LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Capitolo 1 [ ]
Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci
X.1 [UE: Obiettivo
Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo di transizione a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo in conformità delle disposizioni del presente accordo e in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994.]
X.2 Ambito di applicazione [USA: e copertura]
[USA: Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, questo] [UE: Questo] capitolo si applica agli scambi di merci [USA: di una Parte] [UE: tra le Parti].
X.3. Trattamento nazionale
1. Ciascuna Parte riserva il trattamento nazionale alle merci di [USA: un'altra] [UE: dell'altra] Parte in conformità dell'articolo III del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
2. [USA: Il trattamento da riservare da una Parte ai sensi del paragrafo 1 significa, rispetto ad un livello regionale di governo, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che un livello regionale di governo riserva a merci analoghe, direttamente concorrenti, o sostituibili, come può essere il caso, della Parte di cui forma una parte.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure di cui all'allegato X-A.]
X.4. [UE: Nomenclatura delle merci
La nomenclatura delle merci negli scambi tra le Parti è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci 2012 ( "SA 2012") e successive modifiche.]
X.5. [UE: Riduzione ed] eliminazione dei dazi doganali [UE: sulle importazioni]
1. [UE: Con l'entrata in vigore del] Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, [UE: nessuna delle Parti può aumentare] [USA: nessuna delle Parti aumenta] un dazio doganale esistente o [USA: adotta] [UE: introdurre] un nuovo dazio doganale [USA: ,] su [UE: l'importazione di una merce originaria dell'altra Parte] [USA: una merce originaria]. [UE: Ciò non impedisce ad una delle Parti di portare] [USA: Per maggiore chiarezza, una Parte può:
- a) portare] un dazio doganale al livello stabilito nella sua tabella [USA: all'Allegato X-B] a seguito di una riduzione unilaterale [UE: ,] [USA: ; o
- b) mantenere o aumentare un dazio doganale come autorizzato ai sensi dell'articolo 22 dell'intesa OMC sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC].
2. [USA: Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, ogni Parte progressivamente] [UE:1)] Ogni Parte riduce e] elimina i propri dazi doganali [UE: ] su [USA: merci originarie] [UE: merci importate] [UE: originarie2) dell'altra Parte] in conformità [USA: della propria tabella all'allegato X-B] [UE: delle tabelle di cui agli allegati […] e […] (in appresso denominate "le tabelle")].
3.
- a) [USA: Su richiesta di una delle Parti,] [UE: Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle Parti,] le Parti si consultano per decidere se accelerare [UE: e ampliare il campo di applicazione della riduzione e] [USA: l'] eliminazione dei dazi doganali [USA: di cui alle proprie tabelle all'allegato X-B] [UE: sulle importazioni].
- b) [USA: Un accordo] [UE: Una decisione] dalle Parti [UE: (nell'ambito del … comitato) su tale accelerazione e ampliamento] [USA: di accelerare l'eliminazione di un dazio doganale su una merce] sostituisce qualsiasi tasso o categoria di dazio ai sensi delle loro tabelle [USA: all'allegato X-B] per tale merce [USA: se approvato da ciascuna delle Parti in conformità delle sue procedure giuridiche applicabili].
4. [UE: Se, in qualsiasi momento, una Parte riduce le proprie aliquote del dazio doganale di nazione più favorita applicate alle importazioni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio si applica qualora e fintantoché sia inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni calcolata in conformità della tabella della Parte.]
[USA: Per una maggiore certezza, nessuna delle Parti vieta ad un importatore di chiedere per una merce originaria l'aliquota del dazio doganale applicata nel quadro dell'accordo OMC.]
X.6. [US: Esenzione dai dazi doganali
1. Nessuna delle Parti adotta una nuova esenzione dai dazi doganali, o amplia, rispetto ai beneficiari esistenti, o estende, rispetto a nuovi beneficiari, l'applicazione di una esenzione esistente dai dazi doganali, ove l'esenzione sia subordinata, esplicitamente o implicitamente, alla realizzazione di un obbligo di risultato.
2. Nessuna delle Parti, esplicitamente o implicitamente, condiziona alla realizzazione di un obbligo di risultato la proroga di una esenzione dai dazi doganali.]
