LEGENDA - Questo testo é una sorta di memorandum interno con cui la Commissione Europea fa il punto della situazione al tavolo negoziale. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace. I corsivi, i sottolineati e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP

Nota - Stato di avanzamento tattico dei negoziati TTIP. Marzo 2016

SOMMARIO

Le discussioni per il dodicesimo ciclo di negoziati per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) si sono svolte a Bruxelles tra il 22 e il 26 febbraio e hanno riguardato tutti e tre i pilastri dell'accordo, ossia l'accesso al mercato, la componente normativa e le norme. Il generale intensificarsi dei colloqui ha portato a prorogare la tornata di discussioni di un'altra settimana, durante la quale gli Stati Uniti e l'UE hanno proceduto ad uno scambio di offerte in merito agli appalti pubblici e hanno proseguito le discussioni sulle norme di origine e sui diritti di proprietà intellettuale.

Durante gli incontri è stato dato particolare impulso a due dei tre pilastri del TTIP, ossia la cooperazione in campo normativo e le norme.

In merito al primo di essi si è avuto uno scambio di nuove proposte di testi in materia di cooperazione in campo normativo tra l'UE e gli Stati Uniti, al fine di chiarire le idee sulle modalità di creazione di un sistema nell'ambito del TTIP che faciliti la cooperazione normativa attuale e futura nel settore manifatturiero e in quello dei servizi. Le parti hanno inoltre discusso il progetto riveduto dell'UE del capo sulle buone pratiche normative e tutte le altre questioni normative, quali gli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), le misure sanitarie e fitosanitarie e i nove settori dell'industria presi in esame.

Per quanto riguarda le norme, entrambe le parti hanno presentato le rispettive proposte per la protezione degli investimenti e per il capo relativo allo sviluppo sostenibile. In seguito alle modifiche sostanziali apportate alla proposta dell'UE sulla protezione degli investimenti, lo scorso novembre l'UE ha presentato un approccio nuovo e riveduto in tema di protezione degli investimenti e di risoluzione delle controversie in materia di investimenti nel TTIP; tale proposta è stata presentata nel dettaglio agli Stati Uniti per la prima volta nel corso di questa tornata negoziale. Le discussioni si sono tenute in un'atmosfera aperta e costruttiva. Rispetto allo sviluppo sostenibile, gli Stati Uniti hanno presentato la propria proposta in materia di lavoro e ambiente e i negoziatori hanno proceduto a un'analisi dettagliata delle proposte delle due parti. Sono state condotte proficue discussioni anche in relazione ad altri aspetti relativi alle norme, quali, tra gli altri, la concorrenza, le dogane e la facilitazione degli scambi, la risoluzione delle controversie tra Stati e le PMI.

Da ultimo, ma non meno importante, l'UE e gli Stati Uniti hanno discusso temi in relazione all'accesso al mercato quali, in particolare, i servizi, le tariffe e gli appalti pubblici. Quanto agli appalti pubblici, vi è stato uno scambio di offerte, seguito da due giorni e mezzo di discussioni tra le squadre negoziali a proposito delle offerte e del testo del capo.

Le parti hanno infine convenuto di accelerare i lavori tra cicli negoziali per velocizzare il ritmo generale dei negoziati. Prima della pausa estiva sono previsti altri due cicli di negoziati completi. L'obiettivo cardine e generale è negoziare un accordo TTIP ambizioso e di elevata qualità che risponda agli interessi dell'UE e degli USA, il che comporta che sarà la sostanza a prevalere sulla velocità. L'UE ha ribadito l'intenzione di garantire progressi sostanziali per tutti e tre i pilastri dell'accordo entro la pausa estiva.

1.1 Scambi di merci: tariffe e accesso al mercato

Prodotti non agricoli

Nel corso di questa tornata, le discussioni si sono concentrate sugli interessi offensivi di entrambe le parti, sotto forma di una più spedita eliminazione dei dazi doganali su una sotto-serie di prodotti attualmente inseriti nel paniere 3, 7 o T. Gli USA hanno messo in discussione alcune delle sensibilità dell'Unione su determinati prodotti chimici, il che ha anche condotto a discussioni sulle restrizioni statunitensi all'esportazione del GNL. L'UE non ha lasciato margine di flessibilità su questi prodotti e ha sottolineato che le LT interessate sono molte poche (circa 35-40) rispetto al numero complessivo delle linee tariffarie dei prodotti chimici (oltre 1 110). Ciononostante, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che, prima di prendere posizione sull'attuale offerta di entrata in vigore su tutte le linee tariffarie dei prodotti chimici, dovranno consultare l'industria chimica nazionale. L'UE ha proposto un possibile pacchetto sui dispositivi meccanici nel capo 84 e sugli elettrodomestici nel capo 85, su cui entrambe le parti hanno interessi offensivi. Gli Stati Uniti si sono mostrati interessati ma, al contempo, si sono affrettati a chiarire di dover consultare l'industria rispetto ad alcuni prodotti, aggiungendo che sarà possibile compiere passi avanti sulle parti relative ai veicoli a motore soltanto se l'UE mostrerà progressi nella discussione sulle tariffe agricole.

Gli USA hanno mostrato apertura a voler migliorare le condizioni di alcune merci UE quali gli articoli di gioielleria, le borse e gli utensili a mano su cui non c'è particolare sensibilità rispetto all'UE. Riguardo alla ceramica (piastrelle e coperture) e al vetro (articoli casalinghi), la situazione è mista in quanto gli Stati Uniti hanno sensibilità tradizionali che, in alcuni casi, coincidono con gli interessi di esportazione dell'UE. Tuttavia, gli Stati Uniti si sono impegnati a rivalutare se alcuni segmenti potranno avanzare a uno stadio migliore.

Più in generale, le parti hanno anche discusso del destino delle linee tariffarie nel paniere T, rispetto al quale l'UE ha proposto che le linee tariffarie NAMA siano limitate al paniere settennale. Gli USA hanno ribadito di non essere contrari al limite del paniere settennale ma anche di non potersi ritenere vincolati da questa condizione finché non verrà chiarito quale sarà il tetto di tutte le tariffe.

Prodotti agricoli

Tariffe

L'UE ha chiesto chiarimenti agli Stati Uniti sulla loro capacità di migliorare la posizione su una serie di linee tariffarie incluse nelle categorie "3" e "7" e corrispondenti a quelle offerte dall'UE all'entrata in vigore, condizionatamente alla reciprocità.

Gli USA hanno formulato richieste sulle linee UE comprese nei punti "3", "4" e "T" che, per lo più, riguardano il settore dei latticini (ad esempio il burro), dei cereali e della frutta e verdura. Rispetto a quest'ultimo, gli USA chiedono l'eliminazione del sistema del prezzo d'entrata.

Non si è discusso dei prodotti sotto la categoria "altro trattamento".

Gli USA hanno indicato che prodotti quali i latticini, lo zucchero e il tabacco sono prodotti a particolare sensibilità.

Capo sull'agricoltura

In seguito alla fusione dei quattro testi (proposte dell'UE e degli USA per capo: proposta dell'UE su vino e bevande alcoliche; proposta degli USA sulle bevande spiritose), una prima revisione ha portato a identificare gli elementi su cui appare possibile un'ulteriore convergenza (cooperazione, comitato per l'agricoltura) ed altri su cui le posizioni sono distanti (concorrenza all'esportazione, vino).

Per quanto riguarda la concorrenza all'esportazione, gli USA si oppongono all'inclusione all'interno del TTIP di qualsiasi disciplina che vada oltre i risultati di Nairobi. Hanno fatto riferimento al linguaggio non vincolante del TPP, nel quadro del quale gli Stati Uniti hanno opposto resistenza alle richieste degli altri membri di assumere impegni specifici. Gli USA hanno proposto di aggiungere le formulazioni sulle restrizioni all'esportazione concordate nel TPP e si sono impegnati a proporre una formulazione alternativa sulla cooperazione in materia agricola.

Sul vino, l'UE ha ricordato che il TTIP deve comprendere una disciplina completa del vino e delle bevande spiritose che si basi sul recepimento degli accordi bilaterali vigenti ed escluda la possibilità per i produttori statunitensi di utilizzare le 17 denominazioni di vini UE (i cosiddetti "semigenerici") riportati all'allegato II dell'accordo sul vino del 2006. Gli USA hanno ribadito di essere in disaccordo sia sull'inserire le norme sul vino nel TTIP sia sulla richiesta dell'UE relativa ai semigenerici. L'UE ha espresso forti preoccupazioni e darà seguito alla questione a livello politico.

L'UE ha presentato la propria controproposta per l'allegato sulle disposizioni relative all'etichettatura delle bevande spiritose sulla scorta della posizione congiunta delle industrie statunitense ed europea. Le due parti lavoreranno quindi a un testo unico basato sulle proposte degli USA e dell'UE.

Le parti hanno rivisto specifiche questioni non tariffarie. Su alcune di esse è stato possibile identificare dei passaggi precisi su cui lavorare al fine di ottenere soluzioni adeguate e assicurare un seguito. Su altre questioni, come la valutazione delle importazioni di latticini o le misure di sostegno ai piccoli produttori di vino e birra, gli Stati Uniti mantengono ancora i propri dubbi sull'importanza delle questioni per l'industria dell'UE.

Pesca

Durante questo dodicesimo ciclo di negoziati, gli USA e l'UE hanno discusso l'accesso al mercato nel settore della pesca. L'incontro si proponeva di approfondire gli interessi d'esportazione reciproci al fine di comprendere come coniugarli con i rispettivi interessi sensibili interni. Entrambe le parti hanno esposto i propri interessi offensivi e difensivi. Gli Stati Uniti dovranno completare e migliorare la propria offerta al fine di ridurre il divario esistente. L'obiettivo è giungere a una totale liberalizzazione del settore, con un simmetrico smantellamento delle tariffe per i prodotti sensibili.

1.2 Appalti pubblici

Le discussioni si sono concentrate innanzitutto sul recente scambio delle offerte iniziali in materia di appalti. Entrambe le parti hanno chiarito la sfera d'azione e i principali elementi di valore delle rispettive offerte, fornendo ulteriori interpretazioni degli impegni e delle note contenuti nei documenti di offerta. L'UE ha posto domande sui soggetti USA che si sono occupati dei valori soglia e della loro applicazione pratica, nonché sui contratti di servizio affrontati. L'UE ha anche formulato domande su come i contratti coperti sono stati appaltati nella pratica. Sono state poste domande anche formulando dei paragoni con gli impegni assunti nel TPP.

