LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP

CAPO [ ]

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

PROPOSTE CONSOLIDATE

CAPO X

Misure sanitarie e fitosanitarie

[Nota: coerentemente con le raccomandazioni indicate nella relazione del gruppo di lavoro UE-Stati Uniti ad alto livello su occupazione e crescita, le parti intendono creare un capitolo "SPS-plus" fondato sui principi chiave dell'accordo SPS dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), anche per quanto riguarda gli aspetti scientifici, mantenendo al contempo la capacità delle parti di raggiungere il livello di protezione adeguato per la vita e la salute di esseri umani, animali o vegetali.]

[UE: Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

1. Agevolare il più possibile il commercio fra le parti, mantenendo al contempo il diritto di ciascuna di esse a proteggere la vita e la salute di persone, animali o vegetali nel rispettivo territorio e in modo conforme ai rispettivi sistemi normativi nonché ai processi di valutazione del rischio, di gestione del rischio e di sviluppo delle politiche;

2. Garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) delle parti non creino inutili ostacoli al commercio;

3. Attuare ulteriormente l'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SPS dell'OMC);

4. Basarsi sull'accordo veterinario, completamente integrato nel presente capo, e ampliarne l'ambito di applicazione;

5. Migliorare la comunicazione e la cooperazione riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie fra le parti;

6. Migliorare la coerenza, la prevedibilità e la trasparenza delle misure SPS di ciascuna parte;

7. Fornire un quadro per il dialogo e la cooperazione al fine di favorire la protezione e il benessere degli animali e giungere a una nozione comune relativa alle norme in materia di benessere degli animali.]

Articolo X.1: Portata [e campo di applicazione]

Il presente capo [Stati Uniti: , salvo se diversamente specificato,] si applica a tutte le misure SPS che possono interessare, in modo diretto o indiretto, il commercio fra le parti.

[UE: Il presente capo si applica altresì alla collaborazione in materia di benessere degli animali.]

Articolo X.2 [UE: Diritti e obblighi / ] Conferma dell'accordo SPS

Le parti confermano i loro diritti e obblighi [Stati Uniti: reciproci] derivanti dall'accordo SPS [dell'OMC].

[UE: Il presente capo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle parti ai sensi dell'accordo concluso dall'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati.

Le parti ricorrono alle risorse necessarie per attuare in modo efficace il presente capo.]

Articolo X.3: Autorità competenti [Stati Uniti: e punti di contatto]

[UE: Ai fini del presente capo, le autorità competenti di ciascuna parte sono quelle elencate {all'allegato 2}. Ciascuna parte informa l'altra in merito a qualsiasi modifica alle autorità competenti sopraccitate.]

[Stati Uniti: A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte fornisce all'altra per iscritto le seguenti informazioni:

  • a) per quanto riguarda le autorità competenti di ciascuna parte incaricate di sviluppare, attuare e applicare le misure SPS che possono interessare il commercio fra le parti;
    • i) una descrizione di ciascuna autorità, compresi gli incarichi specifici di ciascuna, nonché
    • ii) un punto di contatto in seno a ciascuna autorità; nonché
  • b) il nome e le informazioni di contatto di un rappresentante della parte legittimato a ricevere corrispondenza o richieste dell'altra parte riguardo a questioni connesse al presente capo.

Ciascuna parte trasmette quanto prima all'altra parte qualsiasi modifica sostanziale alle informazioni sopraccitate.]

Articolo X.4: Equivalenza

[UE: 1. La parte importatrice considera le misure sanitarie e fitosanitarie della parte esportatrice equivalenti alle proprie, se la parte esportatrice dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le sue misure sono conformi al livello adeguato di protezione stabilito dalla parte importatrice.]

[UE: 2. L'equivalenza può essere riconosciuta in riferimento a una singola misura e/o a gruppi di misure e/o a sistemi applicabili a un settore o a parte di un settore. Per la determinazione, il riconoscimento e la conferma dell'equivalenza, le parti seguono i principi definiti negli orientamenti disponibili degli organismi internazionali di normazione1) riconosciuti dall'accordo SPS dell'OMC, nonché nelle disposizioni dell'{allegato IV}, se del caso.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte riconosce che il commercio fra di esse può essere favorito se viene determinato che le misure SPS dell'altra parte raggiungono un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria equivalente a quello raggiunto dalle proprie misure SPS. Ciascuna parte permette di effettuare le determinazioni di equivalenza sopraccitate in merito a una singola misura, per quanto riguarda un prodotto, una categoria di prodotti o l'intero sistema.

2. Nel determinare se una misura SPS di una parte soddisfi il livello adeguato di protezione della parte che effettua la valutazione, ciascuna parte tiene in considerazione, se del caso, i seguenti elementi:

  • a) le decisioni del comitato SPS dell'OMC;
  • b) l'operato delle organizzazioni internazionali pertinenti; nonché
  • c) la conoscenza acquisita attraverso l'esperienza con le pertinenti autorità competenti dell'altra parte.

3. Ciascuna parte segue la procedura definita nell'allegato X, sezione A, in merito alle determinazioni di equivalenza.]

[UE: 3. La parte importatrice è l'unico soggetto abilitato a determinare, in conformità del proprio ordinamento amministrativo e legislativo, se la misura sanitaria applicata dalla parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria da essa richiesto.

