ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | //LEGENDA - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. | + | //**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" |
| **CAPO [ ]** | **CAPO [ ]** | ||
| Linea 328: | Linea 329: | ||
| 13. Ciascuna parte garantisce che i prodotti esportati all' | 13. Ciascuna parte garantisce che i prodotti esportati all' | ||
| + | |||
| Linea 336: | Linea 338: | ||
| 2. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima dell' | 2. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima dell' | ||
| - | a) una descrizione delle procedure che applica per l' | + | * a) una descrizione delle procedure che applica per l' |
| + | * b) le autorità competenti incaricate di ricevere e decidere in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione; | ||
| + | * c) i termini temporali per il completamento di tutte le misure o le procedure nei processi di approvazione o autorizzazione; | ||
| + | * d) qualsiasi documentazione, | ||
| - | b) le autorità competenti incaricate di ricevere e decidere in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione; | + | in circostanze normali (([**Stati Uniti**: //Nota: da discutere le circostanze eccezionali//])), ciascuna parte rende disponibile al pubblico, quanto prima, qualsiasi valutazione del rischio che conduce nel quadro di un processo di approvazione o autorizzazione per un prodotto creato con tecnologia agricola moderna. |
| - | + | ||
| - | c) i termini temporali per il completamento di tutte le misure o le procedure nei processi di approvazione o autorizzazione; | + | |
| - | + | ||
| - | d) qualsiasi documentazione, | + | |
| 3. Ciascuna parte si impegna a soddisfare i termini temporali applicabili a tutte le fasi nei rispettivi processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Laddove una parte non soddisfi i termini temporali per una misura nel processo di approvazione o di autorizzazione, | 3. Ciascuna parte si impegna a soddisfare i termini temporali applicabili a tutte le fasi nei rispettivi processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Laddove una parte non soddisfi i termini temporali per una misura nel processo di approvazione o di autorizzazione, | ||
| Linea 348: | Linea 349: | ||
| 4. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri inutili per quanto riguarda: | 4. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri inutili per quanto riguarda: | ||
| - | a) qualsiasi documentazione, | + | * a) qualsiasi documentazione, |
| - | + | | |
| - | b) qualsiasi informazione che la parte ritiene inerente ai processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. | + | |
| 5. Ciascuna parte pubblica quanto prima qualsiasi modifica ai processi di approvazione o autorizzazione da essa richiesti o i relativi requisiti per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Salvo in circostanze urgenti, ciascuna parte si impegna a fornire un periodo di transizione, | 5. Ciascuna parte pubblica quanto prima qualsiasi modifica ai processi di approvazione o autorizzazione da essa richiesti o i relativi requisiti per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Salvo in circostanze urgenti, ciascuna parte si impegna a fornire un periodo di transizione, | ||
| Linea 356: | Linea 356: | ||
| 6. Ciascuna parte conserva meccanismi o processi che consentono ai richiedenti in cerca di approvazione o autorizzazione di un prodotto creato con tecnologia agricola moderna, di ottenere tempestivamente: | 6. Ciascuna parte conserva meccanismi o processi che consentono ai richiedenti in cerca di approvazione o autorizzazione di un prodotto creato con tecnologia agricola moderna, di ottenere tempestivamente: | ||
| - | a) informazioni sulla situazione della loro richiesta di approvazione o autorizzazione; | + | * a) informazioni sulla situazione della loro richiesta di approvazione o autorizzazione; |
| - | + | | |
| - | b) risposte alle domande relative ai processi di approvazione o autorizzazione e requisiti regolamentari per l' | + | |
| - | + | | |
| - | c) un avviso riguardo al fatto che la parte richiede chiarimenti o ulteriori informazioni da parte del richiedente; | + | |
| - | + | ||
| - | d) possibilità di fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta o informazioni aggiuntive a sostegno della stessa durante la revisione della richiesta; nonché | + | |
| - | + | ||
| - | e) possibilità di correggere o identificare potenziali preoccupazioni riguardo a informazioni prese in considerazione o sulle quali viene fatto riferimento nel considerare e decidere in merito alla richiesta, anche per quanto riguarda qualsiasi valutazione di rischio o di sicurezza. | + | |
| 7. Ciascuna parte partecipa all'" | 7. Ciascuna parte partecipa all'" | ||
| - | 8. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul commercio di prodotti creati con tecnologie agricole moderne (" | + | 8. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul commercio di prodotti creati con tecnologie agricole moderne (" |