L'UE ha anche continuato a porre domande sull'accesso al mercato in alcune aree principali prioritarie. Tali domande hanno riguardato i seguenti temi di competenza federale: nuove restrizioni di contenuto interno federale (come il provvedimento FAST del febbraio 2016 che solleva una prescrizione di contenuto americana per gli appalti di materiale rotabile finanziati dall'amministrazione federale del transito in una misura compresa tra il 60 % e il 70 %); permettere l'assunzione in via preferenziale di personale locale in alcuni progetti di infrastrutture finanziati a livello federale; possibili piani di riorganizzazione dell'amministrazione federale statunitense dell'aviazione, restrizioni ed esclusioni negli appalti del dipartimento della difesa per metalli speciali, prodotti tessili e utensili a mano e infine obblighi di sub-appalto riguardanti le PMI statunitensi. L'UE ha ricevuto risposte fattuali alla maggior parte delle domande poste. Tuttavia, gli USA non sono stati in grado di fornire altre risposte o commenti riguardo agli appalti sub-federali e hanno nuovamente evidenziato le proprie difficoltà e sensibilità in questo campo. Rispetto al processo, gli USA hanno chiarito che tutto ciò che resta sul tema dell'accesso al mercato negli appalti è legato alle sensibilità.

Riguardo alle disposizioni testuali del capo, alcune delle disposizioni testuali chiave sono relative all'accesso al mercato (come il trattamento nazionale e il "flow-down"); sarà possibile compiere ulteriori passi in avanti dopo un eventuale accordo sull'accesso al mercato. Rispetto alle altre aree della proposta testuale, le discussioni hanno permesso di chiarire le posizioni in vista di progressi fondamentali da fare nella prossima tornata. L'UE ha sottolineato in particolare la necessità di trovare soluzioni per generare più trasparenza e facilitare l'accesso agli appalti per le PMI.

1.3 Scambi in servizi e investimenti

L'UE e gli USA hanno affrontato i temi seguenti nelle discussioni sui servizi: scambi transfrontalieri di servizi, liberalizzazione degli investimenti e delle norme relative ai servizi finanziari, servizi postali e di corriere espresso, vendita diretta, riconoscimento delle qualifiche professionali, regolamentazione interna, telecomunicazioni e commercio elettronico. C'è stato anche un breve scambio su questioni di monitoraggio connesse all'accesso al mercato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti, una giornata di discussioni si è incentrata su definizioni, accesso al mercato, trattamento nazionale, specifiche di prestazioni, alti dirigenti e consigli d'amministrazione. L'UE e gli Stati Uniti hanno proceduto a un approfondito raffronto dei rispettivi approcci al fine di individuare gli ambiti che richiederanno ulteriori discussioni concrete nei prossimi cicli di discussione. Ci sono stati progressi nei lavori volti alla stesura di un testo unico, in particolare sulle definizioni, le specifiche di prestazione, gli alti dirigenti e i consigli d'amministrazione.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, l'UE e gli USA hanno concordato la struttura del capo sui servizi finanziari sulla scorta della proposta dell'Unione: l'UE ha accettato un capo autonomo sui servizi finanziari (contenuto da negoziare) e gli USA hanno detto sì a un processo di trattativa in base al quale le discipline orizzontali (come il trattamento nazionale) saranno centralizzate in nome dell'efficienza e per evitare incoerenze indesiderate. A discussioni sufficientemente mature, discuteremo del se e come modificare queste disposizioni nel capo SF.

Si è inoltre iniziato a lavorare a un testo consolidato. Le discussioni si sono incentrate sulle definizioni, la sfera d'azione del capo finanziario così come sulla norme e le eccezioni (eccezione specifica, eccezione prudenziale). In particolare, il capo USA sui servizi finanziari copre soltanto i fornitori di servizi finanziari, che sono regolamentati e supervisionati in quanto istituzioni finanziarie (tutti gli altri fornitori di servizi finanziari sono coperti nel capo sugli investimenti), mentre il capo dell'UE riguarda tutte le categorie di fornitori di servizi finanziari. Peraltro, l'eccezione prudenziale dell'UE include una verifica dello stato di necessità mentre la proposta statunitense prevede una verifica anti-elusione come nei GATS.

L'UE e gli USA non hanno modificato le proprie posizioni sulla cooperazione in campo normativo nei servizi finanziari: gli Stati Uniti continuano a rifiutare di discutere questo tema nel TTIP mentre l'UE ha confermato che la propria offerta di accesso reciproco per i servizi finanziari dipende da un impegno soddisfacente da parte degli USA sul tema della cooperazione in campo normativo.

L'UE e gli USA hanno discusso l'approccio alla normativa interna sulla base del documento informale presentato dall'UE e tenendo conto dell'attuale esito dei negoziati TISA. Gli USA hanno assunto una posizione cauta sull'applicazione della normativa interna in settori diversi dai servizi, come il manifatturiero.

Inoltre, abbiamo discusso dei servizi di consegna basandoci sulle proposte presentate da USA e UE per questa tornata. Il testo USA si rifà a un testo TISA concordato congiuntamente e, in quanto tale, ha molto in comune con la proposta dell'UE per il TTIP.

Gli USA hanno presentato la propria proposta sulla vendita diretta sottolineandone i benefici per le PMI. L'UE ha espresso interesse nell'inclusione di norme sulla vendita diretta all'interno del TTIP, a condizione che la proposta non produca effetti sulle norme UE sulla tutela del consumatore. Gli USA sono stati d'accordo su questo approccio.

L'UE e gli USA hanno fatto ulteriori progressi nella trattativa relativa al quadro degli accordi di mutuo riconoscimento. L'accento è stato posto sulla garanzia che il meccanismo previsto sia compatibile con i sistemi normativi europei e statunitensi. Gli USA hanno confermato la propria ambizione di andare oltre le pratiche attuali, ivi compresi il TPP e il TISA. Le parti hanno anche discusso le modalità di applicazione dei vari tipi di meccanismi di controversia/mediazione/appello in questo quadro. Sono previste per marzo delle discussioni intersessionali sui revisori contabili e gli architetti. Le discussioni sull'accesso al mercato hanno riguardato perlopiù le telecomunicazioni e il trasporto marittimo (interessi UE) e l'allegato 2 (interessi USA).

A parte ciò, ci sono stati tre giorni di discussioni sui servizi di telecomunicazione che hanno riguardato entrambe le proposte USA e UE. Si sono tenute delle discussioni approfondite sulla sfera d'azione del capo in questione (con l'UE che insiste perché siano coperti anche i nuovi servizi di telecomunicazione come la banda larga e gli USA che propongono un campo d'azione auto-definito) e sugli obblighi d'accesso per i maggiori fornitori. Ad ogni modo, a questo stadio non ci sono stati progressi degni di nota. Gli USA hanno fatto sapere che si potrebbero fare passi in avanti più svelti su questi interessi UE se le discussioni sui flussi di dati e le strutture informatiche avanzassero anch'esse con maggiore velocità (sembrerebbe a causa del fatto che gli operatori TLC statunitensi sono molto interessati ai flussi di dati). C'è stato qualche progresso sul testo relativo al capo sulle telecomunicazioni, e in particolare sulle disposizioni sulle interconnessioni e la protezione della concorrenza.

Le discussioni sul commercio elettronico hanno riguardato tutte le proposte, con l'eccezione delle disposizioni sui flussi di dati e le strutture informatiche. Sono stati fatti buoni progressi per comprendere le rispettive proposte e ricercare potenziali possibilità di compromesso. Rispetto alla non-discriminazione dei prodotti digitali, gli USA hanno evidenziato il proprio interesse precipuo a questo concetto, a prescindere da che i servizi audio-visivi siano coperti o meno. Hanno mostrato apertura rispetto all'utilizzo di un termine più neutrale (contenuti digitali invece di prodotti digitali) e all'esclusione dei servizi audio-visivi da questa disposizione. Ci sono state discussioni positive anche sulla proposta UE sui servizi fiduciari elettronici, sull'autenticazione elettronica e sul divieto delle prescrizioni di autorizzazione previa per i servizi online.

1.4 Norme di origine

Norme specifiche per prodotto

I negoziatori hanno discusso le seguenti questioni:

(i) Proposta statunitense sulle "Procedure di origine" (sezione B)

  • Il testo USA segue il modello TTP, tuttavia:
    • (i) esclude una serie di elementi ivi compresi, come ad esempio la prescrizione per le autorità doganali di importazione di richiedere informazioni all'esportatore/produttore prima di rifiutare una richiesta di trattamento preferenziale, così come alcuni riferimenti alla cooperazione doganale e
    • (ii) reintroduce la conoscenza degli importatori.
  • Gli Stati Uniti hanno sottolineato la necessità di una procedura di verifica veloce e che sia la parte importatrice a decidere sul carattere originario delle merci; hanno altresì espresso timori sulla possibilità che il sistema UE sia passibile di abusi da parte dell'autorità di esportazione, che potrebbe essere incline a proteggere gli interessi degli esportatori confermando il carattere originario dei beni.
  • Pur concordando sulla necessità di stabilire un'adeguata procedura di verifica, l'UE ha insistito sulla necessità di proteggere le informazioni riservate degli esportatori/produttori. In questo senso, sarebbe possibile assicurare la necessaria agevole posizione degli operatori attraverso la cooperazione di entrambe le parti in caso di verifica. L'UE ha fatto notare che anche il sistema statunitense potrebbe essere soggetto ad abusi da parte delle autorità di importazione, le quali potrebbero rifiutare le preferenze senza aver contattato l'esportatore/produttore o le autorità della parte esportatrice.
  • Gli USA hanno chiesto all'UE di reagire alla propria proposta.

(ii) Parte sulle "Disposizioni generali" (sezione A)

  • I testi sulle "disposizioni non conflittuali" delle parti sono vicini quanto a contenuti e formulazione. Gli USA sembrano aperti a prendere in considerazione le proposte formulate nel testo di compromesso dell'UE.
  • Si sono tenute discussioni specifiche sul funzionamento concreto della proposta statunitense sulla "prescrizione del carattere originario" e il "cumulo". Gli Stati Uniti hanno confermato che, secondo la propria proposta, i prodotti avranno origine "nel TTIP" (origine comune) e sarà possibile per le parti cumulare i materiali e anche i tipi di processo (cumulo totale).
  • L'UE ha formulato una lista di domande concrete sul funzionamento di varie disposizioni statunitensi (significato di "interamente prodotto nel territorio delle parti", definizione di "territorio degli USA" in relazione alle acque territoriali, ZEE, ecc.) e ha chiesto agli Stati Uniti di fornire spiegazioni dettagliate.
  • Gli Stati Uniti sono stati d'accordo su un testo unico UE/USA che contenga le posizioni iniziali delle parti per la camera di lettura, previa conferma giuridica definitiva.

