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ttip-leaks:comunicazioni_elettroniche

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Linea 1: Linea 1:
-//**LEGENDA** - La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Poiché si tratta di "testi consolidati" al tavolo delle trattative, si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I //corsivi// e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP//+//**LEGENDA** - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le **parentesi quadre** racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I **corsivi** e i **neretti** sono quelli dell'originale. Così anche le **note**, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP //
  
 **Capitolo [ ]** **Capitolo [ ]**
Linea 196: Linea 196:
     * ii) Nessuna Parte impedisce ai fornitori idonei a ottenere i numeri di mettere tali numeri a disposizione di altri fornitori di servizi.**]**     * ii) Nessuna Parte impedisce ai fornitori idonei a ottenere i numeri di mettere tali numeri a disposizione di altri fornitori di servizi.**]**
  
-=== [USA: X.10: Accesso e utilizzo ===+=== [USA: Articolo X.10: Accesso e utilizzo ===
  
 +1. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte abbiano accesso e utilizzino qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione, compresi i circuiti affittati, offerto sul suo territorio o oltre le frontiere a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
  
-1. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte abbiano accesso e utilizzino qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione, compresi i circuiti affittati, offerto sul suo territorio o oltre le frontiere a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.+2. Ciascuna Parte garantisce che ai fornitori di servizi dell'altra Parte sia concesso di:
  
-2. Ciascuna Parte garantisce che ai fornitori di servizi dell'altra Parte sia concesso di:+  - a) acquistare o noleggiare e collegare terminali o altre apparecchiature di interfaccia a una rete pubblica di telecomunicazioni; 
 +  - b) fornire servizi a uno o più utenti finali su circuiti in affitto o di proprietà; 
 +  - c) collegare circuiti in affitto o di proprietà a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni o a circuiti in affitto o di proprietà di un'altra impresa; 
 +  - d) svolgere funzioni di commutazione, segnalazione, elaborazione e conversione;
 +e) utilizzare protocolli operativi di propria scelta.
  
-(a) acquistare noleggiare collegare terminali altre apparecchiature di interfaccia a una rete pubblica di telecomunicazioni;+3. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte possano utilizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione delle informazioni sul proprio territorio al di là dei confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali, per l'accesso a informazioni contenute in banche dati archiviate in altro modo in formato elettronico sul territorio di una delle Parti.
  
-(b) fornire servizi a uno o più utenti finali su circuiti in affitto o di proprietà;+4. Ciascuna Parte provvede affinché non sia imposta nessuna condizione all'accesso e all'utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo che nella misura necessaria a:
  
-(c) collegare circuiti in affitto o di proprietà a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni o a circuiti in affitto o di proprietà di un'altra impresa;+  * asalvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, in particolare la loro capacità di rendere le proprie reti i propri servizi disponibili al pubblico in generale; oppure 
 +  * b) tutelare l'integrità tecnica delle reti dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
  
-(d) svolgere funzioni di commutazionesegnalazione, elaborazione conversione; e+5. Purché soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4le condizioni di accesso di utilizzo delle reti dei servizi pubblici di telecomunicazioni possono includere:
  
-(e) utilizzare protocolli operativi di propria scelta.+  * al'obbligo di utilizzare interfacce tecniche specifiche, tra cui i protocolli di interfaccia, per l'interconnessione a tali reti o servizi; 
 +  * b) se del caso, prescrizioni in materia di interoperabilità di tali reti e servizi; e 
 +  * c) l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature di interfaccia con la rete e i requisiti tecnici relativi al collegamento di queste apparecchiature a tali reti.**]**
  
-3. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte possano utilizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione delle informazioni sul proprio territorio o al di là dei confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali, per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o archiviate in altro modo in formato elettronico sul territorio di una delle Parti.+=== [UE: Articolo 44: Accesso interconnessione] [USA: Articolo X.11: Interconnessione] === 
  
-4. Ciascuna Parte provvede affinché non sia imposta nessuna condizione all'accesso e all'utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazionisalvo che nella misura necessaria a:+**[UE**: 1L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principioessere concordati tra i fornitori interessati sulla base di trattative commerciali.]
  
