Il voto finale, la firma e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE

Dopo l’approvazione da parte dell’assemblea plenaria del Parlamento Europeo in prima lettura, il 6 luglio 2016, il regolamento per la revisione delle etichette relative all’efficienza energetica delle apparecchiature che consumano energia é stato oggetto di quattro triloghi con il Consiglio dell’Unione Europea, l’altro colegislatore europeo formato dai ministri degli Stati membri. Da questa discussione é scaturita la versione finale del regolamento. Essa é stata approvata nell’identica forma sia dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo, martedì 13 giugno 2017 a Strasburgo, con 535 voti a favore, 46 voti contrari e 79 astensioni, sia  dal Consiglio dell’Unione Europea, il 26 giugno 2017.

Il regolamento è entrato in vigore dopo due ulteriori adempimenti di carattere puramente formale: la firma, avvenuta il 4 luglio, e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il 28 dello stesso mese.

principali elementi di innovazione contenuti nella nostra relazione hanno superato sani e salvi gli scogli del complesso iter legislativo europeo: il regolamento fa posto sull’etichetta di carta al simbolo riservato alle smart appliances e al QR code o al link per entrare con un semplice telefonino nel database riservato ai prodotti coperti da etichettatura.

Il contenuto ridotto in pillole

Le nuove etichette hanno due caratteristiche particolarmente innovative. Esse infatti offriranno:

  • la possibilità di accedere alle informazioni contenute nel database online dedicato a tutti i prodotti coperti da etichettatura. A questo scopo esse conterranno un QR-code, o eventualmente ad un link o simili. Il database consentirà di sviluppare applicazioni per smartphone in grado di effettuare confronti immediati fra i vari modelli ed individuare quello che offre il maggiore risparmio di energia – quindi di denaro – rispetto alle abitudini personali di impiego
  • la possibilità di indicare che il prodotto è “energy smart”. Saranno i produttori delle apparecchiature a decidere se sfruttare questa possibilità: e siamo sicuri che non si lasceranno sfuggire l’occasione. Le “smart appliances” rappresentano la nuova frontiera dell’efficienza energetica: permettono un risparmio energetico non solo quantitativo ma anche qualitativo, poiché consumano energia nel momento in cui essa é disponibile in quantità più abbondante e contirbuiscono così in modo decisivo all’indispensabile bilanciamento della rete quando vi viene immessa una crescente quantità di energia da fonti rinnovabili, per loro natura discontinue.

Meno innovative ma ugualmente importanti altre tre caratteristiche delle nuove etichette:

  • la scala univoca di efficienza con le lettere da A a G e con i colori dal verde al rosso,  senza la possibilità di aggiungere “+” o altri segni;
  • la possibilità che per i prodotti più grandi i criteri di assegnazione della classe di efficienza siano più severi. Può infatti accadere  che un grande apparecchio, tipo un televisore con maxischermo, sia efficientissimo ma consumi più energia rispetto ad un prodotto di dimensioni inferiori
  • la possibilità di inserire sulle etichette alcune informazioni supplementari in termini di consumo energetico assoluto o di consumo di altre risorse.

Queste caratteristiche ovviamente si aggiungono a quelle che determinano la struttura dell’etichetta in sé. Tra le più importanti:

  • definizione dell’indice di efficienza energetica che determina i gradini della scala;
  • definizione dei valori di tolleranza utilizzabili dai fabbricanti per assegnare la classe di efficienza a un prodotto;
  • criteri automatici per ridistribuire le etichette in ogni gruppo di prodotti (il cosiddetto “riscalaggio”) basati sul tasso di saturazione delle classi A e B e sulla velocità del progresso tecnologico che contraddistingue ogni gruppo di prodotti
  • redistribuzione delle etichette effettuata in modo tale che il gradino superiore della scala di efficienza – quello contraddistinto dalla A – sia lasciato libero affinché in esso trovino spazio i successivi miglioramenti dell’efficienza delle apparecchiature
  • definizione del modo di esposizione e della posizione delle etichette, da rispettare sia nei negozi sia nelle vendite online;
  • esplicito divieto di “defeat devices”, ovvero degli espedienti adottati dai fabbricanti per aggirare i test e fare apparire un prodotto più efficiente di quanto esso non sia realmente
  • massima protezione per i negozianti, che il più delle volte appartengono alla categoria delle piccole o piccolissime imprese: la responsabilità della consegna dell’etichetta è sempre del fabbricante, e se un fabbricante fallisce dopo aver messo i prodotti sul mercato e se essi vengono rietichettati, é possibile vendere con la vecchia etichetta i prodotti in stock. Quando arriva una nuova etichetta, il tempo a disposizione dei negozianti per sostituire quella vecchia sale a 14 giorni e riguarda solo i prodotti esposti alla vendita