(iii) Norme specifiche per prodotto

  • Gli USA hanno dichiarato di essere pronti allo scambio delle rispettive proposte sui prodotti agricoli durante la tornata di aprile.
  • Le parti hanno messo a confronto nei dettagli le rispettive proposte per i capi 85 e 86. L'approccio statunitense per molti prodotti inseriti al capo 85 del sistema armonizzato è di impedire l'importazione delle parti interessate e permettere l'assemblaggio delle parti importate ai fini del conferimento dell'origine soltanto se si ottiene nella parte un determinato valore aggiunto, come succede con l'UE. Le parti hanno osservato che le rispettive posizioni sul capo 86 del sistema armonizzato sono vicine.
  • Gli USA hanno segnalato la possibilità di apportare determinate modifiche nel settore chimico, ossia di utilizzare una norma orizzontale per ogni capo come proposto dall'UE.
  • L'UE ha ricordato le linee basilari della clausola anti-frode (in tutti gli accordi; protezione delle entrate pubbliche, applicabile nel caso di frode o mancata applicazione sistematica delle regole da parte di una delle parti) e ha gettato luce sui timori degli Stati Uniti.
  • Entrambe le parti hanno concordato che la clausola anti-frode si baserà sulle "procedure di origine" (certificazione, verifica dell'origine) una volta che esse siano state definite.
  • Entrambe le parti hanno concordato che non c'è divergenza di obiettivi nella lotta contro le frodi e che, di conseguenza, dovranno introdurre le disposizioni del caso. La questione aperta resta il "come".

Prodotti tessili

Sono state discusse le seguenti questioni:

(i) Gli approcci standard di entrambe le parti verso le norme specifiche per prodotto e altri elementi quali le tolleranze, le deroghe ai contingenti in base all'origine e il cumulo.

  • Uno scambio nel dettaglio in seguito al paragone dell'approccio UE (in cui le prescrizioni delle norme specifiche per prodotto si applicano a tutti i materiali) e del metodo statunitense (in cui le prescrizioni delle norme specifiche per prodotto si applicano esclusivamente ad alcuni materiali, ossia quelli che definiscono la classificazione del prodotto). In conclusione, l'approccio statunitense è molto più elastico di quello dell'Unione.
  • Gli USA hanno sollevato questioni sull'accordo di libero scambio (ALS) UE-Vietnam e, più precisamente, sul cumulo con la Corea come soluzione per ammorbidire le norme. A seguire sono state poste domande dettagliate sul funzionamento del cumulo ampliato dell'UE.
  • Sono stati evidenziati ulteriori dettagli sul diverso funzionamento delle "deroghe ai contingenti in base all'origine" e al "meccanismo dell'elenco di prodotti scarsamente disponibili". Gli USA considerano i prodotti di cui alle "deroghe ai contingenti in base all'origine" come "non originari" e, pertanto, essi sono coperti dall'ALS solo parzialmente. I prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti scarsamente disponibili sono considerati originari (l'elenco è considerato parte delle norme specifiche per prodotto). Gli USA hanno ribadito che, nei propri ALS, non cercheranno più di ottenere "deroghe ai contingenti in base all'origine".
  • I certificati di origine specifici rilasciati dalle autorità governative sono usati soltanto nei casi di "deroghe ai contingenti in base all'origine" in taluni regimi (AGOA), a causa delle procedure necessarie per l'applicazione del contingentamento.

(ii) Gli elementi proposti dagli USA nel capo sul settore tessile e dell'abbigliamento che fanno riferimento all'anti-elusione e alla condivisione di informazioni. L'UE ha sottolineato che:

  • alcune delle disposizioni non appaiono pertinenti ad un accordo tra l'UE e gli USA. Gli USA sono stati d'accordo.
  • Altre disposizioni sembrano non avere un ambito d'azione definito: ovvero, non è chiaro quali siano gli obblighi di una parte in caso di richiesta di cooperazione dall'altra parte.
  • Potenziale sovrapposizione con l'accordo sulla reciproca assistenza e sulla cooperazione in materia di dogane (CCMAA).
  • Le questioni di riservatezza se non affrontate chiaramente.

Gli USA hanno confermato che:

  • La sfera di queste disposizioni va oltre le questioni di origine preferenziale dei prodotti tessili e dell'abbigliamento strictu senso, andando a coprire anche i casi di violazione e frode sull'origine non preferenziale (antidumping, marchio d'origine), ma non altri elementi come l'etichettatura. Tali disposizioni sono state proposte in ragione dell'alto tasso di frodi (accertate in circa il 50 % dei casi su cui si sono svolte indagini).
  • La dogana statunitense può fornire cooperazione doganale in seguito alla richiesta di un paese importatore partner di verificare il carattere originario preferenziale dei prodotti tessili e di abbigliamento esportati dagli USA. L'autorità costituita responsabile di tali verifiche nei confronti degli esportatori dovrebbe essere definita nell'accordo di libero scambio e, possibilmente, confermata da ulteriore legislazione di applicazione negli USA. La dogana statunitense potrebbe anch'essa, in teoria, richiedere la cooperazione del paese partner di esportazione per le importazioni preferenziali ma, nella maggior parte dei casi, essa preferisce espletare da sola le proprie verifiche, che comprendono anche visite dirette nei paesi esportatori.

2.1. Coerenza normativa

Le discussioni si sono svolte in maniera costruttiva e in entrambe le sessioni sono stati compiuti notevoli progressi. Poiché le rispettive proposte rispecchiano gli scambi degli ultimi mesi (ove ciascuna parte ha tenuto in considerazione alcuni dei commenti ricevuti nelle precedenti negoziazioni), esse costituiscono un utilissimo punto di partenza per i futuri lavori. Entrambe le parti hanno posto una serie di domande di chiarimento e hanno convenuto sul fatto che sarà necessario continuare a lavorare tra una sessione e l'altra, anche su questioni giuridiche. Nonostante siano necessarie ulteriori analisi, si può affermare che le norme presentate sia dall'UE che dagli Stati Uniti sono complementari per molti aspetti e potrebbero costituire la base per identificare un terreno comune. In futuro, ciascuna parte fornirà ulteriori informazioni in merito alle rispettive proposte prima del prossimo ciclo di negoziazioni. Inoltre, Stati Uniti e Unione europea hanno convenuto di lavorare su un possibile consolidamento di entrambe le parti in parallelo. Restano comunque da affrontare una serie di questioni importanti: la portata (sia in termini di misure che di autorità coperte), come identificare le attività di cooperazione che dovrebbero essere coperte e la struttura (la relazione tra il capo sulla cooperazione in campo normativo e gli altri settori), compresi i meccanismi istituzionali che risulteranno cruciali per la futura operatività della cooperazione in campo normativo.

2.2 Ostacoli tecnici agli scambi

Le discussioni sulle norme svoltesi durante questo ciclo hanno cercato di stabilire un equilibrio tra le rispettive proposte esistenti e, pertanto, possono considerarsi un tentativo per raggiungere un compromesso sui seguenti punti:

  • i) la trasparenza riguardante i riferimenti alle norme a sostegno degli obiettivi normativi e la partecipazione attiva dei governi all'elaborazione delle norme;
  • ii) la cooperazione tra gli enti di normazione dell'UE e degli Stati Uniti volta, tra le altre cose, a incrementare la partecipazione delle parti interessate;
  • iii) la valutazione e l'uso di norme elaborate dall'altra parte;
  • iv) la possibilità per gli interessati di presentare proposte a entrambe le parti su norme comuni UE-Stati Uniti. Gli Stati Uniti e l'UE hanno anche discusso le attuali disposizioni del testo in materia di cooperazione, risoluzione di questioni commerciali, ruolo e funzioni del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi. Gli Stati Uniti hanno inoltre fornito una versione "tra parentesi" della proposta originale dell'UE relativa alle norme, con modifiche o formulazioni alternative che potrebbero rendere il testo per loro accettabile.

Questioni difficili, non discusse nel dettaglio durante il ciclo ma a cui gli Stati Uniti hanno fatto cenno, restano: 1) l'insistenza da parte degli Stati Uniti di far riferimento al proprio approccio in merito alla normazione internazionale; 2) il nesso stabilito dagli Stati Uniti tra "apertura" (intendendo un diritto non qualificato di partecipazione delle parti interessate statunitensi al CEN-CENELEC) e la possibilità per le agenzie statunitensi di tenere presenti come riferimento le norme europee; 3) la richiesta da parte degli Stati Uniti di un processo che definisca l'equivalenza tra le norme statunitensi e le norme europee armonizzate.

Trasparenza nella definizione delle norme

L'UE ha proposto i seguenti obblighi nei confronti delle agenzie statunitensi di regolamentazione: a) informare il pubblico della loro partecipazione alle attività di elaborazione delle norme e b) rendere pubblica la loro intenzione di far riferimento a una norma di regolamentazione in una fase precoce e permettere a qualsiasi parte interessata di fornire un feedback, non solo dopo che una norma sia stata preselezionata, come avviene attualmente con la cosiddetta procedura di "notice and comment", ma anche prima della preselezione mediante un'informazione preliminare su una proposta normativa o una richiesta d'informazione. Da parte sua, l'UE pubblicherà la bozza del programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione e le diverse richieste di normazione, permettendo a qualsiasi parte interessata di fornire un feedback. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore quest'idea ma hanno messo in discussione i dettagli della sua attuazione, principalmente per quanto riguarda le scadenze e le procedure per la presentazione di feedback nonché la responsabilità della commissione di prendere in considerazione tali feedback.

Partecipazione delle parti interessate alla definizione delle norme

Gli Stati Uniti hanno insistito affinché la commissione "esiga", nella sua richiesta di normazione, che CEN1) e CENELEC2) coinvolgano esperti statunitensi nel processo di elaborazione delle norme (senza garanzia di reciprocità) quale condizione per fare riferimento alle norme armonizzate.

Valutazione delle norme dall'altra parte in sede di elaborazione di nuove norme e per l'inclusione mediante riferimento nei regolamenti tecnici

Gli Stati Uniti hanno insistito affinché le disposizioni pertinenti rispecchino la propria interpretazione delle norme internazionali, ossia affinché ogni norma che rispetti i criteri di decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme internazionali diventi una norma internazionale, anche laddove l'ente che l'ha elaborata fosse un'organizzazione in cui la partecipazione si espleta attraverso delegazioni nazionali.

Proposte delle parti interessate sulla cooperazione in materia di norme

L'UE ha proposto di creare un processo mediante il quale le parti interessate possano presentare idee che, se ritenute opportune dalle pertinenti autorità di regolamentazione, diano avvio all'elaborazione di norme comuni.

Disposizione sulla cooperazione

Sono vari i punti in comune tra le proposte dell'UE e degli Stati Uniti in materia di cooperazione bilaterale che potrebbero favorire il consolidamento. L'UE ha sottolineato il bisogno di assicurare coerenza ed evitare duplicazioni con il capitolo orizzontale sulla cooperazione normativa e ha segnalato la difficoltà di accettare che la cooperazione proposta persegua l'obiettivo specifico di, tra l'altro, "definire procedure volte a riconoscere come equivalenti le norme usate come base o a sostegno del rispetto della regolamentazione". L'UE ha insistito sulla necessità di affrontare la questione della cooperazione normativa in maniera più olistica e non solo concentrandosi sull'equivalenza delle norme. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che simili procedure sono già attive con il Canada e il Messico, ma non sono stati in grado di fornire esempi pratici di equivalenza concessa.