-(a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, in particolare la loro capacità di rendere le proprie reti o i propri servizi disponibili al pubblico in generale; oppure+**[USA**: 1. Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:
  
-(b) tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni.+  * agarantiscano, direttamente o indirettamente, all'interno dello stesso territorio, l'interconnessione ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte a tariffe ragionevoli; e**]**
  
-5. Purché soddisfino criteri di cui al paragrafo 4, le condizioni di accesso e di utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni possono includere:+**[UE**: 2Le Parti assicurano che tutti fornitori di servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto, ove richiesto da un altro fornitore, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione allo scopo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Le Parti revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l'accesso o l'interconnessione a offrire termini e condizioni differenti in funzione dei diversi fornitori per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi prestati.
  
-(a) l'obbligo di utilizzare interfacce tecniche specifiche, tra cui i protocolli di interfaccia, per l'interconnessione a tali reti servizi;+3. Le Parti provvedono affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa un accordo di accesso o di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse memorizzate.**]**
  
-(b) se del caso, prescrizioni in materia di interoperabilità di tali reti e servizi; e+**[USA**: Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:
  
-(c) l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature di interfaccia con la rete i requisiti tecnici relativi al collegamento di queste apparecchiature a tali reti.]+  * badottino misure ragionevoli per proteggere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili dei fornitori degli utenti finali dei servizi pubblici di telecomunicazioni, o in relazione agli stessi, ottenute seguito di accordi di interconnessione e utilizzino tali informazioni esclusivamente allo scopo di fornire detti servizi.**]**
  
-[UE:44: Accesso interconnessione+**[UE**4. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l'accesso alle sue infrastrutture essenziali, che possono includere, tra l'altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (anche in relazione alle tariffe, alle norme e specifiche tecniche, alla qualità alla manutenzione).**]**
  
-[UE: 1L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i fornitori interessati sulla base di trattative commerciali.]+**[UE**5Per i servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni, l'interconnessione a un fornitore principale è fornita**]**
  
-[USA: 1. Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:+  * **[USA**a)**]** in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete **[USA**: del fornitore principale**] [UE**: .**] [USA**: ;**] [UE**: Tale interconnessione deve essere fornita.**]** 
 +  
 +**[USA**: 2. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio garantisca l'interconnessione delle infrastrutture e delle attrezzature dei fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte:**]**
  
-(a) garantiscanodirettamente o indirettamenteall'interno dello stesso territoriol'interconnessione ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte a tariffe ragionevoli; e]+  * **[UE**: a)**]** **[USA**: b)**]** secondo modalitàcondizioni (comprese quelle relative [UE: in relazione] alle norme e alle specifiche tecniche[UE: alla qualità e alla manutenzione,]) e tariffe non discriminatorie [UE:, e] [USA:;] 
 +  * **[**USA: c)**]** con un livello di qualità non inferiore a quello previsto **[UE**: per i servizi simili di tale**] [USA**: dal**]** fornitore principale **[USA**: per servizi simili**] [UE**:, o**]** per servizi simili di fornitori **[USA**: di servizi] non controllati o per le proprie società controllate o altre società collegate; 
 +  * **[UE**: b)**] [USA**: d)**]** tempestivamente, secondo modalità, condizioni (anche in relazione alle norme e alle specifiche tecniche, **[UE**: alla qualità e alla manutenzione,**]**) e **[USA**: a**]** tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate, così da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e 
 +  * **[UE**: c)**[USA**: e)**] [UE**: su**]** dietro richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
  
-[UE: 2. Le Parti assicurano che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto, e ove richiesto da un altro fornitore, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione allo scopo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Le Parti revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l'accesso o l'interconnessione a offrire termini e condizioni differenti in funzione dei diversi fornitori per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi prestati.+**[UE**: Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.**]**
  
-3Le Parti provvedono affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di accesso o di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.]+**[USA**: 5Ciascuna Parte rende note al pubblico le procedure applicabili alle trattative in materia di interconnessione al fornitore principale sul suo territorio.**]**
  
-[USACiascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:+**[UE**fornitori principali rendono noti al pubblico, se del caso, i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.**]**
  
