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ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie

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ttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie [2016/06/09 12:29] – [Articolo X.9 [UE: Controlli e verifiche] [Stati Uniti: Controlli e ispezioni]] tamburteamttip-leaks:misure_sanitarie_e_fitosanitarie [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
-//LEGENDA - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP// +//**LEGENDA** Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP // 
  
 **CAPO [ ]** **CAPO [ ]**
Linea 265: Linea 266:
  
 4. I certificati originali o gli altri documenti originali possono essere trasmessi tramite posta o con metodi sicuri di trasmissione elettronica di dati che offrano garanzie di certificazione equivalenti. Le parti cooperano nell'attuazione delle procedure di certificazione elettroniche conformemente alle disposizioni di cui all'{allegato VIII}.**]** 4. I certificati originali o gli altri documenti originali possono essere trasmessi tramite posta o con metodi sicuri di trasmissione elettronica di dati che offrano garanzie di certificazione equivalenti. Le parti cooperano nell'attuazione delle procedure di certificazione elettroniche conformemente alle disposizioni di cui all'{allegato VIII}.**]**
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-//**Nota**: L'allegato X, sezione C, sarà presentato in una data successiva.// 
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-**[Stati Uniti**: //Nota: vanno considerate disposizioni intese a prevenire la comunicazione di informazioni della sfera privata e di informazioni commerciali riservate.//**]** 
  
 **[Stati Uniti**: 1. Ciascuna parte si impegna a utilizzare mezzi diversi dalla certificazione per dimostrare che le importazioni dell'altra parte soddisfano il suo livello adeguato di protezione o i requisiti SPS applicabili. Per favorire la garanzia che qualsiasi requisito di certificazione, compreso qualsiasi requisito di attestazione o informazione, sia applicato solo nella misura necessaria a proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale, ciascuna parte garantisce che i rispettivi moduli di certificazione: **[Stati Uniti**: 1. Ciascuna parte si impegna a utilizzare mezzi diversi dalla certificazione per dimostrare che le importazioni dell'altra parte soddisfano il suo livello adeguato di protezione o i requisiti SPS applicabili. Per favorire la garanzia che qualsiasi requisito di certificazione, compreso qualsiasi requisito di attestazione o informazione, sia applicato solo nella misura necessaria a proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale, ciascuna parte garantisce che i rispettivi moduli di certificazione:
  
-a) siano preparati in modo da evitare l'imposizione di oneri non necessari alle autorità di regolamentazione e certificazione dell'altra parte, comprese le duplicazioni di attestati; +  * a) siano preparati in modo da evitare l'imposizione di oneri non necessari alle autorità di regolamentazione e certificazione dell'altra parte, comprese le duplicazioni di attestati; 
- +  b) siano adattati per riconoscere le autorità competenti dell'altra parte e agevolino la loro facoltà di rilasciare le certificazioni richieste; e ((**[Stati Uniti:** Per motivi di maggiore certezza, ciascuna parte riconosce che l'altra parte ha diritto di stabilire le autorità competenti che possono rilasciare le certificazioni richieste e che le citate autorità possono, se del caso, delegare la loro autorità ad altri enti governativi.])) 
-b) siano adattati per riconoscere le autorità competenti dell'altra parte e agevolino la loro facoltà di rilasciare le certificazioni richieste; e (([Stati Uniti: Per motivi di maggiore certezza, ciascuna parte riconosce che l'altra parte ha diritto di stabilire le autorità competenti che possono rilasciare le certificazioni richieste e che le citate autorità possono, se del caso, delegare la loro autorità ad altri enti governativi.])) +  c) tengano in considerazione le decisioni rilevanti del comitato SPS dell'OMC, le norme internazionali, gli orientamenti, le raccomandazioni e le determinazioni delle parti riguardo alle condizioni e all'equivalenza regionali.
- +
-c) tengano in considerazione le decisioni rilevanti del comitato SPS dell'OMC, le norme internazionali, gli orientamenti, le raccomandazioni e le determinazioni delle parti riguardo alle condizioni e all'equivalenza regionali.+
  
 2. Ciascuna parte assiste, su richiesta, l'altra parte nella determinazione dell'autenticità di certificati specifici. 2. Ciascuna parte assiste, su richiesta, l'altra parte nella determinazione dell'autenticità di certificati specifici.
Linea 282: Linea 277:
 3. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono modelli di certificati che tengano in considerazione la situazione commerciale fra le parti. Nella misura del possibile, ciascuna parte basa le proprie condizioni di certificazione per le importazioni provenienti dall'altra parte sui citati modelli di certificati.] 3. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono modelli di certificati che tengano in considerazione la situazione commerciale fra le parti. Nella misura del possibile, ciascuna parte basa le proprie condizioni di certificazione per le importazioni provenienti dall'altra parte sui citati modelli di certificati.]
  
-=== [UE: Articolo X.11: Agevolazione/Condizioni degli scambi ===+ 
 +=== [UE: Articolo X.11: Agevolazione degli scambi/Condizioni ===
  
 //Procedure sanitarie e fitosanitarie per le importazioni// //Procedure sanitarie e fitosanitarie per le importazioni//
Linea 298: Linea 294:
 5. Le parti definiscono elenchi di organismi nocivi regolamentati relativi ai prodotti oggetto di preoccupazione fitosanitaria. L'elenco contiene: 5. Le parti definiscono elenchi di organismi nocivi regolamentati relativi ai prodotti oggetto di preoccupazione fitosanitaria. L'elenco contiene:
  
-a) gli organismi nocivi che non vengono considerati presenti in alcuna parte del loro territorio; +  * a) gli organismi nocivi che non vengono considerati presenti in alcuna parte del loro territorio; 
- +  b) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio e sotto controllo ufficiale; 
-b) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio e sotto controllo ufficiale; +  c) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali sono definite le aree indenni da organismi nocivi.
- +
-c) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali sono definite le aree indenni da organismi nocivi.+
  
