ttip-leaks:clienti_commercio_e_facilitazioni
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | + | // | |
| - | + | ||
| Linea 8: | Linea 6: | ||
| **Capitolo [ ]** | **Capitolo [ ]** | ||
| - | === Proposta di testo consolidato sulle dogane e la facilitazione degli scambi === | + | ==== Proposta di testo consolidato sulle dogane e la facilitazione degli scambi |
| Linea 14: | Linea 12: | ||
| === Articolo [ ]: Pubblicazione su Internet === | === Articolo [ ]: Pubblicazione su Internet === | ||
| - | |||
| 1. Ciascuna Parte rende accessibili al pubblico su Internet le seguenti informazioni e provvede ad aggiornarle all' | 1. Ciascuna Parte rende accessibili al pubblico su Internet le seguenti informazioni e provvede ad aggiornarle all' | ||
| - | a) una descrizione delle sue procedure di importazione nel, esportazione dal o transito attraverso il suo territorio [UE: doganale] che informi le Parti interessate in merito alle prassi concrete da seguire al fine di importare nel, esportare dal e transitare attraverso il suo territorio [UE: doganale]; | + | * a) una descrizione delle sue procedure di importazione nel, esportazione dal o transito attraverso il suo territorio |
| - | + | | |
| - | b) la documentazione e i dati richiesti per importare nel, esportare dal e transitare attraverso il suo territorio [UE: doganale]; | + | |
| - | + | | |
| - | c) le sue leggi, regolamenti e procedure per importare nel, esportare dal e transitare attraverso il suo territorio [UE: doganale]; | + | |
| - | + | ||
| - | d) [UE: ulteriori informazioni relative agli scambi, compresa la pertinente normativa relativa agli scambi;] | + | |
| - | + | ||
| - | e) i recapiti del suo punto o dei suoi punti d' | + | |
| === Articolo [ ]: Punti d' | === Articolo [ ]: Punti d' | ||
| + | 1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene uno o più punti d' | ||
| - | 1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene uno o più punti d' | + | 2. **[UE**: Una Parte non esige il pagamento di un diritto per rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del paragrafo 1.**]** |
| - | + | ||
| - | 2. [UE: Una Parte non esige il pagamento di un diritto per rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del paragrafo 1.] | + | |
| 3. Ciascuna Parte garantisce che i propri punti d' | 3. Ciascuna Parte garantisce che i propri punti d' | ||
| Linea 39: | Linea 31: | ||
| === Articolo [ ]: Decisioni anticipate === | === Articolo [ ]: Decisioni anticipate === | ||
| - | + | 1. Una decisione anticipata è una decisione scritta comunicata da una Parte a un richiedente prima dell' | |
| - | 1. Una decisione anticipata è una decisione scritta comunicata da una Parte a un richiedente prima dell' | + | |
| 2. Ciascuna Parte emette decisioni anticipate in merito a: | 2. Ciascuna Parte emette decisioni anticipate in merito a: | ||
| - | a) la classificazione tariffaria della merce; [UE: e] | + | * a) la classificazione tariffaria della merce; [UE: e] |
| + | * b) l' | ||
| + | * c) l' | ||
| + | * d) l' | ||
| + | * e) il trattamento preferenziale cui la merce ha diritto; | ||
| + | * f) le prescrizioni di marcatura del paese di origine, tra cui il posizionamento e il metodo di marcatura; | ||
| + | * g) il fatto che la merce è soggetta o non è soggetta a un contingente o a un contingente tariffario; e | ||
| + | * h) altre questioni eventualmente decise dalle Parti.**]** | ||
| - | b) l' | + | **[UE**: 3. Le Parti sono invitate a emettere decisioni anticipate in merito a: |
| - | c) l' | + | * a) i metodi o criteri |
| + | * b) l'applicabilità delle proprie prescrizioni | ||
| + | * c) l' | ||
| - | d) l' | + | 4. Ciascuna Parte, prima di importare una merce nel proprio territorio **[UE**: doganale**]**, |
| - | e) il trattamento preferenziale cui la merce ha diritto; | + | 5. In deroga al paragrafo 4, una Parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione o i fatti e le circostanze sollevati siano oggetto di un riesame in sede amministrativa o giurisdizionale |
| - | + | ||
| - | f) le prescrizioni di marcatura del paese di origine, tra cui il posizionamento e il metodo di marcatura; | + | |
| - | + | ||
| - | g) il fatto che la merce è soggetta o non è soggetta a un contingente o a un contingente tariffario; e | + | |
| - | + | ||
| - | h) altre questioni eventualmente decise dalle Parti.] | + | |
| - | + | ||
| - | [UE: 3. Le Parti sono invitate a emettere decisioni anticipate in merito a: | + | |
| - | + | ||
| - | a) i metodi o criteri appropriati, | + | |
| - | + | ||
| - | b) l' | + | |
| - | + | ||
| - | c) l' | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Ciascuna Parte, prima di importare una merce nel proprio territorio [UE: doganale], rilascia una decisione anticipata scritta al richiedente che ha presentato una [UE: richiesta] [USA: domanda] scritta contenente tutte le informazioni necessarie, entro un ragionevole periodo di tempo che non deve superare [UE: X] [USA: 90] giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie. | + | |