-(b) adottino misure ragionevoli per proteggere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili dei fornitori e degli utenti finali dei servizi pubblici di telecomunicazioni, o in relazione agli stessi, ottenute a seguito di accordi di interconnessione e utilizzino tali informazioni esclusivamente allo scopo di fornire detti servizi.]+**[USA**: 4.(((NDC: così la numerazione nell'originale)) Se un fornitore principale sul territorio di una Parte dispone di un'offerta di interconnessione di riferimento, la Parte esige che tale offerta sia resa nota al pubblico.**]**
  
-[UE4. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l'accesso alle sue infrastrutture essenziali, che possono includere, tra l'altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica a condizioni ragionevoli non discriminatorie (anche in relazione alle tariffe, alle norme e specifiche tecniche, alla qualità e alla manutenzione).]+**[USA**3.((NDC: così la numerazione nell'originale)) Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul proprio territorio dia la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di interconnettere le loro infrastrutture e attrezzature a quelle del fornitore principale: 
 +  * a) negoziando un nuovo accordo di interconnessione;
 +  * b) ricorrendo a una delle seguenti opzioni: 
 +    * 1) un'offerta di interconnessione di riferimento contenente le tariffei termini e le condizioni che il fornitore principale generalmente offre ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni; oppure 
 +    * 2) i termini le condizioni dell'accordo di interconnessione in vigore.**]**
  
-[UE5Per i servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni, l'interconnessione a un fornitore principale è fornita] [USA: (a)] in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete [USA: del fornitore principale] [UE: .] [USA: ;] [UE: Tale interconnessione deve essere fornita.]+**[USA**6Ciascuna Parte impone al fornitore principale sul suo territorio di depositare tutti gli accordi di interconnessione di cui è Parte presso il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni 
  
-[USA: 2. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio garantisca l'interconnessione delle infrastrutture delle attrezzature dei fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte:]+7. Ciascuna Parte rende noti al pubblico gli accordi di interconnessione in vigore tra il fornitore principale sul suo territorio e gli altri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni sul suo territorio.
  
-[UE: (a)] [USA: (b)] secondo modalitàcondizioni (comprese quelle relative [UE: in relazione] alle norme e alle specifiche tecniche, [UE: alla qualità e alla manutenzione,]) e tariffe non discriminatorie [UE:, e] [USA:;] [USA: (c)] con un livello di qualità non inferiore a quello previsto [UE: per i servizi simili di tale] [USA: dal] fornitore principale [USA: per servizi simili[UE:, o] per servizi simili di fornitori [USA: di servizi] non controllati o per le proprie società controllate o altre società collegate;+8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte che hanno richiesto l'interconnessione al fornitore principale sul territorio della Parte possano presentare ricorsoentro un termine ragionevole e specificato pubblicamente in seguito alla richiesta di interconnessione presentata dal fornitoreal proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni allo scopo di risolvere le controversie concernenti i termini, le condizioni le tariffe di interconnessione al fornitore principale.**]**
  
-[UE: (b)] [USA: (d)] tempestivamente, secondo modalità, condizioni (anche in relazione alle norme e alle specifiche tecniche, [UEalla qualità e alla manutenzione,]) e [USA: atariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate, così da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e+=== [UE: Articolo 45] [USA: Articolo X.12:] Salvaguardia della concorrenza [in riferimento ai fornitori principali===
  
-[UE: (c)] [USA: (e)] [UEsu] richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.+**[UE**Le Parti introducono o mantengono**] [USA**1. Ciascuna delle Parti mantiene**]** in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori **[**USA: di servizi pubblici di telecomunicazioni**]** che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale **[USA**: sul proprio territorio**]** pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali**[UE**: Tali]** [USA**: 2. Le**]** pratiche anticoncorrenziali **[USA**: di cui al paragrafo a)**]** consistono in particolare:
  