 6. Per prodotti oggetto di preoccupazioni fitosanitarie, le condizioni di importazione devono essere limitate a misure che garantiscano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della parte importatrice. Tali requisiti per l'importazione devono essere applicabili a tutto il territorio della parte esportatrice. 6. Per prodotti oggetto di preoccupazioni fitosanitarie, le condizioni di importazione devono essere limitate a misure che garantiscano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della parte importatrice. Tali requisiti per l'importazione devono essere applicabili a tutto il territorio della parte esportatrice.
Linea 312: Linea 306:
 8. Qualora sia necessario definire requisiti di importazione specifici, come i modelli dei certificati, la parte importatrice adotta le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali senza indebito ritardo e solitamente entro un anno. Al fine di definire requisiti di importazione specifici, su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice: 8. Qualora sia necessario definire requisiti di importazione specifici, come i modelli dei certificati, la parte importatrice adotta le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali senza indebito ritardo e solitamente entro un anno. Al fine di definire requisiti di importazione specifici, su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice:
  
-a) fornisce tutte le informazioni rilevanti richieste dalla parte importatrice; nonché +  * a) fornisce tutte le informazioni rilevanti richieste dalla parte importatrice; nonché 
- +  b) fornisce un accesso ragionevole alla parte importatrice per l'ispezione, la verifica e il controllo e per altre relative procedure.
-b) fornisce un accesso ragionevole alla parte importatrice per l'ispezione, la verifica e il controllo e per altre relative procedure.+
  
 9. La parte importatrice rende disponibile un elenco di prodotti per i quali è richiesto lo svolgimento di un'analisi del rischio fitosanitario prima dell'autorizzazione delle importazioni. Le analisi del rischio fitosanitario sono condotte quanto prima e solitamente entro un anno dalla richiesta. 9. La parte importatrice rende disponibile un elenco di prodotti per i quali è richiesto lo svolgimento di un'analisi del rischio fitosanitario prima dell'autorizzazione delle importazioni. Le analisi del rischio fitosanitario sono condotte quanto prima e solitamente entro un anno dalla richiesta.
Linea 324: Linea 317:
 11. Qualora sia necessario per l'importazione di un prodotto, che una struttura o uno stabilimento siano inseriti in un elenco della parte importatrice, quest'ultima approva le strutture o gli stabilimenti citati situati sul territorio della parte esportatrice entro {un mese} e senza precedente ispezione dei singoli stabilimenti o strutture se: 11. Qualora sia necessario per l'importazione di un prodotto, che una struttura o uno stabilimento siano inseriti in un elenco della parte importatrice, quest'ultima approva le strutture o gli stabilimenti citati situati sul territorio della parte esportatrice entro {un mese} e senza precedente ispezione dei singoli stabilimenti o strutture se:
  
-a) la parte esportatrice ha richiesto la citata approvazione, per una struttura o uno stabilimento determinati, corredata dalle garanzie adeguate, e+  * a) la parte esportatrice ha richiesto la citata approvazione, per una struttura o uno stabilimento determinati, corredata dalle garanzie adeguate, e 
 +  * b) le condizioni e procedure definite all'{allegato VI} sono rispettate.
  
-b) le condizioni e procedure definite all'{allegato VI} sono rispettate. 
 La parte importatrice rende il suo elenco disponibile al pubblico. La parte importatrice rende il suo elenco disponibile al pubblico.
  
 12. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e salvo diverso accordo delle parti, le partite o i prodotti regolamentati dovranno essere accettati in base a garanzie adeguate della parte esportatrice, senza: 12. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e salvo diverso accordo delle parti, le partite o i prodotti regolamentati dovranno essere accettati in base a garanzie adeguate della parte esportatrice, senza:
  
-a) Programmi di presdoganamento. Le attività di controllo nel paese di origine effettuate dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ("NPPO") del paese di destinazione non dovrebbero essere effettuate come misure di importazione permanenti e sono intese solamente a facilitare nuovi scambi commerciali. L'NPPO del paese di origine può richiedere il presdoganamento, su base volontaria, durante le attività di ispezione condotte dai paesi importatori come strumento di facilitazione del commercio;+  * a) Programmi di presdoganamento. Le attività di controllo nel paese di origine effettuate dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ("NPPO") del paese di destinazione non dovrebbero essere effettuate come misure di importazione permanenti e sono intese solamente a facilitare nuovi scambi commerciali. L'NPPO del paese di origine può richiedere il presdoganamento, su base volontaria, durante le attività di ispezione condotte dai paesi importatori come strumento di facilitazione del commercio; 
 +  * b) Licenze di importazione o permessi di importazione; 
 +  * c) Protocolli fitosanitari o piani di lavoro previsti dalla parte importatrice.
  
-b) licenze di importazione o permessi di importazione;+13. Ciascuna parte garantisce che i prodotti esportati all'altra parte soddisfino il livello adeguato di protezione della parte importatrice. La responsabilità per l'attuazione di ispezioni e misure di controllo adeguate spetta alla parte esportatrice. La parte importatrice può richiedere che l'autorità competente pertinente della parte esportatrice dimostri obiettivamente, in un modo ritenuto soddisfacente dalla parte importatrice, che i requisiti di importazione sono rispettati.**]**
  
-c) protocolli fitosanitari o piani di lavoro previsti dalla parte importatrice. 
  
-13. Ciascuna parte garantisce che i prodotti esportati all'altra parte soddisfino il livello adeguato di protezione della parte importatrice. La responsabilità per l'attuazione di ispezioni e misure di controllo adeguate spetta alla parte esportatrice. La parte importatrice può richiedere che l'autorità competente pertinente della parte esportatrice dimostri obiettivamente, in un modo ritenuto soddisfacente dalla parte importatrice, che i requisiti di importazione sono rispettati.**]** 
  
 === [Stati Uniti: Articolo X.12: Autorizzazioni regolamentari per prodotti creati con tecnologia agricola moderna === === [Stati Uniti: Articolo X.12: Autorizzazioni regolamentari per prodotti creati con tecnologia agricola moderna ===
Linea 345: Linea 338:
 2. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima dell'importazione o della vendita nel suo territorio, ciascuna parte rende disponibile al pubblico: 2. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima dell'importazione o della vendita nel suo territorio, ciascuna parte rende disponibile al pubblico:
  
-a) una descrizione delle procedure che applica per l'accettazione, la valutazione e la decisione in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione;+  * a) una descrizione delle procedure che applica per l'accettazione, la valutazione e la decisione in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione; 
 +  * b) le autorità competenti incaricate di ricevere e decidere in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione; 
 +  * c) i termini temporali per il completamento di tutte le misure o le procedure nei processi di approvazione o autorizzazione; 
 +  * d) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione; e
  