Disposizioni statunitensi in materia di risoluzione di questioni commerciali

La proposta degli Stati Uniti punta a una discussione tecnica sulle frizioni commerciali concernenti le misure TBT3) esistenti o pianificate, con mira a identificare il prima possibile soluzioni bilaterali, senza dover ricorrere ad ulteriori procedure formali nell'ambito del TTIP. Pur non sollevando obiezioni sull'adozione di tale meccanismo in linea di principio, l'UE ha evidenziato la necessità di garantire che tale meccanismo sia utilizzato efficientemente senza essere ostacolato da questioni irrilevanti e di evitare che siano inutilmente duplicate discussioni parallele in corso sulle stesse questioni nel quadro del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC.

Disposizioni statunitensi sul ruolo e le funzioni del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi del TTIP

La maggior parte delle funzioni proposte non presentano problemi e sono in linea con le pratiche di ciascuna parte previste da altri accordi di libero scambio. Tuttavia, la proposta degli Stati Uniti rispecchia la propensione statunitense nei confronti di un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi forte, che abbracci anche alcune funzioni di supervisione della cooperazione normativa.

2.3 Questioni sanitarie e fitosanitarie

Entrambe le parti hanno nominato nuovi negoziatori capo: Koen van Dyck, SANTE, e Sharon Borner, USTR4). Le discussioni sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) sono state difficili, in parte per via del fatto che le proposte statunitensi erano basate per lo più sull'accordo TPP. Le parti hanno discusso gli articoli proposti in materia di regionalizzazione, audit, certificazione e resistenza antimicrobica. La discussione ha riguardato anche alcuni nuovi allegati su regionalizzazione e audit (l'UE ha proposto di usare come base il testo concordato dell'accordo sulle norme veterinarie del 1998) e certificazione (proposto dagli Stati Uniti). Poiché il nuovo testo era stato già presentato, la discussione si è incentrata principalmente sulla spiegazione del testo, degli obiettivi sottostanti e dei concetti di ciascuna parte. Vista la disponibilità di documenti di orientamento concordati a livello internazionale in materia di audit e anche di regionalizzazione, entrambe le parti si sono interrogate sulla necessità di presentare allegati che descrivano le procedure in maniera dettagliata, come nell'accordo sulle norme veterinarie.

Per quanto concerne la regionalizzazione, è risultato chiaro che le ambizioni statunitensi non sono tanto lungimiranti quanto la proposta dell'UE, in particolare nel campo della salute delle piante. Si è pertanto deciso di riorganizzare il testo in modo tale da separare con più chiarezza i principi generali, le disposizioni relative alle malattie degli animali e quelle relative ai pesticidi delle piante, al fine di fornire una struttura più adeguata per ulteriori discussioni. L'UE si è impegnata a predisporre una proposta che riorganizzi gli elementi senza modificare la sostanza del testo di entrambe le parti.

Per quanto concerne gli audit, gli Stati Uniti hanno posto molte domande dettagliate sull'allegato proposto dall'UE, benché esso tragga origine dall'accordo sulle norme veterinarie. Con brevissimo preavviso, il 20 febbraio, gli Stati Uniti hanno inviato una proposta di testo riveduta per l'articolo basata sull'accordo TPP. L'UE non era nella condizione di stipulare un testo consolidato a partire da questa versione riveduta. Gli Stati Uniti ritengono che l'articolo sugli "audit" non dovrebbe contemplare le attività di verifica della FDA o dell'APHIS (il servizio di ispezione sanitaria di animali e piante), poiché tali agenzie compiono "ispezioni" piuttosto che "audit". L'UE è dell'opinione che l'articolo dovrebbe preferibilmente avere come oggetto tutte le attività di verifica, ossia audit e ispezioni.

Per quanto concerne la certificazione, gli Stati Uniti hanno proposto un allegato e alcune revisioni al testo proposto dell'articolo, che sono stati dettagliatamente discussi. Sembra che gli Stati Uniti stiano cercando di semplificare il più possibile le procedure di certificazione. Per "certificazione", l'UE intende un solo aspetto delle condizioni commerciali generali e ha dimostrato una certa flessibilità su questa questione, purché siano affrontati anche altri aspetti delle condizioni commerciali bilaterali (audit, procedure di approvazione veloce).

Sono state poste molte domande dettagliate sull'articolo proposto in materia di resistenza antimicrobica. Non è stata eliminata nessuna parentesi di testo. Gli Stati Uniti si sono proposti per aggiornare le proposte di testo consolidato relativamente agli articoli sugli audit e la certificazione. L'UE lavorerà sul testo consolidato in materia di regionalizzazione. Si è deciso di programmare una discussione intersessionale, possibilmente agli inizi di aprile.

2.4. Settori

Prodotti farmaceutici

Gli organismi di regolamentazione di entrambe le parti hanno preso atto dell'intenzione di definire un accordo di mutuo riconoscimento sulle ispezioni concernenti le buone pratiche di fabbricazione (BPF) che comprenda tutti i 28 SM5), a condizione che la FDA6) riceva le relazioni degli audit condotti ai sensi del programma congiunto di audit (JAP)7) - ossia il sistema di revisione tra pari degli SM - e una serie di informazioni supplementari su ogni paese. In seguito, la FDA effettuerà le proprie valutazioni paese per paese. Si tratta di un passo avanti significativo rispetto ai precedenti cicli di negoziato. Sarà necessario affinare ulteriormente l'applicazione di questa intesa, in quanto la FDA punta a includere progressivamente gli SM su base continuativa, mentre la Commissione vuole assicurarsi che tutti gli SM vengano valutati ed inclusi prima dell'entrata in vigore del TTIP.

Degli otto audit condotti nel 2015 nel quadro del JAP (Svezia, Grecia, Croazia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Ungheria e Italia), soltanto tre relazioni sono state ad oggi messe a disposizione della FDA statunitense (SE, EL, HR)8). Le restanti cinque relazioni dovrebbero essere completate nelle prossime settimane. Le relazioni sono redatte dai revisori degli SM dell'UE e comprendono il feedback dell'entità oggetto di audit. La FDA si è impegnata a prendere una decisione per ogni SM entro tre mesi dal ricevimento della relazione di audit JAP e delle altre informazioni supplementari (norme degli SM sul conflitto di interessi e documentazione pre-audit). Facendo un paragone con il processo seguito per altri accordi di mutuo riconoscimento delle BPF, vale la pena sottolineare che la FDA si affida essenzialmente al JAP, giacché esso costituisce un sistema interno di audit proprio degli SM dell'UE. Pertanto, è estremamente importante che gli SM consegnino le relazioni sugli audit JAP in tempi più brevi (ad esempio entro un massimo di quattro mesi) e forniscano le informazioni supplementari richieste dalla FDA.

Va anche presa in considerazione l'opzione di accelerare il programma al fine di completare gli audit in tutti gli SM prima della firma del TTIP. Oltre all'attuale sostegno finanziario, la Commissione discuterà con gli Stati membri le opportunità di aumentare le risorse umane impiegate per supportare un numero maggiore di audit al fine di raggiungere questo obiettivo.

La FDA non ha mostrato interesse a lavorare sui generici (la proposta presentata dall'UE a dicembre 2015), sostenendo che mancano le risorse per esaminare la proposta, ma ha tuttavia assunto l'impegno di esprimersi sulla proposta entro il prossimo ciclo. È stato anche sostenuto che le opere scientifiche dovrebbero essere escluse dal TTIP. Tuttavia, l'UE ha insistito sul bisogno di operare nell'ambito del TTIP per promuovere la collaborazione scientifica e normativa in aree quali i biosimilari, i generici e la pediatria. Rispetto allo scambio di informazioni riservate sui segreti commerciali, le parti concordano sull'importanza della questione ma non si è trovato un accordo su quale strumento utilizzare. La FDA preferirebbe un documento che richieda la firma di tutti gli SM, della Commissione e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA). In base a tale approccio, la FDA ha proposto un modello che è ora oggetto di un'analisi giuridica. La Commissione preferisce utilizzare il TTIP quale base giuridica per lo scambio delle informazioni riservate sui segreti commerciali.

Cosmetici

Nel complesso, le discussioni sui cosmetici si confermano molto difficili e la sfera degli interessi comuni è piuttosto limitata.

Gli USA hanno confermato che, nel proprio territorio, i filtri UV9) (utilizzati in molti prodotti cosmetici) continueranno ad essere oggetto di valutazioni di sicurezza sulla base di studi carcinogeni condotti sugli animali, studi che le imprese dell'UE non possono però effettuare a causa del divieto nell'UE di sperimentazione sugli animali. Gli approcci USA e UE restano inconciliabili e, di conseguenza, permangono i problemi di accesso al mercato UE.

Per quanto sarebbe importante promuovere la cooperazione scientifica sulle valutazioni di sicurezza degli ingredienti dei cosmetici, non è stato raggiunto un accordo sulle modalità da definire.

La FDA non ha interesse a lavorare sull'etichettatura (in quanto è permessa la doppia etichettatura) né a una collaborazione all'interno dell'INCI (nomenclatura internazionale degli ingredienti di prodotti cosmetici). L'unico interesse è quello di condurre un progetto pilota su una serie di coloranti (anche se l'esito/impatto di un tale studio non è chiaro).

La FDA ha indicato di non avere intenzione di rivedere i propri standard per le prove di efficacia del fattore di protezione solare (FPS) che differiscono dallo standard ISO10) (l'UE vorrebbe evitare la duplicazione dei test). La FDA ritiene che le proprie linee guida siano coerenti con lo standard ISO, pur non essendo identiche.

Rispetto alle alternative alla sperimentazione animale, la FDA è pronta ad accettare la formulazione del TPP (raccomandazione di utilizzare alternative alla sperimentazione animale, laddove disponibili), escludendo però i prodotti cosmetici che contengono uno schermo solare.

Prodotti tessili

L'incontro sugli aspetti normativi dei prodotti tessili è stato produttivo e sono state individuate delle aree di interesse comune (etichettatura dei prodotti tessili, aspetti e standard di sicurezza). Ad ogni modo, non sono ancora state definite le modalità concrete per mettere in pratica tale cooperazione. Spetta adesso all'UE redigere e presentare un testo giuridico.