-[UE: Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.] +  * a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; 
- +  b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
-[USA: 5. Ciascuna Parte rende note al pubblico le procedure applicabili alle trattative in materia di interconnessione al fornitore principale sul suo territorio.] +  c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
- +
-[UE: I fornitori principali rendono noti al pubblico, se del caso, i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.] +
- +
-[USA: 4. Se un fornitore principale sul territorio di una Parte dispone di un'offerta di interconnessione di riferimento, la Parte esige che tale offerta sia resa nota al pubblico.] +
- +
-[USA: 3. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul proprio territorio dia la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di interconnettere le loro infrastrutture e attrezzature a quelle del fornitore principale: +
- +
-(a) negoziando un nuovo accordo di interconnessione;+
- +
-(b) ricorrendo a una delle seguenti opzioni: +
- +
-(1) un'offerta di interconnessione di riferimento contenente le tariffe, i termini e le condizioni che il fornitore principale generalmente offre ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni; oppure +
- +
-(2) i termini e le condizioni dell'accordo di interconnessione in vigore.] +
- +
-[USA: 6. Ciascuna Parte impone al fornitore principale sul suo territorio di depositare tutti gli accordi di interconnessione di cui è Parte presso il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni.   +
- +
-7. Ciascuna Parte rende noti al pubblico gli accordi di interconnessione in vigore tra il fornitore principale sul suo territorio e gli altri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni sul suo territorio. +
- +
-8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte che hanno richiesto l'interconnessione al fornitore principale sul territorio della Parte possano presentare ricorso, entro un termine ragionevole e specificato pubblicamente in seguito alla richiesta di interconnessione presentata dal fornitore, al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni allo scopo di risolvere le controversie concernenti i termini, le condizioni e le tariffe di interconnessione al fornitore principale.] +
- +
-=== [UE: 45] [USA: X.12:] Salvaguardia della concorrenza === +
-  +
- +
-[UE: Le Parti introducono o mantengono] [USA: 1. Ciascuna delle Parti mantiene] in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori [USA: di servizi pubblici di telecomunicazioni] che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale [USA: sul proprio territorio] pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. [UE: Tali] [USA: 2. Le] pratiche anticoncorrenziali [USA: di cui al paragrafo (a)] consistono in particolare: +
- +
-(a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; +
- +
-(b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;+
- +
-(c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi. +
- +
-=== [USA: X.13: Trattamento da parte dei fornitori principali di servizi pubblici di telecomunicazioni ===+
  
 +=== [USA: Articolo X.13: Trattamento da parte dei fornitori principali di servizi pubblici di telecomunicazioni ===
  
 1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da questi riservato in circostanze analoghe alle proprie società controllate, collegate o ai fornitori di servizi non controllati in termini di: 1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da questi riservato in circostanze analoghe alle proprie società controllate, collegate o ai fornitori di servizi non controllati in termini di:
  
-(a) disponibilità, fornitura, tariffe o qualità di servizi pubblici di telecomunicazioni simili; e+  * a) disponibilità, fornitura, tariffe o qualità di servizi pubblici di telecomunicazioni simili; e 
 +  * b) disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.**]**
  
-(b) disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.]+=== [USA: Articolo X.14: Rivendita ===
  
-=== [USA: X.14: Rivendita ===+1Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio non imponga condizioni irragionevoli o discriminatorie o restrizioni sulla rivendita dei propri servizi pubblici di telecomunicazioni.**]**
  
 +=== [USA: Articolo X.15: Servizi di circuiti affittati ===
  
-1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio non imponga condizioni irragionevoli o discriminatorie o restrizioni sulla rivendita dei propri servizi pubblici di telecomunicazioni.]+1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio fornisca ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in un periodo di tempo ragionevole e secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli e non discriminatori e basati sull'offerta generalmente disponibile.
  
-=== [USA: X.15: Servizi di circuiti affittati ===+2Nello svolgimento di quanto previsto al paragrafo 1, ciascuna Parte attribuisce al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad altri organismi competenti la facoltà di imporre al fornitore principale sul proprio territorio l'obbligo di fornire ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni a tariffe basate sulla capacità e orientate ai costi.**]**
  
 +=== [UE: Articolo 46] [USA: Articolo X.16] Servizio universale ===
  
-1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio fornisca ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in un periodo di tempo ragionevole e secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli e non discriminatori e basati sull'offerta generalmente disponibile.+**[UE**: 1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
  
-2. Nello svolgimento di quanto previsto al paragrafo 1ciascuna Parte attribuisce al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad altri organismi competenti la facoltà di imporre al fornitore principale sul proprio territorio l'obbligo di fornire ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni a tariffe basate sulla capacità e orientate ai costi.]+2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenzialipurché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.**]**
  