-b) le autorità competenti incaricate di ricevere e decidere in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione; +in circostanze normali (([**Stati Uniti**//Nota: da discutere le circostanze eccezionali//])), ciascuna parte rende disponibile al pubblico, quanto prima, qualsiasi valutazione del rischio che conduce nel quadro di un processo di approvazione o autorizzazione per un prodotto creato con tecnologia agricola moderna.
- +
-c) i termini temporali per il completamento di tutte le misure o le procedure nei processi di approvazione o autorizzazione; +
- +
-d) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione; e, in circostanze normali (([Stati Uniti: Nota: da discutere le circostanze eccezionali])), ciascuna parte rende disponibile al pubblico, quanto prima, qualsiasi valutazione del rischio che conduce nel quadro di un processo di approvazione o autorizzazione per un prodotto creato con tecnologia agricola moderna.+
  
 3. Ciascuna parte si impegna a soddisfare i termini temporali applicabili a tutte le fasi nei rispettivi processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Laddove una parte non soddisfi i termini temporali per una misura nel processo di approvazione o di autorizzazione, su richiesta dell'altra parte, la parte fornisce una tempestiva notifica preventiva all'altra parte in cui spiega perché i termini temporali per tale misura non sono stati rispettati, e indica e aggiorna i termini temporali per tutte le fasi rimanenti nel processo di approvazione o autorizzazione. 3. Ciascuna parte si impegna a soddisfare i termini temporali applicabili a tutte le fasi nei rispettivi processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Laddove una parte non soddisfi i termini temporali per una misura nel processo di approvazione o di autorizzazione, su richiesta dell'altra parte, la parte fornisce una tempestiva notifica preventiva all'altra parte in cui spiega perché i termini temporali per tale misura non sono stati rispettati, e indica e aggiorna i termini temporali per tutte le fasi rimanenti nel processo di approvazione o autorizzazione.
Linea 357: Linea 349:
 4. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri inutili per quanto riguarda: 4. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri inutili per quanto riguarda:
  
-a) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione per i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; nonché +  * a) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione per i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; nonché 
- +  b) qualsiasi informazione che la parte ritiene inerente ai processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna.
-b) qualsiasi informazione che la parte ritiene inerente ai processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna.+
  
 5. Ciascuna parte pubblica quanto prima qualsiasi modifica ai processi di approvazione o autorizzazione da essa richiesti o i relativi requisiti per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Salvo in circostanze urgenti, ciascuna parte si impegna a fornire un periodo di transizione, fra la pubblicazione di qualsiasi modifica sostanziale ai suoi processi di approvazione o autorizzazione, o ai requisiti relativi a prodotti creati con tecnologia agricola moderna, e la loro entrata in vigore, per permettere alle persone interessate di familiarizzare con tali modifiche e di adattarvisi, e si impegna a sistemare e a evitare il prolungamento del processo di approvazione o autorizzazione per richieste presentate prima della pubblicazione delle modifiche. Tuttavia, qualora la modifica riduca gli oneri sulle persone interessate, l'entrata in vigore non dovrebbe essere inutilmente ritardata. 5. Ciascuna parte pubblica quanto prima qualsiasi modifica ai processi di approvazione o autorizzazione da essa richiesti o i relativi requisiti per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Salvo in circostanze urgenti, ciascuna parte si impegna a fornire un periodo di transizione, fra la pubblicazione di qualsiasi modifica sostanziale ai suoi processi di approvazione o autorizzazione, o ai requisiti relativi a prodotti creati con tecnologia agricola moderna, e la loro entrata in vigore, per permettere alle persone interessate di familiarizzare con tali modifiche e di adattarvisi, e si impegna a sistemare e a evitare il prolungamento del processo di approvazione o autorizzazione per richieste presentate prima della pubblicazione delle modifiche. Tuttavia, qualora la modifica riduca gli oneri sulle persone interessate, l'entrata in vigore non dovrebbe essere inutilmente ritardata.
Linea 365: Linea 356:
 6. Ciascuna parte conserva meccanismi o processi che consentono ai richiedenti in cerca di approvazione o autorizzazione di un prodotto creato con tecnologia agricola moderna, di ottenere tempestivamente: 6. Ciascuna parte conserva meccanismi o processi che consentono ai richiedenti in cerca di approvazione o autorizzazione di un prodotto creato con tecnologia agricola moderna, di ottenere tempestivamente:
  
-a) informazioni sulla situazione della loro richiesta di approvazione o autorizzazione; +  * a) informazioni sulla situazione della loro richiesta di approvazione o autorizzazione; 
- +  b) risposte alle domande relative ai processi di approvazione o autorizzazione e requisiti regolamentari per l'approvazione; 
-b) risposte alle domande relative ai processi di approvazione o autorizzazione e requisiti regolamentari per l'approvazione; +  c) un avviso riguardo al fatto che la parte richiede chiarimenti o ulteriori informazioni da parte del richiedente; 
- +  d) possibilità di fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta o informazioni aggiuntive a sostegno della stessa durante la revisione della richiesta; nonché 
-c) un avviso riguardo al fatto che la parte richiede chiarimenti o ulteriori informazioni da parte del richiedente; +  e) possibilità di correggere o identificare potenziali preoccupazioni riguardo a informazioni prese in considerazione o sulle quali viene fatto riferimento nel considerare e decidere in merito alla richiesta, anche per quanto riguarda qualsiasi valutazione di rischio o di sicurezza.
- +
-d) possibilità di fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta o informazioni aggiuntive a sostegno della stessa durante la revisione della richiesta; nonché +
- +
-e) possibilità di correggere o identificare potenziali preoccupazioni riguardo a informazioni prese in considerazione o sulle quali viene fatto riferimento nel considerare e decidere in merito alla richiesta, anche per quanto riguarda qualsiasi valutazione di rischio o di sicurezza.+
  
 7. Ciascuna parte partecipa all'"Iniziativa globale per la presenza di una ridotta percentuale" per sviluppare un approccio o una serie di approcci per gestire la presenza di una ridotta percentuale al fine di ridurre perturbazioni inutili degli scambi. 7. Ciascuna parte partecipa all'"Iniziativa globale per la presenza di una ridotta percentuale" per sviluppare un approccio o una serie di approcci per gestire la presenza di una ridotta percentuale al fine di ridurre perturbazioni inutili degli scambi.
  
