essere istituita quando viene consegnata la comunicazione scritta di cui al paragrafo 2. 3. La commissione deve essere istituita quando viene consegnata la comunicazione scritta di cui al paragrafo 2.
  
-4. Salvo diversa decisione delle Parti entro {14/5} giorni dalla data [USA: dell’istituzione della commissione] [UE: della composizione della commissione], i termini di riferimento sono i seguenti: +4. Salvo diversa decisione delle Parti entro {14/5} giorni dalla data **[USA**: dell’istituzione della commissione] **[UE**: della composizione della commissione], i termini di riferimento sono i seguenti: 
-“Esaminare, alla luce delle disposizioni applicabili del presente accordo, la questione indicata nella comunicazione ai sensi {dell’articolo x.x/della richiesta di istituire la commissione} [USA:, Svolgere accertamenti, formulare decisioni e raccomandazioni a norma dell’articolo x.x e presentare le relazioni di cui agli articoli x e x] [UE: per esprimersi in merito alla compatibilità della misura in questione rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 2 del capo XX ed emettere un lodo ai sensi degli articoli x e x del capo XX].”+ 
 +“Esaminare, alla luce delle disposizioni applicabili del presente accordo, la questione indicata nella comunicazione ai sensi {dell’articolo x.x/della richiesta di istituire la commissione} **[USA**:, Svolgere accertamenti, formulare decisioni e raccomandazioni a norma dell’articolo x.x e presentare le relazioni di cui agli articoli x e x] **[UE**: per esprimersi in merito alla compatibilità della misura in questione rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 2 del capo XX ed emettere un lodo ai sensi degli articoli x e x del capo XX].”
  
 === Articolo x: Composizione della commissione === === Articolo x: Composizione della commissione ===
Linea 123: Linea 121:
 2. Entro {14} giorni dalla data di ricevimento della Parte convenuta della richiesta di istituire la commissione, le Parti si devono consultare per individuare congiuntamente le persone da nominare in qualità di arbitri. Le Parti possono proporre e convenire di nominare gli arbitri, a prescindere dal fatto che essi siano membri di un elenco istituito ai sensi dell’articolo { }. 2. Entro {14} giorni dalla data di ricevimento della Parte convenuta della richiesta di istituire la commissione, le Parti si devono consultare per individuare congiuntamente le persone da nominare in qualità di arbitri. Le Parti possono proporre e convenire di nominare gli arbitri, a prescindere dal fatto che essi siano membri di un elenco istituito ai sensi dell’articolo { }.
  
-3. Qualora le Parti non fossero in grado di nominare il presidente entro il periodo di tempo indicato nel paragrafo 2, [USA: l’ufficio designato dalla Parte attrice ai sensi dell’articolo x] [UE: il presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente], entro sette giorni, deve estrarre a sorte un presidente tra i membri dell’elenco che non siano cittadini delle Parti. Le Parti hanno il diritto di [USA: avere rappresentanti] [UE: essere] presenti al momento della selezione. [USA: L’ufficio designato dalla Parte attrice] [UE: Il presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente] deve informare le Parti per iscritto circa la data e il luogo in cui avverrà la selezione.+3. Qualora le Parti non fossero in grado di nominare il presidente entro il periodo di tempo indicato nel paragrafo 2, **[USA**: l’ufficio designato dalla Parte attrice ai sensi dell’articolo x] **[UE**: il presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente], entro sette giorni, deve estrarre a sorte un presidente tra i membri dell’elenco che non siano cittadini delle Parti. Le Parti hanno il diritto di **[USA**: avere rappresentanti] **[UE**: essere] presenti al momento della selezione. **[USA**: L’ufficio designato dalla Parte attrice] **[UE**: Il presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente] deve informare le Parti per iscritto circa la data e il luogo in cui avverrà la selezione.
  
 4. Se le parti non sono in grado di indicare congiuntamente gli arbitri, eccetto il presidente, entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2, ciascuna Parte deve scegliere un arbitro nel proprio elenco, come previsto ai sensi dell’articolo x, entro cinque giorni dalla fine del periodo specificato al paragrafo 2. 4. Se le parti non sono in grado di indicare congiuntamente gli arbitri, eccetto il presidente, entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2, ciascuna Parte deve scegliere un arbitro nel proprio elenco, come previsto ai sensi dell’articolo x, entro cinque giorni dalla fine del periodo specificato al paragrafo 2.
Linea 131: Linea 129:
 6. Se le Parti concordano sull’arbitro, eccetto il presidente, che non è un cittadino delle Parti, il presidente e l’altro arbitro saranno scelti nell’elenco dei cittadini che non sono cittadini delle Parti. 6. Se le Parti concordano sull’arbitro, eccetto il presidente, che non è un cittadino delle Parti, il presidente e l’altro arbitro saranno scelti nell’elenco dei cittadini che non sono cittadini delle Parti.
  
-7. Se una Parte non sceglie un arbitro entro il periodo di tempo specificato nel paragrafo 4 o 5 (“Parte che non effettua alcuna scelta”), il [UE: presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente] [USA: l’altra Parte] deve estrarre a sorte, entro 14 giorni dal momento in cui la Parte che non effettua alcuna scelta non agisce entro il periodo di tempo specificato nel paragrafo 4 o 5, per tale Parte, un arbitro tra i membri dell’elenco che sono cittadini della Parte che non effettua alcuna scelta. La Parte che non effettua alcuna scelta ha il diritto di [USA: avere rappresentanti] [UE: Essere] presente alla selezione dell’arbitro. Il [EU: presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente] [USA: l’altra Parte] deve informare per iscritto la Parte che non effettua alcuna scelta circa la data e il luogo in cui avverrà la selezione.+7. Se una Parte non sceglie un arbitro entro il periodo di tempo specificato nel paragrafo 4 o 5 (“Parte che non effettua alcuna scelta”), **[UE**il presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente] **[USA**: l’altra Parte] deve estrarre a sorte, entro 14 giorni dal momento in cui la Parte che non effettua alcuna scelta non agisce entro il periodo di tempo specificato nel paragrafo 4 o 5, per tale Parte, un arbitro tra i membri dell’elenco che sono cittadini della Parte che non effettua alcuna scelta. La Parte che non effettua alcuna scelta ha il diritto di **[USA**: avere rappresentanti] **[UE**: Essere] presente alla selezione dell’arbitro. Il **[EU**: presidente dell’organismo istituzionale o il delegato del presidente] **[USA**: l’altra Parte] deve informare per iscritto la Parte che non effettua alcuna scelta circa la data e il luogo in cui avverrà la selezione.
  