| - | Per la partecipazione al gruppo di lavoro, ciascuna parte nomina i funzionari delle rispettive autorità competenti, compresi i funzionari delle autorità che svolgono o esaminano le valutazioni del rischio per quanto riguarda le richieste di approvazione di prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Il gruppo di lavoro rappresenta, | + | |
| - | a) discutere le misure o le questioni specifiche relative alle tecnologie agricole moderne che possono interessare, | + | * a) discutere le misure o le questioni specifiche relative alle tecnologie agricole moderne che possono interessare, |
| + | * b) discutere e risolvere specifiche questioni commerciali relative a un provvedimento di una parte che interessa i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; | ||
| + | * c) agevolare lo scambio di informazioni, | ||
| + | * d) consultarsi su questioni e posizioni riguardanti la cooperazione internazionale e gli sforzi di regolamentazione relativi alle tecnologie agricole moderne. | ||
| - | b) discutere e risolvere specifiche questioni commerciali relative a un provvedimento di una parte che interessa i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; | ||
| - | |||
| - | c) agevolare lo scambio di informazioni, | ||
| - | |||
| - | d) consultarsi su questioni e posizioni riguardanti la cooperazione internazionale e gli sforzi di regolamentazione relativi alle tecnologie agricole moderne. | ||
| Il gruppo di lavoro comunica una relazione annuale al comitato congiunto in merito alle sue attività e a qualsiasi progresso compiuto per risolvere questioni commerciali sollevate da una parte.] | Il gruppo di lavoro comunica una relazione annuale al comitato congiunto in merito alle sue attività e a qualsiasi progresso compiuto per risolvere questioni commerciali sollevate da una parte.] | ||
| Linea 392: | Linea 385: | ||
| **[Stati Uniti**: 3. Qualora una parte vieti o limiti l' | **[Stati Uniti**: 3. Qualora una parte vieti o limiti l' | ||
| - | a) includere nella notifica | + | * a) includere nella notifica |
| - | + | | |
| - | i) il motivo del divieto o della limitazione; | + | |
| - | + | | |
| - | ii) la base giuridica o l' | + | |
| - | + | | |
| - | iii) se del caso, l' | + | |
| - | + | ||
| - | iv) informazioni sullo status delle merci; nonché | + | |
| - | + | ||
| - | b) fornire la notifica non appena possibile, e solitamente entro dieci giorni dalla data a partire dalla quale vieta o limita l' | + | |
| 4. Qualora una parte abbia vietato o limitato l' | 4. Qualora una parte abbia vietato o limitato l' | ||
| Linea 420: | Linea 408: | ||
| === [UE: Articolo X.14: Applicazione delle misure SPS === | === [UE: Articolo X.14: Applicazione delle misure SPS === | ||
| - | Fatto salvo quanto disposto all' | + | Fatto salvo quanto disposto all' |
| Fatto salvo l' | Fatto salvo l' | ||
| Linea 429: | Linea 418: | ||
| **[Stati Uniti**: 1. Le parti istituiscono un Comitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie (" | **[Stati Uniti**: 1. Le parti istituiscono un Comitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie (" | ||
| - | **[UE**: 2. Le funzioni del Comitato comprendono: | + | [U: 2. Le funzioni del Comitato comprendono: |
| - | a) il monitoraggio dell' | + | * a) il monitoraggio dell' |
| - | + | | |
| - | b) l' | + | |
| - | + | | |
| - | c) il trattamento di tutte le richieste presentate dalle parti per la modifica dei controlli all' | + | |
| - | + | | |
| - | d) la revisione degli allegati al presente accordo; | + | |
| - | + | ||
| - | e) la fornitura di un regolare contesto di discussione per lo scambio di informazioni relative al sistema di regolamentazione di ciascuna parte e relative alle basi scientifiche; | + | |
| - | + | ||
| - | f) la preparazione e la conservazione di un documento che indichi, in modo dettagliato, | + | |
| 3. Inoltre il Comitato può, tra le altre cose: | 3. Inoltre il Comitato può, tra le altre cose: | ||
| - | a) indicare l' | + | * a) indicare l' |
| - | + | | |
| - | b) discutere, in una fase iniziale, le modifiche o le modifiche proposte alle misure prese in considerazione; | + | |
| - | + | | |
| - | c) agevolare una migliore comprensione fra le parti, relativa all' | + | |
| - | + | ||
| - | d) identificare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative con una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione. | + | |
| 4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti delle parti, a livello di esperti, per affrontare le specifiche questioni SPS. Qualora siano necessarie competenze supplementari, | 4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti delle parti, a livello di esperti, per affrontare le specifiche questioni SPS. Qualora siano necessarie competenze supplementari, | ||
| Linea 469: | Linea 450: | ||
| **[Stati Uniti**: 2. Le mansioni del Comitato comprendono: | **[Stati Uniti**: 2. Le mansioni del Comitato comprendono: | ||