-8. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul commercio di prodotti creati con tecnologie agricole moderne ("gruppo di lavoro") copresieduto dai rappresentanti dell'agenzia per il commercio di ciascuna parte. +8. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul commercio di prodotti creati con tecnologie agricole moderne ("gruppo di lavoro") copresieduto dai rappresentanti dell'agenzia per il commercio di ciascuna parte. Per la partecipazione al gruppo di lavoro, ciascuna parte nomina i funzionari delle rispettive autorità competenti, compresi i funzionari delle autorità che svolgono o esaminano le valutazioni del rischio per quanto riguarda le richieste di approvazione di prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Il gruppo di lavoro rappresenta, per le parti, un punto di incontro per:
-Per la partecipazione al gruppo di lavoro, ciascuna parte nomina i funzionari delle rispettive autorità competenti, compresi i funzionari delle autorità che svolgono o esaminano le valutazioni del rischio per quanto riguarda le richieste di approvazione di prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Il gruppo di lavoro rappresenta, per le parti, un punto di incontro per:+
  
-a) discutere le misure o le questioni specifiche relative alle tecnologie agricole moderne che possono interessare, direttamente o indirettamente, il commercio fra le parti;+  * a) discutere le misure o le questioni specifiche relative alle tecnologie agricole moderne che possono interessare, direttamente o indirettamente, il commercio fra le parti; 
 +  * b) discutere e risolvere specifiche questioni commerciali relative a un provvedimento di una parte che interessa i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; 
 +  * c) agevolare lo scambio di informazioni, comprese quelle in merito a norme, regolamenti e politiche di ciascuna parte, relative al commercio di prodotti creati tramite biotecnologia moderna; nonché 
 +  * d) consultarsi su questioni e posizioni riguardanti la cooperazione internazionale e gli sforzi di regolamentazione relativi alle tecnologie agricole moderne.
  
-b) discutere e risolvere specifiche questioni commerciali relative a un provvedimento di una parte che interessa i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; 
- 
-c) agevolare lo scambio di informazioni, comprese quelle in merito a norme, regolamenti e politiche di ciascuna parte, relative al commercio di prodotti creati tramite biotecnologia moderna; nonché 
- 
-d) consultarsi su questioni e posizioni riguardanti la cooperazione internazionale e gli sforzi di regolamentazione relativi alle tecnologie agricole moderne. 
 Il gruppo di lavoro comunica una relazione annuale al comitato congiunto in merito alle sue attività e a qualsiasi progresso compiuto per risolvere questioni commerciali sollevate da una parte.] Il gruppo di lavoro comunica una relazione annuale al comitato congiunto in merito alle sue attività e a qualsiasi progresso compiuto per risolvere questioni commerciali sollevate da una parte.]
  
Linea 401: Linea 385:
 **[Stati Uniti**: 3. Qualora una parte vieti o limiti l'importazione di una merce di un'altra parte, basandosi su un risultato positivo di un controllo all'importazione, la parte fornisce una notifica, se possibile tramite mezzi elettronici, in merito al risultato positivo ad almeno un soggetto fra i seguenti: l'importatore o il suo agente, l'esportatore, il produttore o la parte esportatrice. Nel fornire la notifica, la parte dovrà: **[Stati Uniti**: 3. Qualora una parte vieti o limiti l'importazione di una merce di un'altra parte, basandosi su un risultato positivo di un controllo all'importazione, la parte fornisce una notifica, se possibile tramite mezzi elettronici, in merito al risultato positivo ad almeno un soggetto fra i seguenti: l'importatore o il suo agente, l'esportatore, il produttore o la parte esportatrice. Nel fornire la notifica, la parte dovrà:
  
-a) includere nella notifica +  * a) includere nella notifica 
- +    i) il motivo del divieto o della limitazione; 
-i) il motivo del divieto o della limitazione; +    ii) la base giuridica o l'autorizzazione per l'azione; 
- +    iii) se del caso, l'informazione sulla disposizione delle merci interessate; nonché 
-ii) la base giuridica o l'autorizzazione per l'azione; +    iv) informazioni sullo status delle merci; nonché 
- +  b) fornire la notifica non appena possibile, e solitamente entro dieci giorni dalla data a partire dalla quale vieta o limita l'importazione delle merci, salvo il caso in cui le merci siano confiscate da un'autorità doganale della stessa parte.
-iii) se del caso, l'informazione sulla disposizione delle merci interessate; nonché +
- +
-iv) informazioni sullo status delle merci; nonché +
- +
-b) fornire la notifica non appena possibile, e solitamente entro dieci giorni dalla data a partire dalla quale vieta o limita l'importazione delle merci, salvo il caso in cui le merci siano confiscate da un'autorità doganale della stessa parte.+
  
 4. Qualora una parte abbia vietato o limitato l'importazione di una merce di un'altra parte sulla base di un risultato positivo del controllo all'importazione, fornisce una possibilità di revisione della decisione e valuta qualsiasi informazione rilevante ad essa sottoposta per l'assistenza nella revisione.**]** 4. Qualora una parte abbia vietato o limitato l'importazione di una merce di un'altra parte sulla base di un risultato positivo del controllo all'importazione, fornisce una possibilità di revisione della decisione e valuta qualsiasi informazione rilevante ad essa sottoposta per l'assistenza nella revisione.**]**
Linea 429: Linea 408:
 === [UE: Articolo X.14: Applicazione delle misure SPS === === [UE: Articolo X.14: Applicazione delle misure SPS ===
  
-Fatto salvo quanto disposto all'articolo X.6 {Adeguamento alle condizioni regionali} ciascuna parte applica le rispettive condizioni sanitarie o fitosanitarie di importazione a tutto il territorio dell'altra parte. Qualora siano presenti condizioni di importazione armonizzate in una parte, le citate condizioni si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice.+Fatto salvo quanto disposto all'articolo X.6 {Adeguamento alle condizioni regionali}ciascuna parte applica le rispettive condizioni sanitarie o fitosanitarie di importazione a tutto il territorio dell'altra parte. Qualora siano presenti condizioni di importazione armonizzate in una parte, le citate condizioni si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice. 
 Fatto salvo l'articolo X.6{Adeguamento alle condizioni regionali} ciascuna parte garantisce che i prodotti conformi alle presenti condizioni di importazione possono essere immessi sul mercato e utilizzati su tutto il rispettivo territorio sulla base di un'autorizzazione, approvazione o certificato unici.] Fatto salvo l'articolo X.6{Adeguamento alle condizioni regionali} ciascuna parte garantisce che i prodotti conformi alle presenti condizioni di importazione possono essere immessi sul mercato e utilizzati su tutto il rispettivo territorio sulla base di un'autorizzazione, approvazione o certificato unici.]
  