-8. La data per la composizione della commissione deve essere al data in cui [USA: l’ufficio responsabile comunica alle Parti che] tutti e tre gli arbitri [USA: sono stati nominati dopo che essi hanno accettato l’invito di far parte della commissione e a seguito del completamento della comunicazione informativa iniziale che figura come appendice al codice di condotta per i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi del presente capo] [EU: hanno comunicato alle Parti per iscritto di aver accettato di far parte della commissione].+8. La data per la composizione della commissione deve essere al data in cui **[USA**: l’ufficio responsabile comunica alle Parti che] tutti e tre gli arbitri **[USA**: sono stati nominati dopo che essi hanno accettato l’invito di far parte della commissione e a seguito del completamento della comunicazione informativa iniziale che figura come appendice al codice di condotta per i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi del presente capo] **[EU**: hanno comunicato alle Parti per iscritto di aver accettato di far parte della commissione].
  
-9. Se l’elenco previsto all’articolo x non viene istituito o non contiene abbastanza nominativi ai fini di scegliere un arbitro a norma dei paragrafi 4, 5 o 7, l’arbitro che sarebbe altrimenti stato scelto nell’elenco mancante o incompleto deve essere scelto tra i candidati [USA: per la controversia] da una Parte o entrambe.+9. Se l’elenco previsto all’articolo x non viene istituito o non contiene abbastanza nominativi ai fini di scegliere un arbitro a norma dei paragrafi 4, 5 o 7, l’arbitro che sarebbe altrimenti stato scelto nell’elenco mancante o incompleto deve essere scelto tra i candidati **[USA**: per la controversia] da una Parte o entrambe.
  
 === Articolo x: [UE: Elenco degli arbitri] [USA: Arbitri] === === Articolo x: [UE: Elenco degli arbitri] [USA: Arbitri] ===
  
-1. Entro { } giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, [UE: l’organismo istituzionale deve] [USA: le Parti devono] istituire un elenco di persone che sono disposte e che sono in grado di agire in qualità di arbitri. Tale elenco si compone di tre elenchi: un elenco per ciascuna Parte e un elenco di persone che non sono cittadini delle Parti. Salvo il caso in cui [USA: le Parti] [UE: l’organismo istituzionale] decida[decidano] altrimenti, l’elenco di ciascuna Parte deve contenere almeno {5/10} nominativi e l’elenco delle persone che non sono cittadini delle Parti deve contenere almeno {5/8} nominativi. [USA: Le Parti possono rivedere e correggere l’elenco in qualsiasi momento.]+1. Entro { } giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, **[UE**: l’organismo istituzionale deve] **[USA**: le Parti devono] istituire un elenco di persone che sono disposte e che sono in grado di agire in qualità di arbitri. Tale elenco si compone di tre elenchi: un elenco per ciascuna Parte e un elenco di persone che non sono cittadini delle Parti. Salvo il caso in cui **[USA**: le Parti] **[UE**: l’organismo istituzionale] decida[decidano] altrimenti, l’elenco di ciascuna Parte deve contenere almeno {5/10} nominativi e l’elenco delle persone che non sono cittadini delle Parti deve contenere almeno {5/8} nominativi. **[USA**: Le Parti possono rivedere e correggere l’elenco in qualsiasi momento.]
  
-2. [UE: Il {…} garantisce che l’elenco sia sempre mantenuto al livello indicato al paragrafo 1]. [USA: Una volta istituito, l’elenco rimane in vigore finché le Parti ne costituiranno un altro. Le Parti devono rivedere l’elenco ogni tre anni e possono cancellare o sostituire le persone che vi figurano a seconda di quanto ritenuto opportuno. Le Parti possono inoltre cancellare un individuo dall’elenco in qualsiasi momento. La persona che le Parti hanno inserito nell’elenco rimane in elenco finché tale persona rinuncia, viene sostituita o non è in grado di svolgere il proprio ruolo o finché le Parti non cancellano il suo nominativo. Le Parti possono nominare un sostituto se la persona in elenco non è più disponibile o se le Parti hanno cancellato un nominativo.]+2. **[UE**: Il {…} garantisce che l’elenco sia sempre mantenuto al livello indicato al paragrafo 1]. **[USA**: Una volta istituito, l’elenco rimane in vigore finché le Parti ne costituiranno un altro. Le Parti devono rivedere l’elenco ogni tre anni e possono cancellare o sostituire le persone che vi figurano a seconda di quanto ritenuto opportuno. Le Parti possono inoltre cancellare un individuo dall’elenco in qualsiasi momento. La persona che le Parti hanno inserito nell’elenco rimane in elenco finché tale persona rinuncia, viene sostituita o non è in grado di svolgere il proprio ruolo o finché le Parti non cancellano il suo nominativo. Le Parti possono nominare un sostituto se la persona in elenco non è più disponibile o se le Parti hanno cancellato un nominativo.]
  
-3. Gli arbitri [UE: devono] [USA: dovrebbero] avere competenze tecniche o esperienza nel diritto [UE: e] [USA: nel commercio internazionale [USA:, su altre materie previste dal presente accordo o sulla risoluzione delle controversie derivanti da accordi in materia di commercio internazionale]. Devono essere indipendenti e svolgere il proprio ruolo avvalendosi delle proprie capacità personali. Non devono prendere istruzioni da organizzazioni o governi in relazione alle materie della controversia o essere affiliati ai governi delle Parti. Devono ottemperare al codice di condotta [UE: indicato nell’allegato II del presente accordo] [USA: istituito dalle Parti].+3. Gli arbitri **[UE**: devono] **[USA**: dovrebbero] avere competenze tecniche o esperienza nel diritto **[UE**: e] **[USA**,] nel commercio internazionale **[USA**:, su altre materie previste dal presente accordo o sulla risoluzione delle controversie derivanti da accordi in materia di commercio internazionale]. Devono essere indipendenti e svolgere il proprio ruolo avvalendosi delle proprie capacità personali. Non devono prendere istruzioni da organizzazioni o governi in relazione alle materie della controversia o essere affiliati ai governi delle Parti. Devono ottemperare al codice di condotta **[UE**: indicato nell’allegato II del presente accordo] **[USA**: istituito dalle Parti].
  