| - | a) la promozione dell' | + | * a) la promozione dell' |
| - | + | | |
| - | b) la consultazione su questioni e posizioni relative alle riunioni e all' | + | |
| - | + | | |
| - | c) la messa a disposizione di un punto di incontro per la discussione e la revisione dei progressi riguardo al trattamento di questioni commerciali specifiche relative all' | + | |
| - | + | | |
| - | d) il deferimento delle questioni a gruppi di lavoro tecnici a sostegno del lavoro che il Comitato ritiene essere una priorità; l' | + | |
| - | + | ||
| - | e) {l' | + | |
| - | + | ||
| - | f) la rendicontazione, | + | |
| 3. Una parte può richiedere al Comitato di deferire un problema commerciale specifico relativo a una misura SPS, o ad altre questioni SPS, a un gruppo di lavoro tecnico. Se il Comitato decide di deferire la questione a un gruppo di lavoro tecnico, dovrà inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro tecnico competente e, in tale occasione, la parte richiedente fornisce al gruppo di lavoro tecnico le informazioni tecniche a sostegno del suo approccio preferito per risolvere la questione. Qualsiasi decisione relativa al deferimento della questione a un gruppo di lavoro tecnico tiene in considerazione le risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare il rispettivo interesse di ciascuna parte. Il Comitato può deferire le questioni a un gruppo di lavoro tecnico non più di una volta all' | 3. Una parte può richiedere al Comitato di deferire un problema commerciale specifico relativo a una misura SPS, o ad altre questioni SPS, a un gruppo di lavoro tecnico. Se il Comitato decide di deferire la questione a un gruppo di lavoro tecnico, dovrà inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro tecnico competente e, in tale occasione, la parte richiedente fornisce al gruppo di lavoro tecnico le informazioni tecniche a sostegno del suo approccio preferito per risolvere la questione. Qualsiasi decisione relativa al deferimento della questione a un gruppo di lavoro tecnico tiene in considerazione le risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare il rispettivo interesse di ciascuna parte. Il Comitato può deferire le questioni a un gruppo di lavoro tecnico non più di una volta all' | ||
| Linea 487: | Linea 463: | ||
| 1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, | 1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, | ||
| - | a) salute degli animali; | + | * a) salute degli animali; |
| - | + | | |
| - | b) salute delle piante; nonché | + | |
| - | + | ||
| - | c) sicurezza alimentare. | + | |
| Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, | Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, | ||
| Linea 497: | Linea 471: | ||
| 2. Con riferimento all' | 2. Con riferimento all' | ||
| - | a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, | + | * a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, |
| - | + | | |
| - | b) prendono parte, a partire dalla prima fase opportuna, alla cooperazione e agli scambi scientifici e tecnici relativi a questioni SPS che possono influenzare, | + | |
| - | + | | |
| - | c) forniscono un punto di incontro per agevolare la valutazione, | + | |
| - | + | ||
| - | d) mirano a risolvere questioni commerciali specifiche; nonché | + | |
| - | + | ||
| - | e) forniscono una regolare possibilità ai rappresentanti di ciascuna parte di aggiornare il gruppo di lavoro tecnico sull' | + | |
| 3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte. | 3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte. | ||
| Linea 517: | Linea 487: | ||
| **[UE**: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un' | **[UE**: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un' | ||
| - | **[Stati Uniti**: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS**] | + | **[Stati Uniti**: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS**] |
| - | a) la misura | + | [Stati Uniti**: 1. Ciascuna parte può richiedere consultazioni tecniche collaborative per discutere qualsiasi |
| - | b) le disposizioni del presente capo o dell' | + | * a) la misura in questione; |
| - | + | * b) le disposizioni del presente capo o dell' | |
| - | c) le ragioni della richiesta citata, compresa una descrizione dei timori della parte richiedente in merito alla misura. | + | |
| 2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell' | 2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell' | ||
| + | |||
| + | //Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.// | ||
| 3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un' | 3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un' | ||
| Linea 533: | Linea 505: | ||
| 5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni: | 5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni: | ||
| - | a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; | + | * a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; |
| + | * b) la parte che richiede l' | ||
| - | b) la parte che richiede l' | ||