Linea 438: Linea 418:
 **[Stati Uniti**: 1. Le parti istituiscono un Comitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("Comitato") comprendente i rappresentanti di ciascuna parte. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti istituiscono i termini di riferimento del Comitato e identificano, tramite uno scambio di corrispondenza, i rappresentanti principali per ciascuna parte che rappresentano i rispettivi copresidenti in seno al Comitato. Ciascuna parte garantisce che i rispettivi rappresentanti in seno al Comitato sono funzionari competenti delle agenzie per il commercio e dei ministeri pertinenti, e delle autorità competenti incaricate dello sviluppo, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti.**]** **[Stati Uniti**: 1. Le parti istituiscono un Comitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("Comitato") comprendente i rappresentanti di ciascuna parte. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti istituiscono i termini di riferimento del Comitato e identificano, tramite uno scambio di corrispondenza, i rappresentanti principali per ciascuna parte che rappresentano i rispettivi copresidenti in seno al Comitato. Ciascuna parte garantisce che i rispettivi rappresentanti in seno al Comitato sono funzionari competenti delle agenzie per il commercio e dei ministeri pertinenti, e delle autorità competenti incaricate dello sviluppo, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti.**]**
  
-**[UE**: 2. Le funzioni del Comitato comprendono:+[U: 2. Le funzioni del Comitato comprendono:
  
-a) il monitoraggio dell'attuazione del presente capo, la valutazione di tutte le questioni relative al presente capo e l'esame delle questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione; +  * a) il monitoraggio dell'attuazione del presente capo, la valutazione di tutte le questioni relative al presente capo e l'esame delle questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione; 
- +  b) l'indicazione di linee guida per l'identificazione, la fissazione di priorità, la gestione e la risoluzione di questioni; 
-b) l'indicazione di linee guida per l'identificazione, la fissazione di priorità, la gestione e la risoluzione di questioni; +  c) il trattamento di tutte le richieste presentate dalle parti per la modifica dei controlli all'importazione; 
- +  d) la revisione degli allegati al presente accordo; 
-c) il trattamento di tutte le richieste presentate dalle parti per la modifica dei controlli all'importazione; +  e) la fornitura di un regolare contesto di discussione per lo scambio di informazioni relative al sistema di regolamentazione di ciascuna parte e relative alle basi scientifiche; 
- +  f) la preparazione e la conservazione di un documento che indichi, in modo dettagliato, la situazione delle discussioni fra le parti sul loro lavoro riguardo al riconoscimento dell'equivalenza di misure SPS specifiche.
-d) la revisione degli allegati al presente accordo; +
- +
-e) la fornitura di un regolare contesto di discussione per lo scambio di informazioni relative al sistema di regolamentazione di ciascuna parte e relative alle basi scientifiche; +
- +
-f) la preparazione e la conservazione di un documento che indichi, in modo dettagliato, la situazione delle discussioni fra le parti sul loro lavoro riguardo al riconoscimento dell'equivalenza di misure SPS specifiche.+
  
 3. Inoltre il Comitato può, tra le altre cose: 3. Inoltre il Comitato può, tra le altre cose:
  
-a) indicare l'opportunità di un più ampio impegno bilaterale, che preveda anche rapporti rafforzati, con possibili scambi di funzionari; +  * a) indicare l'opportunità di un più ampio impegno bilaterale, che preveda anche rapporti rafforzati, con possibili scambi di funzionari; 
- +  b) discutere, in una fase iniziale, le modifiche o le modifiche proposte alle misure prese in considerazione; 
-b) discutere, in una fase iniziale, le modifiche o le modifiche proposte alle misure prese in considerazione; +  c) agevolare una migliore comprensione fra le parti, relativa all'attuazione dell'accordo SPS dell'OMC, che promuove la cooperazione fra le parti su questioni SPS ancora discusse in sedi internazionali, fra cui il comitato SPS dell'OMC e organismi preposti alla regolamentazione internazionale, se del caso; 
- +  d) identificare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative con una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione.
-c) agevolare una migliore comprensione fra le parti, relativa all'attuazione dell'accordo SPS dell'OMC, che promuove la cooperazione fra le parti su questioni SPS ancora discusse in sedi internazionali, fra cui il comitato SPS dell'OMC e organismi preposti alla regolamentazione internazionale, se del caso; +
- +
-d) identificare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative con una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione.+
  
 4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti delle parti, a livello di esperti, per affrontare le specifiche questioni SPS. Qualora siano necessarie competenze supplementari, con l'accordo della parti, possono essere compresi i partecipanti delle organizzazioni non governative. 4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti delle parti, a livello di esperti, per affrontare le specifiche questioni SPS. Qualora siano necessarie competenze supplementari, con l'accordo della parti, possono essere compresi i partecipanti delle organizzazioni non governative.
Linea 478: Linea 450:
 **[Stati Uniti**: 2. Le mansioni del Comitato comprendono: **[Stati Uniti**: 2. Le mansioni del Comitato comprendono:
  