| - | + | ||
| - | 5. In deroga al paragrafo 4, una Parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione o i fatti e le circostanze sollevati siano oggetto di un riesame in sede amministrativa o giurisdizionale [UE: , oppure qualora la domanda non riguardi alcun uso previsto della decisione anticipata]. | + | |
| 6. Se una Parte rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. | 6. Se una Parte rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. | ||
| - | 7. [UE: La decisione anticipata è valida per almeno tre anni dopo la sua emissione, salvo qualora la legge, i fatti o le circostanze su cui era basata la decisione originaria siano cambiati.] | + | 7.** [UE**: La decisione anticipata è valida per almeno tre anni dopo la sua emissione, salvo qualora la legge, i fatti o le circostanze su cui era basata la decisione originaria siano cambiati.**] [USA**: Ciascuna Parte stabilisce che la decisione anticipata prende effetto alla data di emissione, oppure in altra data specificata nella decisione, e resta in vigore fino alla sua eventuale modifica o revoca.**]** |
| - | + | ||
| - | [USA: Ciascuna Parte stabilisce che la decisione anticipata prende effetto alla data di emissione, oppure in altra data specificata nella decisione, e resta in vigore fino alla sua eventuale modifica o revoca.] | + | |
| 8. Ciascuna Parte pubblica: | 8. Ciascuna Parte pubblica: | ||
| - | a) i requisiti per la domanda di decisione anticipata, incluse le informazioni da fornire e il formato; | + | * a) i requisiti per la domanda di decisione anticipata, incluse le informazioni da fornire e il formato; |
| + | * b) il termine entro il quale emetterà la decisione anticipata; e | ||
| + | * c) **[UE**: il periodo di validità della decisione anticipata**]**. | ||
| - | b) il termine entro il quale emetterà la decisione anticipata; e | + | 9. Qualora una Parte revochi, modifichi, **[USA**: oppure**]** invalidi **[UE**: oppure annulli**]** una decisione anticipata, deve darne comunicazione scritta al soggetto cui ha rilasciato la decisione, esponendo i fatti pertinenti |
| - | c) [UE: il periodo di validità | + | 10. Ciascuna Parte prevede, su richiesta scritta del richiedente, |
| - | 9. Qualora una Parte revochi, modifichi, [USA: oppure] invalidi [UE: oppure annulli] una decisione anticipata, deve darne comunicazione scritta al soggetto cui ha rilasciato la decisione, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Una Parte può revocare, modificare, [USA: o] invalidare | + | 11. Una decisione anticipata |
| - | 10. Ciascuna Parte prevede, su richiesta scritta del richiedente, | + | 12. Ciascuna Parte rende pubbliche su Internet le **[UE**: informazioni relative alle**] [USA**: proprie**]** decisioni anticipate |
| - | + | ||
| - | 11. Una decisione anticipata emessa da una Parte è vincolante su tutto il suo territorio [UE: doganale]. | + | |
| - | + | ||
| - | 12. Ciascuna Parte rende pubbliche su Internet le [UE: informazioni relative alle] [USA: proprie] decisioni anticipate [UE: , tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato]. Una Parte può redigere parti di una decisione anticipata conformemente alle proprie leggi, regolamenti e procedure. | + | |
| === Articolo [ ]: Svincolo delle merci === | === Articolo [ ]: Svincolo delle merci === | ||
| Linea 100: | Linea 78: | ||
| 2. Ciascuna Parte: | 2. Ciascuna Parte: | ||
| - | a) adotta o mantiene procedure che consentano il rapido svincolo delle merci in un periodo di tempo non superiore a quanto necessario per garantire il rispetto delle proprie leggi, regolamenti e procedure, [USA: e, nella misura del possibile, entro 48 ore dall' | + | * a) adotta o mantiene procedure che consentano il rapido svincolo delle merci in un periodo di tempo non superiore a quanto necessario per garantire il rispetto delle proprie leggi, regolamenti e procedure, |
| - | + | | |
| - | b) informa tempestivamente l' | + | |
| 3. Ciascuna Parte: | 3. Ciascuna Parte: | ||
| - | a) adotta o mantiene procedure che consentano la presentazione in formato elettronico della documentazione e dei dati necessari all' | + | * a) adotta o mantiene procedure che consentano la presentazione in formato elettronico della documentazione e dei dati necessari all' |
| - | + | | |
| - | b) inizia a esaminare tale documentazione prima dell' | + | |
| - | + | ||
| - | c) consente lo svincolo delle merci al punto di arrivo, senza trasferimento temporaneo presso magazzini o altre strutture, purché le merci siano in ogni caso idonee allo svincolo. | + | |
| 4. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri applicati o collegati all' | 4. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri applicati o collegati all' | ||
| Linea 116: | Linea 91: | ||