Veicoli

L'UE e gli USA hanno avuto una discussione tecnica costruttiva e dettagliata basata sulla proposta dell'UE su equivalenza, equivalenza e/o risultati dell'armonizzazione accelerata basati su casi di prova e ulteriori discussioni (aspetti connessi alla sicurezza nella regolamentazione del settore automobilistico). Le parti si sono scambiate informazioni dettagliate su ciascuna questione, convenendo sulla necessità di maggiori lavori intersessionali sui dettagli tecnici. In generale, vi è stata una certa intesa condivisa sulle questioni che dovranno essere affrontate, e gli standard di sicurezza relativi alla resistenza alle collisioni continuano ad essere la questione più complessa. C'è stato anche uno scambio di opinioni sul processo di accordo delle Nazioni Unite del 1998. L'UE si è dichiarata disposta a migliorare gli aspetti relativi alla trasparenza.

Le due parti hanno inoltre fornito aggiornamenti sulle aree potenzialmente interessate dall'armonizzazione bilaterale accelerata:

  • adattamento automatico dell'illuminazione anteriore – lavoro comune da elaborare in base alla ricerca della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration)11);
  • sistema automatico di frenata d'emergenza – nell'UE il processo è stato avviato in vista di una proposta della Commissione; vi è margine per uno scambio di informazioni e un lavoro comune (accordo volontario degli Stati Uniti);
  • cinture di sicurezza a interblocchi – portare avanti lo scambio di informazioni.

Per quanto riguarda il lavoro dell'UNECE12)le parti si sono scambiate informazioni sullo stato di avanzamento del documento trilaterale e del processo di Ginevra13), che si spera venga approvato in occasione della sessione del WP2914) di marzo 2016. Per il processo di attuazione, le parti prepareranno una valutazione dell'attuazione degli attuali regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale e di quelli in fase di elaborazione e discuteranno le priorità per i lavori futuri (assieme al Giappone).

Dispositivi medici

Le parti dovranno riflettere ulteriormente rispetto a come tradurre i tre punti attualmente all'ordine del giorno in obiettivi/risultati specifici da realizzare nel quadro dei negoziati sul TTIP.

Gli USA continuano ad insistere sulla necessità che l'UE attui il progetto pilota internazionale MDSAP (Medical Devices Single Audit Pilot) nel più breve tempo possibile, insieme ai documenti di orientamento del forum IMDRF (International Medical Device Regulators Forum). Allo stato attuale, l'UE è soltanto un osservatore del progetto MDSAP ed è nell'intenzione della Commissione decidere insieme agli SM l'eventuale futura partecipazione a pieno titolo. Inoltre, laddove l'UE decidesse di divenire un membro a pieno titolo del MDSAP – ossia affinché l'UE possa accettare gli audit presso i siti produttivi effettuati da controllori di paesi terzi - sarebbe necessario definire una base giuridica. Occorre migliorare la partecipazione al progetto MDSAP da parte dei produttori e delle organizzazioni di controllo (è necessaria una massa critica di controllori e audit per poter valutare il funzionamento del MDSAP). È possibile che la Commissione si informi rispetto alla disponibilità di altri SM a partecipare in maniera attiva al progetto MDSAP.

L'UE si è impegnata a discutere una possibile ulteriore attuazione dei documenti di orientamento del progetto MDSAP dell'IMDRF all'interno del gruppo operativo degli organismi notificati dell'UE (NBOG), in quanto la questione è di competenza degli SM.

Rispetto all'identificazione unica del dispositivo (UDI), la squadra di informatici della Commissione (DG GROW)15) è impegnata nella revisione del file tecnico della banca dati statunitense UDI (GUDID)16) e nelle attività tecniche preparatorie per l'integrazione del sistema UDI dell'UE. L'idea è quella di costruire un sistema europeo che sia compatibile e permetta l'interoperabilità (scambio di dati) con il sistema statunitense. Il sistema statunitense è operativo da settembre 2014. Il sistema dell'UE sarà operativo tra qualche anno. Il 9 marzo gli esperti tecnici europei e statunitensi terranno una videoconferenza mediante computer portatile.

Per quanto riguarda la presentazione di prodotti regolamentati (RPS), l'industria sembra molto interessata a questo filone di attività. Ad oggi, sono state accettate 11 proposte all'interno del progetto pilota IMDRF17). Sono coinvolti cinque organismi notificati dell'UE e l'Irlanda sta coordinando gli sforzi degli enti di regolamentazione dell'UE.

TIC18)

Vigilanza del mercato

Le parti hanno continuato le discussioni su come definire un quadro di vigilanza del mercato per la cooperazione, nell'ambito del TTIP, relativa ai prodotti TIC e in particolare per quei prodotti che, nell'UE, sono disciplinati dalla direttiva sulle apparecchiature radio e da quella sulla compatibilità elettromagnetica. Le parti continuano a convenire sul fatto che è interesse comune inserire la questione all'interno del TTIP. In occasione del prossimo ciclo di negoziati, gli USA presenteranno un testo che sarà basato ampiamente sul progetto di protocollo d'intesa redatto nel 2010 dai gruppi della commissione federale delle comunicazioni e della cooperazione amministrativa (ADCO) dell'UE.

Etichettatura elettronica

Gli USA hanno informato l'UE sullo stato di avanzamento del proprio avviso di proposta legislativa in questo campo, che intendono concludere prima della fine del 2016. Gli USA hanno insistito sul fatto che vi è la possibilità che l'UE e gli USA convergano sulle prescrizioni in questo settore. Pur accogliendo con favore la prospettiva di futuri colloqui sul tema, l'UE ha sottolineato che esso non costituisce una priorità legislativa e che, in ogni caso, sarà parte di un esercizio più ampio che prenderà in considerazione anche altre attività di conformità elettronica.

Sistema radio definito dal software L'UE e gli USA si sono aggiornati a vicenda sullo stato di avanzamento del lavoro legislativo preparatorio relativo alla conformità del sistema radio definito dal software. Entrambe le parti hanno confermato il proprio interesse nello scambiarsi informazioni e punti di vista su questo tema.

Tassi di assorbimento specifici

L'UE ha fornito aggiornamenti sugli attuali sviluppi concernenti gli standard relativi ai tassi di assorbimento specifici e ai metodi di misurazione. Ambo le parti hanno convenuto di continuare a scambiarsi informazioni.

Sanità elettronica

L'UE ha osservato che il nuovo asse di intervento sugli ecosistemi dell'innovazione sembra suscitare molto interesse tra le parti interessate e i nuovi operatori, sia nell'UE che negli USA. L'UE ha evidenziato l'importanza di mantenere (come già convenuto con gli USA in diverse occasioni negli ultimi due anni) i buoni progressi ottenuti nell'ambito dei lavori della tabella di marcia sotto l'egida del Consiglio economico transatlantico.

Accessibilità elettronica

Le parti hanno discusso i recenti sviluppi nella cooperazione sui temi dell'accessibilità elettronica e hanno espresso soddisfazione per il processo in atto. Nel corso delle discussioni, gli USA hanno confermato l'intenzione di pubblicare i propri standard sull'accessibilità elettronica nell'ottobre di quest'anno. Ambo le parti hanno convenuto di riesaminare la situazione dopo la pubblicazione dello standard USA per cercare di capire se è possibile un allineamento con lo standard europeo (EN). Le parti hanno convenuto che, ad allineamento ultimato, potranno tenersi delle discussioni per affrontare la questione dell'internazionalizzazione degli standard di accessibilità comune.

Cifratura

L'UE e gli USA hanno continuato a discutere i principi di valutazione della conformità per i prodotti TIC che ricorrono alla crittografia. La discussione si è basata sul testo del TTP, che gli Stati Uniti hanno collegato ai principi del World Semiconductor Council (WSC)19). L'UE ha sottolineato le sensibilità degli Stati membri, che sono competenti in quest'area e che sono contrari alla limitazione dei propri diritti di regolamentare un settore che ha a che fare con la sicurezza. L'UE ha proseguito formulando una serie di domande che sono sorte durante i precedenti confronti con gli Stati membri. Poiché gli Stati Uniti non erano pronti a fornire risposte immediatamente, l'UE invierà per iscritto la lista di domande di chiarimento. Data la complessità del tema, entrambe le parti hanno convenuto sulla necessità di approfondire ulteriormente la questione nei suoi aspetti sia politici che tecnici prima del prossimo ciclo di negoziato del TTIP.

Ingegneria

Le discussioni sul settore dell'ingegneria sono state caratterizzate dalla continua riluttanza, da parte degli Stati Uniti, ad impegnarsi in questo settore. L'UE ha evidenziato i numerosi contributi ricevuti dall'industria del settore (compresi dei contributi congiunti delle associazioni industriali europee e statunitensi) e ha riferito alcune idee promosse dall'industria per tradurre queste richieste generali in temi specifici (ad esempio, l'armonizzazione dei pittogrammi di sicurezza). L'UE ha anche chiesto all'OSHA20) di effettuare una presentazione sulla legislazione in materia di sicurezza nel campo dei macchinari per agevolare l'identificazione di eventuali ambiti di cooperazione.

Gli USA hanno fatto notare che i contributi congiunti delle industrie riguardano questioni di principio molto generali che dipendono dai negoziati su altri capi (TBT e cooperazione in campo normativo) e non sono sufficientemente precisi da giustificare un allegato specifico per il settore. Secondo gli Stati Uniti, un tale livello di genericità riflette la mancanza effettiva di un accordo tra le industrie europea e statunitense sulle questioni specifiche che riguardano il settore. Gli USA hanno ribadito che, per giustificare un allegato specifico sull'ingegneria e il coinvolgimento degli enti di regolamentazione statunitensi competenti, c'è bisogno di idee abbastanza concrete da poter costituire un chiaro beneficio per evitare gli oneri economici e amministrativi che pesano sull'industria.

Sostanze chimiche

Entrambe le parti hanno convenuto di accelerare il processo il più possibile nel corso dei mesi a venire. Sono stati identificati obiettivi generali comuni, il che rappresenta un buon passo avanti considerato che gli USA sono stati finora riluttanti ad impegnarsi o assumere impegni nei confronti di qualsiasi obiettivo specifico. A seguire, verranno intavolate le discussioni sul testo.

Inoltre, l'UE e gli USA hanno riesaminato lo status delle azioni di follow-up concordate all'undicesima tornata negoziale. Nel quadro di tali azioni, l'UE ha consultato gli SM coinvolti nei progetti pilota per comprendere se essi li abbiano trovati utili o meno. Due autorità competenti hanno confermato che, secondo la loro opinione, lo scambio di informazioni con le autorità statunitensi sulle sostanze prioritarie è stato utile; una di esse ha riferito di voler continuare questa cooperazione in futuro.

