ttip-leaks:barriere_tecniche_al_commercio
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|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | // | ||
| Capitolo [__] | Capitolo [__] | ||
| - | Barriere tecniche al commercio | + | ==== Barriere tecniche al commercio |
| 30 Novembre 2015 | 30 Novembre 2015 | ||
| + | === [UE: Articolo 1 Obiettivo e Ambito di Applicazione === | ||
| + | 1. L’obiettivo del presente Capitolo è quello di promuovere la convergenza negli approcci normativi riducendo o eliminando i requisiti tecnici in conflitto fra di loro oltre che i requisiti di valutazione di conformità ridondanti e onerosi. | ||
| - | === [UE: Articolo 1 === | + | 2. Il presente Capitolo si applica alla preparazione, |
| - | **Obiettivo e Ambito di Applicazione** | + | 3. Questo Capitolo non si applica a: |
| - | 1. L’obiettivo del presente Capitolo è quello | + | * a) Specifiche |
| + | * b) Misure sanitarie e fitosanitarie come definite nell’Allegato A dell’Accordo WTO sull’Applicazione delle Misure Sanitarie | ||
| - | 2. Il presente | + | 4. Tutti i riferimenti in questo |
| - | 3. Questo Capitolo non si applica a: | + | === [USA: Articolo 1: Ambito di Applicazione e Copertura === |
| - | + | ||
| - | a) Specifiche di acquisto preparate da un ente governativo per esigenze di produzione o consumo di enti governativi; | + | |
| - | + | ||
| - | b) Misure sanitarie e fitosanitarie come definite nell’Allegato A dell’Accordo WTO sull’Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie. | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Tutti i riferimenti in questo Capitolo a regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità verranno interpretati come inclusivi di eventuali variazioni e aggiunte alle relative regole o prodotti coperti.] | + | |
| - | + | ||
| - | === US: Articolo 1: Ambito di Applicazione e Copertura === | + | |
| - | 1. Il presente Capitolo si applica alla preparazione, | + | 1. Il presente Capitolo si applica alla preparazione, |
| - | + | ||
| - | 2. Nonostante quanto detto nel paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a: (a) specifiche di acquisto preparate da enti governativi per esigenze di produzione o consumo per tali enti; o (b) misure sanitarie e fitosanitarie come definite nell’Allegato A dell’Accordo sull’Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie.] | + | |
| - | + | ||
| - | EU: Articolo | + | |
| - | Definizioni | + | 2. Nonostante quanto detto nel paragrafo 1, il presente capitolo non si applica a: |
| - | P.M.] | + | * a) specifiche di acquisto preparate da enti governativi per esigenze di produzione o consumo per tali enti; o |
| + | * b) misure sanitarie e fitosanitarie come definite nell’Allegato A dell’Accordo sull’Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie.] | ||
| - | === US: Articolo 2: Definizioni === | + | === [UE: Articolo P.M.] Definizioni [USA: Articolo 2: Definizioni === |
| Ai fini del presente Capitolo: | Ai fini del presente Capitolo: | ||
| - | ente governativo centrale , ente governativo locale, procedure di valutazione di conformità, | + | **ente governativo centrale**(([**USA**: |
| - | Regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità | + | **Regolamento tecnico |
| - | === [EU: Articolo 2 === | + | === [UE: Articolo 2 Inclusione dell’Accordo WTO sulle Barriere Tecniche al Commercio |
| - | Inclusione dell’Accordo | + | 1. L’Accordo |
| - | 1. L’Accordo WTO sulle Barriere Tecniche | + | 2. I Riferimenti |
| - | 2. I Riferimenti al “presente Accordo” nell’Accordo TBT, come inserito nel presente Accordo | + | 3. Il termine |
| - | 3. Il termine “Membri” nell’Accordo TBT, come inserito | + | 4. I termini a cui si fa riferimento |
| - | 4. I termini a cui si fa riferimento nel presente Accordo avranno in questo Accordo lo stesso significato che hanno nell’Accordo TBT. | + | === [USA: Articolo 3: Affermazione dell’Accordo |
| - | === [US: Articolo 3: Affermazione | + | 1. Le Parti affermano i propri diritti e doveri reciproci ai sensi dell’Accordo TBT.] |
| - | 1. Le Parti affermano i propri diritti e doveri reciproci ai sensi dell’Accordo TBT.] | + | === [UE: Articolo 4 === |
| - | === [EU: Articolo 4 === | + | 1. Le Parti accettano di cooperare per quanto possibile per garantire che i loro regolamenti tecnici siano compatibili fra di essi. |
| - | + | ||
| - | 1. Le Parti accettano di cooperare per quanto possibile per garantire che i loro regolamenti tecnici siano compatibili fra di essi. | + | |
| - | 2. Se una Parte esprime un interesse a sviluppare un regolamento tecnico di portata equivalente a uno esistente o che un’altra Parte sta preparando, quest’altra Parte a richiesta fornirà alla Parte interessata, | + | 2. Se una Parte esprime un interesse a sviluppare un regolamento tecnico di portata equivalente a uno esistente o che un’altra Parte sta preparando, quest’altra Parte a richiesta fornirà alla Parte interessata, |
| - | 3. Le Parti si impegnano a cooperare per la armonizzazione globale dei requisiti tecnici nel quadro degli accordi internazionali esistenti o pianificati o delle organizzazioni in cui partecipano gli USA e l’UE o i suoi Stati Membri. | + | 3. Le Parti si impegnano a cooperare per la armonizzazione globale dei requisiti tecnici nel quadro degli accordi internazionali esistenti o pianificati o delle organizzazioni in cui partecipano gli USA e l’UE o i suoi Stati Membri. |
| - | 4. Ciascuna Parte farà in modo che i prodotti che hanno origine nell’altra Parte che sono soggetti a regolamenti tecnici possano essere commercializzati o utilizzati in tutti i territori di ciascuna Parte sulla base di una singola autorizzazione, | + | 4. Ciascuna Parte farà in modo che i prodotti che hanno origine nell’altra Parte che sono soggetti a regolamenti tecnici possano essere commercializzati o utilizzati in tutti i territori di ciascuna Parte sulla base di una singola autorizzazione, |
| - | === [EU: Articolo 5 === | + | === [UE: Articolo 5 Trasparenza |
| - | **Trasparenza** | + | 1. In linea con gli Articoli 2.9.2, 5.6.2 e 3.2 dell’Accordo TBT, le Parti stabiliscono: |
| - | 1. In linea con gli Articoli 2.9.2, 5.6.2 e 3.2 dell’Accordo TBT, le Parti stabiliscono: | + | * i) di notificare tutte le bozze di regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità rilevanti |
| + | * ii) di rendere la bozza pubblicamente disponibile; | ||