-a) la promozione dell'attuazione del presente capo per ciascuna parte e l'agevolazione dello scambio di informazioni relative ai progressi compiuti da ciascuna parte nell'attuazione del presente capo; +  * a) la promozione dell'attuazione del presente capo per ciascuna parte e l'agevolazione dello scambio di informazioni relative ai progressi compiuti da ciascuna parte nell'attuazione del presente capo; 
- +  b) la consultazione su questioni e posizioni relative alle riunioni e all'attività del Comitato SPS dell'OMC, alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "CIPV"), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE"), e la commissione del Codex Alimentarius di seguito "Codex"); 
-b) la consultazione su questioni e posizioni relative alle riunioni e all'attività del Comitato SPS dell'OMC, alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "CIPV"), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE"), e la commissione del Codex Alimentarius di seguito "Codex"); +  c) la messa a disposizione di un punto di incontro per la discussione e la revisione dei progressi riguardo al trattamento di questioni commerciali specifiche relative all'applicazione di misure SPS e altre questioni SPS, al fine di conseguire soluzioni reciprocamente accettabili; 
- +  d) il deferimento delle questioni a gruppi di lavoro tecnici a sostegno del lavoro che il Comitato ritiene essere una priorità; l'istituzione di gruppi di lavoro tecnici supplementari e l'eliminazione di gruppi di lavoro tecnici diversi da quelli stabili conformemente all'articolo X.13; 
-c) la messa a disposizione di un punto di incontro per la discussione e la revisione dei progressi riguardo al trattamento di questioni commerciali specifiche relative all'applicazione di misure SPS e altre questioni SPS, al fine di conseguire soluzioni reciprocamente accettabili; +  e) {l'approvazione delle modifiche agli allegati del presente capo}; nonché 
- +  f) la rendicontazione, almeno su base annuale, al Comitato congiunto in merito alle sue attività e ai suoi progressi nel risolvere problemi commerciali specifici e in merito ad altre questioni SPS, compresi i problemi commerciali specifici per i quali un gruppo di lavoro tecnico ha sviluppato un piano di azione.
-d) il deferimento delle questioni a gruppi di lavoro tecnici a sostegno del lavoro che il Comitato ritiene essere una priorità; l'istituzione di gruppi di lavoro tecnici supplementari e l'eliminazione di gruppi di lavoro tecnici diversi da quelli stabili conformemente all'articolo X.13; +
- +
-e) {l'approvazione delle modifiche agli allegati del presente capo}; nonché +
- +
-f) la rendicontazione, almeno su base annuale, al Comitato congiunto in merito alle sue attività e ai suoi progressi nel risolvere problemi commerciali specifici e in merito ad altre questioni SPS, compresi i problemi commerciali specifici per i quali un gruppo di lavoro tecnico ha sviluppato un piano di azione.+
  
 3. Una parte può richiedere al Comitato di deferire un problema commerciale specifico relativo a una misura SPS, o ad altre questioni SPS, a un gruppo di lavoro tecnico. Se il Comitato decide di deferire la questione a un gruppo di lavoro tecnico, dovrà inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro tecnico competente e, in tale occasione, la parte richiedente fornisce al gruppo di lavoro tecnico le informazioni tecniche a sostegno del suo approccio preferito per risolvere la questione. Qualsiasi decisione relativa al deferimento della questione a un gruppo di lavoro tecnico tiene in considerazione le risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare il rispettivo interesse di ciascuna parte. Il Comitato può deferire le questioni a un gruppo di lavoro tecnico non più di una volta all'anno, fatto salvo nei casi di straordinaria urgenza.**]** 3. Una parte può richiedere al Comitato di deferire un problema commerciale specifico relativo a una misura SPS, o ad altre questioni SPS, a un gruppo di lavoro tecnico. Se il Comitato decide di deferire la questione a un gruppo di lavoro tecnico, dovrà inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro tecnico competente e, in tale occasione, la parte richiedente fornisce al gruppo di lavoro tecnico le informazioni tecniche a sostegno del suo approccio preferito per risolvere la questione. Qualsiasi decisione relativa al deferimento della questione a un gruppo di lavoro tecnico tiene in considerazione le risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare il rispettivo interesse di ciascuna parte. Il Comitato può deferire le questioni a un gruppo di lavoro tecnico non più di una volta all'anno, fatto salvo nei casi di straordinaria urgenza.**]**
Linea 496: Linea 463:
 1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, le parti stabiliscono che i gruppi di lavoro tecnici debbano essere copresieduti da rappresentanti di ciascuna parte per quanto riguarda i seguenti argomenti: 1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, le parti stabiliscono che i gruppi di lavoro tecnici debbano essere copresieduti da rappresentanti di ciascuna parte per quanto riguarda i seguenti argomenti:
  
-a) salute degli animali; +  * a) salute degli animali; 
- +  b) salute delle piante; nonché 
-b) salute delle piante; nonché +  c) sicurezza alimentare.
- +
-c) sicurezza alimentare.+
  
 Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, se del caso, esperti che non siano rappresentanti del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di particolari questioni tecniche. Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, se del caso, esperti che non siano rappresentanti del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di particolari questioni tecniche.
Linea 506: Linea 471:
 2. Con riferimento all'ambito di competenza di ciascun gruppo di lavoro, tutti i gruppi di lavoro tecnici istituiti: 2. Con riferimento all'ambito di competenza di ciascun gruppo di lavoro, tutti i gruppi di lavoro tecnici istituiti:
  
-a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio; +  * a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio; 
- +  b) prendono parte, a partire dalla prima fase opportuna, alla cooperazione e agli scambi scientifici e tecnici relativi a questioni SPS che possono influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio; 
-b) prendono parte, a partire dalla prima fase opportuna, alla cooperazione e agli scambi scientifici e tecnici relativi a questioni SPS che possono influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio; +  c) forniscono un punto di incontro per agevolare la valutazione, la discussione e la revisione delle valutazioni del rischio specifiche e delle eventuali possibilità di attenuazione e di gestione del rischio; 
- +  d) mirano a risolvere questioni commerciali specifiche; nonché 
-c) forniscono un punto di incontro per agevolare la valutazione, la discussione e la revisione delle valutazioni del rischio specifiche e delle eventuali possibilità di attenuazione e di gestione del rischio; +  e) forniscono una regolare possibilità ai rappresentanti di ciascuna parte di aggiornare il gruppo di lavoro tecnico sull'avanzamento compiuto dalla parte nell'affrontare e risolvere questioni commerciali specifiche.
- +
-d) mirano a risolvere questioni commerciali specifiche; nonché +
- +
-e) forniscono una regolare possibilità ai rappresentanti di ciascuna parte di aggiornare il gruppo di lavoro tecnico sull'avanzamento compiuto dalla parte nell'affrontare e risolvere questioni commerciali specifiche.+
  