| 5. Quale condizione per lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di tali dazi doganali, imposte, diritti e oneri, una Parte può richiedere che l' | 5. Quale condizione per lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di tali dazi doganali, imposte, diritti e oneri, una Parte può richiedere che l' | ||
| - | a) tale garanzia non può essere superiore all' | + | * a) tale garanzia non può essere superiore all' |
| - | + | | |
| - | b) la garanzia è liberata il prima possibile non appena la Parte ritiene che gli obblighi derivanti dall' | + | |
| === Articolo [ ]: Norme internazionali === | === Articolo [ ]: Norme internazionali === | ||
| - | [1. UE: Le Parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali sono basate su strumenti e norme internazionali applicabili nel settore doganale e degli scambi, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione internazionale per la semplificazione e l' | + | **[**1. **UE**: Le Parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali sono basate su strumenti e norme internazionali applicabili nel settore doganale e degli scambi, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione internazionale per la semplificazione e l' |
| - | [1. USA: Ciascuna Parte condivide informazioni pertinenti e migliori pratiche sull' | + | **[**1. **USA**: Ciascuna Parte condivide informazioni pertinenti e migliori pratiche sull' |
| - | 2. Ciascuna Parte si adopera al fine di attuare norme ed elementi comuni per i dati sulle importazioni ed esportazioni coerentemente con il modello dei dati dell' | + | 2. Ciascuna Parte si adopera al fine di attuare norme ed elementi comuni per i dati sulle importazioni ed esportazioni coerentemente con il modello dei dati dell' |
| === Articolo [ ]: Impiego delle tecnologie dell' | === Articolo [ ]: Impiego delle tecnologie dell' | ||
| - | + | 1. Ciascuna Parte impiega le tecnologie dell' | |
| - | 1. Ciascuna Parte impiega le tecnologie dell' | + | |
| 2. Conformemente al paragrafo 1, ciascuna Parte: | 2. Conformemente al paragrafo 1, ciascuna Parte: | ||
| - | a) mette a disposizione in forma elettronica [UE: una dichiarazione doganale necessaria] [USA: qualsiasi dichiarazione o altro modulo necessario] per l' | + | * a) mette a disposizione in forma elettronica |
| - | + | | |
| - | b) [UE: consente di presentare [UE: una dichiarazione doganale] [USA: la documentazione per l' | + | |
| - | + | | |
| - | c) [UE: istituisce [UE: uno strumento] per consentire lo scambio elettronico di informazioni relative agli scambi tra la Parte e gli importatori, | + | |
| - | + | | |
| - | d) rende [UE: i sistemi elettronici] accessibili agli importatori, | + | |
| - | + | | |
| - | e) [UE: promuove lo scambio elettronico di dati tra i rispettivi operatori commerciali e le rispettive amministrazioni doganali, nonché altri enti correlati]; | + | |
| - | + | ||
| - | f) adotta o mantiene procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri applicati all' | + | |
| - | + | ||
| - | g) [UE: impiega sistemi elettronici di gestione del rischio per la valutazione e l' | + | |
| - | + | ||
| - | h) si adopera per sviluppare sistemi elettronici compatibili con i sistemi delle altre Parti, al fine di agevolare lo scambio tra i governi dei dati sugli scambi internazionali. | + | |
| === [USA: Articolo [ ]: Sportello unico === | === [USA: Articolo [ ]: Sportello unico === | ||
| - | + | 1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene, entro il 1° gennaio 2017, uno sportello unico che consenta agli importatori, | |
| - | 1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene, entro il 1° gennaio 2017, uno sportello unico che consenta agli importatori, | + | |
| 2. Una volta che una Parte ha istituito lo sportello unico, comunica agli importatori, | 2. Una volta che una Parte ha istituito lo sportello unico, comunica agli importatori, | ||
| - | 3. Qualora una Parte riceva la documentazione o i dati per una merce o spedizione di merci tramite il suo sportello unico, essa non richiede in altro modo la stessa documentazione o gli stessi dati per quella merce o spedizione di merci, salvo in caso d' | + | 3. Qualora una Parte riceva la documentazione o i dati per una merce o spedizione di merci tramite il suo sportello unico, essa non richiede in altro modo la stessa documentazione o gli stessi dati per quella merce o spedizione di merci, salvo in caso d' |
| === Articolo [ ]: [UE: Dati e] Documentazione === | === Articolo [ ]: [UE: Dati e] Documentazione === | ||
| - | + | 1. Ciascuna Parte, fatto salvo il paragrafo 2, applica procedure uniformi di importazione, | |
| - | 1. Ciascuna Parte, fatto salvo il paragrafo 2, applica procedure uniformi di importazione, | + | |
| 2. Nessuna disposizione nel presente articolo impedisce a una Parte di differenziare le sue procedure di importazione, | 2. Nessuna disposizione nel presente articolo impedisce a una Parte di differenziare le sue procedure di importazione, | ||