| + | * iii) in linea di principio, di lasciar trascorrere un periodo non inferiore a 60 giorni solari dopo la comunicazione affinché l’altra Parte fornisca commenti scritti alla proposta. | ||
| 2. | 2. | ||
| - | + | * a) Ciascuna Parte, su richiesta dell’altra Parte, fornirà informazioni in merito agli obiettivi, alle basi legali e al fondamento logico del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità, | |
| - | a) Ciascuna Parte, su richiesta dell’altra Parte, fornirà informazioni in merito agli obiettivi, alle basi legali e al fondamento logico del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità, | + | |
| - | + | * i) su richiesta dell’altra Parte discutere i commenti scritti fatti dall’altra Parte su tali regolamenti tecnici o procedure di valutazione di conformità proposti, con la partecipazione della sua autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui possono essere presi in considerazione; | |
| - | b) Nel caso in cui una Parte abbia ricevuto commenti dell’altra Parte sui regolamenti tecnici o le procedure di valutazione di conformità proposti, dovrà | + | * ii) fornire risposte scritte all’altra Parte su tali commenti entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità finale. |
| 3. | 3. | ||
| + | * a) Dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibili tutti i nuovi regolamenti tecnici, adottati a livello centrale o da enti a un livello più basso rispetto a quello Federale (USA) o dell’Unione (UE). | ||
| + | * b) Entro […] anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibile un registro completo di tutti i suoi regolamenti tecnici applicabili, | ||
| + | * c) Entro […] anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibile un registro completo dei titoli e dei riferimenti delle norme che sono state selezionate come riferimento, | ||
| + | * d) Le Parti accettano di rendere le informazioni di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo accessibili al pubblico attraverso un unico punto di informazione e mantenerle aggiornate. | ||
| - | a) Dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibili tutti i nuovi regolamenti tecnici, adottati a livello centrale o da enti a un livello più basso rispetto a quello Federale (USA) o dell’Unione (UE). | + | 4. Ove una Parte trattenga in un porto di entrata una merce importata dal territorio dell’altra Parte adducendo che la merce non soddisfa il regolamento tecnico, dovrà senza indebiti ritardi comunicare all’importatore le ragioni per il trattenimento della merce, e fornire un’opportunità all’importatore di ricorrere in appello contro la decisione di trattenere la merce.] |
| - | + | ||
| - | b) Entro […] anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibile un registro completo di tutti i suoi regolamenti tecnici applicabili, | + | |
| - | + | ||
| - | c) Entro […] anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibile un registro completo dei titoli e dei riferimenti delle norme che sono state selezionate come riferimento, | + | |
| - | + | ||
| - | d) Le Parti accettano di rendere le informazioni di cui ai punti (a), (b) e (c) del presente paragrafo accessibili al pubblico attraverso un unico punto di informazione e mantenerle aggiornate. | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Ove una Parte trattenga in un porto di entrata una merce importata dal territorio dell’altra Parte adducendo che la merce non soddisfa il regolamento tecnico, dovrà senza indebiti ritardi comunicare all’importatore le ragioni per il trattenimento della merce, e fornire un’opportunità all’importatore di ricorrere in appello contro la decisione di trattenere la merce.] | + | |
| - | === [US: Articolo 4: Trasparenza === | + | === [USA: Articolo 4: Trasparenza === |
| - | 1. Ciascuna Parte dovrà consentire a persone dell’altra Parte di partecipare allo sviluppo di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità. | + | 1. Ciascuna Parte dovrà consentire a persone dell’altra Parte di partecipare allo sviluppo di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità((**USA**: Una Parte rispetterà questo obbligo rispetto ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione di conformità rispettando gli obblighi contenuti nel paragrafo 6 del presente Articolo. Una Parte può soddisfare quest’obbligo rispetto alle norme, per esempio fornendo a persone dell’altra Parte l’opportunità di fare commenti sulla norma all’ente che prepara la norma stessa a un punto in cui l’ente può ancora rivedere la misura, e garantendo che questi commenti vengano presi in considerazione nel rivedere la misura o nel decidere di non rivederla)). Ciascuna Parte consentirà alle persone dell’altra Parte di partecipare allo sviluppo di queste misure in termini non meno favorevoli di quelli che accorda alle proprie persone. |
| - | 2. Ciascuna Parte incoraggerà gli enti non governativi del proprio territorio ad osservare il paragrafo 1 nello sviluppare norme e procedure di valutazione di conformità volontarie. | + | 2. Ciascuna Parte incoraggerà gli enti non governativi del proprio territorio ad osservare il paragrafo 1 nello sviluppare norme e procedure di valutazione di conformità volontarie. |
| - | 3. Ciascuna parte osserverà gli obblighi stabiliti negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT rispetto ai regolamenti tecnici proposti e alle procedure di valutazione di conformità che siano conformi con il contenuto tecnico delle guide, norme o raccomandazioni internazionali di riferimento. | + | 3. Ciascuna parte osserverà gli obblighi stabiliti negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT rispetto ai regolamenti tecnici proposti e alle procedure di valutazione di conformità che siano conformi con il contenuto tecnico delle guide, norme o raccomandazioni internazionali di riferimento. |
| - | 4. Al fine di attuare gli Articoli 2.9 e 5.6 dell’Accordo TBT e l’Articolo 4.3 del presente Capitolo, ciascuna Parte dovrà: | + | 4. Al fine di attuare gli Articoli 2.9 e 5.6 dell’Accordo TBT e l’Articolo 4.3 del presente Capitolo, ciascuna Parte dovrà: |
| - | a) Soddisfare gli obblighi di cui agli Articoli 2.9.2 e 5.6.2 di notificare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità proposti in una fase iniziale adeguata, in cui possono ancora essere introdotte delle modifiche e i commenti possono essere presi in considerazione, | + | * a) Soddisfare gli obblighi di cui agli Articoli 2.9.2 e 5.6.2 di notificare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità proposti in una fase iniziale adeguata, in cui possono ancora essere introdotte delle modifiche e i commenti possono essere presi in considerazione, |