Un'altra autorità competente ha riferito che lo scambio iniziale di informazioni ha permesso di rilevare che gli Stati Uniti e gli Stati membri stavano lavorando su temi diversi relativi ad un'unica sostanza prioritaria e, pertanto, un'ulteriore cooperazione avrebbe apportato un valore limitato. Un'autorità competente ha indicato che lo scambio di informazioni è stato utile ma, probabilmente, lo è stato di più per gli Stati Uniti che non per lo Stato membro e questo a causa delle diverse pianificazioni temporali del lavoro previsto. Tutte le autorità competenti hanno confermato che la cooperazione con gli Stati Uniti non ha comportato lavoro aggiuntivo o ritardi nella pianificazione e nell'esecuzione delle proprie attività.

Gli USA hanno chiesto di ridiscutere la condivisione dei dati ai fini normativi, e in particolare la condivisione delle informazioni riservate poiché la questione è stata sollevata in vari progetti pilota. L'UE ha sottolineato che la questione è trasversale e interessa anche altri settori, come per esempio i prodotti farmaceutici nonché, forse, anche la cooperazione orizzontale in materia normativa. Gli USA hanno ricordato che la legislazione statunitense sulle sostanze tossiche (TSCA – Toxic Substances Control Act) prevede norme molto severe sulla protezione delle informazioni commerciali riservate e che gli accordi stretti con altri paesi (come l'Australia e il Canada) comprendono disposizioni in base alle quali questo tipo di condivisione è permesso solo con il previo consenso dei proprietari dei dati. L'UE ha indicato che l'industria europea ha formulato una proposta simile; tuttavia, l'UE ritiene che, in un tale quadro, non sia necessario coinvolgere le autorità in quanto i proprietari dei dati possono acconsentire direttamente a fornire i propri dati a qualsivoglia autorità possa richiederli. Il regolamento REACH21) contiene delle norme chiare per le autorità: lo scambio di informazioni riservate con un paese terzo senza il consenso del proprietario dei dati è possibile a condizione che esista un accordo formale per la protezione delle informazioni commerciali riservate. L'UE ha anche ricordato che un atto di ratifica del TTIP da parte del Congresso prevarrebbe sulle attuali restrizioni giuridiche statunitensi. Gli USA ritengono improbabile un tale scenario e vedono un beneficio nelle disposizioni basate sul consenso, ossia l'opinione delle autorità sui dati che un proprietario accetta di fornire all'altra autorità. Gli USA hanno osservato che uno dei progetti pilota ha mostrato un interesse nella possibilità di condividere informazioni riservate in possesso di uno Stato membro al di fuori del REACH (ad esempio, da un registro nazionale dei prodotti). L'UE ha commentato che nessuna delle disposizioni del REACH troverebbe applicazione per questi dati e che la questione dovrebbe essere ulteriormente esaminata, in quanto potrebbe essere d'interesse anche per altri settori. L'UE ha ricordato che il tema dell'agevolazione della condivisione dei dati comprende anche i formati di dati e il follow-up del simposio sulla condivisione dei dati organizzato dall'American Chemistry Council (ACC) nel luglio del 2015, che puntava a convincere l'agenzia per la protezione ambientale statunitense che è possibile lavorare utilizzando sintesi esaurienti di studi (come avviene nell'UE) invece di rapporti di studio completi. L'agenzia per l'ambiente statunitense ha accettato di condurre un'analisi retrospettiva per confrontare i rapporti completi di studio e le sintesi esaurienti di studi per valutare se questi ultimi sono sufficientemente affidabili. Tuttavia, ciò dipende anche dalla volontà dell'industria di fornire dati appropriati. L'UE si è resa disponibile a partecipare e a contribuire a questa revisione.

Non sono stati compiuti progressi sul progetto pilota sulla classificazione ed etichettatura, in quanto l'OSHA statunitense (l'ente USA per la salute e la sicurezza sul lavoro) non aveva completato la propria analisi sulle differenze nelle norme di classificazione per le miscele nelle schede di dati di sicurezza. L'OSHA si è rivolta all'ACC per indagare se le differenze nelle schede di dati di sicurezza statunitensi ed europee erano solo formali oppure ponessero un vero problema per gli operatori. Si è ancora in attesa di una risposta a riguardo. L'UE ha accolto con favore il coinvolgimento e ha ricordato che lo stesso dovrebbe avvenire dal lato dell'UE una volta disponibile la documentazione USA. L'OSHA si è impegnato a fornire un'analisi più completa entro la fine di marzo e si può prevedere di dar seguito all'analisi attraverso comunicazioni telefoniche che potrebbero svolgersi nella settimana del 4 aprile.

Pesticidi

L'UE e gli USA hanno discusso gli obiettivi comuni in questo settore. Una prima discussione ha individuato in via provvisoria alcuni approcci comuni per l'applicazione delle disposizioni normative – in particolare per le colture minori – e la cooperazione nei consessi internazionali quali il CODEX22) o l'OCSE23). Si sono tenute discussioni per prendere in considerazione la condivisione delle informazioni scientifiche e delle fonti di dati nonché dei gruppi di colture che sono parte dei rispettivi strumenti normativi nel quadro dell'applicazione delle procedure. Le parti approfondiranno la questione prima del prossimo ciclo di negoziati.

3.1 Sviluppo sostenibile

Le discussioni si sono svolte in un'atmosfera costruttiva. Gli Stati Uniti si sono palesemente sentiti maggiormente a proprio agio nel prender parte alle discussioni sulla base della loro propria proposta testuale, anche per quanto concerne la loro generale volontà di avviare discussioni su alcune aree che vanno oltre la precedente consuetudine statunitense negli accordi di libero scambio.

Ciò ha permesso all'UE di ribadire alcuni messaggi sull'importanza di un testo ambizioso e di ricercare un feedback dettagliato da parte degli Stati Uniti sugli elementi innovativi della proposta dell'UE, in particolare sugli "articoli tematici" relativi alle norme fondamentali in materia di lavoro e alle questioni ambientali.

Va però osservato che la proposta presentata dagli Stati Uniti risulta ancora parziale e, soprattutto, non copre tutte le aree di interesse dell'UE (e comprese nel testo dell'UE). Gli Stati Uniti si sono esposti cautamente su diverse di tali aree, ribadendo durante il ciclo di negoziati che le consultazioni interne sono ancora in corso, comprese quelle relative a questioni già affrontate nel TPP, quale la biodiversità.

Pertanto, se da una parte lo spirito costruttivo di questo ciclo costituisce un segnale positivo, saranno necessari ulteriori scambi al fine di ottenere una valutazione completa della portata e del livello di dettaglio che gli Stati Uniti intendo perseguire in quest'area. Anche la struttura del testo costituisce una questione da discutere ulteriormente.

3.2 Commercio dell'energia e di materie prime

Gli Stati Uniti non hanno presentato le loro priorità in materia di energia e materie prime e hanno affermato di non essere nella condizione di poter scambiare alcunché con l'UE, visto che il processo inter-agenzia non è stato concluso. Ciononostante, gli Stati Uniti sembrano disposti a presentare le priorità prima del prossimo ciclo che si svolgerà ad aprile.

La discussione su alcuni elementi del capitolo concernente gli scambi di merci/l'accesso al mercato ha contribuito a chiarire se le norme orizzontali possono coprire questioni specifiche relative all'energia e alle materie prime, quali la doppia tariffazione e le restrizioni alle esportazioni. In merito a quest'ultimo punto, gli Stati Uniti hanno continuato ad insistere che l'esportazione di gas naturale nell'UE potrebbe essere collegata agli impegni e alle riserve dell'UE nel capitolo su servizi e investimenti.

3.3 Piccole e medie imprese

Si è trattato di un incontro particolarmente incoraggiante e positivo. Per quanto riguarda il comitato, l'UE e gli Stati Uniti hanno concordato nel merito ma devono essere risolte alcune questioni relative alla formulazione del testo. In merito al sito Internet, è stata esaminata una potenziale "landing zone". Gli Stati Uniti non intendono fornire informazioni sulle barriere non tariffarie organizzate dal codice SA24), ma forniranno un valido sito Internet con tutte le informazioni pertinenti convogliate in un'unica risorsa. Gli Stati Uniti hanno anche mostrato resistenza nei confronti di impegni vincolanti su informazioni relative al livello sotto-federale.

Le parti stanno lavorando per ultimare un testo unico che racchiuda le proposte dell'UE e degli Stati Uniti sul comitato, laddove non siano presenti difficoltà sostanziali.

Le parti concordano inoltre sul fatto che il capitolo sulle PMI25) dovrebbe rispecchiare anche questioni specifiche delle PMI affrontate in altre parti del TTIP.

3.4 Dogane e agevolazione degli scambi

Uno scambio di vedute produttivo ha consentito di procedere ulteriormente con il testo del capitolo. È stata esplorata la possibilità di convergere su diversi articoli, soggetta a conferma previa consultazione interna di entrambe le parti. I settori di livello 1 in cui si è registrato tale avanzamento comprendono i punti soggetti a istruttoria, lo svincolo della merce, gli standard internazionali, l'uso di tecnologie informatiche e di dati e documentazione di pagamento elettronici, la verifica a posteriori, gli agenti doganali, l'ispezione pre-imbarco, il transito e l'imbarco.

Sono stati forniti chiarimenti in merito a importanti questioni irrisolte, fra cui:

  • il ruling preventivo, su cui rimangono differenze relative all'ambito di applicazione, ai tempi per l'adozione e l'entrata in vigore e alle pubblicazioni;
  • le spedizioni urgenti, in merito alle quali l'UE si sta concentrando sulle discussioni relative al contenuto delle semplificazioni permesse agli operatori;
  • il de minimis, dove l'UE enfatizza l'impegno a favore della semplificazione dei pagamenti dell'IVA, come annunciato nella comunicazione dell'UE sul mercato unico digitale.

L'ambito di applicazione dell'articolo su tasse e tariffe resta aperto.

L'UE ha introdotto nuove proposte che riguardano:

  • obiettivi e principi;
  • i testi di livello 1 sugli operatori autorizzati e sullo sportello unico;
  • una proposta sulle attività di livello 2 e sul comitato specializzato.

Lo scambio di vedute iniziale ha consentito diversi chiarimenti. È stata discussa l'articolazione degli impegni di livello 1 e delle attività di livello 2, soprattutto in relazione all'allineamento dei dati. Gli scambi continueranno nel prossimo ciclo.

Gli Stati Uniti hanno introdotto nuove proposte che riguardano:

  • consulenze e orientamenti; il testo proposto riflette una procedura amministrativa statunitense che consente agli operatori di richiedere consulenza e orientamento su una transazione doganale da parte di un'autorità preposta;
  • norme di condotta; il testo introdotto dagli Stati Uniti mira a completare la formulazione prevista in un capitolo separato relativo alle misure anticorruzione;
  • il trattamento doganale dei container; l'UE ha affermato che tale materia potrebbe essere affrontata nell'ambito della formulazione sull'ammissione temporanea.