| La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione. | La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione. | ||
| 6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, | 6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, | ||
| - | |||
| - | //Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.// | ||
| 7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà: | 7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà: | ||
| - | a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse; | + | * a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse; |
| - | + | | |
| - | b) evitare di avere interessi finanziari nella questione; | + | |
| - | + | | |
| - | c) attenersi ai termini e alle condizioni che possono essere determinati dalle parti; | + | * e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore: |
| - | + | * i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte; | |
| - | d) evitare di commentare la coerenza della misura in questione, per quanto riguarda il presente accordo o l' | + | * ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; |
| + | * iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché | ||
| + | * f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione. | ||
| - | e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore: | ||
| - | |||
| - | i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte; | ||
| - | |||
| - | ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; | ||
| - | |||
| - | iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché | ||
| - | |||
| - | f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione. | ||
| La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente. | La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente. | ||
| Linea 579: | Linea 542: | ||
| 3. La parte importatrice dovrà: | 3. La parte importatrice dovrà: | ||
| - | a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell' | + | * a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell' |
| - | + | | |
| - | b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e | + | |
| - | + | ||
| - | c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.] | + | |
| === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali === | === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali === | ||
| Linea 599: | Linea 560: | ||
| === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali === | === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali === | ||
| - | Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, Codex Alimentarius, | + | Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, //Codex Alimentarius//, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.] |
| === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari === | === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari === | ||
| - | Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'accordo | + | Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'// |
| === Articolo X.22: Definizioni === | === Articolo X.22: Definizioni === | ||
| - | Ai fini del presente capo **[UE: ,] [Stati Uniti: :]** | + | Ai fini del presente capo **[UE:** ,**] [Stati Uniti:** :**]** |
| - | **[UE**: "zona protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, | + | **[UE**: "Zona Protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, |
| + | |||
| + | L'" | ||
| Si applicano le definizioni di cui all' | Si applicano le definizioni di cui all' | ||
| **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine " | **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine " | ||
| - | area ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall' | ||
| - | a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; | + | **area** ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall' |
| + | |||
| + | **autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo. | ||
| + | |||
| + | **delimitazione** indica un' | ||
| + | |||
| + | **decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); | ||
| + | |||
| + | **controllo all' | ||
| + | |||
| + | **norme internazionali, | ||
| + | |||
| + | **presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, | ||
| + | |||
| + | **tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; | ||
| + | |||
| + | **luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; | ||
| + | |||
| + | **organizzazione internazionale pertinente** indica: | ||
| + | |||
| + | * a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; | ||
| + | * b) per quanto concerne la salute animale e le zoonosi, l' | ||
| + | * c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e | ||
| + | |||
| + | **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell' | ||
| + | |||
| + | **misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all' | ||
| - | b) per quanto concerne la salute animale | + | **area, stabilimento |
| - | c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell' | ||
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