| + | * b) Includere insieme alle notifiche una spiegazione degli obiettivi del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità proposti e del modo in cui tale misura potrebbe contribuire a raggiungere tali obiettivi; e | ||
| + | * c) Includere nelle proprie notifiche una copia del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità proposti o un sito web su cui la misura proposta può essere visionata. | ||
| - | b) Includere insieme alle notifiche una spiegazione degli obiettivi | + | 5. Ai fini di attuare gli Articoli 2.10 e 5.7 dell’Accordo TBT e l’Articolo 5.3 del presente Capitolo, ciascuna Parte includerà nelle proprie |
| - | c) Includere nelle proprie notifiche | + | 6. Nel caso in cui una Parte prepari o proponga di adottare un regolamento tecnico o una procedura di valutazione di conformità, essa dovrà: |
| - | 5. Ai fini di attuare gli Articoli 2.10 e 5.7 dell’Accordo TBT e l’Articolo 5.3 del presente Capitolo, ciascuna | + | * a) Pubblicare, in cartaceo o in formato elettronico, |
| + | * b) Consentire a chiunque | ||
| + | * c) Pubblicare | ||
| + | * d)Rivedere e considerare i commenti che riceve in merito al regolamento tecnico o alla procedura di valutazione di conformità | ||
| + | * e) Pubblicare, in formato cartaceo o elettronico, | ||
| - | 6. Nel caso in cui una Parte prepari | + | 7. Ciascuna |
| - | a) Pubblicare, | + | 8. Entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità |
| - | b) Consentire | + | * a) Una spiegazione degli obiettivi e come il regolamento tecnico o la procedura di valutazione di conformità finali riescono |
| + | * b) Una descrizione | ||
| + | * c) La valutazione della Parte di problemi significativi che sono emersi nei commenti ricevuti da persone dell’altra Parte, o la valutazione delle questioni concrete presentate in tali commenti; e | ||
| + | * d) Una spiegazione di qualunque revisione significativa che la Parte ha attuato alla proposta di regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità, | ||
| - | c) Pubblicare | + | 9. I paragrafi 6, 7 e 8 e la nota al paragrafo 1 non si applicano, |
| - | d) Rivedere e considerare i commenti che riceve in merito al regolamento tecnico o alla procedura | + | === [UE: Articolo 7 Procedure |
| - | [Nota: Intendiamo includere un’eccezione generale che garantisca che nulla nell’Accordo richieda | + | 1. Le Parti si impegnano |
| - | e) Pubblicare, in formato cartaceo o elettronico, | + | 2. A tal fine, le Parti si impegnano a rivedere entro [cronologia da discutere] le proprie procedure |
| - | 7. Ciascuna Parte pubblicherà, | + | 3. [Posizione per fare riferimento a risultati specifici sulla valutazione di conformità che sia il risultato di negoziazioni nei singoli settori] |
| - | + | ||
| - | 8. Entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità finale ciascuna Parte renderà pubblicamente disponibile, | + | |
| - | + | ||
| - | a) Una spiegazione degli obiettivi e come il regolamento tecnico o la procedura di valutazione di conformità finali riescono a soddisfarli; | + | |
| - | + | ||
| - | b) Una descrizione di approcci alternativi che la Parte ha preso in considerazione durante lo sviluppo del regolamento tecnico o la procedura di valutazione di conformità finali, se presenti, e i pregi dell’approccio che la Parte ha scelto; | + | |
| - | + | ||
| - | c) La valutazione della Parte di problemi significativi che sono emersi nei commenti ricevuti da persone dell’altra Parte, o la valutazione delle questioni concrete presentate in tali commenti; e | + | |
| - | + | ||
| - | d) Una spiegazione di qualunque revisione significativa che la Parte ha attuato alla proposta di regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità, | + | |
| - | + | ||
| - | 9. I paragrafi 6, 7 e 8 e la nota al paragrafo 1 non si applicano, per gli Stati Uniti, alle misure del Congresso USA, e per l’UE alle misure avviate all’interno del Parlamento Europeo o di un Parlamento di uno Stato Membro.] | + | |
| - | + | ||
| - | === [UE: Articolo 7 === | + | |
| - | + | ||
| - | **Procedure di Valutazione di Conformità** | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Le Parti si impegnano a cooperare al fine di ridurre oneri superflui che derivino da differenze nei loro rispettivi requisiti di valutazione di conformità. | + | |
| - | + | ||
| - | 2. A tal fine, le Parti si impegnano a rivedere entro [cronologia da discutere] le proprie procedure di valutazione di conformità in modo da muoversi progressivamente verso delle procedure meno onerose possibili, commisurate ai rischi che i sottostanti regolamenti tecnici intendono affrontare. Le aree di priorità da considerare dovranno includere sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, | + | |
| - | + | ||
| - | 3. [Posizione per fare riferimento a risultati specifici sulla valutazione di conformità che sia il risultato di negoziazioni nei singoli settori] | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Ove le Parti richiedano la valutazione di conformità di prodotti di una parte terza quale condizione di conformità con i regolamenti tecnici applicabili sui propri rispettivi territori, la Parte si impegna a prendere in considerazione meccanismi per facilitare l’accettazione reciproca dei risultati di valutazione di conformità condotti da enti di valutazione di conformità (CAB) situati sul territorio della Parte che esporta. | + | |
| + | 4. Ove le Parti richiedano la valutazione di conformità di prodotti di una parte terza quale condizione di conformità con i regolamenti tecnici applicabili sui propri rispettivi territori, la Parte si impegna a prendere in considerazione meccanismi per facilitare l’accettazione reciproca dei risultati di valutazione di conformità condotti da enti di valutazione di conformità (CAB) situati sul territorio della Parte che esporta. | ||
| 5. | 5. | ||
| + | * a) Le Parti adotteranno misure sufficienti per evitare effettivi o potenziali conflitti di interessi fra enti di valutazione di conformità ed organismi di normalizzazione, | ||
| + | * b) Le Parti garantiranno che le norme a cui si fa riferimento nei regolamenti tecnici non contengano requisiti tecnici che limitino la scelta dei CAB o che facciano riferimento a CAB specifici. | ||
