Bivii | Dagli orti ammendati agli orti emendati

PROPOSTE EMENDAMENTI PER M5S

A LINEE GUIDA ORTI URBANI

COMUNE DI ROMA

Documento originale

emendato in PDF

Un grazie a Cettilia Caruso, Marco Giustini e Laura Florimonte per l’ausilio nell’avvio dell’analisi del testo e per il reperimento del materiale di confronto.

PS vedi estratti dell’incontro qui e qui


 

LINEE GUIDA

SOSTITUIRE:

linee guida 1.1

CON:

  • promuovere e favorire le sviluppo della cultura, di pratiche ambientali, sostenibili e resilienti, attraverso gli orti e giardini condivisi, quali strumenti volti alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e della salute, anche con la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni scolastiche o pubbliche in genere.

~~~~~~~~~~ 

ARTICOLO 1 Finalità

SOSTITUIRE:

art 1.1

CON:

ARTICOLO 1 – Definizione di Orti e Giardini Condivisi e loro finalità

Per Orti e GiardiniCondivisi, qui di seguito denominati OGC e oggetto di queste linee guida, si intendono le aree ricadenti nel Comune di Roma di proprietà pubblica (o di privati i quali li abbiano dati in gestione al Comune o al Municipio con comodato d’uso gratuito), destinate a coltivazioni di ortaggi annuali, biennali o perenni, comprese le specie vegetali arbustive (es: i piccoli frutti), arboree (es: viti e alberi di frutta secca) e acquatiche (ninfee). Le specie ornamentali sono ammesse negli OGC come abbellimento e incremento della biodiversità,ma non devono assumere carattere di prevalenza rispetto alle specie commestibili, eccetto nei casi in cui per motivi di salute pubblica(salubrità dei terreni, dell’acqua o dell’aria) non sia possibile fare altrimenti.

Le finalità degli OGC sono le seguenti:

  • Ostacolare il consumo di territorio e l’impermeabilizzazione dei terreni.

  • Sviluppare la resilienza della comunità incrementando la sicurezza alimentare locale.

~~~~~~~~~~

ARTICOLO 2 Attività orticola nel Comune di Roma

art 2.1

AGGIUNGERE:

Fermo restando quanto sopra regolamentato, considerato il valore potenziale, estetico, culturale, sociale e microeconomico degli OGC, per nessun motivo deve essere ostacolata o impedita aprioristicamente la realizzazione di OGC anche in aree di particolare pregio paesaggistico e o archeologico, se non per ottemperare a precise e inequivocabili disposizioni di legge.

~~~~~~~~~~

ARTICOLO 3 Affidamento delle aree destinate a OGC

SOSTITUIRE: art 3.1

CON:

  • A tale scopo verrà individuata una struttura di mediazione mista nella quale sia presente un Perito Agrario diplomato o laureato o un detentore di Diploma in Permacultura o che abbia seguito un modulo formativo in Permacultura di 72 ore + un facilitatore appartenente al coordinamento degli orti urbani + un referente del Comune) che valuti le richieste in base ad apposito punteggio qui di seguito descritto, faciliti il processo di affidamento, si occupi successivamente di curare le relazioni dell’Amministrazione e degli Istituti Scolastici con gli affidatari, e controlli, eventualmente con l’ausilio della Polizia Municipale locale, che le regole della convenzione vengano rispettate e che le aree concesse siano mantenute con decoro e non abbandonate.

~~~~~~~~~~

SOSTITUIRE:

 art 3.2

CON:

  • L’affidamento delle aree destinate a OGC dovrà realizzarsi mediante convenzione fra l’amministrazione Municipale, nella figura del suo responsabile, e cittadini, famiglie o associazioni che propongono la richiesta e il progetto di OGC. In ogni area destinata a OGC si deve prevedere un 30% per cento della superficie totale da destinare ai passaggi e alle zone ricreative e di rigenerazione urbana (Food Foresting: piantumazione alberi e arbusti con frutti preferibilmente commestibili) che devono essere di accesso pubblico e a disposizione di tutti i cittadini (panchine, fontanelle, aree ombreggiate) e la cui realizzazione, cura, animazione e mantenimento sarà compito delle associazioni affidatarie. La rimanente parte della superficie degli OGC (70% dell’area totale) rappresenta la superficie destinata alla coltivazione vera e propria e viene riserva in parti uguali tra associazioni e singoli cittadini. Una metà è pertanto riservata alle associazioni (esistenti o create ad hoc) cui verrà assegnata secondo il criterio cronologico delle richieste fino a saturazione della superficie individuata. Le associazioni devono indicare nella richiesta numero e nominativi dei singoli soci che intendono aderire alla cura di porzioni dell’ODG con individuale dichiarazione di intenti. L’area complessiva assegnata alle singole associazioni sarà proporzionale al numero di nominativi raccolti per una superficie di 50 mq coltivabili ognuno. La restante metà delle aree destinate alla coltivazione di ogni OGC è riservata ai singoli (quando non inclusi nell’elenco di nominativi delle associazioni assegnatarie) che dovranno indicare il numero e i nominativi del proprio nucleo familiare. L’assegnazione della superficie ai singoli è pari a 50 mq per ogni componente del proprio nucleo familiare. In caso di richieste superiori alle aree disponibili, ad ogni singolo verrà assegnato un punteggio calcolato come segue e ispirato a criteri di mescolanza intergenerazionale, solidarietà sociale, preparazione tecnica e attitudine alla disseminazione e alla integrazione culturale:

 PUNTEGGI

In caso di mancata saturazione delle aree disponibili, le associazioni affidatarie potranno prendersi cura anche delle aree libere riservate alle associazioni e ai singoli, fino alla loro eventuale assegnazione a terzi. Medesimo criterio per le aree riservate e affidate ai singoli.

 ~~~~~~~~~~

SOSTITUIRE:

art 3.3

CON:

  • La convenzione avrà durata minima di 5 anni ed è rinnovabile con richiesta scritta da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo sarà soggetto a verifica da parte dell’amministrazione dello stato dei luoghi e avverrà nel caso in cui le associazioni assegnatari di porzioni degli OGC abbiano nel corso quinquennio dimostrato la capacità di gestire efficacemente e coerentemente con le presenti linee guida le aree a loro assegnate, co-gestendole e condividendole con eventuali altri richiedenti e promuovendo la socialità e la formazione all’interno della comunità locale. Per quanto riguarda invece le aree riservate ai singoli, la convenzione scade dopo 5 anni e le graduatorie e le assegnazioni vengono riformulate.

  • Le associazioni assegnatarie dovranno rendere pubbliche le loro attività all’interno degli OGC con apposito blog anche minimale, ma con aggiornate gallerie fotografiche e delle attività, calendario degli eventi sociali e culturali, principi ispiratori delle tecniche colturali e modalità di contatto.

~~~~~~~~~~

ARTICOLO 4 Compiti dell’amministrazione

SOSTITUIRE:

articolo 4.1

CON:

  • Analisi del suolo e delle acque ad esso connesse propedeutica all’attività agricola (da ripetere eventualmente ogni 5 anni), per valutare i livelli di inquinamento, con particolare riferimento all’assimilabilità dei metalli pesanti privilegiando, in ogni caso, la salubrità della produzione agricola per consumi alimentari, In caso di livelli di inquinamento che rendano impossibile la produzione di ortaggi in forma tradizionale, si potranno valutare:

  1. Colture non commestibili: ornamentali, arboree, arbustive o di fito e mico depurazione.

  2. la bonifica meccanica del terreno.

  3. la realizzazione di orti rialzati con terra o biomassa di riporto e coltivazione di specie vegetali commestibili a radice corta.