Ulteriori discussioni su argomenti relativi alle dogane (ammissione temporanea, reso della merce dopo la riparazione, entrata esentasse di campioni commerciali) si sono svolte durante una riunione congiunta dei gruppi "Dogane e agevolazione degli scambi" e "Scambi di merci". L'UE ha reso nota la propria intenzione di presentare una proposta sull'ammissione temporanea prima del prossimo ciclo.

Infine, in risposta a una richiesta dell'UE, è stato anche raggiunto un accordo su una versione aggiornata del testo consolidato del capitolo, che riflette i progressi compiuti nelle discussioni dell'ultimo anno e comprende le rispettive proposte di testo più recenti. Tale documento verrà presto reso disponibile per i portatori d'interesse dell'UE.

3.5 Diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche

Un aspetto positivo del dodicesimo ciclo di discussioni sulla PI26) è stata la presentazione da parte degli Stati Uniti, per la prima volta, di alcuni testi su settori di relativo consenso (trattati internazionali e disposizioni generali). Tuttavia, gli Stati Uniti continuano a non voler discutere, in questa fase, proposte concrete su interessi offensivi più sensibili presentate da alcuni titolari statunitensi o a cui fa esplicitamente riferimento la loro TPA27), (ad esempio sui brevetti, sulle misure tecniche di protezione e gestione dei diritti digitali, o sull'attuazione).

Quando l'UE li ha avvertiti che portare al tavolo proposte sensibili che richiederebbero modifiche della normativa dell'UE (e farlo in una fase avanzata del negoziato) potrebbe avere un impatto negativo sui portatori d'interesse ed è molto difficile che venga accettato, gli Stati Uniti hanno ribadito di comprendere che il capitolo sui DPI non debba essere un testo di regolamentazione (affine al Partenariato transpacifico), ma hanno anche insistito sul fatto che un tale allontanamento dal "modello" crea alcune difficoltà in termini di soddisfazione delle richieste incluse nelle sezioni relative ai DPI della loro TPA.

Ulteriori dettagli relativi al contenuto della futura sezione sulla cooperazione che gli Stati Uniti intendono discutere a breve:

Dovrebbe generalmente registrare il livello di cooperazione già esistente, in particolare attraverso il lavoro del gruppo di lavoro transatlantico sui DPI, ovvero dovrebbe comprendere la cooperazione in relazione a paesi terzi; organizzazioni internazionali; questioni doganali; iniziative volontarie da parte dei portatori di interessi, assistenza tecnica e capacity building, sostegno alle PMI (compresi i siti Internet), ecc. A livello istituzionale sarebbe importante istituire un comitato per i DPI che garantisca trasparenza delle proprie attività e inclusione di un numero maggiore di portatori di interessi.

Un elemento negativo da rilevare è che l'iter di determinati progetti normativi statunitensi in settori molto importanti per i titolari dell'UE non sembra fare progressi al Congresso. È il caso, in particolare, dei disegni di legge sulla riforma dei brevetti (che affronta il problema dei "patent troll") e sulle aree del copyright identificate come interessi offensivi da parte dell'UE (diritti di diffusione, trasmissione e seguito).

Per quanto riguarda gli indicatori geografici, la discussione è stata incentrata sulla preparazione di un dibattito intersessionale prima del prossimo ciclo.

3.6 Concorrenza

L'UE e gli Stati Uniti hanno continuato le discussioni esplorando un possibile linguaggio comune per il capitolo sulla concorrenza (compresa la correttezza procedurale) su una base non pregiudizievole.

Le discussioni hanno consentito alle parti di individuare un ulteriore possibile accordo e iniziare a lavorare sui testi, soggetti ai rispettivi processi interni di autorizzazione e consultazione.

Articolo X. 1 (Principi generali): Gli Stati Uniti hanno confermato il loro accordo con la nozione, promossa dall'UE, di fissare dei principi generali.

X.2 (Quadro giuridico): Gli Stati Uniti hanno concordato di ricomprendervi il controllo delle concentrazioni. È stato concordato di fare riferimento alle rispettive leggi in nota.

X.3 (Attuazione): Il nuovo articolo unisce "Quadro giuridico e attuazione".

Gli Stati Uniti hanno concordato di mantenere il testo dell'UE sulla "non discriminazione" per evitare di usare il termine "persona" (concetto della legislazione statunitense sulla concorrenza);

(Correttezza procedurale) Le parti hanno continuato a esplorare modi possibili per indicare il linguaggio sensibile e le possibili linee rosse. L'UE ha ripetuto la propria preoccupazione che alcune delle proposte statunitensi possano essere interpretate come richieste all'UE di modificare il proprio sistema giuridico in vigore, su cui l'UE non può concordare. Le discussioni linguistiche hanno riguardato il possibile linguaggio accettabile (in accordo con le disposizioni di correttezza procedurale dell'UE) su:

  • i) informazione di accuse rivolte alle parti;
  • ii) "possibilità ragionevole di essere rappresentato da un legale"
  • iii) "relazionarsi con le autorità per la concorrenza della controparte su significative questioni legali, fattuali o procedurali";
  • iv) "possibilità ragionevole di stabilire tutti gli argomenti fattuali e legali rilevanti per la difesa di un'impresa"; e
  • v) "opportunità di riesaminare le prove in base a quanto ammissibile ai sensi delle rispettive leggi delle parti".

L'UE ha ribadito che il riferimento proposto dagli Stati Uniti alle "scadenze ragionevoli" aprirebbe la porta a controversie sull'interpretazione. Gli Stati Uniti hanno proposto di ridurre questo rischio con un linguaggio più generico.

Gli Stati Uniti (Dipartimento di giustizia) hanno ribadito che le decisioni giudiziarie non vengono pubblicate in forma scritta (in riferimento alle violazioni dei cartelli), ma hanno riconosciuto che esisteva una qualche forma di trasparenza attraverso i registri dei tribunali e l'accesso pubblico agli atti giudiziari, a volte ai comunicati stampa, ecc. Gli Stati Uniti, di conseguenza, propongono di non includere le questioni penali nell'obbligo di fornire decisioni scritte che vengono "rese pubbliche". L'UE ha ribadito che, al contrario delle sentenze di assenso statunitensi, le decisioni di impegno sono misure correttive volontarie offerte dalle parti e, dunque, qualsiasi formulazione dovrebbe rispettare pienamente l'impianto dell'articolo 9 Decisioni di impegno. Entrambe le parti hanno ricercato un linguaggio che esprimerebbe la possibilità di una risoluzione volontaria delle preoccupazioni relative alla concorrenza, rispettando le leggi in vigore.

Articolo X.4 dell'UE (applicazione della legislazione sulla concorrenza a tutte le imprese, incluse le imprese pubbliche): L'UE ritiene importante includere tale disposizione nel TTIP. L'UE ha fatto riferimento ancora un volta a un linguaggio simile accettato dagli Stati Uniti nell'US-Australia FTA e nell'accordo del Partenariato transpacifico e ha sollecitato gli Stati Uniti a considerare un linguaggio simile. L'UE ha chiarito che non sta cercando di modificare il diritto statunitense, ma sta semplicemente cercando di confermare nel testo le esenzioni dello Sherman Act (dottrina dell'azione di Stato), che corrisponderebbe alla formulazione dell'articolo 106 del TFUE. L'UE ha confermato la propria apertura nei confronti della posizione di tale articolo (capitolo sulla concorrenza o capitolo sulle imprese pubbliche), purché sia incluso da qualche parte.

X.4 (Cooperazione): Gli Stati Uniti hanno avanzato proposte per snellire il linguaggio, tuttavia senz'alcuna intenzione di modificare il contenuto dell'articolo. L'UE ha apprezzato che gli Stati Uniti siano pronti ad accettare il linguaggio relativo ai segreti aziendali (l'UE ha nuovamente ricordato agli Stati Uniti la sensibilità degli Stati membri dell'UE in merito alle informazioni riservate e ai segreti aziendali).

X.5 (Clausola di revisione): Entrambe le parti hanno concordato su un linguaggio comune. Le parti hanno confermato il loro accordo a mettere fra parentesi il periodo di revisione esatto e aspettare i risultati del Capitolo Generale.

X.7 (Composizione delle controversie): Entrambe le parti hanno concordato il linguaggio.

Le parti hanno concordato di consultarsi a livello interno sulla bozza di testo consolidato e di continuare a lavorare per eliminare le parentesi restanti.

Imprese di Stato (imprese pubbliche e sovvenzioni)

Le parti si sono confrontate in importanti discussioni sulla base delle rispettive proposte di testo. La proposta statunitense riguarda sia la parte "tradizionale" (non relativa alle sovvenzioni) delle disposizioni sulle imprese pubbliche, ma anche una parte sulle sovvenzioni, riguardante esclusivamente le imprese pubbliche. Dal momento che non vi è ancora accordo sulla richiesta dell'UE di ricomprendere tutti i livelli di governo e di estendere le norme sulle sovvenzioni a tutte le imprese, le discussioni si sono svolte su un'ipotetica base "supponendo che".

Imprese pubbliche (parte non relativa alle sovvenzioni)

L'UE ha riconfermato la propria posizione secondo la quale sarebbe necessaria una decisione politica per garantire che le future norme si applichino ai livelli di governo sub-federale (e non solo a livello centrale). L'Unione europea ha ricordato agli Stati Uniti che l'obiettivo dell'UE è negoziare un accordo ambizioso che stabilirebbe lo standard di riferimento per le norme sulle imprese pubbliche. Gli Stati Uniti hanno ribadito la propria posizione secondo la quale il TTIP non può essere visto come un risultato inferiore a quanto raggiunto nel Partenariato transpacifico.

Le discussioni sono state costruttive ed entrambe le parti hanno dimostrato la volontà di trovare soluzioni a numerose questioni. Gli Stati Uniti hanno chiarito la propria posizione discutendo alcune modifiche alla loro proposta di testo originale, ispirandosi al Partenariato transpacifico (esenzioni dei servizi finanziari, articolazione della norma di trattamento nazionale e trasparenza). Il fatto che l'UE abbia pubblicato il testo dei negoziati conclusi sul Vietnam ha contribuito alle discussioni. Le discussioni hanno dimostrato che le posizioni di UE e Stati Uniti sono simili su numerose definizioni fondamentali (monopoli, designazione, attività commerciali e considerazioni commerciali), sulle norme (considerazioni commerciali e non discriminazione, autorità delegata) e sulla trasparenza.