-4. {L’organismo istituzionale} può istituire elenchi aggiuntivi di persone con conoscenze specialistiche ed esperienza su materie specifiche previste nel presente accordo. [UE: Qualora l’organismo istituzionale decida in questo senso, gli elenchi supplementari possono essere usati per scegliere gli arbitri ai sensi dei paragrafi 4, e 7 dell’articolo XX.6).+4. {L’organismo istituzionale} può istituire elenchi aggiuntivi di persone con conoscenze specialistiche ed esperienza su materie specifiche previste nel presente accordo. **[UE**: Qualora l’organismo istituzionale decida in questo senso, gli elenchi supplementari possono essere usati per scegliere gli arbitri ai sensi dei paragrafi 4, e 7 dell’articolo XX.6).
  
 === Articolo x: Regole di procedura === === Articolo x: Regole di procedura ===
  
-1. [USA: Le Parti devono istituire alla data di entrata in vigore del presente accordo, delle regole di procedura e un codice di condotta per gli arbitri in sede di commissione e, laddove applicabile, per gli esperti, per gli assistenti e per il personale dell’ufficio designato ai sensi dell’articolo x, paragrafo (a). Qualora le Parti decidano diversamente, la commissione deve seguire le regole di procedura e può, previa consultazione con le Parti, adottare ulteriori regole di procedura che non siano incompatibili con le suddette regole.] [UE: Le procedure per la risoluzione delle controversie ai sensi per presente capo sono disciplinate dalle norme di procedura enunciate nell’allegato I e dal codice di condotta di cui all’allegato II del presente accordo.]+1. **[USA**: Le Parti devono istituire alla data di entrata in vigore del presente accordo, delle regole di procedura e un codice di condotta per gli arbitri in sede di commissione e, laddove applicabile, per gli esperti, per gli assistenti e per il personale dell’ufficio designato ai sensi dell’articolo x, paragrafo a). Qualora le Parti decidano diversamente, la commissione deve seguire le regole di procedura e può, previa consultazione con le Parti, adottare ulteriori regole di procedura che non siano incompatibili con le suddette regole.] **[UE**: Le procedure per la risoluzione delle controversie ai sensi del presente capo sono disciplinate dalle norme di procedura enunciate nell’allegato I e dal codice di condotta di cui all’allegato II del presente accordo.]
  
 2. Le regole di procedura devono garantire in particolare: 2. Le regole di procedura devono garantire in particolare:
  
-a) che le Parti rendano disponibile al pubblico le proprie presentazioni scritte iniziali e di replica, le risposte scritte alle domande della commissione e le osservazioni scritte alle risposte alle domande della commissione +  * a) che le Parti rendano disponibile al pubblico le proprie presentazioni scritte iniziali e di replica, le risposte scritte alle domande della commissione e le osservazioni scritte alle risposte alle domande della commissione 
- +  b) almeno un’udienza dinanzi alla commissione 
-b) almeno un’udienza dinanzi alla commissione +  c) che le udienze dinanzi alla commissione siano aperte a osservatori del pubblico e 
- +  d) la tutela delle informazioni riservate.
-c) che le udienze dinanzi alla commissione siano aperte a osservatori del pubblico e +
- +
-d) la tutela delle informazioni riservate.+
  
 === Articolo x: Comunicazioni amicus curiae === === Articolo x: Comunicazioni amicus curiae ===
  
-[UE: Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae alla commissione conformemente alle regole di procedura.] [USA: La commissione deve prendere in esame le richieste di entità non governative situate nel territorio delle Parti per fornire pareri per iscritto in relazione alla controversia, che possono assistere la commissione a valutare le presentazioni e le argomentazioni delle Parti.]+**[UE**: Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di //amicus curiae// alla commissione conformemente alle regole di procedura.] **[USA**: La commissione deve prendere in esame le richieste di entità non governative situate nel territorio delle Parti per fornire pareri per iscritto in relazione alla controversia, che possono assistere la commissione a valutare le presentazioni e le argomentazioni delle Parti.]
  
 === Articolo x: Informazioni e consulenza tecnica === === Articolo x: Informazioni e consulenza tecnica ===
  
-1. Su richiesta di una Parte o su propria iniziativa, la commissione può richiedere informazioni o consulenza tecnica da [EU: qualsiasi fonte] [USA: soggetto o organismo] che ritenga adeguato, [UE: tra cui anche le Parti coinvolte nella controversia] [USA: purché le Parti decidano in questo senso e subordinatamente ai termini e alle condizioni che le Parti possono fissare].+1. Su richiesta di una Parte o su propria iniziativa, la commissione può richiedere informazioni o consulenza tecnica da **[EU**: qualsiasi fonte**] [USA**: soggetto o organismo] che ritenga adeguato, **[UE**: tra cui anche le Parti coinvolte nella controversia] **[USA**: purché le Parti decidano in questo senso e subordinatamente ai termini e alle condizioni che le Parti possono fissare].
  
-2. [UE: La commissione può altresì richiedere il parere di esperti, come ritiene opportuno. La commissione deve consultare le Parti prima di scegliere gli esperti. Tale persona o organismo scelti dalla commissione devono conformarsi al codice di condotta.]+2. **[UE**: La commissione può altresì richiedere il parere di esperti, come ritiene opportuno. La commissione deve consultare le Parti prima di scegliere gli esperti. Tale persona o organismo scelti dalla commissione devono conformarsi al codice di condotta.]
  