X.7. [USA: Ammissione temporanea delle merci
1. Ciascuna delle Parti concede l'ammissione temporanea in esenzione doganale per le seguenti merci, a prescindere dalla loro origine:
- a) attrezzature professionali, comprese le attrezzature per la stampa o la televisione, software, e materiale di trasmissione e cinematografico, necessarie per lo svolgimento di attività professionali, il commercio, o la professione di una persona abilitata all'ingresso temporaneo ai sensi delle leggi della Parte importatrice;
- b) le merci destinate all'esposizione o alla dimostrazione, comprese le loro parti competenti, i loro apparecchi ausiliari e gli accessori;
- c) campioni commerciali e filmati e registrazioni pubblicitari; nonché
- d) merci ammesse a fini sportivi.
2. Nessuna Parte condiziona l'ammissione temporanea in esenzione doganale di una merce di cui al paragrafo 1, se non per richiedere che la merce:
- a) sia utilizzata esclusivamente da, o sotto la supervisione personale di, un cittadino o un residente di una Parte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale, professionale o sportiva di quella persona;
- b) non sia venduta o noleggiata mentre si trova sul suo territorio;
- c) sia accompagnata da una cauzione di importo non superiore alle spese che sarebbero altrimenti dovute all'ingresso o all'importazione definitiva, liberabile all'esportazione della merce;
- d) sia identificabile in caso di esportazione;
- e) sia esportata alla partenza della persona di cui alla lettera (a), o entro un altro periodo correlato allo scopo dell'ammissione temporanea come la Parte può stabilire, o entro un anno, salvo proroga;
- f) non sia ammessa in quantità superiore a quanto sia ragionevole per l'uso previsto; e
- g) sia altrimenti ammissibile nel territorio della Parte ai sensi del suo diritto.
3. Ogni Parte, su richiesta della persona interessata, e se le sue autorità doganali considerano valide le motivazioni di tale richiesta, proroga il termine per l'ammissione temporanea oltre il periodo inizialmente fissato.
4. Ogni Parte concede l'ammissione temporanea in esenzione doganale per contenitori e pallet indipendentemente dalla loro origine, in uso o per essere utilizzati nella spedizione di merce in traffico internazionale.
5. Se una condizione che una Parte impone ai sensi del paragrafo 2 non viene soddisfatta, tale parte può applicare il dazio doganale e qualsiasi altro onere che sarebbe normalmente dovuto sulla merce più eventuali altri oneri o sanzioni previsti dalla sua legge.
6. Ogni Parte adotta e mantiene procedure che prevedono il rilascio rapido delle merci ammesse ai sensi del presente articolo. Per quanto possibile, tali procedure prevedono che quando una tale merce accompagna un cittadino o un residente di un'altra Parte che chiede l'ingresso temporaneo, la merce è liberabile contemporaneamente all'ingresso di tale cittadino o residente.
7. Ogni Parte consente che una merce ammessa temporaneamente in virtù del presente articolo sia esportata attraverso una porta doganale diversa dalla porta attraverso la quale è stata ammessa.
8. Ogni Parte prevede che l'importatore o altre persone responsabili per una merce ammessa ai sensi del presente articolo non siano responsabili per la mancata esportazione della merce dietro presentazione alla Parte importatrice di una prova soddisfacente che la merce è stata distrutta entro il termine inizialmente fissato per l'ammissione temporanea o qualsiasi legittima proroga,
9. Fatto salvo il capitolo […] (Investimenti) e […] (Scambi transfrontalieri di servizi):
- a) ogni Parte consente ad un container utilizzato nel traffico internazionale che entri nel proprio territorio dal territorio di un'altra Parte di uscire dal proprio territorio lungo qualsiasi percorso che sia ragionevolmente correlato ad una partenza economica e tempestiva di tale container;
- b) nessuna delle Parti richiede alcuna cauzione o impone alcuna sanzione o onere solo a causa della differenza tra la porta di entrata e la porta di partenza di un container;
- c) nessuna delle Parti subordina lo scioglimento da qualsiasi obbligo, compresa una cauzione, imposto in relazione all'ingresso di un container nel proprio territorio all'uscita del container attraverso una particolare porta di partenza; e
- d) nessuna delle Parti impone che il vettore che porta un container dal territorio di un'altra Parte nel proprio territorio sia lo stesso vettore che porta il container fuori dal territorio della Parte.]
