ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie
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| ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie [2016/06/09 13:08] – [Articolo X.15: [UE: congiunto di gestione] comitato [Stati Uniti: sulle questioni sanitarie e fitosanitarie]] tamburteam | ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | //LEGENDA - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. | + | //**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" |
| **CAPO [ ]** | **CAPO [ ]** | ||
| Linea 462: | Linea 463: | ||
| 1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, | 1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, | ||
| - | a) salute degli animali; | + | * a) salute degli animali; |
| - | + | | |
| - | b) salute delle piante; nonché | + | |
| - | + | ||
| - | c) sicurezza alimentare. | + | |
| Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, | Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, | ||
| Linea 472: | Linea 471: | ||
| 2. Con riferimento all' | 2. Con riferimento all' | ||
| - | a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, | + | * a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, |
| - | + | | |
| - | b) prendono parte, a partire dalla prima fase opportuna, alla cooperazione e agli scambi scientifici e tecnici relativi a questioni SPS che possono influenzare, | + | |
| - | + | | |
| - | c) forniscono un punto di incontro per agevolare la valutazione, | + | |
| - | + | ||
| - | d) mirano a risolvere questioni commerciali specifiche; nonché | + | |
| - | + | ||
| - | e) forniscono una regolare possibilità ai rappresentanti di ciascuna parte di aggiornare il gruppo di lavoro tecnico sull' | + | |
| 3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte. | 3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte. | ||
| Linea 492: | Linea 487: | ||
| **[UE**: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un' | **[UE**: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un' | ||
| - | **[Stati Uniti**: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS**] | + | **[Stati Uniti**: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS**] |
| - | a) la misura | + | [Stati Uniti**: 1. Ciascuna parte può richiedere consultazioni tecniche collaborative per discutere qualsiasi |
| - | b) le disposizioni del presente capo o dell' | + | * a) la misura in questione; |
| + | * b) le disposizioni del presente capo o dell' | ||
| + | * c) le ragioni della richiesta citata, compresa una descrizione dei timori della parte richiedente in merito alla misura. | ||
| - | c) le ragioni della richiesta | + | 2. Una parte consegna la sua richiesta |
| - | 2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell' | + | //Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi |
| 3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un' | 3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un' | ||
| Linea 508: | Linea 505: | ||
| 5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni: | 5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni: | ||
| - | a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; | + | * a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; |
| + | * b) la parte che richiede l' | ||
| - | b) la parte che richiede l' | ||
| La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione. | La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione. | ||
| 6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, | 6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, | ||
| - | |||
| - | //Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.// | ||
| 7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà: | 7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà: | ||
| - | a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse; | + | * a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse; |
| - | + | | |
| - | b) evitare di avere interessi finanziari nella questione; | + | |
| - | + | | |
| - | c) attenersi ai termini e alle condizioni che possono essere determinati dalle parti; | + | * e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore: |
| - | + | * i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte; | |
| - | d) evitare di commentare la coerenza della misura in questione, per quanto riguarda il presente accordo o l' | + | * ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; |
| + | * iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché | ||
| + | * f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione. | ||
| - | e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore: | ||
| - | |||
| - | i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte; | ||
| - | |||
| - | ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; | ||
| - | |||
| - | iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché | ||
| - | |||
| - | f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione. | ||
| La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente. | La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente. | ||
| Linea 554: | Linea 542: | ||
| 3. La parte importatrice dovrà: | 3. La parte importatrice dovrà: | ||
| - | a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell' | + | * a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell' |
| - | + | | |
| - | b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e | + | |
| - | + | ||
| - | c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.] | + | |
| === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali === | === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali === | ||
| Linea 574: | Linea 560: | ||
| === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali === | === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali === | ||
| - | Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, Codex Alimentarius, | + | Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, //Codex Alimentarius//, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.] |
| === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari === | === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari === | ||
| - | Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'accordo | + | Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'// |
| === Articolo X.22: Definizioni === | === Articolo X.22: Definizioni === | ||
| - | Ai fini del presente capo **[UE: ,] [Stati Uniti: :]** | + | Ai fini del presente capo **[UE:** ,**] [Stati Uniti:** :**]** |
| - | **[UE**: "zona protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, | + | **[UE**: "Zona Protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, |
| + | |||
| + | L'" | ||
| Si applicano le definizioni di cui all' | Si applicano le definizioni di cui all' | ||
| **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine " | **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine " | ||
| - | area ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall' | ||
| - | a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; | + | **area** ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall' |
| + | |||
| + | **autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo. | ||
| + | |||
| + | **delimitazione** indica un' | ||
| + | |||
| + | **decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); | ||
| + | |||
| + | **controllo all' | ||
| + | |||
| + | **norme internazionali, | ||
| + | |||
| + | **presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, | ||
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| + | **tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; | ||
| + | |||
| + | **luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; | ||
| + | |||
| + | **organizzazione internazionale pertinente** indica: | ||
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| + | * a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; | ||
| + | * b) per quanto concerne la salute animale e le zoonosi, l' | ||
| + | * c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e | ||
| + | |||
| + | **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell' | ||
| + | |||
| + | **misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all' | ||
| - | b) per quanto concerne la salute animale | + | **area, stabilimento |
| - | c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell' | ||
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