-=== [UE: 46] [USA: X.16] Servizio universale ===+**[USA**1Ciascuna Parte gestisce il proprio obbligo di servizio universale in maniera trasparente, non discriminatoria e neutrale dal punto di vista della concorrenza e assicura che tale obbligo di servizio universale non sia più gravoso del necessario per il tipo di servizio universale che ha definito.**]**
  
 +**[UE**: 3. Tutti i fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero avere il diritto di fornire il servizio universale. La designazione dei fornitori del servizio universale avviene attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la fornitura del servizio universale rappresenta un onere eccessivo a carico del o dei fornitori designati per fornire tale servizio universale. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.**]**
  
-[UE: 1Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.+=== [UE: Articolo 47: Portabilità del numero] [USA: Articolo X.17: Assegnazione e uso di risorse limitate] ===
  
-2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.]+**[UE**: Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica garantiscano la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.**]**
  
-[USA: 1. Ciascuna Parte gestisce il proprio obbligo di servizio universale in maniera trasparente, non discriminatoria e neutrale dal punto di vista della concorrenza e assicura che tale obbligo di servizio universale non sia più gravoso del necessario per il tipo di servizio universale che ha definito.] +  * **[USA**: b) Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi di telecomunicazioni e tutti gli altri fornitori idonei ad accedere ai numeri di telefono sul proprio territorio garantiscano la portabilità del numero nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e secondo termini e condizioni ragionevoli.**]**
- +
-[UE: 3. Tutti i fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero avere il diritto di fornire il servizio universale. La designazione dei fornitori del servizio universale avviene attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la fornitura del servizio universale rappresenta un onere eccessivo a carico del o dei fornitori designati per fornire tale servizio universale. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.] +
- +
-=== [UE: 47: Portabilità del numero] [USA: X.17: Assegnazione e uso di risorse limitate] === +
- +
- +
-[UE: Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica garantiscano la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.] +
- +
-[USA: (b) Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi di telecomunicazioni e tutti gli altri fornitori idonei ad accedere ai numeri di telefono sul proprio territorio garantiscano la portabilità del numero nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e secondo termini e condizioni ragionevoli.] +
- +
-=== [UE: 48: Riservatezza delle informazioni ===+
  
 +=== [UE: Articolo 48: Riservatezza delle informazioni ===
  
 Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione elettronica pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.] Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione elettronica pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.]
  
-=== [UE: 49: Risoluzione delle controversie concernenti le comunicazioni elettroniche] [USA: X.18: Risoluzione delle controversie] ===+=== [UE: Articolo 49: Risoluzione delle controversie concernenti le comunicazioni elettroniche] [USA: Articolo X.18: Risoluzione delle controversie] ===
  
 +**[UE**: 1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti interessate, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, salvo casi eccezionali.**]**
  
-[UE: 1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti interessate, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, salvo casi eccezionali.]+**[USA**: 1. Ciascuna Parte provvede affinché le imprese possano fare ricorso a un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o a un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie concernenti le misure della Parte con riguardo alle questioni di cui agli articoli X.3-X.9 (Servizi di telecomunicazioni).**]**
  
-[USA1Ciascuna Parte provvede affinché le imprese possano fare ricorso a un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o a un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie concernenti le misure della Parte con riguardo alle questioni di cui agli articoli X.3-X.9 (Servizi di telecomunicazioni).]+**[UE:** 2Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
  
-[UE: 2Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.+3La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente ed esse hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all'articolo X.2, paragrafo 7, della presente sottosezione.
  
-3. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente ed esse hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all'articolo X.2, paragrafo 7, della presente sottosezione.+4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non osta a che ciascuna delle parti promuova un'azione dinanzi agli organi giurisdizionali.**]**
  
-4. La procedura di cui ai paragrafi 12 e 3 del presente articolo non osta a che ciascuna delle parti promuova un'azione dinanzi agli organi giurisdizionali.]+**[USA**: 2Ciascuna Parte provvede affinchéqualora un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni si rifiuti di porre in essere ogni iniziativa per risolvere una controversia, esso debba fornire su richiesta una spiegazione scritta della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole.
  