 3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte. 3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte.
Linea 526: Linea 487:
 **[UE**: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un'altra parte, la medesima parte può richiedere consultazioni tecniche. L'altra parte dovrebbe rispondere alla citata richiesta senza indebito ritardo e normalmente entro 15 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni pertinenti per evitare inutili perturbazioni degli scambi e per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni possono svolgersi tramite audioconferenza o videoconferenza.**]** **[UE**: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un'altra parte, la medesima parte può richiedere consultazioni tecniche. L'altra parte dovrebbe rispondere alla citata richiesta senza indebito ritardo e normalmente entro 15 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni pertinenti per evitare inutili perturbazioni degli scambi e per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni possono svolgersi tramite audioconferenza o videoconferenza.**]**
  
-**[Stati Uniti**: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS**] [Stati Uniti**: 1. Ciascuna parte può richiedere consultazioni tecniche collaborative per discutere qualsiasi misura SPS dell'altra parte che, secondo la prima, possa influire negativamente sugli scambi. La richiesta è effettuata per iscritto e definisce:+**[Stati Uniti**: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS**]
  
-a) la misura in questione;+[Stati Uniti**: 1. Ciascuna parte può richiedere consultazioni tecniche collaborative per discutere qualsiasi misura SPS dell'altra parte che, secondo la prima, possa influire negativamente sugli scambi. La richiesta è effettuata per iscritto e definisce:
  
-b) le disposizioni del presente capo o dell'accordo SPS cui fanno riferimento le preoccupazioni; nonché +  * a) la misura in questione; 
- +  * b) le disposizioni del presente capo o dell'accordo SPS cui fanno riferimento le preoccupazioni; nonché 
-c) le ragioni della richiesta citata, compresa una descrizione dei timori della parte richiedente in merito alla misura.+  c) le ragioni della richiesta citata, compresa una descrizione dei timori della parte richiedente in merito alla misura.
  
 2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell'altra parte definita all'articolo X.3, lettera b), e, qualora la misura sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro tecnico o in un gruppo di lavoro sulle tecnologie agricole moderne, ai presidenti del gruppo di lavoro pertinente. 2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell'altra parte definita all'articolo X.3, lettera b), e, qualora la misura sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro tecnico o in un gruppo di lavoro sulle tecnologie agricole moderne, ai presidenti del gruppo di lavoro pertinente.
 +
 +//Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.//
  
 3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un'ulteriore attività da parte del gruppo possa affrontare le preoccupazioni indicate nella richiesta, la parte a cui la richiesta è presentata risponde, salvo decisione contraria delle parti, per iscritto entro {15} giorni dalla data in cui riceve la richiesta, comunicando se è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta. Se la parte a cui è indirizzata la richiesta è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta, dovrà incontrarsi con l'altra parte, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, per discutere le questioni identificate nella richiesta entro {60} giorni a partire dalla data in cui riceve la richiesta. Se la parte che richiede consultazioni tecniche collaborative ritiene che la questione sia urgente, può richiedere che qualsiasi discussione abbia luogo entro un arco temporale più breve. In tali casi, la parte a cui la richiesta è presentata prende favorevolmente in considerazione la richiesta. 3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un'ulteriore attività da parte del gruppo possa affrontare le preoccupazioni indicate nella richiesta, la parte a cui la richiesta è presentata risponde, salvo decisione contraria delle parti, per iscritto entro {15} giorni dalla data in cui riceve la richiesta, comunicando se è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta. Se la parte a cui è indirizzata la richiesta è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta, dovrà incontrarsi con l'altra parte, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, per discutere le questioni identificate nella richiesta entro {60} giorni a partire dalla data in cui riceve la richiesta. Se la parte che richiede consultazioni tecniche collaborative ritiene che la questione sia urgente, può richiedere che qualsiasi discussione abbia luogo entro un arco temporale più breve. In tali casi, la parte a cui la richiesta è presentata prende favorevolmente in considerazione la richiesta.
Linea 542: Linea 505:
 5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni: 5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni:
  
-a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; nonché+  * a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; nonché 
 +  * b) la parte che richiede l'avvio di consultazioni tecniche collaborative seleziona un gruppo di persone fisiche che possano svolgere il ruolo di facilitatore, salvo diversa decisione delle parti.
  
-b) la parte che richiede l'avvio di consultazioni tecniche collaborative seleziona un gruppo di persone fisiche che possano svolgere il ruolo di facilitatore, salvo diversa decisione delle parti. 
 La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione. La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione.
  
 6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, di persona o con mezzi elettronici, entro {30} giorni a partire dalla data in cui è nominato il facilitatore. 6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, di persona o con mezzi elettronici, entro {30} giorni a partire dalla data in cui è nominato il facilitatore.
- 
-//Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.// 
  
 7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà: 7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà:
  
-a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse; +  * a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse; 
- +  b) evitare di avere interessi finanziari nella questione; 
-b) evitare di avere interessi finanziari nella questione; +  c) attenersi ai termini e alle condizioni che possono essere determinati dalle parti; 
- +  d) evitare di commentare la coerenza della misura in questione, per quanto riguarda il presente accordo o l'accordo SPS durante lo svolgimento dei suoi compiti o successivamente; 
-c) attenersi ai termini e alle condizioni che possono essere determinati dalle parti; +  * e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore: 
- +    * i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte; 
-d) evitare di commentare la coerenza della misura in questione, per quanto riguarda il presente accordo o l'accordo SPS durante lo svolgimento dei suoi compiti o successivamente;+    * ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; nonché 
 +    * iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché 
 +  * f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione.
  
-e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore: 
- 
-i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte; 
- 
-ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; nonché 
- 
-iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché 
- 
-f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione. 
 La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente. La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente.
  