-3. La commissione deve fornire a ciascuna Parte la possibilità di esprimere osservazioni sulle richieste di informazioni o sulla consulenza a prescindere dalla [UE: fonte] [USA: soggetto o organismo] e su ogni informazione o consulenza a prescindere dalla [UE: fonte] [USA: soggetto o organismo] ai sensi del presente articolo.+3. La commissione deve fornire a ciascuna Parte la possibilità di esprimere osservazioni sulle richieste di informazioni o sulla consulenza a prescindere dalla **[UE**: fonte ] **[USA**: soggetto o organismo] e su ogni informazione o consulenza a prescindere dalla **[UE**: fonte] **[USA**: soggetto o organismo] ai sensi del presente articolo.
  
 === Articolo x: Soluzione concordata === === Articolo x: Soluzione concordata ===
  
-Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Devono comunicare congiuntamente [UE: {all’organismo istituzionale da definire} e] alla commissione, laddove risolta la controversia, [UE: eventualmente] [USA: che hanno raggiunto] tale soluzione.+Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Devono comunicare congiuntamente **[UE**: {all’organismo istituzionale da definire} e] alla commissione, laddove risolta la controversia, **[UE**: eventualmente] **[USA**: che hanno raggiunto] tale soluzione.
  
-=== Articolo x: Sospensione e conclusione del [USA: procedimento] [UE: Procedure di arbitrato e di conformità] ===+=== Articolo x: Sospensione e conclusione [USA: del procedimento] [UE: delle procedure di arbitrato e di conformità] ===
  
-[USA: 1. La commissione può sospendere i propri lavori in qualsiasi momento su richiesta della Parte attrice. La Parte attrice deve enunciare nella richiesta i motivi per cui chiede la sospensione.]+**[USA**: 1. La commissione può sospendere i propri lavori in qualsiasi momento su richiesta della Parte attrice. La Parte attrice deve enunciare nella richiesta i motivi per cui chiede la sospensione.]
  
-2. La commissione può sospendere i propri lavori in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle Parti [UE: per il periodo indicato dalle Parti, che non può essere superiore a 12 mesi consecutivi]. La commissione riavvierà i propri lavori [UE: prima della fine di tale periodo] su richiesta scritta di entrambe le Parti o [UE: alla fine di tale periodo] su richiesta scritta di una delle Parti. [UE: La Parte richiedente deve darne comunicazione al presidente dell’{organismo istituzionale} e all’altra Parte.]+2. La commissione può sospendere i propri lavori in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle Parti **[UE**: per il periodo indicato dalle Parti, che non può essere superiore a 12 mesi consecutivi]. La commissione riavvierà i propri lavori **[UE**: prima della fine di tale periodo] su richiesta scritta di entrambe le Parti o [UE: alla fine di tale periodo] su richiesta scritta di una delle Parti. [UE: La Parte richiedente deve darne comunicazione al presidente dell’{organismo istituzionale} e all’altra Parte.]
  
-3. [UE: Se una Parte non richiede il riavvio dei lavori della commissione alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura si conclude.] [USA: Se i lavori della commissione sono stati sospesi per oltre 12 mesi consecutivi, la commissione istituita ai sensi dell’articolo x decade, salvo il caso in cui le Parti decidano diversamente.] La commissione deve concludere i propri lavori in qualsiasi momento se le Parti congiuntamente lo richiedono.+3. **[UE**: Se una Parte non richiede il riavvio dei lavori della commissione alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura si conclude.] **[USA**: Se i lavori della commissione sono stati sospesi per oltre 12 mesi consecutivi, la commissione istituita ai sensi dell’articolo x decade, salvo il caso in cui le Parti decidano diversamente.] La commissione deve concludere i propri lavori in qualsiasi momento se le Parti congiuntamente lo richiedono.
  
 4. Nel caso di sospensione tutte le scadenze istituite nei termini temporali enunciati nel presente capo, nelle regole di procedura e nelle regole di procedura supplementari, che la commissione potrebbe aver adottato, vengono prorogate per il periodo della sospensione dei lavori. 4. Nel caso di sospensione tutte le scadenze istituite nei termini temporali enunciati nel presente capo, nelle regole di procedura e nelle regole di procedura supplementari, che la commissione potrebbe aver adottato, vengono prorogate per il periodo della sospensione dei lavori.
Linea 193: Linea 188:
 === Articolo x: Decisioni [UE: e lodi] della commissione === === Articolo x: Decisioni [UE: e lodi] della commissione ===
  
-[USA: +**[USA:** 1. Salvo diversa decisione delle Parti, la commissione deve basare la propria relazione sulle disposizioni pertinenti del presente accordo, sulle presentazioni e argomentazioni delle Parti e su ogni altra informazione o consulenza ottenute a norma dell’articolo x.]
-1. Salvo diversa decisione delle Parti, la commissione deve basare la propria relazione sulle disposizioni pertinenti del presente accordo, sulle presentazioni e argomentazioni delle Parti e su ogni altra informazione o consulenza ottenute a norma dell’articolo x.]+
  
-2. La commissione [UE: Interpreta le disposizioni di cui all’articolo 2] [USA: prende in esame il presente accordo] alla luce delle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto pubblico internazionale. [UE: comprese quelle codificate] [USA: che sono riprese] negli [USA: articoli 31-33 della] Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. [UE: La Commissione tiene altresì conto delle interpretazioni pertinenti nelle relazioni delle commissione e dell’organismo di appello, adottate dall’organismo per la risoluzione delle controversie dell’OMC. Il lodo della commissione non può aumentare o diminuire i diritti e gli obblighi della Parti ai sensi del presente accordo]+2. La commissione **[UE**: Interpreta le disposizioni di cui all’articolo 2] **[USA**: prende in esame il presente accordo] alla luce delle norme consuetudinarie di interpretazione del diritto pubblico internazionale. **[UE**: comprese quelle codificate] **[USA**: che sono riprese] negli **[USA**: articoli 31-33 della] Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. **[UE**: La Commissione tiene altresì conto delle interpretazioni pertinenti nelle relazioni delle commissione e dell’organismo di appello, adottate dall’organismo per la risoluzione delle controversie dell’OMC. Il lodo della commissione non può aumentare o diminuire i diritti e gli obblighi della Parti ai sensi del presente accordo]
  
-1. La commissione s’impegna ad adottare decisioni consensuali. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. [UE: In ogni caso i pareri discordanti degli arbitri non possono mai essere resi pubblici,] [USA: I membri della commissione possono presentare opinioni distinte sulle materie su cui non vige un accordo unanime. Nessuna commissione, sia nella relazione interinale che in quella conclusiva, può indicare quali membri si dissociano dalle opinioni di maggioranza o di minoranza.]+1.((**NDC**: così nell'originale anche se sarebbe logico attendersi il numero 3)) La commissione s’impegna ad adottare decisioni consensuali. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. **[UE**: In ogni caso i pareri discordanti degli arbitri non possono mai essere resi pubblici,**[USA**: I membri della commissione possono presentare opinioni distinte sulle materie su cui non vige un accordo unanime. Nessuna commissione, sia nella relazione interinale che in quella conclusiva, può indicare quali membri si dissociano dalle opinioni di maggioranza o di minoranza.]
  