Il regolamento infine stabilisce i criteri generali relativi ai provvedimenti tecnici che di volta in volta saranno necessari per attuare il regolamento. Questi provvedimenti verranno definiti tramite atti delegati adottati dalla Commissione Europea; ciascuno di essi verrà trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio UE, che avranno qualche mese di tempo per analizzarlo ed eventualmente esercitare un veto o chiedere approfondimenti e simili. Gli atti delegati saranno utilizzati per;

  • applicare le nuove etichette ad ogni gruppo di prodotti
  • estendere le etichette a nuovi gruppi di prodotti
  • definire l’ “altezza” dei gradini di cui é composta la scala di efficienza A-G (é la distanza in termini di efficienza energetica tra le classi, in base alla quale viene determinata la classe assegnata ad ogni prodotto)
  • stabilire i requisiti da indicare sull’etichetta e nella scheda di ciascun prodotto.

Il database

Per la prima volta in Europa, tutti i prodotti soggetti ad etichettatura energetica che verranno messi sul mercato dovranno essere registrati anche in una banca dati online divisa in due sezioni: una riservata alle autorità per la sorveglianza del mercato e  una – la più importante per i cittadini – pubblica e trasparente.

La sezione pubblica del database conterrà diversi dati e informazioni che potranno essere utili per chi si accinge a fare un acquisto. Inoltre queste informazioni costituiranno l’ambiente in cui sarà possibile sviluppare software ed applicazioni per smartphone in grado di effettuare comparazioni immediate fra i prodotti in vendita e di suggerire quello più conveniente rispetto alle abitudini personali di impiego.

Un database simile esiste in molti altri Paesi nel mondo, e l’Australia è forse l’esempio migliore: là i cittadini già da tempo i cittadini possono comparare le varie lavatrici presenti sul mercato e classificarle in base al costo di funzionamento durante un anno, o al prezzo di acquisto, o alla classe energetica eccetera.

Le informazioni contenute nel database e riguardanti le prestazioni dei singoli prodotti, utilizzabili e scaricabili da parte di tutti, potranno colmare le lacune che esisteranno sempre in ogni etichetta: un pezzetto di carta, per i limiti fisici delle sue dimensioni, non può mai essere pienamente esaustivo.

Un’altra sezione del database conterrà invece informazioni riservate riguardanti le caratteristiche tecniche dei singoli modelli: esse non possono essere resi pubblici per motivi legati a proprietà intellettuale ed interessi commerciali, ma saranno accessibili alle autorità nazionali per la vigilanza sul mercato, chiamate a sorvegliare la corretta applicazione delle classi di efficienza.

La Commissione Europea é incaricata di creare questo database. Sarà operativo dal primo gennaio 2019. A partire da quel giorno, i fabbricanti avranno 6 mesi di tempo per inserirvi i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento sulle etichette energetiche e il 31 dicembre 2018; scaduti questi sei mesi, i fabbricanti dovranno inserire sistematicamente le informazioni nel database ogni volta che immetteranno un nuovo prodotto sul mercato.

Cos’è cambiato nell’ultimo passaggio

Le modifiche rispetto a quanto stabilito dal Parlamento Europeo, prima in commissione ITRE e poi durante il passaggio 2016 in plenaria, sono fondamentalmente due:

Anche in seguito all’azione dell’Italia, il Consiglio UE ha fatto tutto il possibile per evitare il rapido arrivo delle nuove etichette. I negoziati sono stati molto difficili. Abbiamo comunque ottenuto che lavatrici, lavastoviglie, televisori, aspirapolveri, frigoriferi, lampadine adottino la nuova etichetta entro 15 mesi dall’entrata in vigore del regolamento: in pratica, saranno nei negozi entro la fine del 2019.

Come regola generale, gli altri prodotti avranno la nuova etichetta entro 6 anni dall’entrata in vigore del regolamento (saranno nei negozi entro il 2025) mentre le apparecchiature per il riscaldamento, tipo caldaie e boiler, dovranno aspettare anche per 13 anni e più.