| - | a) in base alla natura e alla tipologia delle merci, o ai loro mezzi di trasporto; | + | * a) in base alla natura e alla tipologia delle merci, o ai loro mezzi di trasporto; |
| + | * b) per le merci, in base alla gestione del rischio; e | ||
| + | * c) in modo coerente con l' | ||
| - | b) per le merci, in base alla gestione | + | 3. Ciascuna Parte riesamina |
| - | c) in modo coerente con l'accordo OMC sulle misure sanitarie | + | * a) siano adottati e applicati ai fini di un rapido svincolo [USA: e sdoganamento] delle merci; |
| + | * b) siano adottati e applicati | ||
| + | * c) costituiscano la misura meno restrittiva degli scambi quando vi sono due o più alternative ragionevoli che consentono di raggiungere | ||
| + | * d) siano soppressi, anche parzialmente, | ||
| - | 3. Ciascuna Parte riesamina le procedure di importazione, | + | 4. Ciascuna Parte accetta copie elettroniche dei documenti richiesti per l'importazione |
| - | a) siano adottati e applicati ai fini di un rapido svincolo [USA: e sdoganamento] delle merci; | + | 5. Qualora una Parte sia in possesso dell' |
| - | + | ||
| - | b) siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità a tali procedure [UE: , dati] e requisiti in materia di documentazione; | + | |
| - | + | ||
| - | c) costituiscano la misura meno restrittiva degli scambi quando vi sono due o più alternative ragionevoli che consentono di raggiungere l' | + | |
| - | + | ||
| - | (d) siano soppressi, anche parzialmente, | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Ciascuna Parte accetta copie elettroniche dei documenti richiesti per l' | + | |
| - | + | ||
| - | 5. Qualora una Parte sia in possesso dell' | + | |
| === Articolo [ ]: Requisiti in materia di dati === | === Articolo [ ]: Requisiti in materia di dati === | ||
| - | 1. Le Parti cooperano per sviluppare requisiti comuni in merito agli elementi di dati [USA: per i dati sulle importazioni e le esportazioni] al fine di agevolare il controllo anticipato del carico. [USA: Ciascuna Parte limita i propri elementi di dati [USA: per i dati sulle importazioni e le esportazioni] a quanto necessario per un' | + | 1. Le Parti cooperano per sviluppare requisiti comuni in merito agli elementi di dati **[USA**: per i dati sulle importazioni e le esportazioni**]** al fine di agevolare il controllo anticipato del carico. |
| - | [USA: 2. Le Parti si adoperano per sviluppare una serie di elementi di dati e processi comuni per i dati sulle importazioni e le esportazioni coerentemente con il modello dei dati dell' | + | **[USA**: 2. Le Parti si adoperano per sviluppare una serie di elementi di dati e processi comuni per i dati sulle importazioni e le esportazioni coerentemente con il modello dei dati dell' |
| === Articolo [ ]: Diritti e oneri === | === Articolo [ ]: Diritti e oneri === | ||
| - | 1. [UE: Ciascuna Parte garantisce, conformemente all' | + | 1. **[UE**: Ciascuna Parte garantisce, conformemente all' |
| 2. Ciascuna Parte può imporre oneri o recuperare costi solo se vengono resi servizi specifici, in particolare: | 2. Ciascuna Parte può imporre oneri o recuperare costi solo se vengono resi servizi specifici, in particolare: | ||
| - | a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale al di fuori degli orari ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; | + | * a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale al di fuori degli orari ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; |
| - | + | | |
| - | b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione delle merci a un richiedente, | + | |
| - | + | | |
| - | c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a fini di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all' | + | |
| - | + | ||
| - | d) misure di controllo eccezionali, | + | |
| - | 1. [USA: Gli importi dei diritti e degli oneri per le operazioni doganali sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi per la specifica operazione di importazione o esportazione in questione o in relazione ad essa, ma non sono necessariamente collegati a una specifica operazione di importazione o esportazione, | + | 1. **[USA**: Gli importi dei diritti e degli oneri per le operazioni doganali sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi per la specifica operazione di importazione o esportazione in questione o in relazione ad essa, ma non sono necessariamente collegati a una specifica operazione di importazione o esportazione, |
| - | 3. Nessuna Parte applica diritti per le transazioni consolari [UE: , diritti per la lavorazione delle merci, {e…} o diritti o oneri equivalenti, | + | 3. Nessuna Parte applica diritti per le transazioni consolari |
| - | 4. Ciascuna Parte pubblica un elenco dei diritti e oneri da essa applicati all' | + | 4. Ciascuna Parte pubblica un elenco dei diritti e oneri da essa applicati all' |