 === Articolo x: Relazione intermedia della commissione === === Articolo x: Relazione intermedia della commissione ===
  
-1. La commissione [UE: deve] [USA: dovrebbe] entro {90/180} giorni dalla data di composizione trasmettere una relazione interinale alle Parti. Qualora ritenga che il termine non possa essere ottemperato, il presidente della commissione deve informare per iscritto le Parti, indicando i motivi del ritardo e la data in cui la commissione emetterà la relazione interinale. In nessun caso [USA: ] [UE: ] la relazione interinale può essere emessa dopo [120/210] giorni dalla data di costituzione della commissione [USA: salvo diversa decisione delle Parti].+1. La commissione **[UE**: deve] **[USA**: dovrebbe] entro {90/180} giorni dalla data di composizione trasmettere una relazione interinale alle Parti. Qualora ritenga che il termine non possa essere ottemperato, il presidente della commissione deve informare per iscritto le Parti, indicando i motivi del ritardo e la data in cui la commissione emetterà la relazione interinale. In nessun caso  la relazione interinale **[UE**deve **[USA**dovrebbe] essere emessa dopo [120/210] giorni dalla data di costituzione della commissione **[USA**: salvo diversa decisione delle Parti].
  
 2. La relazione interinale contiene: 2. La relazione interinale contiene:
  
-a) accertamenti di fatto +  * a) accertamenti di fatto 
- +  b) **[UE**: la pronuncia sulla coerenza della misura interessata rispetto agli obblighi del presente accordo] **[USA**: se una Parte ha altrimenti disatteso gli obblighi derivanti dal presente accordo; o se la misura interessata è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c)] 
-b) [UE: la pronuncia sulla coerenza della misura interessata rispetto agli obblighi del presente accordo] [USA: se una Parte ha altrimenti disatteso gli obblighi derivanti dal presente accordo; o se la misura interessata è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c)] +  c) **[USA**: ogni altro accertamento e decisione indicati nei termini di riferimento della commissione;
- +  d) **[USA**:, su richiesta congiunta delle Parti, delle raccomandazioni per la risoluzione della controversia;] e 
-c) [USA: ogni altro accertamento e decisione indicati nei termini di riferimento della commissione;+  e) la ratio essenziale che sottende agli accertamenti e alle decisioni **[USA**: e, laddove applicabile, le raccomandazioni].
- +
-d) [USA:, su richiesta congiunta delle Parti, delle raccomandazioni per la risoluzione della controversia;] e +
- +
-e) la ratio essenziale che sottende agli accertamenti e alle decisioni [USA: e, laddove applicabile, le raccomandazioni].+
  
 3. Le Parti possono presentare alla commissione delle osservazioni per iscritto su precisi aspetti della relazione interinale entro {14} giorni dall’emissione della relazione. 3. Le Parti possono presentare alla commissione delle osservazioni per iscritto su precisi aspetti della relazione interinale entro {14} giorni dall’emissione della relazione.
  
-4. [UE: Nei casi urgenti, tra cui quelli che vertono su merci deperibili o prodotti stagionali o servizi, la commissione si adopera al meglio per emettere la relazione interinale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Le Parti possono presentare una richiesta scritta alla commissione affinché essa riveda aspetti specifici della relazione entro sette giorni dalla notifica della relazione interinale.] [USA: Nei casi urgenti la commissione si adopera al meglio per accelerare il procedimento nella misura massima del possibile.]+4. **[UE**: Nei casi urgenti, tra cui quelli che vertono su merci deperibili o prodotti stagionali o servizi, la commissione si adopera al meglio per emettere la relazione interinale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Le Parti possono presentare una richiesta scritta alla commissione affinché essa riveda aspetti specifici della relazione entro sette giorni dalla notifica della relazione interinale.] **[USA**: Nei casi urgenti la commissione si adopera al meglio per accelerare il procedimento nella misura massima del possibile.]
  
 === Articolo x: Relazione finale della commissione === === Articolo x: Relazione finale della commissione ===
Linea 224: Linea 214:
 1. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, la commissione può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame ritenuto opportuno. La relazione finale deve contenere una disanima delle osservazioni scritte eventualmente presentate dalle Parti ai sensi dell’articolo x. 1. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, la commissione può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame ritenuto opportuno. La relazione finale deve contenere una disanima delle osservazioni scritte eventualmente presentate dalle Parti ai sensi dell’articolo x.
  
-2. La commissione [USA: dovrebbe] [UE: deve] trasmettere una relazione finale alle Parti [UE: e all’{organismo istituzionale da definire}] [USA:, in cui siano compresi eventuali pareri distinti su materie su cui non vige il consenso unanime.] entro {45} giorni dall’emissione della relazione interinale. Qualora ritenga che il termine non possa essere ottemperato, il presidente della commissione deve informare per iscritto le Parti, indicando i motivi del ritardo e la data in cui la commissione emetterà la relazione finale. In nessun caso [UE: la] [USA: ] la relazione finale può essere emessa dopo {60} giorni dalla data di emissione della relazione interinale.+2. La commissione **[USA**: dovrebbe] **[UE**: deve] trasmettere una relazione finale alle Parti [UE: e all’{organismo istituzionale da definire}] **[USA**:, in cui siano compresi eventuali pareri distinti su materie su cui non vige il consenso unanime.] entro {45} giorni dall’emissione della relazione interinale. Qualora ritenga che il termine non possa essere ottemperato, il presidente della commissione deve informare per iscritto le Parti, indicando i motivi del ritardo e la data in cui la commissione emetterà la relazione finale. In nessun caso **[UE**: la] **[USA**: ] la relazione finale può essere emessa dopo {60} giorni dalla data di emissione della relazione interinale.
  