Significa che non avranno presumibilmente mai la nuova etichetta: la tecnologia evolve così in fretta che con ogni probabilità  nel 2030 non esisteranno neanche più caldaie e boiler come oggi le conosciamo. Altre norme europee in gestazione e alle quali stiamo lavorando, come la revisione delle direttive sull’efficienza energetica, contribuiranno a ridurre i consumi legati al riscaldamento domestico.

  • 2) non esisterà un meccanismo automatico di rimborso per gli acquirenti di un prodotto le cui reali prestazioni energetiche reali sono inferiori a quelle dichiarate dall’etichetta

Le sanzioni certe in caso di irregolarità costituiscono l’unico possibile antidoto alla perdita di fiducia nel sistema europeo di etichettature che si è verificata in seguito allo scandalo Volkswagen sulle emissioni delle auto. Infatti, come previsto dalla nostra relazione, il Parlamento Europeo ha votato affinché, in caso di etichetta ingannevole, gli acquirenti  abbiano diritto ad un prodotto nuovo e alla compensazione economica per il maggior consumo di energia.

L’opposizione irremovibile del Consiglio UE non ha permesso di inserire questo punto nel regolamento. Eppure le etichette ingannevoli possono essere smascherate anche con molti anni di ritardo, magari in seguito ad un’inchiesta giornalistica, mentre in base alle vigenti normative europee una volta scaduti i due anni di garanzia non vi sono DI FATTO tutele per i consumatori.

Abbiamo comunque ottenuto che la Commissione Europea si impegni formalmente a prendere in considerazione il tema in una delle prossime revisioni della legislazione sui consumatori: l’impegno è contenuto in una dichiarazione allegata al testo dell’accordo con il Consiglio UE.

Il voto definitivo in aula

Martedì 13 giugno, il regolamento per le nuove etichette dei prodotti che consumano energia è approdato all’assemblea plenaria del Parlamento Europeo riunita a Strasburgo per il voto finale. Ecco il video del nostro intervento durante in quale, in qualità di relatore, abbiamo illustrato ai colleghi il risultato raggiunto.

I risultati della votazione sono alle pagine 15 e 17 del verbale della seduta. I sì sono venuti – oltre che dall’intera delegazione del M5S – da ALDE, PPE, S&D. Divisi fra sì ed astensione i Verdi e la GUE; divisi fra no ed astensione gli ECR, il resto del gruppo EFDD e l’ENF. A conti fatti, il regolamento per le etichette è stato approvato con 535 sì, 79 no e 46 astenuti.

Durante la stessa seduta, insieme ad altri colleghi europarlamentari abbiamo presentato un’interrogazione orale alla Commissione Europea per sapere quando e come intende tener fede all’impegno di studiare il modo per indennizzare gli acquirenti in caso di etichetta ingannevole. L’impegno – lo ripetiamo – è contenuto nella dichiarazione allegata al testo dell’accordo sulle etichette con il Consiglio UE. Il dibattito ha avuto luogo su questo punto (non sul regolamento in sè); il commissario ad Energia e Clima, Miguel Arias Cañete, ha ribadito che la Commissione Europea esaminerà un indennizzo per gli acquirenti in caso di etichette ingannevoli, ma non si è sbilanciato su quando e come questo potrà avvenire.

Il testo del regolamento

Ecco il testo del regolamento votato martedì 13 febbraio 2017 dal Parlamento Europeo

La cerimonia della firma

Il 4 luglio, a Bruxelles, il regolamento sulle etichette è stato firmato da Consiglio UE e Parlamento Europeo, quest’ultimo rappresentato dal presidente Antonio Tajani (riconoscibile per la cravatta rossa): una cerimonia formale ma indispensabile in vista della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Il regolamento è diventato legge – una legge del M5S per 500 milioni di cittadini europei – con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE num. 198 del 28 luglio 2017 (pag 3), in tutte le lingue dell’UE. Si intitola “Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE”. A differenza di una direttiva, un regolamento diventa operativo subito, senza che sia necessario il recepimento da parte dei singoli Stati.

Proposta della Commissione
Ruolo di relatore
Contenuto relazione
Approvazione ITRE
Approvazione in plenaria
Approvazione definitiva
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