X.8. Merci ri-entrate dopo una riparazione [USA: o una modifica]
1. [UE: Ai fini del presente articolo, per riparazione si intende qualsiasi operazione effettuata sulle merci al fine di porre rimedio a difetti di funzionamento o danni materiali e che comporta il ripristino delle merci alla loro funzione originaria o di garantire la loro conformità con i requisiti tecnici previsti per il loro utilizzo, senza la quale le merci non potrebbero più essere utilizzate in modo normale per gli scopi cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende il ripristino e la manutenzione.]
[USA: Ai fini del presente articolo, la riparazione o la modifica] [UE: Essa] non comprende un'operazione o un processo che [UE: o]:
- a) distrugge [USA: di una merce] [UE: le] caratteristiche essenziali [UE: delle merci] o crea [USA: una] merce nuova o commercialmente diversa [EU: ] [USA: ;] o
- b) trasforma [USA: un] un prodotto non finito [UE: in [USA: un] prodotto [USA: finito] [UE: prodotti finiti, o
- c) viene utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.]
2. [UE: Salvo quanto diversamente previsto all'allegato X.13, una Parte non] [USA: Nessuna delle Parti] applica [USA: a] un dazio doganale alle [USA: a una] merce [UE: merci] indipendentemente dalle [USA: sue ] [UE: loro] origini, che ri-entra [USA: sul suo territorio dopo [USA: che questa merce è] [UE: che queste merci sono] stata/e temporaneamente esportata/e dal suo territorio verso il territorio [UE: dell'altra] [USA: di un'altra] Parte per una riparazione [USA: o una modifica], indipendentemente dal fatto che tale riparazione [USA: o modifica abbia aumentato il valore della merce o avrebbe potuto essere eseguita nel territorio della Parte da cui la merce è stata esportata per la riparazione o la modifica] [UE: avrebbe potuto essere eseguita nel territorio della Parte da cui le merci sono state temporaneamente esportate per la riparazione].
3. [UE: Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate in regime di obbligazioni, in zone di libero scambio, o zone di status simile, che vengono esportate per una riparazione e non sono reimportate in regime di obbligazioni, in zone di libero scambio, o zone di status simile.]
4. [USA: Nessuna delle Parti] applica [UE: Una Parte non] applica [USA: a] un dazio doganale alle [USA: a una] merce [UE: merci] indipendentemente dalle [USA: sue ] [UE: origini, [USA: ammesse ] [UE: importate] temporaneamente dal territorio [USA: di un'altra] [UE: dell'altra] Parte per una riparazione [USA: o modifica].
X.9. [USA: Ingresso in esenzione doganale di campioni commerciali di trascurabile valore e materiale pubblicitario stampato
Ciascuna delle Parti concede l'ingresso in esenzione doganale ai campioni commerciali di valore trascurabile, e al materiale pubblicitario stampato, importati dal territorio di un'altra parte, indipendentemente dalla loro origine, ma può esigere che:
- a) i campioni siano importati esclusivamente per promuovere gli ordini di merci o servizi forniti dal territorio di un'altra Parte o di una non-Parte; o
- b) il materiale pubblicitario sia importato in pacchetti che contengano ciascuno non più di una copia di tale materiale e né i materiali né i pacchetti facciano parte di una partita più grande.]
X.10. Restrizioni all'importazione e all'esportazione
1. [UE: L'articolo XI del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, è incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
2. Prima di adottare le misure di cui agli articoli XI.2 lettera a) e c) del GATT 1994, la Parte che intende adottare misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni, la Parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo sull'esportazione del prodotto in questione, fatte salve le disposizioni di risoluzione delle controversie del presente accordo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.]
3. [USA: Salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci di un'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra Parte, se non in conformità dell'articolo XI del GATT 1994, e delle relative note e disposizioni aggiuntive, incorporato e reso parte del presente accordo, mutatis mutandis.