-[UE: 3. Nei casi urgenti, tra cui quelli che vertono su merci deperibili o prodotti stagionali o servizi, la commissione si adopera al meglio per notificare la propria pronuncia entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Ad ogni modo il lodo deve essere notificato entro 75 giorni dalla data della costituzione della commissione.]+**[UE**: 3. Nei casi urgenti, tra cui quelli che vertono su merci deperibili o prodotti stagionali o servizi, la commissione si adopera al meglio per notificare la propria pronuncia entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Ad ogni modo il lodo deve essere notificato entro 75 giorni dalla data della costituzione della commissione.]
  
-4. [UE: Le Parti devono] [USA: Ciascuna Parte deve] tempestivamente rendere pubblica la relazione finale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.+4. **[UE**: Le Parti devono] **[USA**: Ciascuna Parte deve] tempestivamente rendere pubblica la relazione finale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
  
-[UE: 5. Il lodo/la relazione della commissione deve essere accettato/a incondizionatamente dalle Parti. Non deve costituire alcun diritto o obbligo per le persone fisiche o giuridiche.]+**[UE**: 5. Il lodo/la relazione della commissione deve essere accettato/a incondizionatamente dalle Parti. Non deve costituire alcun diritto o obbligo per le persone fisiche o giuridiche.]
  
-[UE: Sotto-sezione 2: Ottemperanza+== [UE: Sotto-sezione 2: Ottemperanza] ==
  
 === [UE: Articolo 10: Ottemperanza del lodo della commissione === === [UE: Articolo 10: Ottemperanza del lodo della commissione ===
Linea 246: Linea 236:
 3. La Parte convenuta deve informare per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo della commissione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole. 3. La Parte convenuta deve informare per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo della commissione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
  
-4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.+4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.]
  
 === [USA: Articolo 15: Attuazione della relazione finale === === [USA: Articolo 15: Attuazione della relazione finale ===
  
-1. Se nella relazione finale la commissione conclude che la Parte convenuta non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente accordo o che una misura della Parte convenuta è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c), le Parti devono cercare un accordo sulla risoluzione della controversia, tenendo conto delle decisioni e delle eventuali raccomandazioni della commissione. La risoluzione, in genere, punta, rispettivamente, a rimuovere la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio.+1. Se nella relazione finale la commissione conclude che la Parte convenuta non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente accordo o che una misura della Parte convenuta è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c), le Parti devono cercare un accordo sulla risoluzione della controversia, tenendo conto delle decisioni e delle eventuali raccomandazioni della commissione. La risoluzione, in genere, punta, rispettivamente, a rimuovere la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio.
  
-2. Se nella relazione finale la commissione conclude che la Parte convenuta non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente accordo o che una misura della Parte convenuta è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c), entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale da parte della commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, la Parte convenuta deve comunicare alla Parte attrice il proprio intendimento al fine di rimuovere la mancata ottemperanza, la nullità o il pregiudizio]+2. Se nella relazione finale la commissione conclude che la Parte convenuta non ha rispettato gli obblighi ai sensi del presente accordo o che una misura della Parte convenuta è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c), entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale da parte della commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, la Parte convenuta deve comunicare alla Parte attrice il proprio intendimento al fine di rimuovere la mancata ottemperanza, la nullità o il pregiudizio]
  
 === [UE: Articolo 12: Riesame delle misure adottate per applicare il lodo della commissione === === [UE: Articolo 12: Riesame delle misure adottate per applicare il lodo della commissione ===
Linea 258: Linea 248:
 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta deve notificare all'altra Parte e all’{organismo istituzionale} le misure adottate per dare esecuzione al lodo della commissione. 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta deve notificare all'altra Parte e all’{organismo istituzionale} le misure adottate per dare esecuzione al lodo della commissione.
  
-2. In caso di disaccordo tra le Parti sull'esistenza o sulla coerenza di misure assunte per ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 2, la Parte attrice può richiedere in forma scritta alla commissione di esprimersi in merito. Tale richiesta deve indicare la specifica misura contestata e spiegare, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 2. La commissione deve notificare il lodo alle Parti e all’{organismo istituzionale} entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta.+2. In caso di disaccordo tra le Parti sull'esistenza o sulla coerenza di misure assunte per ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 2, la Parte attrice può richiedere in forma scritta alla commissione di esprimersi in merito. Tale richiesta deve indicare la specifica misura contestata e spiegare, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 2. La commissione deve notificare il lodo alle Parti e all’{organismo istituzionale} entro 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta.]
  
 === [UE: Articolo 13: Misure correttive temporanee in caso di mancata applicazione === === [UE: Articolo 13: Misure correttive temporanee in caso di mancata applicazione ===
Linea 270: Linea 260:
 4. La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano: 4. La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:
  
-a) dopo che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 17; o +  * a) dopo che le Parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 17; o 
- +  b) dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 2; o 
-b) dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 2; o +  c) una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente accordo sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2.]
- +
-c) una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente accordo sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2.]+
  
 === [USA: Articolo 16: Mancata ottemperanza – Sospensione dei benefici === === [USA: Articolo 16: Mancata ottemperanza – Sospensione dei benefici ===
  
-1. Qualora la Parte convenuta non comunichi alla Parte attrice, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, che intende rimuovere la mancata ottemperanza o, se la commissione ha concluso che una misura è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c), la Parte convenuta deve avviare dei negoziati con la Parte attrice per determinare un indennizzo reciprocamente accettabile entro 14 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Parte attrice.+1. Qualora la Parte convenuta non comunichi alla Parte attrice, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, che intende rimuovere la mancata ottemperanza o, se la commissione ha concluso che una misura è causa di nullità o di pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c), la Parte convenuta deve avviare dei negoziati con la Parte attrice per determinare un indennizzo reciprocamente accettabile entro 14 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Parte attrice.
  