-[USA: 2. Ciascuna Parte provvede affinché, qualora un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni si rifiuti di porre in essere ogni iniziativa per risolvere una controversia, esso debba fornire su richiesta una spiegazione scritta della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole.+3. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa presentare un'istanza all'organismo di regolamentazione affinché rivaluti tale determinazione o decisione. Nessuna Parte può tollerare che tale istanza costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che un'autorità competente non sospenda la determinazione o la decisione.
  
-3. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa presentare un'istanza all'organismo di regolamentazione affinché rivaluti tale determinazione o decisione. Nessuna Parte può tollerare che tale istanza costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che un'autorità competente non sospenda la determinazione o la decisione.+4. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa richiedere il riesame della determinazione o della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Nessuna Parte può tollerare che la richiesta di riesame giudiziario costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che l'organismo giudiziario competente non sospenda la determinazione o la decisione.**]**
  
-4. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa richiedere il riesame della determinazione o della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Nessuna Parte può tollerare che la richiesta di riesame giudiziario costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che l'organismo giudiziario competente non sospenda la determinazione o la decisione.]+=== [UE: Articolo 50: Partecipazioni straniere ===
  
-=== [UE: 50: Partecipazioni straniere === +Per quanto attiene alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica mediante la presenza commerciale, nessuna parte impone obblighi di joint venture o limita la partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi.**]**
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-Per quanto attiene alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica mediante la presenza commerciale, nessuna parte impone obblighi di joint venture o limita la partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi.] +
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-=== [USA: X.19: Cavi sottomarini e infrastrutture e servizi di approdo ===+
  
 +=== [USA: Articolo X.19: Cavi sottomarini e infrastrutture e servizi di approdo ===
  
 1. Qualora un fornitore di servizi di telecomunicazioni sul territorio di una Parte utilizzi un sistema di cavi sottomarini per fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, la Parte provvede affinché il fornitore riservi ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento ragionevole e non discriminatorio in termini di accesso  al sistema di cavi sottomarini, incluse le infrastrutture di approdo. 1. Qualora un fornitore di servizi di telecomunicazioni sul territorio di una Parte utilizzi un sistema di cavi sottomarini per fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, la Parte provvede affinché il fornitore riservi ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento ragionevole e non discriminatorio in termini di accesso  al sistema di cavi sottomarini, incluse le infrastrutture di approdo.
Linea 367: Linea 343:
 2. Qualora il fornitore principale di servizi pubblici internazionali di telecomunicazioni sul territorio di una Parte controlli servizi e infrastrutture di approdo dei cavi per i quali non sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, la Parte provvede affinché il fornitore principale: 2. Qualora il fornitore principale di servizi pubblici internazionali di telecomunicazioni sul territorio di una Parte controlli servizi e infrastrutture di approdo dei cavi per i quali non sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, la Parte provvede affinché il fornitore principale:
  
-(a) consenta ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di: +  * a) consenta ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di: 
- +    1) utilizzare i collegamenti cross-connect del fornitore principale all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini per collegare le loro attrezzature ai collegamenti di backhaul e alla capacità del cavo sottomarino di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni;
-(1) utilizzare i collegamenti cross-connect del fornitore principale all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini per collegare le loro attrezzature ai collegamenti di backhaul e alla capacità del cavo sottomarino di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni;+    2) collocare le loro apparecchiature di trasmissione o di instradamento utilizzate per accedere alla capacità del cavo sottomarino e ai collegamenti di backhaul di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini secondo termini e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatori, nonché a tariffe orientate ai costi; e 
- +  b) fornisca ai fornitori di telecomunicazioni dell'altra Parte circuiti affittati internazionali, collegamenti di backhaul e collegamenti cross-connect all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. **]**
-(2) collocare le loro apparecchiature di trasmissione o di instradamento utilizzate per accedere alla capacità del cavo sottomarino e ai collegamenti di backhaul di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini secondo termini e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatori, nonché a tariffe orientate ai costi; e +
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-(b) fornisca ai fornitori di telecomunicazioni dell'altra Parte circuiti affittati internazionali, collegamenti di backhaul e collegamenti cross-connect all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. ]+
  
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