4. Le Parti convengono che i diritti e gli obblighi del GATT 1994 incorporati dal paragrafo 3 proibiscono, in tutte le circostanze in cui è vietata qualsiasi altra forma di restrizione, a una Parte di adottare o mantenere:
- a) obblighi in materia di prezzi all'esportazione o all'importazione, ad eccezione di quanto consentito in esecuzione di dazi antidumping e compensativi o di impegni sui prezzi;
- b) licenze di importazione subordinate alla realizzazione di un obbligo di risultato; o
- c) limitazione volontaria delle esportazioni in contrasto con l'articolo VI del GATT 1994, attuato ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo SCM e dell'articolo 8.1 dell'Accordo AD.
5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle misure di cui all'allegato X-A.
6. Ai fini di una maggiore certezza, il paragrafo 3 si applica alle merci che attuano o incorporano la crittografia, ove la merce sia progettata o modificata appositamente per l'uso del governo e venga venduta o messa a disposizione del pubblico.
7. Nel caso in cui una Parte adotti o mantenga un divieto o una restrizione all'importazione verso o all'esportazione da una non- Parte di una merce, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire a detta Parte di:
- a) limitare o vietare l'importazione della merce della non-Parte dal territorio di un'altra Parte; o
- b) richiedere, come condizione per l'esportazione della merce verso il territorio di un'altra Parte, che la merce non venga ri-esportata verso la non-Parte, direttamente o indirettamente, senza essere consumata nel territorio dell'altra Parte.
8. Nel caso in cui una Parte adotti o mantenga un divieto o una restrizione all'importazione di una merce da una non-Parte, le Parti, su richiesta di una delle Parti, si consultano al fine di evitare indebite interferenze o distorsioni dei prezzi, della commercializzazione o degli accordi di distribuzione nell'altra Parte.
9. Nessuna delle Parti richiede, come condizione di importazione generale, o di importazione di una merce particolare, che una persona di un'altra Parte stabilisca o mantenga una relazione contrattuale o di altro tipo con un distributore nel suo territorio.
10. Ai fini di una maggiore certezza, il paragrafo 9 non impedisce ad una Parte di richiedere che una persona di cui al suddetto paragrafo designi un punto di contatto al fine di facilitare le comunicazioni tra le sue autorità di regolamentazione e quella persona.]
X.11. [USA: Prodotti ri-manufatti
1. Ai fini di una maggiore certezza, il paragrafo 3 dell'articolo X.10 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) prevede divieti e restrizioni per i prodotti ri-manufatti.
2. Se una parte adotta o mantiene divieti o restrizioni per le merci usate, non applica tali misure ai prodotti ri-manufatti3) ].
X.12. Licenze di importazione [UE: e di esportazione]
1. [UE: Le Parti affermano i loro diritti e obblighi esistenti nel quadro dell'accordo OMC sulle procedure in materia di licenze d'importazione
2. Le Parti garantiscono che tutte le procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione siano neutre nella loro applicazione, e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
3. Le Parti adottano e mantengono solo le procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel loro territorio o l'esportazione dal loro territorio verso l'altra Parte, quando altre procedure idonee a raggiungere uno scopo amministrativo non siano ragionevolmente disponibili.
4. Le Parti non adottano o mantengono procedure non automatiche in materia di licenze di importazione o di esportazione a meno che tali procedure non siano necessarie per attuare un provvedimento che sia coerente con il presente accordo. La Parte che adotta una procedura non automatica in materia di licenze indica chiaramente la misura in corso di attuazione attraverso una tale procedura di licenza.
5. Le Parti introducono e gestiscono le procedure in materia di licenze di importazione ai sensi degli articoli 1 - 3 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
6. La Parte che introduce procedure in materia di licenze o modifiche di tali procedure procede a norma dell'articolo 5 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
7. Su richiesta dell'altra Parte, ciascuna Parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni utili per quanto riguarda eventuali procedure in materia di licenze che la Parte cui è rivolta la richiesta intende adottare o ha adottato o mantenuto, comprese le informazioni di cui al paragrafo 5.]
8. [USA: Subito dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle Parti notifica a un'altra Parte l'esistenza, se del caso, delle sue procedure in materia di licenze di importazione. La notifica:
- a) comprende le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo in materia di licenze di importazione; e
- b) non pregiudica l'eventualità che la procedura in materia di licenze di importazione sia o meno coerente con il presente accordo
9. Una Parte viene considerata in conformità del paragrafo 8 se:
- a) ha notificato tale procedura al comitato per le licenze di importazione di cui all'articolo 4 dell'accordo in materia di licenze di importazione, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo; e
- b) nella più recente presentazione annuale da trasmettere prima dell'entrata in vigore del presente accordo per quella Parte al comitato per le licenze di importazione in risposta al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo in materia di licenze di importazione, ha fornito, per quanto riguarda tale procedura le informazioni richieste in tale questionario.