| 5. Una Parte non applica diritti e oneri sull' | 5. Una Parte non applica diritti e oneri sull' | ||
| Linea 219: | Linea 175: | ||
| === Articolo [ ]: Gestione del rischio === | === Articolo [ ]: Gestione del rischio === | ||
| + | 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio per **[UE** i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti**] [USA**: il controllo doganale**]**, | ||
| - | 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali [UE: e gli altri controlli di frontiera pertinenti] [USA: il controllo doganale], in base alla valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività. | + | 2. Ciascuna Parte impiega il proprio sistema di gestione del rischio per la valutazione e l' |
| - | + | ||
| - | 2. Ciascuna Parte impiega il proprio sistema di gestione del rischio per la valutazione e l' | + | |
| 3. Ciascuna Parte elabora e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali. | 3. Ciascuna Parte elabora e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali. | ||
| Linea 232: | Linea 187: | ||
| === Articolo [ ]: Audit successivo allo sdoganamento === | === Articolo [ ]: Audit successivo allo sdoganamento === | ||
| - | + | 1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna Parte adotta o mantiene procedure di audit successivo allo sdoganamento | |
| - | 1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna Parte adotta o mantiene procedure di audit successivo allo sdoganamento [USA: tra le altre procedure basate sul rischio,] per garantire l' | + | |
| 2. Ciascuna Parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio. | 2. Ciascuna Parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio. | ||
| Linea 245: | Linea 199: | ||
| === Articolo [ ]: Riesame e ricorso === | === Articolo [ ]: Riesame e ricorso === | ||
| + | **[UE**: 1. Ciascuna Parte elabora procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto a proporre ricorso contro le azioni amministrative, | ||
| - | [UE: 1. Ciascuna | + | 2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da Parte dell' |
| - | 2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da Parte dell' | + | **[USA**: 1. Ciascuna |
| - | [USA: 1. Ciascuna Parte garantisce | + | * a) riesame amministrativo, |
| + | * b) riesame giudiziario della determinazione.**]** | ||
| - | a) riesame amministrativo, | + | **[UE**: 3. È parimenti legittimata |
| - | b) riesame | + | **[USA**: 4. Ciascuna Parte garantisce che un' |
| - | [UE: 3. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona | + | 5. Ciascuna Parte fornisce alla persona |
| - | [USA: 4. Ciascuna Parte garantisce che un' | + | **[USA**: 6. Qualora una persona sia destinataria di una decisione su un riesame amministrativo o giudiziario, |
| - | + | ||
| - | 5. Ciascuna Parte fornisce alla persona destinataria di una decisione amministrativa [USA: su una questione doganale] le motivazioni della decisione amministrativa, | + | |
| - | + | ||
| - | [USA: 6. Qualora una persona sia destinataria di una decisione su un riesame amministrativo o giudiziario, | + | |
| === Articolo [ ]: Spedizioniere doganale === | === Articolo [ ]: Spedizioniere doganale === | ||
| + | 1. Una Parte non impone **[UE**: l' | ||
| - | 1. Una Parte non impone [UE: l' | + | 2. Qualora una Parte richieda la concessione di licenze agli spedizionieri doganali, essa applica requisiti trasparenti e obiettivi |
| - | + | ||
| - | 2. Qualora una Parte richieda la concessione di licenze agli spedizionieri doganali, essa applica requisiti trasparenti e obiettivi [USA: per tale concessione di licenze]. | + | |
| === Articolo [ ]: Ispezioni pre-imbarco === | === Articolo [ ]: Ispezioni pre-imbarco === | ||
| - | + | 1. Una Parte non impone il ricorso alle ispezioni pre-imbarco | |
| - | 1. Una Parte non impone il ricorso alle ispezioni pre-imbarco [USA: in relazione alla classificazione tariffaria o alla valutazione in dogana]. | + | |
| === [USA: Articolo [ ]: Spedizioni urgenti === | === [USA: Articolo [ ]: Spedizioni urgenti === | ||
| - | |||
| 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure doganali che consentono lo svincolo urgente di determinate spedizioni pur garantendo un idoneo controllo doganale. Dette procedure: | 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure doganali che consentono lo svincolo urgente di determinate spedizioni pur garantendo un idoneo controllo doganale. Dette procedure: | ||
| - | a) prevedono una procedura doganale distinta per le spedizioni urgenti; | + | * a) prevedono una procedura doganale distinta per le spedizioni urgenti; |
| - | + | | |
| - | b) consentono la presentazione in formato elettronico delle informazioni necessarie allo svincolo di una spedizione urgente e il relativo trattamento prima dell' | + | |
| - | + | | |