Tuttavia, è richiesto un ulteriore sforzo nei settori seguenti:

  • Definizione di impresa pubblica: Gli Stati Uniti hanno ripetuto la loro volontà di esaminare l'inclusione dell'aspetto del "controllo" nella definizione, come proposto dall'UE. Le discussioni hanno apportato idee utili e l'UE le approfondirà.
  • Diritti speciali o privilegi: A causa dei limiti di tempo, non vi è stata alcuna discussione in quest'occasione, ma l'UE approfondirà la questione nel prossimo ciclo. Il concetto è difficile per gli Stati Uniti.
  • Pratiche anticoncorrenziali in un mercato non monopolizzato: L'UE ha richiesto che tale articolo venga lasciato cadere o, in alternativa, che venga escluso dalle norme dei programmi di sviluppo. Anche in questo caso gli Stati Uniti hanno dimostrato la volontà di tenere in considerazione la richiesta dell'UE.
  • Trasparenza: A causa dei limiti di tempo, non si sono potute discutere tali disposizioni nel dettaglio, ma le discussioni continueranno la prossima volta.

Le parti hanno concordato uno scambio di informazioni fra le sessioni.

Sovvenzioni

Gli Stati Uniti hanno ribadito la propria posizione secondo la quale le imprese pubbliche dovrebbero essere trattate in modo diverso perché sono diverse, nel senso che esse possono non operare esattamente come aziende private e, di conseguenza, garantire un insieme di norme più severo. L'UE ha ripetuto la propria preoccupazione circa l'approccio squilibrato della proposta di testo statunitense che riguarda le sovvenzioni alle imprese pubbliche negli Stati membri dell'UE, ma non le sovvenzioni alle imprese pubbliche a livello sub-federale (statale) negli Stati Uniti.

L'UE ha ulteriormente ribadito la propria posizione secondo la quale, prima di dimostrare la volontà di impegnarsi in negoziati su disposizioni che affrontano specificamente la questione delle sovvenzioni alle imprese pubbliche, sarebbe necessario innanzitutto accordarsi su un piano comune riguardante le disposizioni relative alle sovvenzioni sia alle imprese pubbliche che a quelle private, in particolare per quanto concerne la trasparenza e le consultazioni. Gli Stati Uniti hanno preso nota della posizione dell'UE. Gli Stati Uniti sono intenzionati a prendere in considerazione di impegnarsi a condizione che l'UE intenda prendere in considerazione norme specifiche per le imprese pubbliche e la pesca. Per quanto riguarda le sovvenzioni ai servizi, gli Stati Uniti hanno espresso esitazione a impegnarsi al di fuori delle imprese pubbliche. Gli Stati Uniti avevano inoltre intenzione di prendere in considerazione le proposte dell'UE riguardanti le sovvenzioni vietate, purché limitate alle imprese pubbliche.

Nelle loro discussioni, le parti si sono concentrate in particolare sulla definizione di sovvenzione ("assistenza a carattere non commerciale"), sul trattamento dei trasferimenti interni e sul concetto di "imputabilità", soprattutto nell'ambito della proposta statunitense riguardante le imprese pubbliche che sovvenzionano altre imprese pubbliche. In tali discussioni, le parti hanno esaminato il "test dei cinque fattori" statunitense (sviluppato in alcuni casi di DVC) e la giurisprudenza in materia, nonché l'interazione con la norma dell'"autorità delegata" e il concetto di "ente pubblico" dell'OMC. Le parti hanno inoltre discusso il concetto di "specificità regionale" dell'UE. Gli Stati Uniti hanno espresso la volontà di chiarire i concetti di "prestazioni" e "specificità" nella loro proposta per una definizione di sovvenzione. Le parti hanno concordato uno scambio di informazioni fra le sessioni.

3.7 Protezione degli investimenti

Per quanto riguarda la protezione degli investimenti, le discussioni si sono concentrate sulle definizioni, sull'espropriazione e sul trasferimento. L'UE ha fornito ulteriori spiegazioni sulla propria proposta di testo inviata il 12 novembre 2015. L'UE e gli Stati Uniti si sono impegnati in un confronto approfondito dei rispettivi approcci, con l'obiettivo di individuare settori che richiederanno ulteriori discussioni sostanziali nei cicli futuri (soprattutto il trattamento giusto ed equo) e di consolidare i rispettivi testi.

Per quanto riguarda la risoluzione di controversie sugli investimenti, lo scambio di vedute sulle rispettive proposte di testo si è concentrato principalmente sulla comprensione dei rispettivi approcci e sull'individuazione di zone di convergenza. Gli Stati Uniti hanno rivolto principalmente domande fattuali e volte ad esaminare le intenzioni dell'UE e gli obiettivi previsti dalle nuove disposizioni della proposta dell'UE.

Le discussioni relative a "definizioni e ambito di applicazione" sono state generiche. Si è riscontrata un certa convergenza sull'intenzione condivisa alla base dell'"approccio per conto di" nell'ambito della definizione di "ricorrente", nonché l'accordo di principio sulla definizione di "convenuto". Le parti hanno anche concordato in linea di principio di includere le definizioni sulle diverse norme cui si fa riferimento nella presente sezione, fra cui le "norme di trasparenza CNUDCI", la "convenzione ICSID", le "norme aggiuntive di facilitazione ICSID", la "convenzione di New York" e le "norme di arbitrato CNUDCI".

Per quanto riguarda la risoluzione amichevole, gli Stati Uniti hanno concordato sul principio secondo il quale qualsiasi risoluzione di controversia alternativa è positiva e hanno espresso interesse sulla motivazione dell'UE relativa alla richiesta di comunicare al comitato una soluzione concordata reciprocamente. Sulla consultazione, gli Stati Uniti hanno inoltre richiesto spiegazioni circa l'obiettivo perseguito dall'UE attraverso l'obbligatorietà delle consultazioni ai sensi dell'accordo, nonché su come ciò potrebbe avere un potenziale impatto sulle tempistiche.

Le parti hanno inoltre discusso l'articolo sul Consenso all'arbitrato, dove sono state individuate alcune comunanze e alcune differenze strutturali. Per quanto riguarda la presentazione di un reclamo, alcuni hanno condiviso l'opinione sul requisito di avere perdite o danni derivanti da una violazione e anche sulle norme di procedura che si dovrebbero applicare in una controversia nell'ambito dell'accordo TTIP e che dovrebbero essere considerate di natura dinamica (ovvero che si modificano con il tempo). Per quanto riguarda il finanziamento di terzi, gli Stati Uniti hanno spiegato che questo tipo di finanziamento non è comune negli Stati Uniti. È stato inoltre discusso l'articolo sugli altri reclami, sul quale le parti hanno trovato un accordo parziale relativo alle rispettive intenzioni delle parti di evitare procedimenti paralleli e multipli, nonché alle disposizioni che consentano una rapida archiviazione dei reclami immotivati.

Le parti hanno inoltre individuato numerosi settori in cui vi è ampio consenso, compreso l'approccio assunto in relazione alle obiezioni preliminari in una controversia, l'approccio sulla trasparenza e sull'accesso pubblico ai procedimenti e lo status della parte non contestataria in un procedimento. Altre aree discusse comprendevano un articolo sulla possibilità di controllo da parte delle parti Contraenti sull'interpretazione dell'Accordo, la prevenzione di procedimenti paralleli e multipli, nonché la possibilità di consentire una rapida archiviazione dei reclami immotivati. In questo ciclo non sono state affrontate altre disposizioni, quali il Tribunale di prima istanza e la Corte d'appello.

3.8. Risoluzione di controversie Stato contro Stato

Questo ciclo è stato dedicato a intense discussioni sulla proposta di compromesso sulla conformità, in vigore nell'UE e nuova per gli Stati Uniti, affrontata appena prima del dodicesimo ciclo. Siamo riusciti a individuare i settori fondamentali di convergenza, che comprendono il diritto di richiedere un periodo di tempo ragionevole per la conformità ("RPT") e la sequenza fra la revisione della conformità e la sospensione degli obblighi, ma con un considerevole snellimento dei procedimenti di conformità e arbitrato delle sanzioni in caso di continua mancanza di conformità della parte convenuta dopo la scadenza dell'RPT. Restano alcune differenze concettuali, soprattutto per quanto riguarda lo standard per la revisione del livello delle sanzioni e quale parte può richiedere un quadro di conformità durante le sanzioni. Si è concordato di sistemare ulteriormente il testo consolidato congiunto fra le sessioni. Gli Stati Uniti si sono inoltre impegnati a rispondere alla proposta dell'UE sulla mediazione nel prossimo ciclo, dal momento che non erano preparati per questo nel presente ciclo.

1)
NDC: European Committee on Standardization, Commissione europea sulla standardizzazione. Promuove l'armonizzazione tecnica volontaria
2)
NDC: European Committee for Electrotechnical Standardization, Commissione europea per la standardizzazione elettrotecnica. E' responsabile della standardizzazione europea
3)
NDC: Technical Barriers to Trade, ostacoli tecnici agli scambi
4)
NDC: United States Trade Representative, l'agenzia governativa statunitense che si occupa di politica commerciale
5)
NDC: Member Styates, Stati membri
6)
NDC: Food and Drug Administration, l'agenzia federale statunitense incaricata di proteggere e promuovere la salute pubblica
7)
Joint Audit Programme (Programma congiunto di revisione) della European Medicines Agency, l'agenzia europea per i medicinali
8)
NDC: Svezia, Grecia, Ungheria
9)
NDC: ultravioletti
10)
NDC: International Organization for Standardization. Organizzazione intrnazionale per la standardizzazione
11)
NDC: l'agenzia governativa statunitense che si occupa di sicurezza stradale
12)
NDC: United Nations Economic Commission for Europe, una commissione regionale delle Nazioni Unite; il riferimento é all'UNECE Inland Transport Committee (Commissione UNECE per il trasporto interno), che svolge funzioni di segreteria per il World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29), il forum mondiale per l'armonizzazione della normativa relativa ai veicoli
13)
NDC: il riferimento é alla 170ma sessione del forum mondiale per l'armonizzazione della normativa dei veicoli in programma a Ginevra dal 15 November 2016
14)
NDC: World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, forum mondiale per l'armonizzazione della normativa relativa ai veicoli
15)
NDC: il direttorato della Commissione Europea per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le piccole e medie imprese
16)
NDC: Global Unique Device Identification Database, il database per l'identificazione univa del dispositivo della FDA, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici
17)
NDC: International Medical Device Regulators Forum, il forum internazionale volontario di coloro che si occupano di regolamentazione dei dispositivi medici
18)
NDC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione
19)
NDC: é il forum internazionale che unisce le industrie dei seminconduttori per trattare questioni di portata planetaria
20)
NDC: l'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
21)
NDC: il regolamento europeo per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
22)
NDC: il riferimento é al Codex Alimentarius, la commissione della FAO e dell'Organizzazione mondiale della sanità incaricata di proteggere la salute dei consumatori e assicurare la correttezza degli scambi internazionali
23)
NDC: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
24)
NDC: Siatema armonizzato, un sistema internazionale standardizzato che classifica ogni singolo prodotto attraverso l'uso di una serie di numeri
25)
NDC: piccole e medie imprese
26)
NDC: proprietà intellettuale
27)
NDC: Trade Promotion Authority