10. Una Parte pubblica su un sito Internet ufficiale del governo qualsiasi procedura in materia di licenze di importazione nuova o modificata, comprese eventuali informazioni che è tenuta a pubblicare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo in materia di licenze di importazione. Per quanto possibile, la parte ottempera almeno 20 giorni prima che la nuova procedura o modifica abbia effetto.
11. Nessuna delle Parti applica una procedura in materia di licenze di importazione per una merce di un'altra Parte qualora la Parte non abbia soddisfatto i requisiti di cui ai paragrafi 8 e 10 in relazione a tale procedura.]
X.13. [USA: Trasparenza delle procedure in materia di licenze di esportazione
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna Parte notifica per iscritto all'altra Parte le pubblicazioni in cui sono indicate le sue eventuali procedure in materia di licenze di esportazione, compresi gli indirizzi dei rilevanti siti Internet del governo. Successivamente, ogni Parte pubblica qualsiasi nuova procedura in materia di licenze di esportazione, o qualsiasi modifica di una procedura in materia di licenze di esportazione, che adotta entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha effetto la nuova procedura o modifica.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinché le pubblicazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 comprendano:
- a) i testi delle sue procedure in materia di licenze di esportazione, comprese eventuali modifiche apportate a tali procedure;
- b) le merci soggette ad ogni procedura in materia di licenze;
- c) per ogni procedura, una descrizione:
- i) del processo per la richiesta di licenza; e
- ii) dei criteri che un richiedente deve soddisfare per avere diritto a richiedere una licenza, come possedere una licenza di attività, stabilire o mantenere un investimento, o operare attraverso una particolare forma di stabilimento nel territorio di una Parte;
- d) un punto o i punti di contatto da cui le persone interessate possono ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni per l'ottenimento di una licenza di esportazione;
- e) l'organo o gli organi amministrativo/i cui devono essere presentate una richiesta o altra documentazione pertinente;
- f) una descrizione della/e misura/e che la procedura in materia di licenze di esportazione è destinata ad attuare;
- g) il periodo durante il quale ogni procedura in materia di licenze di esportazione sarà in vigore, a meno che la procedura rimanga in vigore fino alla sua revoca o alla sua revisione in una nuova pubblicazione;
- h) se la Parte intende utilizzare una procedura di licenza per amministrare una quota di esportazione, la quantità complessiva e il valore della quota e la date di apertura e chiusura della quota; e
- i) eventuali deroghe o eccezioni a disposizione del pubblico che sostituiscano l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, come richiedere o utilizzare queste deroghe o eccezioni, e i criteri afferenti.
3. Una Parte fornisce a un'altra Parte, su richiesta dell'altra Parte e, nella misura del possibile, le seguenti informazioni in merito a una particolare procedura in materia di licenze di esportazione che adotta o mantiene, a meno che, così facendo, non riveli informazioni commerciali di proprietà o altre informazioni riservate di una persona in particolare:
- a) il numero aggregato di licenze che la Parte ha concesso nel corso di un periodo recente specificato nella richiesta dell'altra Parte; e
- b) eventuali misure che la Parte ha adottato in concomitanza con la procedura di licenza per limitare la produzione o il consumo interno o per stabilizzare la produzione, l'offerta o i prezzi della/e merce/i in questione.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo tale da richiedere che una Parte conceda una licenza di esportazione, o da impedire che una Parte ottemperi ai propri obblighi di cui alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, così come a regimi multilaterali di non proliferazione, tra cui: l'Intesa di Wassenaar per il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso; il Gruppo di fornitori nucleari; il gruppo Australia; la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, firmata a Parigi il 13 gennaio 1993; la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della produzione e dell'immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Washington, Londra e Mosca il 10 aprile 1972; il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari; e il Missile Technology Control Regime.