| - | c) riducono al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedizioni urgenti e, nella misura del possibile, consentono lo svincolo in base a un' | + | |
| - | + | ||
| - | d) in circostanze normali, fanno sì che le spedizioni urgenti siano sdoganate entro quattro ore dall' | + | |
| - | + | ||
| - | e | + | |
| - | + | ||
| - | e) si applicano alle spedizioni di qualsiasi peso e valore.] | + | |
| === Articolo [ ]: [UE: Agevolazione/ | === Articolo [ ]: [UE: Agevolazione/ | ||
| + | 1. **[UE**: Ciascuna Parte consente alle partite di basso valore di usufruire delle semplificazioni determinate da tale Parte.**]** | ||
| - | 1. [UE: Ciascuna Parte consente alle partite di basso valore di usufruire delle semplificazioni determinate da tale Parte.] | + | 2. **[USA**: Ciascuna Parte fa in modo che non siano calcolati dazi doganali o tasse e che non siano richiesti documenti formali di ingresso per le spedizioni di valore pari o inferiore a 800 USD. |
| - | + | ||
| - | 2. [USA: Ciascuna Parte fa in modo che non siano calcolati dazi doganali o tasse e che non siano richiesti documenti formali di ingresso per le spedizioni di valore pari o inferiore a 800 USD. | + | |
| 3. In deroga al paragrafo 1, per spedizioni di valore inferiore a 800 USD, una Parte può calcolare: | 3. In deroga al paragrafo 1, per spedizioni di valore inferiore a 800 USD, una Parte può calcolare: | ||
| - | a) dazi doganali e tasse su merci all' | + | * a) dazi doganali e tasse su merci all' |
| - | + | | |
| - | b) dazi doganali e tasse su merci all' | + | |
| === Articolo [ ]: Transito e trasbordo === | === Articolo [ ]: Transito e trasbordo === | ||
| - | 1. [UE: Ciascuna Parte garantisce l' | + | 1. **[UE**: Ciascuna Parte garantisce l' |
| - | 2. [UE: Ciascuna Parte garantisce la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità ed enti coinvolti per agevolare il traffico in transito nel suo territorio [UE: doganale].] | + | 2. **[UE**: Ciascuna Parte garantisce la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità ed enti coinvolti per agevolare il traffico in transito nel suo territorio |
| - | [UE: 3. Ciascuna Parte consente alle merci destinate all' | + | **[UE**: 3. Ciascuna Parte consente alle merci destinate all' |
| 4. I controlli doganali di ciascuna Parte per il traffico in transito non comportano oneri maggiori di quelli necessari per: | 4. I controlli doganali di ciascuna Parte per il traffico in transito non comportano oneri maggiori di quelli necessari per: | ||
| - | a) identificare le merci in transito; e | + | * a) identificare le merci in transito; e |
| - | + | | |
| - | b) verificare che siano soddisfatti i requisiti della Parte per il transito. | + | |
| - | 5. Dopo che una Parte ha autorizzato le merci a procedere dal punto di ingresso nel territorio [UE: doganale] di una Parte, quest' | + | 5. Dopo che una Parte ha autorizzato le merci a procedere dal punto di ingresso nel territorio |
| 6. Ciascuna Parte rende possibile la compilazione e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati richiesti per il transito prima dell' | 6. Ciascuna Parte rende possibile la compilazione e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati richiesti per il transito prima dell' | ||
| Linea 332: | Linea 272: | ||
| 10. Qualora una Parte richieda una garanzia, cauzione o altro strumento per il traffico in transito, essa libera senza indugio la garanzia una volta che abbia determinato che i requisiti per il transito sono stati soddisfatti. | 10. Qualora una Parte richieda una garanzia, cauzione o altro strumento per il traffico in transito, essa libera senza indugio la garanzia una volta che abbia determinato che i requisiti per il transito sono stati soddisfatti. | ||
| - | 11. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico la metodologia impiegata per stabilire l' | + | 11. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico la metodologia impiegata per stabilire l' |
| 12. Qualora una Parte limiti il tempo concesso per il transito nel suo territorio [UE: doganale], essa garantisce che il tempo stabilito sia sufficiente a compiere l' | 12. Qualora una Parte limiti il tempo concesso per il transito nel suo territorio [UE: doganale], essa garantisce che il tempo stabilito sia sufficiente a compiere l' | ||
| - | 13. Ciascuna Parte consente alle merci in transito di entrare nel suo territorio [UE: doganale] se: | + | 13. Ciascuna Parte consente alle merci in transito di entrare nel suo territorio |
| - | a) le merci e informazioni adeguate sono presentate alle sue autorità doganali per essere esaminate; e | + | * a) le merci e informazioni adeguate sono presentate alle sue autorità doganali per essere esaminate; e |
| - | + | | |
| - | b) tutti i dazi, le imposte e i diritti sono pagati oppure è fornita una cauzione sufficiente. | + | |
| 14. Una Parte non impone l'uso di convogli e scorte doganali per il traffico in transito. | 14. Una Parte non impone l'uso di convogli e scorte doganali per il traffico in transito. | ||
