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ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie

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ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie [2016/06/09 13:17] – [Articolo X.17: [UE: Consultazione tecnica]] tamburteamttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-//LEGENDA - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP// +//**LEGENDA** Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **CAPO [ ]** **CAPO [ ]**
Linea 541: Linea 542:
 3. La parte importatrice dovrà: 3. La parte importatrice dovrà:
  
-a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell'assumere decisioni per quanto riguarda le partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, sono in transito fra le parti; +  * a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell'assumere decisioni per quanto riguarda le partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, sono in transito fra le parti; 
- +  b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e 
-b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e +  c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.]
- +
-c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.]+
  
 === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali === === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali ===
Linea 561: Linea 560:
 === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali === === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali ===
  
-Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, Codex Alimentarius, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.]+Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, //Codex Alimentarius//, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.]
  
 === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari === === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari ===
  
-Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'Americain materia di misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica e animale per quanto riguarda il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale **(accordo veterinario), e confermano la loro intenzione di continuare il presente lavoro conformemente al presente accordo. {L'accordo veterinario citato del 21 aprile 1998, e relative modifiche, cessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.** //La formulazione corretta e il posizionamento della presente frase devono essere decise dai servizi legali}.//]+Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'//Accordo fra l'Unione Europea e il governo degli Stati Uniti d'America in materia di misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica e animale per quanto riguarda il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale// (accordo veterinario), e confermano la loro intenzione di continuare il presente lavoro conformemente al presente accordo. {L'accordo veterinario citato del 21 aprile 1998, e relative modifiche, cessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo. //La formulazione corretta e il posizionamento della presente frase devono essere decise dai servizi legali}.//]
  
 === Articolo X.22: Definizioni === === Articolo X.22: Definizioni ===
  
-Ai fini del presente capo **[UE: ,] [Stati Uniti: :]**+Ai fini del presente capo **[UE:** ,**] [Stati Uniti:** :**]**
  
-**[UE**: "zona protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, indica un'area geografica dell'UE definita ufficialmente in cui non è presente tale organismo, secondo indagini condotte su base annuale, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione; "accordo SPS": accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.+**[UE**: "Zona Protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, indica un'area geografica dell'UE definita ufficialmente in cui non è presente tale organismo, secondo indagini condotte su base annuale, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione; 
 + 
 +L'"accordo SPS": accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
  
 Si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, allo stesso modo delle definizioni di cui al Codex Alimentarius (Codex), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV). Nel caso di incoerenza fra le definizioni adottate dal Codex, dall'OIE o dal CIPV e le definizioni indicate dall'accordo SPS dell'OMC, prevalgono le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC.**]** Si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, allo stesso modo delle definizioni di cui al Codex Alimentarius (Codex), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV). Nel caso di incoerenza fra le definizioni adottate dal Codex, dall'OIE o dal CIPV e le definizioni indicate dall'accordo SPS dell'OMC, prevalgono le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC.**]**
  
 **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria" dell'accordo SPS dell'OMC;  **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria" dell'accordo SPS dell'OMC; 
-area ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall'OIE quando viene utilizzato in relazione alla salute animale, e ha il significato attribuito allo stesso termine da parte della CIPV se utilizzato in relazione alla salute animale; **autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo. **delimitazione** indica un'area o una zona, un luogo di produzione, o una sottopopolazione che mantiene uno status differente relativamente alla prevalenza di un organismo nocivo o di una malattia, e può essere identificata su base geografica per mezzo di confini naturali, artificiali o legali o sulla base di prassi in materia di gestione e biosicurezza seguite da stabilimenti o luoghi di produzione particolari; **decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); **controllo all'importazione** indica qualsiasi ispezione, esame, campionamento, revisione di documentazione, testi o procedure, anche per quanto riguarda aspetti organolettici, di laboratorio e di identità, effettuati al confine da una parte importatrice o dal suo rappresentante per determinare se la partita rispetti i requisiti SPS della parte importatrice; **norme internazionali, linee guida e raccomandazioni** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini di cui all'accordo SPS dell'OMC; **presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, in una partita, di una ridotta percentuale di vegetali, prodotti di origine vegetale o rDNA vegetale autorizzati per l'utilizzo almeno in un paese, ad eccezione del paese importatore; **tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; **luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; **organizzazione internazionale pertinente** indica:  
  
-a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; +**area** ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall'OIE quando viene utilizzato in relazione alla salute animale, e ha il significato attribuito allo stesso termine da parte della CIPV se utilizzato in relazione alla salute animale;  
 + 
 +**autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo.  
 + 
 +**delimitazione** indica un'area o una zona, un luogo di produzione, o una sottopopolazione che mantiene uno status differente relativamente alla prevalenza di un organismo nocivo o di una malattia, e può essere identificata su base geografica per mezzo di confini naturali, artificiali o legali o sulla base di prassi in materia di gestione e biosicurezza seguite da stabilimenti o luoghi di produzione particolari; 
 + 
 +**decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); 
 + 
 +**controllo all'importazione** indica qualsiasi ispezione, esame, campionamento, revisione di documentazione, testi o procedure, anche per quanto riguarda aspetti organolettici, di laboratorio e di identità, effettuati al confine da una parte importatrice o dal suo rappresentante per determinare se la partita rispetti i requisiti SPS della parte importatrice; 
 + 
 +**norme internazionali, linee guida e raccomandazioni** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini di cui all'accordo SPS dell'OMC; 
 + 
 +**presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, in una partita, di una ridotta percentuale di vegetali, prodotti di origine vegetale o rDNA vegetale autorizzati per l'utilizzo almeno in un paese, ad eccezione del paese importatore;  
 + 
 +**tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; 
 + 
 +**luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; 
 + 
 +**organizzazione internazionale pertinente** indica:  
 + 
 +  * a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius;  
 +  * b) per quanto concerne la salute animale e le zoonosi, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; e  
 +  * c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e 
 + 
 +**valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell'accordo SPS dell'OMC; 
 + 
 +**misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'accordo SPS dell'OMC;
  
-b) per quanto concerne la salute animale le zoonosi, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; e +**area, stabilimento sottopopolazione** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini dall'OIE.**]**
  
-c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell'accordo SPS dell'OMC; **misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'accordo SPS dell'OMC; **area, stabilimento e sottopopolazione** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini dall'OIE.**]** 
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