5. Ai fini del presente articolo,
per procedura in materia di licenza di esportazione si intende un requisito che una Parte adotta o mantiene in base al quale un esportatore deve, come condizione per l'esportazione di una merce dal territorio della Parte, presentare una richiesta o altra documentazione ad un organo o ad organi amministrativi, ma che non comprende la documentazione doganale richiesta nella normale prassi commerciale o qualsiasi requisito che debba essere soddisfatto prima dell'immissione in commercio della merce nel territorio della Parte.]
X.14. Formalità tariffarie [USA: amministrative] [UE: collegate all'importazione e all'esportazione]
1. [UE: Ciascuna delle Parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, che la totalità dei dazi e degli oneri di qualsiasi tipo diverso dai dazi doganali imposti o in relazione all'importazione o all'esportazione sarà limitata nella quantità al costo approssimativo dei servizi prestati, che non sono calcolati su una base ad valorem, e non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali. A tal fine, l'articolo VIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, diventa parte del presente accordo.]
2. Nessuna delle Parti esige una transazione consolare [UE:4)], compresi i dazi e gli oneri afferenti, in collegamento con l'importazione di merci di una [UE: un'altra] Parte.
3. Ciascuna delle Parti [USA: mette a disposizione e mantenere su Internet] [UE: pubblica] un [USA: elenco attuale] dei dazi e degli oneri [USA: soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 2] che impone in relazione all'importazione o all'esportazione.
X.15. [UE: Eliminazione dei] Dazi doganali [USA: di esportazione] [USA: ,] [UE: e] tasse [USA:, o Altri oneri] [UE: sulle esportazioni]
[USA: Nessuna delle] [UE: Nessuna delle] Parti [USA: adotta o] mantiene [UE: o istituisce] [UE: dazi doganali [UE: o] tasse doganali [USA:, o altri oneri] su [UE: o in connessione con] l'esportazione [UE: o la vendita per l'esportazione di merci] [USA: di qualsiasi merce verso il territorio di un'altra Parte] [UE: verso l'altra Parte, o eventuali tasse interne sulle merci esportate verso l'altra Parte che siano superiori a quelli imposti su merci simili destinate alla vendita interna] [USA: a meno che il dazio, la tassa o l'onere si applichi anche alla merce quando è destinata al consumo interno].
X.16. [USA: Comitato per gli scambi di merci] [UE: Disposizioni istituzionali]
1. [USA: Le Parti istituiscono un comitato per gli scambi di merci, composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti.
2. Il comitato si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato misto per prendere in esame questioni attinenti al presente capitolo, al capitolo X (Ruoli di origine e procedure di origine), o al capitolo Y (Amministrazione delle dogane e facilitazione degli scambi).
3. Le funzioni del comitato comprendono:
- a) promuovere gli scambi di merci tra le Parti, anche attraverso consultazioni sull'accelerazione dell'abolizione dei dazi nell'ambito del presente accordo e di altre questioni se del caso; e
- b) occuparsi delle barriere tariffarie e non tariffarie agli scambi di merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato misto.
4. Il comitato inoltre:
- a) discute e cerca di risolvere ogni divergenza che possa insorgere tra le Parti su questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato;
- b) rivede la conversione alla nomenclatura 2017 del sistema armonizzato e le sue successive modifiche per garantire che gli obblighi di ciascuna Parte nell'ambito del presente accordo non siano alterati, e si consulta per risolvere eventuali conflitti tra:
- i) la nomenclatura 2017 del sistema armonizzato o le sue modifiche e l'allegato X-B; e
- ii) l'allegato X-B e le nomenclature nazionali.
Il comitato può convocare una sottocommissione in materia doganale per assistere il comitato nel suo lavoro a norma del presente paragrafo.]
X.17. Definizioni
[UE: Salvo diversamente specificato nel presente capitolo, i termini avranno i significato loro attribuiti nel GATT e negli accordi multilaterali dell'OMC sugli scambi di merci.]