  • Per lo svolgimento delle analisi deve essere previsto un fondo specifico a carico delle amministrazioni che provvederanno anche a stipulare apposite convenzioni con centri di analisi secondo il criterio della maggiore convenienza.

~~~~~~~~~~

SOSTITUIRE:

articolo 4.2

CON:

  • Predisposizione di accesso, ogni qualvolta sia possibile, ad una fonte idrica irrigua dotata di contatore separato e di pulsante a tempo al fine di monitorare i consumi idrici ed evitare sprechi.

  • Promuovere i sistemi di raccolta dell’acqua piovana con cisterne (fermo restando il mantenimento del decoro) e i sistemi irrigui a caduta gravitazionale e goccia a goccia al fine di migliorare l’utilizzo di risorse idriche e ridurre il consumo a carico degli acquedotti in modo particolare se di acqua potabile o cmq clorata.

E AGGIUNGERE IN FONDO:

  • l’Amministrazione Municipale assolve al compito di censire e incrementare periodicamente le aree da destinare a OGC con il successivo elenco completo degli affidatari. I dati verranno trasmessi all’ufficio Comunale Orti Urbani che conserverà il database sia delle aree disponibili che degli OGC presenti su tutto il territorio comunale e li renderà pubblici sul in apposita area del portale del Comune di Roma, con localizzazione topografica (google maps) e nominativi degli eventuali affidatari. Per le associazioni andranno contestualmente pubblicati anche gli indirizzi dei rispettivi blog dedicati.

  • L’Amministrazione Municipale ha il compito di effettuare sopralluoghi trimestrali degli OGC al fine di rilevare e sanzionare violazioni delle presenti linee guida o altri illeciti. In caso di inottemperanze ripetute e mancato adeguamento degli affidatari, l’Amministrazione Municipale ha la facoltà di interrompere la convenzione con singoli e associazioni segnalando l’accaduto al database comunale al fine di evitare che i medesimi soggetti ottengano affidamento di aree di OGC in altri municipi.

~~~~~~~~~~

ARTICOLO 5 Attività e obiettivi

DOPO:

art 5.4

AGGIUNGERE:

E’ inoltre bene accetta e incentivata qualsiasi tecnica (basata sui principi della permacultura, dell’agricoltura sinergica o biodinamica) volta a incrementare la biodiversità sia sopra che sotto il suolo, ridurre o eliminare qualsiasi input energetico e di materia proveniente dall’esterno e a ridurre l’aratura del terreno.

~~~~~~~~~~

SOSTITUIRE:

art 5.5

CON:

  • A copertura dei rischi e degli eventuali danni arrecati alle persone, agli orti e alle attrezzature gli OGC dovranno stipulare un’assicurazione appropriata. E’ compito dell’Ufficio Orti Urbani identificare la polizza adatta e stipulare apposita convenzione con la compagnia assicuratrice che avrà proposto la migliore condizione economica. La polizza è obbligatoria e a carico degli affidatari. Gli affidatari hanno facoltà comunque di rivolgersi alla propria assicurazione di fiducia rimanendo in ogni caso i responsabili da ogni danno o controversia legale dovesse insorgere nella conduzione degli OGC. L’associazione o i singoli affidatari non potranno accampare alcun diritto sul terreno concesso in uso temporaneo.

~~~~~~~~~~

AGGIUNGERE dopo: 

  • E’ vietato da parte degli affidatari di rivolgersi a manodopera retribuita per la coltivazione dell’area affidata.

  • E’ vietato pacciamare il terreno con teli in PVC, PET o utilizzare nelle coltivazioni qualsiasi materiale non compostabile a freddo (ad es. le reti plastiche per ortaggi rampicanti).

  • Sono vietate strutture fisse come capanni o similari o realizzazione di accessi e camminatoi che prevedano l’impermeabilizzazione del terreno.

  • Non sono ammesse serre di qualsiasi dimensione e materiale compresi i tunnel, ma sono permessi i teli di protezione in tessuto non tessuto.

  • E’ vietato il pernottamento.

  • E’ vietato recintare i singolo lotti in concessione con strutture permanenti in materiale plastico, metallico, laterizio o cementizio. Sono permesse separazioni dei singoli lotti con ondulazioni del terreno non superiori a 30 cm, piccole siepi di altezza non superiore a 100 cm.

  • Sono vietati pali, spalliere o canne di sostegno alle coltivazioni di altezza superiore ai 300 cm.

  • E’ vietata la messa in opera di ricoveri per materiali e attrezzi, ammesse cassapanche orizzontali per ogni singolo affidatario di dimensioni massime 150x70x70 cm.

  • E’ vietato l’uso di macchinari che facciano uso di combustibili fossili (motozappe, tagliaerba, decespugliatori, seghe a motore) salvo interventi eccezionali da concordare con l’Amministrazione Locale.

  • E’ vietato bruciare i residui di coltivazione se non in caso di contaminazioni gravi da agenti patogeni. In questa evenienza la combustione della biomassa infetta va concordata e autorizzata dall’ufficio Orti Urbani

  • Sono ammessi pergolati in legno di altezza massima 300 cm con copertura vegetale e privi di tamponature laterali.

Condividi sui social networks