| + | * 6. Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui una classe di prodotti sia soggetta a procedure di valutazione di conformità, | ||
| - | a) Le Parti adotteranno misure | + | 7. Le Parti adotteranno |
| - | b) Le Parti garantiranno che le norme a cui si fa riferimento nei regolamenti tecnici non contengano | + | 8. Per quei settori in cui le procedure di registrazione o autorizzazione o requisiti simili si applicano in entrambe le Parti, le Parti si impegnano a cooperare per fare in modo di rendere tali procedure e i relativi |
| - | 6. Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui una classe | + | === [USA: Articolo 5: Procedure |
| - | 7. Le Parti adotteranno le misure necessarie per prevenire la costituzione | + | 1. Ciascuna Parte accrediterà, |
| - | 8. Per quei settori in cui le procedure | + | 2. Al fine di garantire che accordi un trattamento non meno favorevole ai sensi del paragrafo 1, ciascuna Parte tratterà gli enti di valutazione |
| - | === [US: Articolo 5: Procedure | + | * a) Nessuna Parte richiederà a un ente di valutazione |
| + | * b) Ciascuna Parte applicherà procedure, criteri e altre condizioni per accreditare, | ||
| + | * c) Ciascuna Parte permetterà agli enti di valutazione di conformità situati nel territorio dell’altra Parte di candidarsi presso la Parte, o altro ente da essa riconosciuto o approvato a tal fine, per essere accreditato, | ||
| - | 1. Ciascuna | + | 3. Per maggiore certezza, i paragrafi |
| - | 2. Al fine di garantire che accordi | + | 4. Nel caso in cui una Parte non accetti i risultati |
| - | a) Nessuna | + | 5. Nel caso in cui una Parte rifiuti |
| - | b) Ciascuna | + | 6. In relazione ai regolamenti o norme tecniche per cui una Parte richiede la valutazione di conformità |
| - | c) Ciascuna | + | 7. Ove una Parte si impegni ad una valutazione di conformità |
| + | * a) L’ordine in cui le procedure | ||
| + | * b) Come vengono calcolati i compensi per le sue procedure di valutazione di conformità; | ||
| + | * c) In che misura le informazioni che richiede sono necessarie per valutare la conformità e determinare i compensi; | ||
| + | * d) Come la Parte garantisce che la confidenzialità delle informazioni sia rispettata | ||
| + | * e) La procedura per analizzare i reclami afferenti l’operazione della procedura | ||
| - | 3. Per maggiore certezza, i paragrafi 1 e 2 non impediranno a una Parte di limitare il riconoscimento degli enti di valutazione di conformità in relazione | + | 8. Nel caso in cui una Parte richieda una valutazione di conformità quale garanzia positiva che un prodotto sia conforme ad un regolamento o normativa tecnica, non proibirà ad un ente di valutazione di conformità di utilizzare subappaltatori, e non rifiuterà |
| - | 4. Nel caso in cui una Parte non accetti i risultati | + | 9. Con riferimento a un ente di accreditamento situato nel territorio dell’altra |
| + | * a) Opera nel territorio di una Parte in cui esiste più di un ente di accreditamento; | ||
| + | * b) È un ente non governativo; | ||
| + | * c) È domiciliato nel territorio di una Parte che non ha una procedura per il riconoscimento degli enti di accreditamento; | ||
| + | * d) Non gestisce un ufficio nel territorio della Parte; o | ||
| + | * e) È un ente no-profit. | ||
| - | 5. Nel caso in cui una Parte rifiuti | + | 10. Ciascuna |
| - | 6. In relazione ai regolamenti | + | 11. Ciascuna Parte emanerà degli orientamenti per incoraggiare le proprie autorità a fare riferimento agli accordi |
| - | 7. Ove una Parte si impegni ad una valutazione di conformità | + | 12. Ciascuna |
| - | a) L’ordine in cui le procedure di valutazione di conformità | + | 13. Le Parti riconoscono che la scelta di procedure di valutazione di conformità |
| - | b) Come vengono calcolati i compensi | + | 14. Qualunque compenso |
| - | c) In che misura le informazioni | + | 15. A seguito di richiesta di una valutazione di conformità da parte di un richiedente, |
| - | d) Come la Parte garantisce che la confidenzialità delle informazioni sia rispettata in un modo che garantisca la protezione degli interessi commerciali legittimi; | + | 16. Nessuna |
| - | e) La procedura per analizzare i reclami afferenti l’operazione | + | 17. Nessuna delle Parti richiederà transazioni consolari, inclusi compensi |
| - | 8. Nel caso in cui una Parte richieda una valutazione di conformità quale garanzia positiva | + | 18. Nessuna |
| - | 9. Con riferimento a un ente di accreditamento situato nel territorio dell’altra Parte, nessuna delle Parti rifiuterà di accettare o intraprenderà azioni che abbiano l’effetto di richiedere o incoraggiare, | + | === [UE: Articolo 6 Normalizzazione === |
| + | 1. Le Parti promuoveranno una più stretta cooperazione fra gli enti di normalizzazione situati all’interno dei propri rispettivi territori al fine di facilitare, tra l’altro: | ||
| - | a) Opera nel territorio | + | * a) Lo scambio |
| + | * b) L’armonizzazione delle norme basate sul reciproco interesse e sulla reciprocità, | ||
| + | * c) Lo sviluppo | ||
| + | * d) L’identificazione di aree adeguate per tale cooperazione, | ||
| - | b) È un ente non governativo; | + | 2. Le Parti faranno di tutto per garantire che gli enti di normalizzazione situati all’interno dei loro rispettivi territori |
| - | c) È domiciliato nel territorio | + | * i) forniscano in anticipo informazioni sulle loro attività |
| + | * ii) pubblichino bozze da sottoporre a commenti pubblici prima di concludere e adottare tali norme. | ||
| - | d) Non gestisce | + | 3. Se una Parte intende scegliere una norma volontaria esistente o pianificata come riferimento nei regolamenti tecnici, tale scelta sarà soggetta a criteri oggettivi, chiari e trasparenti, |
| - | e) È un ente no-profit. | + | 4. Le Parti si impegnano a mantenere i riferimenti alle norme in supporto ai regolamenti tecnici aggiornati all’ultima versione della norma e all’ultima revisione del regolamento tecnico. |
| - | 10. Ciascuna Parte garantirà | + | 5. Le Parti faranno in modo di garantire |
| - | 11. Ciascuna Parte emanerà degli orientamenti per incoraggiare le proprie autorità a fare riferimento agli accordi o contratti di accreditamento internazionale per accreditare, | + | === [USA: Articolo 6: Norme === |
| - | 12. Ciascuna Parte garantirà che ove essa accrediti, o affidi o indichi a un ente non governativo il compito di accreditare un ente di valutazione di conformità situato | + | 1. Ciascuna Parte applicherà la Decisione del Comitato TBT sui Principi per lo Sviluppo delle Norme, Guide e Raccomandazioni Internazionali in relazione agli Articoli 2 e 5 e all’Allegato 3 dell’Accordo TBT (la “Decisione del Comitato”), |