| - | 15 [USA: Ciascuna Parte consente alle merci destinate all' | + | 15 **[USA**: Ciascuna Parte consente alle merci destinate all' |
| - | 16. Le merci (compresi i bagagli), e anche navi e altri mezzi di trasporto sono considerati in transito nel territorio [UE: doganale] di una Parte quando il passaggio in tale territorio [UE: doganale], con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto rappresenta solo una Parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori della frontiera della Parte attraverso il cui territorio [UE: doganale] passa il traffico. Il traffico di questa natura è definito nel presente articolo " | + | 16. Le merci (compresi i bagagli), e anche navi e altri mezzi di trasporto sono considerati in transito nel territorio |
| 17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni degli aeromobili in transito, ma si applicano al transito aereo delle merci (bagagli compresi). | 17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni degli aeromobili in transito, ma si applicano al transito aereo delle merci (bagagli compresi). | ||
| === [UE: Articolo [ ]: Merci reintrodotte dopo riparazione === | === [UE: Articolo [ ]: Merci reintrodotte dopo riparazione === | ||
| - | |||
| 1. Ai fini del presente articolo, per riparazione si intende qualsiasi operazione di trattamento condotta sulle merci per porre rimedio a difetti funzionali o danni materiali e che comporta il ripristino della funzione originaria delle merci, oppure per garantirne la conformità ai requisiti tecnici per il loro uso, senza cui le merci non potrebbero essere più usate normalmente per la finalità cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende il ripristino e la manutenzione. Non comprende un' | 1. Ai fini del presente articolo, per riparazione si intende qualsiasi operazione di trattamento condotta sulle merci per porre rimedio a difetti funzionali o danni materiali e che comporta il ripristino della funzione originaria delle merci, oppure per garantirne la conformità ai requisiti tecnici per il loro uso, senza cui le merci non potrebbero essere più usate normalmente per la finalità cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende il ripristino e la manutenzione. Non comprende un' | ||
| - | a) distrugga le caratteristiche essenziali delle merci o crei merci nuove o commercialmente differenti; | + | * a) distrugga le caratteristiche essenziali delle merci o crei merci nuove o commercialmente differenti; |
| - | + | | |
| - | b) trasformi le merci grezze in prodotti finiti; oppure | + | |
| - | + | ||
| - | c) sia impiegato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci. | + | |
| 2. Una Parte non applica dazi doganali a merci, a prescindere dalla loro origine, che rientrano nel suo territorio doganale dopo che tali merci sono state temporaneamente esportate dal suo territorio doganale nel territorio doganale dell' | 2. Una Parte non applica dazi doganali a merci, a prescindere dalla loro origine, che rientrano nel suo territorio doganale dopo che tali merci sono state temporaneamente esportate dal suo territorio doganale nel territorio doganale dell' | ||
| Linea 365: | Linea 301: | ||
| 3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate con vincoli, in zone di libero scambio o zone con status analogo, che sono esportate per essere riparate e non sono reimportate con vincoli, in zone di libero scambio o con status analogo. | 3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate con vincoli, in zone di libero scambio o zone con status analogo, che sono esportate per essere riparate e non sono reimportate con vincoli, in zone di libero scambio o con status analogo. | ||
| - | 4. Una Parte non applica dazi doganali a merci, a prescindere dalla loro origine, importate temporaneamente dal territorio doganale dell' | + | 4. Una Parte non applica dazi doganali a merci, a prescindere dalla loro origine, importate temporaneamente dal territorio doganale dell' |
| === Articolo [ ]: Sanzioni === | === Articolo [ ]: Sanzioni === | ||
| + | **[USA**: 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene misure che consentono l' | ||
| - | [USA: 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene misure che consentono l' | + | 2. Ciascuna Parte garantisce che [UE: le rispettive disposizioni legislative e regolamentari doganali facciano in modo che] qualsiasi sanzione imposta per la violazione delle sue leggi, regolamenti o **[USA**: procedure**] [UE**: requisiti procedurali**]** doganali non sia discriminatoria e **[UE**: sia proporzionata**]** al livello di gravità della violazione. |
| - | + | ||
| - | 2. Ciascuna Parte garantisce che [UE: le rispettive disposizioni legislative e regolamentari doganali facciano in modo che] qualsiasi sanzione imposta per la violazione delle sue leggi, regolamenti o [USA: procedure] [UE: requisiti procedurali] doganali non sia discriminatoria e [UE: sia proporzionata] al livello di gravità della violazione. | + | |