Linea 588: Linea 542:
 3. La parte importatrice dovrà: 3. La parte importatrice dovrà:
  
-a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell'assumere decisioni per quanto riguarda le partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, sono in transito fra le parti; +  * a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell'assumere decisioni per quanto riguarda le partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, sono in transito fra le parti; 
- +  b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e 
-b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e +  c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.]
- +
-c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.]+
  
 === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali === === [UE: Articolo X.19: Benessere degli animali ===
Linea 608: Linea 560:
 === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali === === [UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali ===
  
-Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, Codex Alimentarius, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.]+Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, //Codex Alimentarius//, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.]
  
 === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari === === [UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari ===
  
-Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti d'Americain materia di misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica e animale per quanto riguarda il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale **(accordo veterinario), e confermano la loro intenzione di continuare il presente lavoro conformemente al presente accordo. {L'accordo veterinario citato del 21 aprile 1998, e relative modifiche, cessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.** //La formulazione corretta e il posizionamento della presente frase devono essere decise dai servizi legali}.//]+Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'//Accordo fra l'Unione Europea e il governo degli Stati Uniti d'America in materia di misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica e animale per quanto riguarda il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale// (accordo veterinario), e confermano la loro intenzione di continuare il presente lavoro conformemente al presente accordo. {L'accordo veterinario citato del 21 aprile 1998, e relative modifiche, cessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo. //La formulazione corretta e il posizionamento della presente frase devono essere decise dai servizi legali}.//]
  
 === Articolo X.22: Definizioni === === Articolo X.22: Definizioni ===
  
-Ai fini del presente capo **[UE: ,] [Stati Uniti: :]**+Ai fini del presente capo **[UE:** ,**] [Stati Uniti:** :**]**
  
-**[UE**: "zona protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, indica un'area geografica dell'UE definita ufficialmente in cui non è presente tale organismo, secondo indagini condotte su base annuale, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione; "accordo SPS": accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.+**[UE**: "Zona Protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, indica un'area geografica dell'UE definita ufficialmente in cui non è presente tale organismo, secondo indagini condotte su base annuale, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione; 
 + 
 +L'"accordo SPS": accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
  
 Si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, allo stesso modo delle definizioni di cui al Codex Alimentarius (Codex), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV). Nel caso di incoerenza fra le definizioni adottate dal Codex, dall'OIE o dal CIPV e le definizioni indicate dall'accordo SPS dell'OMC, prevalgono le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC.**]** Si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, allo stesso modo delle definizioni di cui al Codex Alimentarius (Codex), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV). Nel caso di incoerenza fra le definizioni adottate dal Codex, dall'OIE o dal CIPV e le definizioni indicate dall'accordo SPS dell'OMC, prevalgono le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC.**]**
  
 **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria" dell'accordo SPS dell'OMC;  **[Stati Uniti: livello adeguato di protezione** ha lo stesso significato attribuito al termine "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria" dell'accordo SPS dell'OMC; 
-area ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall'OIE quando viene utilizzato in relazione alla salute animale, e ha il significato attribuito allo stesso termine da parte della CIPV se utilizzato in relazione alla salute animale; **autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo. **delimitazione** indica un'area o una zona, un luogo di produzione, o una sottopopolazione che mantiene uno status differente relativamente alla prevalenza di un organismo nocivo o di una malattia, e può essere identificata su base geografica per mezzo di confini naturali, artificiali o legali o sulla base di prassi in materia di gestione e biosicurezza seguite da stabilimenti o luoghi di produzione particolari; **decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); **controllo all'importazione** indica qualsiasi ispezione, esame, campionamento, revisione di documentazione, testi o procedure, anche per quanto riguarda aspetti organolettici, di laboratorio e di identità, effettuati al confine da una parte importatrice o dal suo rappresentante per determinare se la partita rispetti i requisiti SPS della parte importatrice; **norme internazionali, linee guida e raccomandazioni** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini di cui all'accordo SPS dell'OMC; **presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, in una partita, di una ridotta percentuale di vegetali, prodotti di origine vegetale o rDNA vegetale autorizzati per l'utilizzo almeno in un paese, ad eccezione del paese importatore; **tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; **luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; **organizzazione internazionale pertinente** indica:  
  
-a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius; +**area** ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall'OIE quando viene utilizzato in relazione alla salute animale, e ha il significato attribuito allo stesso termine da parte della CIPV se utilizzato in relazione alla salute animale;  
 + 
 +**autorità competente** indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo.  
 + 
 +**delimitazione** indica un'area o una zona, un luogo di produzione, o una sottopopolazione che mantiene uno status differente relativamente alla prevalenza di un organismo nocivo o di una malattia, e può essere identificata su base geografica per mezzo di confini naturali, artificiali o legali o sulla base di prassi in materia di gestione e biosicurezza seguite da stabilimenti o luoghi di produzione particolari; 
 + 
 +**decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione** hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative); 
 + 
 +**controllo all'importazione** indica qualsiasi ispezione, esame, campionamento, revisione di documentazione, testi o procedure, anche per quanto riguarda aspetti organolettici, di laboratorio e di identità, effettuati al confine da una parte importatrice o dal suo rappresentante per determinare se la partita rispetti i requisiti SPS della parte importatrice; 
 + 
 +**norme internazionali, linee guida e raccomandazioni** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini di cui all'accordo SPS dell'OMC; 
 + 
 +**presenza di una ridotta percentuale** indica la presenza accidentale, in una partita, di una ridotta percentuale di vegetali, prodotti di origine vegetale o rDNA vegetale autorizzati per l'utilizzo almeno in un paese, ad eccezione del paese importatore;  
 + 
 +**tecnologia agricola moderna** indica [da definirsi]; 
 + 
 +**luogo di produzione** ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV; 
 + 
 +**organizzazione internazionale pertinente** indica:  
 + 
 +  * a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius;  
 +  * b) per quanto concerne la salute animale e le zoonosi, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; e  
 +  * c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e 
 + 
 +**valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell'accordo SPS dell'OMC; 
 + 
 +**misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'accordo SPS dell'OMC;
  
-b) per quanto concerne la salute animale le zoonosi, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; e +**area, stabilimento sottopopolazione** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini dall'OIE.**]**
  
-c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e **valutazione del rischio** ha il medesimo significato attribuito al termine nell'accordo SPS dell'OMC; **misura SPS** ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'accordo SPS dell'OMC; **area, stabilimento e sottopopolazione** hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini dall'OIE.**]** 
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