| - | 13. Le Parti riconoscono | + | 2. Ciascuna Parte tratterà tutte le norme, guide o raccomandazioni |
| - | 14. Qualunque compenso per una valutazione | + | * a) del domicilio dell’ente che ha sviluppato la norma; |
| + | * b) che l’ente che ha sviluppato la norma è un ente intergovernativo; | ||
| + | * c) che l’ente che ha sviluppato la norma prevede la partecipazione nelle sue attività standard attraverso delegazioni nazionali o limita la partecipazione alle sue attività standard a persone che fanno parte di un governo. | ||
| - | 15. A seguito | + | 3. Ove una Parte richiede o dà disposizioni a un ente o a vari enti di preparare una norma al fine di rendere obbligatorio che un prodotto rispetti tale norma, stabilendo un presupposto generalmente applicabile che un prodotto rispetta un regolamento tecnico o una procedura di valutazione di conformità |
| + | |||
| + | 4. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 3, una Parte attuerà quanto previsto negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT e nell’Articolo 4 del presente Capitolo rispetto a qualunque documento in cui la Parte richiede o dà disposizioni a un ente o a vari enti di preparare la norma e a tutti i documenti correlati che descrivono la norma da sviluppare. Per maggiore certezza, la Parte garantisce che permetterà che qualunque richiesta o indicazione di sviluppare una norma possa essere modificata per poter prendere in considerazione qualunque discussione o commento ricevuto. | ||
| - | 16. Nessuna | + | 5. Laddove una Parte richieda a un ente di sviluppare una norma che potrebbe essere utilizzata ai fini di rispettare in tutto o in parte il regolamento tecnico o la procedura |
| - | 17. Nessuna delle Parti richiederà transazioni consolari, inclusi compensi | + | * a) Consentire alle persone dell’altra Parte con esperienza tecnica pertinente di partecipare in uno dei suoi enti tecnici, incluso attraverso l’accesso a documenti di lavoro, la partecipazione a riunioni, la presentazione di proposte tecniche |
| + | * b) Non imporre condizioni su tale partecipazione che impediscano alle persone dell’altra Parte con esperienza tecnica pertinente | ||
| + | * c) Rendere pubblicamente disponibile, | ||
| + | * d) Considerare qualunque norma pertinente sviluppata nel rispetto della Decisione del Comitato come base per la norma che bisogna sviluppare. | ||
| - | 18. Nessuna Parte richiederà che un prodotto sia accompagnato | + | 6. Prima di adottare qualunque norma sviluppata |
| - | === [UE: Articolo 6 === | + | 7. Se la Parte, allo scopo di rispettare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità, |
| - | **Normalizzazione** | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | 1. Le Parti promuoveranno una più stretta cooperazione fra gli enti di normalizzazione situati all’interno dei propri rispettivi territori al fine di facilitare, tra l’altro: | + | 8. Ai fini del paragrafo |
| - | + | ||
| - | a) Lo scambio di informazioni in merito alle loro rispettive attività, | + | |
| - | + | ||
| - | b) L’armonizzazione delle norme basate sul reciproco interesse e sulla reciprocità, | + | |
| - | + | ||
| - | c) Lo sviluppo di norme comuni, e | + | |
| - | + | ||
| - | d) L’identificazione di aree adeguate per tale cooperazione, | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Le Parti faranno di tutto per garantire che gli enti di normalizzazione situati all’interno dei loro rispettivi territori (i) forniscano in anticipo informazioni sulle loro attività di normalizzazione pianificate che riguardino lo sviluppo di nuove norme, o la revisione di norme esistenti, intese a supportare politiche pubbliche, includendo l’ambito di applicazione e lo scopo delle norme pianificate, | + | |
| - | + | ||
| - | 3. Se una Parte intende scegliere una norma volontaria esistente o pianificata come riferimento nei regolamenti tecnici, tale scelta sarà soggetta a criteri oggettivi, chiari e trasparenti, | + | |
| - | + | ||
| - | 4. Le Parti si impegnano a mantenere i riferimenti alle norme in supporto ai regolamenti tecnici aggiornati all’ultima versione della norma e all’ultima revisione | + | |
| - | + | ||
| - | 5. Le Parti faranno in modo di garantire che, nell’utilizzare delle norme per ottenere la conformità dei regolamenti tecnici o di parte di essi, i fornitori siano liberi di utilizzare norme diverse da quelle scelte come riferimento dai regolatori nazionali in tali regolamenti tecnici, senza previa autorizzazione del regolatore, a condizione che tali fornitori possano dimostrare | + | |
| - | + | ||
| - | === [US: Articolo 6: Norme === | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Ciascuna Parte applicherà la Decisione del Comitato TBT sui Principi per lo Sviluppo delle Norme, Guide e Raccomandazioni Internazionali in relazione agli Articoli 2 e 5 e all’Allegato 3 dell’Accordo TBT (la “Decisione del Comitato”), | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Ciascuna | + | |
| - | + | ||
| - | a) del domicilio dell’ente che ha sviluppato la norma; | + | |
| - | + | ||
| - | b) che l’ente che ha sviluppato la norma è un ente intergovernativo; | + | |
| - | + | ||
| - | c) che l’ente che ha sviluppato la norma prevede la partecipazione nelle sue attività standard attraverso delegazioni nazionali o limita la partecipazione alle sue attività standard a persone che fanno parte di un governo. | + | |
| - | + | ||
| - | 3. Ove una Parte richiede o dà disposizioni a un ente o a vari enti di preparare una norma al fine di rendere obbligatorio che un prodotto rispetti tale norma, stabilendo un presupposto generalmente applicabile che un prodotto rispetta un regolamento tecnico o una procedura di valutazione di conformità se rispetta tale norma, o se in altro modo consente che la norma sia utilizzata come base o in supporto della conformità con il regolamento tecnico o con al procedura di valutazione di conformità essa osserverà, mutatis mutandis gli obblighi stabiliti negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT e nell’Articolo 4 del presente Capitolo. | + | |