Ai fini del presente capitolo [UE: , si applicano le seguenti definizioni]:
per transazione consolare [USA: si intende] [UE: la] procedura di ottenere da un console della Parte importatrice nel territorio della Parte esportatrice, o nel territorio di una [USA: Parte non] [UE: terza], una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, una dichiarazione di esportazione del trasportatore, o qualsiasi altro documento doganale in relazione all'importazione della merce;
[UE: dazio doganale: un dazio o un onere di qualsiasi natura applicato o in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa applicate o collegate all'importazione o all'esportazione. Non comprende:
- a) un onere equivalente ad una tassa interna applicato in modo coerente con l'articolo […] del presente capitolo;
- b) un dazio applicato in modo coerente con [dazi bilaterali autorizzati ai sensi dell'accordo, ad esempio salvaguardie bilaterali o sanzioni DS, testo da definire]; c) un dazio applicato in modo coerente con l'articolo VI, l'articolo XVI, l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, l'articolo V dell'Accordo OMC per l'agricoltura e l'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; o d) un dazio o altro onere applicato in modo coerente con l'articolo […] del presente capitolo.]
[USA: i dazi doganali comprendono i dazi doganali o all'importazione e oneri di qualsiasi natura applicati in relazione all'importazione di una merce, compresa ogni forma di sovrattassa in relazione a tale importazione, ma non comprendono:
- a) oneri equivalenti a una tassa interna applicati in modo coerente con l'articolo III-2 del GATT 1994 in relazione a merci simili, direttamente concorrenti o sostituibili della Parte o in relazione a merci da cui la merce importata è stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
- b) dazi anti-dumping o compensativi; o
- c) dazi o altri oneri collegati all'importazione commisurati al costo dei servizi prestati;
Gli Stati Uniti prevedono che la definizione di "dazi doganali" verrà spostata al capitolo Definizioni generali a causa del suo impiego in più capitoli.]
[UE: originarie Conformi alle norme di origine di cui all'[allegato sulle norme di origine]]
[USA: per filmati e registrazioni pubblicitarie si intendono materiali registrati visivi o audio che presentano potenziali clienti la natura o il funzionamento di beni o servizi offerti in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente nel territorio di una Parte;
per campioni commerciali di valore trascurabile si intendono campioni commerciali aventi un valore, singolarmente o in aggregato come spedizione, di non più di un dollaro USA, o di un importo equivalente nella valuta di un'altra Parte, o recanti una marcatura, una lacerazione, una perforazione o altrimenti trattati in modo tale da non essere atti alla vendita o all'uso se non come campioni commerciali;
per consumato si intende:
- a) effettivamente consumato;
- b) ulteriormente trattato o fabbricato in modo tale da provocare un cambiamento sostanziale nel valore, nella forma o nell'uso della merce o nella produzione di un'altra merce;
per contenitore si intende un articolo dell'attrezzatura per il trasporto che sia completamente o parzialmente chiuso fino a costituire un involucro destinato a contenere merci o beni, sia solido ed abbia un volume interno di almeno un metro cubo o più, abbia carattere permanente e sia pertanto abbastanza resistente da poter essere adibito ad un utilizzo ripetuto, sia impiegato in quantità significative nel traffico internazionale, sia appositamente progettato per facilitare il trasporto di merci in più di un modo di trasporto senza carico intermedio, e sia progettato sia per la movimentazione, in particolare quando trasferito da un modo di trasporto ad un altro, e sia facile da riempire e da svuotare, ma non comprenda veicoli, accessori o pezzi di ricambio di veicoli, né imballaggi;
per distributore si intende una persona di una Parte che è responsabile per la distribuzione, l'agenzia, la concessione o la rappresentanza commerciale nel territorio della Parte delle merci di un'altra Parte;
per in esenzione doganale si intende in esenzione da dazi doganali;
per merci ammesse a fini sportivi si intendono oggetti sportivi per l'utilizzo in gare, dimostrazioni o formazione sportive nel territorio della Parte nel cui territorio tali merci sono ammesse;
per licenze di importazione si intende una procedura amministrativa che richiede la presentazione di una richiesta o di altra documentazione (diversa da quello generalmente richiesta ai fini dello sdoganamento) all'organo/agli organi amministrativo/i competente/i come una condizione preliminare per l'importazione nel territorio della Parte importatrice;
per obbligo di risultato si intende una condizione in virtù della quale:
- a) un determinato livello o una determinata percentuale di merci o servizi sia esportato;
- b) le merci o i servizi interni della Parte che concede un'esenzione dai dazi doganali o una licenza di importazione siano sostituiti per merci importate;
- c) una persona che beneficia di un'esenzione dai dazi doganali o di una licenza di importazione acquisti altre merci o servizi nel territorio della Parte che concede l'esenzione dai dazi doganali o la licenza di importazione, o accordi una preferenza ai beni di produzione nazionale;
- d) una persona che beneficia di una esenzione dai dazi doganali o di una licenza di importazione produca beni o presti servizi con un determinato livello o una determinata percentuale di contenuto nazionale nel territorio della Parte che concede l'esenzione dai dazi doganali o la licenza d'importazione; o
- e) colleghi in qualche modo il volume o il valore delle importazioni al volume o al valore delle esportazioni o alla quantità di afflusso di valuta estera; ma non comprende il requisito che una merce importata sia:
- f) successivamente esportata;
- g) usata come materiale per la produzione di un'altra merce che venga successivamente esportata;
- h) sostituita da una merce identica o simile utilizzata come materiale per la produzione di un'altra merce che venga successivamente esportata; o
- i) sostituita da una merce identica o simile che venga successivamente esportata;
per materiale pubblicitario stampato si intendono le merci classificate nel capitolo 49 del Sistema armonizzato, compresi opuscoli, volantini, cataloghi di vendita, annuari pubblicati da associazioni commerciali, materiali promozionali turistici e manifesti, che vengono utilizzati per promuovere, diffondere, o pubblicizzare una merce o un servizio, sono essenzialmente destinati a pubblicizzare una merce o un servizio, e sono forniti gratuitamente; e
per accordo SCM si intende l'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC.]
[USA: ALLEGATO A: TRATTAMENTO NAZIONALE E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE
Sezione A: Misure degli Stati Uniti
Gli articoli X.3 (Trattamento nazionale) e X.10 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) non si applicano:
- a) ai controlli sull'esportazione di legname di tutte le specie;
- b)
- i) alle misure di cui alle disposizioni vigenti della legge sulla marina mercantile del 1920 [46 App. U.S.C. § 883], della legge sui servizi delle navi passeggeri [46 App. U.S.C. §§ 289, 292, e 316] e [46 U.S.C. § 12108] nella misura in cui tali misure si configuravano come legislazione obbligatoria al momento dell'adesione degli Stati Uniti all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1947 (GATT 1947) e non sono state modificate in modo tale da diminuirne la conformità alla parte II del GATT 1947;
- ii) alla continuazione o al tempestivo rinnovo di una disposizione non conforme di qualsiasi statuto di cui al punto (i); e
- iii) alla modifica di una disposizione non conforme di qualsiasi statuto di cui al punto (i) nella misura in cui la modifica non diminuisce la conformità della disposizione agli articoli X.3 (Trattamento nazionale) e X.11 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione );
- c) alle azioni autorizzate ai sensi dell'articolo 22 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC; e
- d) alle misure che gli Stati Uniti applicano per affrontare perturbazioni del mercato secondo le procedure che sono stati inserite nell'accordo OMC.]
[USA: ALLEGATO B: ABOLIZIONE DEI DAZI
1. Salvo quanto diversamente previsto nella tabella di una Parte al presente allegato, le seguenti categorie si applicano all'abolizione dei dazi doganali da ciascuna delle Parti ai sensi dell'articolo XX.X;]
2. Il tasso di base dei [UE: dazi doganali sulle importazioni, cui le successive riduzioni devono essere applicate ai sensi del paragrafo […], è specificato nelle tabelle.] [USA: del dazio doganale e delle categorie per la determinazione del tasso intermedio del dazio doganale in ogni fase della riduzione per una voce sono indicati per la voce nella tabella di ciascuna delle Parti al presente allegato.]
3. [USA: I tassi intermedi sono arrotondati per difetto, almeno al decimo più vicino di punto percentuale o, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimo più vicino di un centesimo di dollaro USA nel caso degli Stati Uniti e al decimo più vicino di un centesimo di euro nel caso dell'Unione europea.
4. Ai fini del presente allegato e della tabella di una Parte al presente allegato, per un anno si intende l'anno di entrata in vigore del presente accordo, come previsto all'articolo […] (Entrata in vigore e risoluzione).
5. Ai fini del presente allegato e della tabella di una Parte al presente allegato, a partire dall'anno due, ogni fase annuale di riduzione tariffaria avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.]