 2. Se le Parti: 2. Se le Parti:
  
-a) non sono in grado di pervenire a una risoluzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale della commissione, +  * a) non sono in grado di pervenire a una risoluzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale della commissione, 
- +  b) non sono in grado di concordare un indennizzo entro 30 giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta della Parte attrice ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, o 
-b) non sono in grado di concordare un indennizzo entro 30 giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta della Parte attrice ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, o +  c) hanno convenuto l’indennizzo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, o sono pervenute a una risoluzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, e la Parte attrice ritiene che la Parte convenuta non abbia osservato le condizioni dell’accordo, la Parte attrice può, in qualsiasi momento, inviare una comunicazione scritta all’altra Parte, indicando che intende sospendere l’applicazione alla Parte convenuta dei benefici ai sensi del presente accordo, aventi effetto equivalente alla nullità o al pregiudizio i) derivanti da mancata ottemperanza o ii) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c), La comunicazione deve indicare il livello di benefici che la Parte propone di sospendere e la base per tale livello. 
- +
-c) hanno convenuto l’indennizzo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, o sono pervenute a una risoluzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, e la Parte attrice ritiene che la Parte convenuta non abbia osservato le condizioni dell’accordo, la Parte attrice può, in qualsiasi momento, inviare una comunicazione scritta all’altra Parte, indicando che intende sospendere l’applicazione alla Parte convenuta dei benefici ai sensi del presente accordo, aventi effetto equivalente alla nullità o al pregiudizio (i) derivanti da mancata ottemperanza o (ii) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c), La comunicazione deve indicare il livello di benefici che la Parte propone di sospendere e la base per tale livello.+
  
 3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4, 5 e 6, la Parte attrice può cominciare a sospendere i benefici dopo 30 giorni dall’inoltro della comunicazione alla Parte convenuta ai sensi del paragrafo 2. 3. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4, 5 e 6, la Parte attrice può cominciare a sospendere i benefici dopo 30 giorni dall’inoltro della comunicazione alla Parte convenuta ai sensi del paragrafo 2.
Linea 298: Linea 284:
 7. La commissione si deve riunire entro 14 giorni dalla data della richiesta per intervenire ai sensi del paragrafo 4, 5 o 6. 7. La commissione si deve riunire entro 14 giorni dalla data della richiesta per intervenire ai sensi del paragrafo 4, 5 o 6.
  
-a) La commissione deve presentare alle Parti una relazione interinale sulla questione entro {90} giorni dopo che si è riunita a seguito della richiesta ricevuta a norma del paragrafo 5 o entro {120} giorni dopo che si è riunita a seguito della richiesta ricevuta a norma del paragrafo 4 o 6.+  * a) La commissione deve presentare alle Parti una relazione interinale sulla questione entro {90} giorni dopo che si è riunita a seguito della richiesta ricevuta a norma del paragrafo 5 o entro {120} giorni dopo che si è riunita a seguito della richiesta ricevuta a norma del paragrafo 4 o 6
 +  * b) La relazione interinale e finale della commissione deve contenere gli accertamenti, l’identificazione delle motivazioni per cui si è nuovamente riunita e la ratio fondamentale che sottende agli accertamenti e alle decisioni. 
 +  * c) La commissione s’impegna ad adottare decisioni consensuali. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. I membri della commissione possono presentare opinioni distinte sulle materie su cui non vige un accordo unanime. Nessuna commissione, sia nella relazione interinale che in quella conclusiva emessa ai sensi del paragrafo 4, 5 o 6, può indicare quali membri si dissociano dalle opinioni di maggioranza o di minoranza.] 
 +  * d) Dopo che la commissione ha presentato alle Parti la relazione interinale sulla questione, ciascuna Parte può presentare osservazioni scritte alla Commissione su tale relazione entro {14} giorni dalla presentazione della relazione o entro il periodo di tempo che le Parti possono fissare. 
 +  * e) Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, la commissione può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame ritenuto opportuno. 
 +  * f) La commissione deve presentare una relazione finale alle Parti in cui siano compresi eventuali pareri distinti su materie su cui non vige il consenso unanime entro {35} giorni dalla presentazione della relazione interinale. 
 +  * g) Salvo diversamente deciso dalle Parti, l’ufficio designato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 a), per la controversia deve pubblicare la relazione finale, senza pregiudizio per la tutela delle informazioni riservate, entro sette giorni dalla presentazione della commissione alle Parti.
  
-b) La relazione interinale e finale della commissione deve contenere gli accertamentilidentificazione delle motivazioni per cui si è nuovamente riunita la ratio fondamentale che sottende agli accertamenti alle decisioni.+8. Se ha commissione indica ai sensi del paragrafo 4 che la Parte convenuta non ha rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio ai sensi dell'articolo 2paragrafo c), deve indicare il livello di benefici che reputa un effetto equivalente alla mancata ottemperanza o alla nullità o al pregiudizio ai sensi dellarticolo 2, paragrafo c) deve includere tale pronuncia nella relazione interinale finale.
  
-c) La commissione s’impegna ad adottare decisioni consensualiQualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. I membri della commissione possono presentare opinioni distinte sulle materie su cui non vige un accordo unanime. Nessuna commissione, sia nella relazione interinale che in quella conclusiva emessa ai sensi del paragrafo 4, 5 o 6, può indicare quali membri si dissociano dalle opinioni di maggioranza o di minoranza.]+9Se la commissione, ai sensi del paragrafo 5 o 6, conclude the il livello di benefici da sospendere è manifestamente eccessivo rispetto alla nullità al pregiudizio dei benefici ai sensi del presente accordo, derivanti da mancata ottemperanza o dalla nullità o dal pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c), deve indicare il livello di benefici che reputa un effetto equivalente e deve includere tale pronuncia nella relazione interinale e finale.
  