| - | 4. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 3, una Parte attuerà quanto previsto negli Articoli dal 2.9.1 al 2.9.4 e dal 5.6.1 al 5.6.4 dell’Accordo TBT e nell’Articolo 4 del presente Capitolo rispetto a qualunque documento in cui la Parte richiede o dà disposizioni a un ente o a vari enti di preparare la norma e a tutti i documenti correlati che descrivono la norma da sviluppare. Per maggiore certezza, la Parte garantisce che permetterà che qualunque richiesta o indicazione di sviluppare una norma possa essere modificata per poter prendere in considerazione qualunque discussione o commento ricevuto. | + | * a) Può richiedere che una valutazione contenga adeguata documentazione di supporto per prendere la decisione di cui al sottoparagrafo 7 b) i); |
| - | + | | |
| - | 5. Laddove una Parte richieda a un ente di sviluppare una norma che potrebbe essere utilizzata ai fini di rispettare in tutto o in parte il regolamento tecnico o la procedura di valutazione di conformità, | + | |
| - | + | ||
| - | a) Consentire alle persone dell’altra Parte con esperienza tecnica pertinente di partecipare in uno dei suoi enti tecnici, incluso attraverso l’accesso a documenti di lavoro, la partecipazione a riunioni, la presentazione di proposte tecniche e la consulenza afferente lo sviluppo della norma, e garantendo tempestiva considerazione di tali proposte o consulenze; | + | |
| - | + | ||
| - | b) Non imporre condizioni su tale partecipazione che impediscano alle persone dell’altra Parte con esperienza tecnica pertinente di partecipare, | + | |
| - | + | ||
| - | c) Rendere pubblicamente disponibile, | + | |
| - | + | ||
| - | d) Considerare qualunque norma pertinente sviluppata nel rispetto della Decisione del Comitato come base per la norma che bisogna sviluppare. | + | |
| - | + | ||
| - | 6. Prima di adottare qualunque norma sviluppata da un ente in risposta ad una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Parte avrà verificato che l’ente soddisfacesse i requisiti della richiesta come specificato nei sottoparagrafi a)-d) quando ha sviluppato la norma. | + | |
| - | + | ||
| - | 7. Se la Parte, allo scopo di rispettare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità, | + | |
| - | + | ||
| - | a) Mantenere un processo affinché le persone dell’altra Parte possano presentare una valutazione alla Parte in base alla quale una norma diversa da quella a cui è stata data preferenza ai fini del rispetto del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità soddisfi i requisiti rilevanti di tale regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità; | + | |
| - | + | ||
| - | b) Non oltre (30) trenta giorni dalla data in cui riceve una valutazione in base al sottoparagrafo (a): | + | |
| - | + | ||
| - | i) Decidere se accettare la valutazione in base al fatto che la norma soddisfi o meno i requisiti rilevanti del regolamento tecnico o della procedura di valutazione di conformità e notificare alla persona la sua decisione e le ragioni correlate; e | + | |
| - | + | ||
| - | ii) Pubblicare la sua decisione, incluse le motivazioni, | + | |
| - | + | ||
| - | 8. Ai fini del paragrafo (7), una Parte: | + | |
| - | + | ||
| - | a) Può richiedere che una valutazione contenga adeguata documentazione di supporto per prendere la decisione di cui al sottoparagrafo 7(b)(i); | + | |
| - | + | ||
| - | b) Consentirà che venga condotta una valutazione da parte di uno dei soggetti seguenti: un produttore, un esperto indipendente, | + | |
| - | + | ||
| - | 9. Nel caso in cui l’autorità amministrativa di una Parte includa per riferimento diretto una norma in un regolamento tecnico o in una procedura di valutazione di conformità, | + | |
| - | + | ||
| - | a) Prima di incorporare la norma nel regolamento tecnico o nella procedura di valutazione di conformità, | + | |
| - | b) Dopo aver adottato il regolamento tecnico o la procedura | + | 9. Nel caso in cui l’autorità amministrativa |
| - | === [UE: Articolo 3 === | + | * a) Prima di incorporare la norma nel regolamento tecnico o nella procedura di valutazione di conformità, |
| + | * b) Dopo aver adottato il regolamento tecnico o la procedura di valutazione di conformità, | ||
| - | **Cooperazione** | + | === [UE: Articolo 3 Cooperazione |
| - | Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione nei settori di regolamenti tecnici, norme, metrologia, procedure di valutazione di conformità, | + | Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione nei settori di regolamenti tecnici, norme, metrologia, procedure di valutazione di conformità, |
| - | === [US: Articolo 7: Cooperazione === | + | === [USA: Articolo 7: Cooperazione === |
| - | 1. Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione nel campo dei regolamenti tecnici, norme, procedure di valutazione di conformità per ridurre ed eliminare inutili barriere tecniche al commercio, inclusi i costi associati ad inutili differenze normative, pur ottenendo i livelli di salute, sicurezza e protezione ambientale che ciascuna Parte ritiene appropriati e soddisfacendo in altro modo gli obiettivi normativi legittimi. A tal fine, le Parti cercheranno di identificare, | + | 1. Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione nel campo dei regolamenti tecnici, norme, procedure di valutazione di conformità per ridurre ed eliminare inutili barriere tecniche al commercio, inclusi i costi associati ad inutili differenze normative, pur ottenendo i livelli di salute, sicurezza e protezione ambientale che ciascuna Parte ritiene appropriati e soddisfacendo in altro modo gli obiettivi normativi legittimi. A tal fine, le Parti cercheranno di identificare, |
| - | 2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra le loro rispettive autorità responsabili per la normalizzazione, | + | 2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra le loro rispettive autorità responsabili per la normalizzazione, |
| - | 3. Le Parti rafforzeranno opportunità di contributo pubblico nelle loro attività di cooperazione, | + | 3. Le Parti rafforzeranno opportunità di contributo pubblico nelle loro attività di cooperazione, |
| - | === [US: Articolo X: Accordi con Paesi Terzi === | + | === [USA: Articolo X: Accordi con Paesi Terzi === |