| 3. Ciascuna Parte garantisce che le sanzioni per la violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure siano imposte solo alle persone giuridicamente responsabili per la violazione. | 3. Ciascuna Parte garantisce che le sanzioni per la violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure siano imposte solo alle persone giuridicamente responsabili per la violazione. | ||
| - | 4. Ciascuna Parte garantisce che qualsiasi sanzione imposta per la violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso in questione, [USA: compresi i precedenti della persona nelle sue relazioni con l' | + | 4. Ciascuna Parte garantisce che qualsiasi sanzione imposta per la violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso in questione, |
| - | 5. [UE: Ciascuna Parte evita incentivi per la valutazione o la riscossione di sanzioni o conflitti di interesse nella valutazione e riscossione delle sanzioni.] [USA: Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure per evitare i conflitti di interesse nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni relative alla violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure. Nessuna quota di remunerazione di un funzionario pubblico è calcolata quale quota fissa o percentuale di qualunque sanzione o dazio valutati o riscossi.] | + | 5. **[UE**: Ciascuna Parte evita incentivi per la valutazione o la riscossione di sanzioni o conflitti di interesse nella valutazione e riscossione delle sanzioni.**] [USA**: Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure per evitare i conflitti di interesse nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni relative alla violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure. Nessuna quota di remunerazione di un funzionario pubblico è calcolata quale quota fissa o percentuale di qualunque sanzione o dazio valutati o riscossi.**]** |
| - | [USA: 6. Ciascuna Parte fa in modo che una sanzione imposta per un errore materiale o altra violazione minore di una disposizione legislativa e regolamentare o procedura doganale non sia superiore a quanto necessario a fungere da puro deterrente per evitare future violazioni, a meno che la violazione non rientri in una serie frequente di tali errori.] | + | **[USA**: 6. Ciascuna Parte fa in modo che una sanzione imposta per un errore materiale o altra violazione minore di una disposizione legislativa e regolamentare o procedura doganale non sia superiore a quanto necessario a fungere da puro deterrente per evitare future violazioni, a meno che la violazione non rientri in una serie frequente di tali errori.**]** |
| - | 7. Ciascuna Parte garantisce che, quando impone una sanzione per una violazione di una disposizione legislativa o regolamentare o procedura doganale, venga fornita una spiegazione scritta alle persone destinatarie della sanzione che specifichi la natura della violazione [UE: e la legge, il regolamento o la procedura in base alla quale l' | + | 7. Ciascuna Parte garantisce che, quando impone una sanzione per una violazione di una disposizione legislativa o regolamentare o procedura doganale, venga fornita una spiegazione scritta alle persone destinatarie della sanzione che specifichi la natura della violazione |
| - | 8. [UE: In caso di comunicazione volontaria anticipata a un' | + | 8. **[UE**: In caso di comunicazione volontaria anticipata a un' |
| - | [USA: Qualora una persona informi volontariamente una Parte in merito alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o delle procedure prima che la Parte scopra la violazione, la Parte prende in considerazione questo fatto quale potenziale fattore attenuante al momento di stabilire una sanzione. Qualora la persona in questione possa correggere la violazione, la Parte può richiedere quale condizione per considerare l' | + | **[USA**: Qualora una persona informi volontariamente una Parte in merito alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o delle procedure prima che la Parte scopra la violazione, la Parte prende in considerazione questo fatto quale potenziale fattore attenuante al momento di stabilire una sanzione. Qualora la persona in questione possa correggere la violazione, la Parte può richiedere quale condizione per considerare l' |
| - | [USA: 9. Ciascuna Parte specifica un periodo di tempo fisso e limitato entro cui avviare i procedimenti per imporre una sanzione per la violazione di una disposizione legislativa e regolamentare doganale o procedura.] | + | **[USA**: 9. Ciascuna Parte specifica un periodo di tempo fisso e limitato entro cui avviare i procedimenti per imporre una sanzione per la violazione di una disposizione legislativa e regolamentare doganale o procedura.**]** |
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