-d) Dopo che la commissione ha presentato alle Parti la relazione interinale sulla questione, ciascuna Parte può presentare osservazioni scritte alla Commissione su tale relazione entro {14} giorni dalla presentazione della relazione o entro il periodo di tempo che le Parti possono fissare. +10. La Parte attrice può cominciare a sospendere i benefici immediatamente dopo che riceve la relazione finale della commissione ai sensi del paragrafo 7 f) e l’eventuale sospensione deve essere conforme alla relazione finale della commissione.
- +
-e) Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, la commissione può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame ritenuto opportuno. +
- +
-f) La commissione deve presentare una relazione finale alle Parti in cui siano compresi eventuali pareri distinti su materie su cui non vige il consenso unanime entro {35} giorni dalla presentazione della relazione interinale. +
- +
-g) Salvo diversamente deciso dalle Parti, l’ufficio designato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1(a), per la controversia deve pubblicare la relazione finale, senza pregiudizio per la tutela delle informazioni +
-riservate, entro sette giorni dalla presentazione della commissione alle Parti. +
- +
-8. Se ha commissione indica ai sensi del paragrafo 4 che la Parte convenuta non ha rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (c), deve indicare il livello di benefici che reputa un effetto equivalente alla mancata ottemperanza o alla nullità o al pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c) e deve includere tale pronuncia nella relazione interinale e finale. +
- +
-9. Se la commissione, ai sensi del paragrafo 5 o 6, conclude the il livello di benefici da sospendere è manifestamente eccessivo rispetto alla nullità o al pregiudizio dei benefici ai sensi del presente accordo, derivanti da mancata ottemperanza o dalla nullità o dal pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c), deve indicare il livello di benefici che reputa un effetto equivalente e deve includere tale pronuncia nella relazione interinale e finale. +
- +
-10. La Parte attrice può cominciare a sospendere i benefici immediatamente dopo che riceve la relazione finale della commissione ai sensi del paragrafo 7(f) e l’eventuale sospensione deve essere conforme alla relazione finale della commissione.+
  
 11. Qualora un arbitro della commissione originale non sia più disponibile a prendere parte al procedimento ai sensi del presente articolo, deve essere scelto un sostituto seguendo le procedure utilizzate per la scelta dell’arbitro che non è più disponibile.] 11. Qualora un arbitro della commissione originale non sia più disponibile a prendere parte al procedimento ai sensi del presente articolo, deve essere scelto un sostituto seguendo le procedure utilizzate per la scelta dell’arbitro che non è più disponibile.]
Linea 329: Linea 308:
 === [USA: Articolo 17: Relazione sull'ottemperanza === === [USA: Articolo 17: Relazione sull'ottemperanza ===
  
-1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, se la Parte convenuta ritiene di aver rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c), che la commissione ha rilevato, deve darne comunicazione alla Parte attrice, trasmettendo il testo di eventuali misure intraprese per ottemperare con una breve descrizione di come la Parte convenuta ha rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo (c). Se la Parte attrice dissente rispetto alla dichiarazione della Parte convenuta, deve comunicarlo a quest’ultima entro {60} giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte convenuta. Dopodiché le Parti possono richiedere alla commissione di riunirsi nuovamente per esaminare la questione. 2. La commissione deve riunirsi entro 14 giorni dalla relativa richiesta ai sensi del paragrafo 1 e deve procedere nello stesso modo indicato nell’articolo 16, paragrafo 7, sotto-paragrafi (b)-(g). La commissione deve presentare alle Parti una relazione interinale sulla questione entro {120} giorni da quando si è riunita nuovamente.+1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, se la Parte convenuta ritiene di aver rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c), che la commissione ha rilevato, deve darne comunicazione alla Parte attrice, trasmettendo il testo di eventuali misure intraprese per ottemperare con una breve descrizione di come la Parte convenuta ha rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo c). Se la Parte attrice dissente rispetto alla dichiarazione della Parte convenuta, deve comunicarlo a quest’ultima entro {60} giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte convenuta. Dopodiché le Parti possono richiedere alla commissione di riunirsi nuovamente per esaminare la questione. 2. La commissione deve riunirsi entro 14 giorni dalla relativa richiesta ai sensi del paragrafo 1 e deve procedere nello stesso modo indicato nell’articolo 16, paragrafo 7, sotto-paragrafi b) - g). La commissione deve presentare alle Parti una relazione interinale sulla questione entro {120} giorni da quando si è riunita nuovamente.
  
 3. Se la commissione conclude che la Parte convenuta abbia rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio, la Parte attrice deve tempestivamente riprendere l’applicazione dei benefici che ha sospeso ai sensi dell’articolo 16. 3. Se la commissione conclude che la Parte convenuta abbia rimosso la mancata ottemperanza o la nullità o il pregiudizio, la Parte attrice deve tempestivamente riprendere l’applicazione dei benefici che ha sospeso ai sensi dell’articolo 16.
Linea 335: Linea 314:
 4. Qualora un arbitro della commissione originale non sia più disponibile a prendere parte al procedimento ai sensi del presente articolo, deve essere scelto un sostituto seguendo le procedure utilizzate per la scelta dell’arbitro che non è più disponibile.] 4. Qualora un arbitro della commissione originale non sia più disponibile a prendere parte al procedimento ai sensi del presente articolo, deve essere scelto un sostituto seguendo le procedure utilizzate per la scelta dell’arbitro che non è più disponibile.]
  
-=== [UE: Sezione 4 Disposizioni generali] ==+== [UE: Sezione 4 Disposizioni generali] ==
  
 === Articolo x: Termini === === Articolo x: Termini ===
Linea 342: Linea 320:
 1. Tutti i termini temporali per i procedimenti ai sensi del presente capo devono essere espressi in giorni di calendario, il primo giorno è quello successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo quanto diversamente indicato. 1. Tutti i termini temporali per i procedimenti ai sensi del presente capo devono essere espressi in giorni di calendario, il primo giorno è quello successivo all’atto o al fatto cui si riferiscono, salvo quanto diversamente indicato.
  
-2. Le Parti possono convenire di modificare i termini temporali previsti nel presente capo. [EU: La commissione può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.]+2. Le Parti possono convenire di modificare i termini temporali previsti nel presente capo. **[EU**: La commissione può, in qualsiasi momento, proporre alle Parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.]
  
 === [UE: Articolo x: Riesame e modifica del capo] === === [UE: Articolo x: Riesame e modifica del capo] ===
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