| - | 1. Riconoscendo che lo scopo di un accordo o di un’intesa che stabilisce un’unione doganale o un’area di libero commercio o che fornisce assistenza tecnica correlata al commercio dovrebbe essere quello di facilitare il commercio fra i territori delle parti e non ergere barriere al commercio delle non-parti con tali territori; e che nella loro formazione o ampliamento le parti di tale accordo o intesa dovrebbero per quanto possibile evitare di creare effetti collaterali sul commercio degli altri Membri | + | 1. Riconoscendo che lo scopo di un accordo o di un’intesa che stabilisce un’unione doganale o un’area di libero commercio o che fornisce assistenza tecnica correlata al commercio dovrebbe essere quello di facilitare il commercio fra i territori delle parti e non ergere barriere al commercio delle non-parti con tali territori; e che nella loro formazione o ampliamento le parti di tale accordo o intesa dovrebbero per quanto possibile evitare di creare effetti collaterali sul commercio degli altri Membri |
| - | a) Ciascuna Parte promuoverà attraverso tali accordi e intese l’adozione e utilizzo, come base delle norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione di conformità di qualunque norma correlata, guide e raccomandazioni sviluppate in accordo con la Decisione del Comitato; e | + | * a) Ciascuna Parte promuoverà attraverso tali accordi e intese l’adozione e utilizzo, come base delle norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione di conformità di qualunque norma correlata, guide e raccomandazioni sviluppate in accordo con la Decisione del Comitato; e |
| + | * b) Nessuna Parte includerà in tali accordi e intese disposizioni che richiedano ad una parte dell’accordo o intesa (“terza parte”) di: | ||
| + | * i) ritirare o in altro modo non utilizzare(([**USA**: | ||
| + | * ii) intraprendere altre azioni che abbiano come risultato che la terza parte non accetti l’importazione o vendita nel suo mercato di prodotti che rispettino tale norma, guida o raccomandazione(([**USA**: | ||
| - | b) Nessuna Parte includerà in tali accordi e intese disposizioni che richiedano ad una parte dell’accordo o intesa (“terza parte”) di: (i) ritirare o in altro modo non utilizzare | + | === [UE: Articolo 8 Marchi ed etichette === |
| - | === [UE: Articolo | + | 1. Ai sensi dell’Articolo |
| - | **Marchi ed etichette** | + | 2. Le Parti si impegnano ad effettuare una revisione dei loro requisiti di etichettatura e marcatura al fine di identificare i settori e le aree in cui le divergenze potrebbero essere ridotte. |
| - | 1. Ai sensi dell’Articolo 2.2 dell’Accordo TBT, con riferimento ai regolamenti tecnici afferenti i requisiti di etichettatura o marcatura, | + | 3. Le Parti si impegnano ad adottare misure amministrative contro |
| - | 2. Le Parti si impegnano ad effettuare | + | 4. Se una Parte applica |
| - | 3. Le Parti si impegnano ad adottare misure amministrative contro le marcature ingannevoli applicate dai fornitori sul proprio territorio. In particolare, | + | === [USA: Articolo 8: Discussioni e Risoluzioni Tecniche dei Problemi Commerciali === |
| - | 4. Se una Parte applica requisiti di etichettatura o marcatura obbligatori rispetto al paese di origine, una marcatura che indica l’intero territorio di una Parte verrà accettata dall’altra Parte come conforme rispetto a tali requisiti.] | + | 1. Ciascuna Parte può richiedere discussioni tecniche per discutere qualunque norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità dell’altra Parte che ritiene possa influenzare il commercio negativamente. La richiesta dovrà essere fatta per iscritto e dovrà identificare: |
| - | + | ||
| - | === [US: Articolo 8: Discussioni e Risoluzioni Tecniche dei Problemi Commerciali === | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Ciascuna Parte può richiedere discussioni tecniche per discutere qualunque norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione di conformità dell’altra Parte che ritiene possa influenzare il commercio negativamente. La richiesta dovrà essere fatta per iscritto e dovrà identificare: | + | |
| - | a) La misura in questione; | + | * a) La misura in questione; |
| + | * b) Le disposizioni del Capitolo o l’Accordo WTO TBT a cui le preoccupazioni fanno riferimento; | ||
| + | * c) Le ragioni della richiesta, inclusa una descrizione delle preoccupazioni della Parte in merito alla misura. | ||
| - | b) Le disposizioni | + | 2. Una Parte dovrà presentare la propria richiesta al Coordinatore |
| - | c) Le ragioni della richiesta, inclusa una descrizione | + | 3. La Parte a cui la richiesta |
| + | 4. A meno che le Parti non concordino diversamente, | ||
| - | 2. Una Parte dovrà presentare la propria richiesta al Coordinatore | + | === [UE: Articolo 9 Gestione |
| - | 3. La Parte a cui la richiesta viene presentata risponderà tempestivamente per iscritto. Le Parti si incontreranno per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o attraverso video o teleconferenza, | + | === [USA: Articolo 9: Consultazioni === |
| - | + | ||
| - | 4. A meno che le Parti non concordino diversamente, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **[UE:** Articolo 9 | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Gestione del Capitolo sulle Barriere Tecniche al Commercio ==== | + | |
| - | + | ||
| - | P.M.**]** | + | |
| - | + | ||
| - | === [US: Articolo 9: Consultazioni === | + | |
| - | 1. Una Parte può richiedere una consultazione con l’altra Parte afferente qualunque questione che emerga nell’ambito del presente Capitolo inviando una richiesta scritta al Coordinatore del Capitolo dell’altra Parte. Le Parti compiranno tutti i tentativi per arrivare a una risoluzione della questione soddisfacente per entrambe e possono convocare il Comitato se utile allo scopo. | + | 1. Una Parte può richiedere una consultazione con l’altra Parte afferente qualunque questione che emerga nell’ambito del presente Capitolo inviando una richiesta scritta al Coordinatore del Capitolo dell’altra Parte. Le Parti compiranno tutti i tentativi per arrivare a una risoluzione della questione soddisfacente per entrambe e possono convocare il Comitato se utile allo scopo. |
| 2. Per maggiore certezza, questo Articolo è vero fermi restando i diritti e i doveri di una Parte ai sensi del Capitolo XX (Risoluzione delle Controversie).] | 2. Per maggiore certezza, questo Articolo è vero fermi restando i diritti e i doveri di una Parte ai sensi del Capitolo XX (Risoluzione delle Controversie).] | ||
| - | === [US: Articolo 10: Comitato sulle Barriere Tecniche al Commercio === | + | === [USA: Articolo 10: Comitato sulle Barriere Tecniche al Commercio === |
| - | + | ||
| - | 1. Le Parti con la presente stabiliscono un Comitato sulle Barriere Tecniche al Commercio, che comprenda rappresentanti di ciascuna Parte. | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Le funzioni del Comitato includeranno: | + | |
| - | + | ||
| - | a) Cercare di risolvere i problemi afferenti qualunque questione che emerga nell’ambito del presente Capitolo; | + | |
| - | + | ||
| - | b) Monitorare e identificare modi per rafforzare l’attuazione del presente Capitolo; | + | |
| - | + | ||
| - | c) Identificare qualunque potenziale modifica o questioni di interpretazione afferenti il Capitolo da riferire al {Comitato Congiunto/ Ente Istituzionale FTA}; | + | |
| - | + | ||
| - | d) Monitorare qualunque discussione tecnica su questioni che emergano nell’ambito del presente Capitolo richiesta ai sensi dell’Articolo XX.8 (Discussioni e Risoluzioni Tecniche dei Problemi Commerciali); | + | |
| - | + | ||
| - | e) Fornire un forum regolare per lo scambio di informazioni afferenti le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità e politiche correlate di ciascuna Parte; | + | |
| - | + | ||
| - | f) Migliorare la cooperazione fra le Parti in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione di conformità, | + | |
| - | + | ||
| - | i) Facilitare una migliore comprensione fra le Parti con riferimento all’attuazione dell’Accordo WTO TBT e promuovere la cooperazione fra le Parti sulle questioni TBT in discussione nei fori multilaterali, | + | |
| - | + | ||
| - | ii) Identificare, | + | |
| - | + | ||
| - | g) Discutere in fase precoce le modifiche o le modifiche proposte a norme, regolamenti tecnici o procedure di valutazione di conformità di una delle Parti; | + | |
| - | + | ||
| - | h) Incoraggiare la cooperazione fra organismi non governativi nei territori delle Parti, oltre che la cooperazione fra enti governativi e non governativi nei territori delle Parti nelle questioni pertinenti a questo Capitolo; | + | |
| - | + | ||
| - | i) Scambiare informazioni sugli sviluppi in forum non governativi, | + | |
| - | + | ||
| - | j) Scambiare informazioni, | + | |
| - | + | ||
| - | k) Fornire opportunità al pubblico di partecipare al lavoro del Comitato, oltre che sollecitare e prendere in considerazione commenti su questioni relative all’attuazione del presente Capitolo: | + | |
| - | + | ||
| - | l) Relazionare al Comitato Congiunto in merito all’attuazione del presente Capitolo a seconda dei casi, e | + | |
| - | + | ||
| - | m) Adottare qualunque altra condotta che secondo le Parti le possa aiutare nell’attuazione del presente Capitolo. | + | |
| - | + | ||
| - | 3. Il Comitato si riunirà almeno una volta all’anno a meno che le Parti non decidano diversamente. | + | |
| - | 4. Il Comitato | + | 1. Le Parti con la presente stabiliscono un Comitato |
| - | a) A seconda di come ritiene necessario ed opportuno, includere o consultarsi con esperti non governativi e parti sociali; e | + | 2. Le funzioni del Comitato includeranno: |
| - | b) Determinare | + | * a) Cercare di risolvere i problemi afferenti qualunque questione che emerga nell’ambito del presente Capitolo; |
| + | * b) Monitorare e identificare modi per rafforzare l’attuazione del presente Capitolo; | ||
| + | * c) Identificare qualunque potenziale modifica o questioni di interpretazione afferenti | ||
| + | * d) Monitorare qualunque discussione tecnica su questioni che emergano nell’ambito del presente Capitolo richiesta ai sensi dell’Articolo XX.8 (Discussioni e Risoluzioni Tecniche dei Problemi Commerciali); | ||
| + | * e) Fornire un forum regolare per lo scambio | ||
| + | * f) Migliorare la cooperazione fra le Parti in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione di conformità, | ||
| + | * i) Facilitare una migliore comprensione fra le Parti con riferimento all’attuazione dell’Accordo WTO TBT e promuovere la cooperazione fra le Parti sulle questioni TBT in discussione nei fori multilaterali, | ||
| + | * ii) Identificare, | ||
| + | * g) Discutere in fase precoce le modifiche o le modifiche proposte a norme, regolamenti tecnici o procedure di valutazione di conformità di una delle Parti; | ||
| + | * h) Incoraggiare la cooperazione fra organismi non governativi nei territori delle Parti, oltre che la cooperazione fra enti governativi e non governativi nei territori delle Parti nelle questioni | ||
| + | * i) Scambiare informazioni sugli sviluppi in forum non governativi, | ||
| + | * j) Scambiare informazioni, | ||
| + | * k) Fornire opportunità al pubblico di partecipare al lavoro del Comitato, oltre che sollecitare e prendere in considerazione commenti su questioni relative all’attuazione del presente Capitolo: | ||
| + | * l) Relazionare al Comitato Congiunto in merito all’attuazione del presente Capitolo a seconda dei casi, e | ||
| + | * m) Adottare qualunque altra condotta che secondo le Parti le possa aiutare nell’attuazione del presente Capitolo. | ||
| - | 5. Ogni Parte nominerà un Coordinatore di Capitolo e fornirà | + | 3. Il Comitato si riunirà almeno una volta all’anno a meno che le Parti non decidano diversamente. |
| - | 6. Una Parte comunicherà all’altra Parte tempestivamente eventuali modifiche del proprio Coordinatore | + | 4. Il Comitato può, a seconda dei casi, stabilire e determinare l’ambito |
| - | 7. Le responsabilità | + | * a) A seconda |
| + | * b) Determinare il proprio programma | ||
| - | a) Comunicare con il Coordinatore di Capitolo | + | 5. Ogni Parte nominerà un Coordinatore di Capitolo |
| - | b) Comunicare con e coordinare il coinvolgimento delle agenzie di governo, incluse le autorità di regolamentazione, | + | 6. Una Parte comunicherà all’altra Parte tempestivamente eventuali modifiche del proprio |
| - | c) Consultare e, ove necessario, coordinare le persone interessate sul proprio territorio in merito alle questioni rilevanti afferenti questo | + | 7. Le responsabilità di ogni Coordinatore di Capitolo |
| - | d) Responsabilità aggiuntive eventualmente specificate dal Comitato.] | + | * a) Comunicare con il Coordinatore di Capitolo dell’altra Parte incluso facilitare le discussioni, |
| + | * b) Comunicare con e coordinare il coinvolgimento delle agenzie di governo, incluse le autorità di regolamentazione, | ||
| + | * c) Consultare e, ove necessario, coordinare le persone interessate sul proprio territorio in merito alle questioni rilevanti afferenti questo Capitolo; e | ||
| + | * d) Responsabilità aggiuntive eventualmente specificate dal Comitato.] | ||
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