4. Qualora la parte importatrice abbia concluso una determinazione di equivalenza positiva, la parte importatrice adotta le misure normative e/o amministrative necessarie ad attuarla senza indebito ritardo e solitamente entro sei mesi.

5. Se necessario e obiettivamente giustificato, le parti possono identificare condizioni particolari che, unitamente alle misure della parte esportatrice, permetteranno di raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice.

6. {L'allegato V} definisce:

  • a) le aree per le quali la parte importatrice riconosce, come equivalenti alle proprie, le misure della parte esportatrice, e
  • b) le aree per le quali la parte importatrice riconosce che il rispetto delle specifiche condizioni speciali, oltre alle misure della parte esportatrice, permette di raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice.

7. Le parti possono concordare certificati sanitari o fitosanitari semplificati per i prodotti a cui è stata riconosciuta l'equivalenza.]

[Stati Uniti: Articolo X.5: Prove scientifiche e rischio

2)Nota: devono essere considerate le disposizioni supplementari finalizzate a migliorare l'utilizzo di prove scientifiche nel processo decisionale SPS.

1. Nell'effettuare una valutazione del rischio adeguata alle circostanze, ciascuna parte garantisce di prendere in considerazione:

  • a) le pertinenti prove scientifiche disponibili, compresi i dati e le informazioni quantitativi e qualitativi; nonché
  • b) gli orientamenti pertinenti del comitato SPS dell'OMC e le norme internazionali, gli orientamenti e le raccomandazioni relativi al rischio in questione.

2. Prima di adottare un regolamento SPS, ciascuna parte valuta (alla luce dei risultati di qualsiasi valutazione di rischio effettuata o a cui viene fatto riferimento nello sviluppo del regolamento SPS) qualsiasi alternativa per raggiungere il livello adeguato di protezione considerato dalla parte o identificata tramite osservazioni pubbliche comunicate tempestivamente, compresa, qualora sollevata, l'alternativa di non adottare alcun regolamento. Ciascuna parte conduce la valutazione sopraccitata al fine di garantire la conformità con l'obbligo della parte sancito dall'accordo SPS all'articolo 5, paragrafo 6.

3. Ciascuna parte garantisce che qualsiasi valutazione del rischio che effettua in merito allo sviluppo o alla revisione di un regolamento SPS sia, in circostanze normali 3), resa disponibile in Internet per consentire al pubblico di esaminarla ed esprimere osservazioni. Ciascuna parte garantisce che tutte le rispettive autorità competenti incaricate di effettuare una valutazione del rischio tengano in considerazione qualsiasi osservazione pertinente ricevuta dalla parte durante il periodo in cui alle parti interessate è permesso fornire osservazioni pubbliche, e, se del caso, la revisione della valutazione del rischio. Inoltre, le parti garantiscono che, su richiesta, qualsiasi loro autorità competente legittimata ad effettuare la valutazione del rischio o che potrebbe impiegare la medesima valutazione nell'ambito dello sviluppo o della revisione di un regolamento SPS discuta tempestivamente con l'altra parte in merito a qualsiasi questione sollevata dall'altra parte nelle sue osservazioni relative alla valutazione del rischio, comprese le possibili alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della parte.

4. Nel momento in cui una parte renda disponibile una valutazione del rischio alle osservazioni del pubblico, deve comprendere i seguenti punti:

  • a) in che modo la valutazione sia adeguata alle circostanze del rischio specifico in questione e in che modo tenga in considerazione le prove scientifiche pertinenti, compresi dati e informazioni quantitativi o qualitativi;
  • b) in che modo la valutazione tenga, eventualmente, in considerazione le norme internazionali pertinenti, gli orientamenti e le raccomandazioni riguardanti i rischi in questione; nonché
  • c) in che modo la valutazione tenga in considerazione tutte le tecniche di valutazione del rischio sviluppate dalle organizzazioni internazionali pertinenti.

5. Nell'emettere o nel presentare qualsiasi decisione amministrativa definitiva per un regolamento SPS, la parte rende accessibile al pubblico, su Internet, chiarimenti riguardanti:

  • a) il rapporto fra il regolamento e la prova scientifica e l'informazione tecnica, compresa qualsiasi valutazione del rischio e qualsiasi altra analisi o informazione che l'autorità di regolamentazione abbia preso in considerazione nel preparare il regolamento, nonché in che modo le condizioni specifiche delineate nel regolamento fanno fronte ai rischi che il regolamento si propone di trattare;
  • b) qualsiasi alternativa ritenuta, dalle osservazioni del pubblico o da una parte, significativamente meno restrittiva per il commercio; nonché
    • i) l'eventuale mancanza di alternative, fra quelle sopraccitate, significativamente meno restrittive per il commercio;
    • ii) l'eventualità che le alternative sopraccitate abbiano soddisfatto il livello adeguatodi protezione della parte o che siano state tecnicamente o economicamente praticabili; nonché
    • iii) le motivazioni che l'hanno condotta alla scelta della misura indicata nella decisione amministrativa definitiva.

6. Qualora un'autorità di regolamentazione di una parte presenti una proposta in merito a una misura SPS da presentare, per approvazione, a un comitato composto da rappresentanti nazionali e:

  • a) il comitato respinga o modifichi la proposta; oppure
  • b) l'autorità di regolamentazione di una parte modifichi la proposta in seguito ai riscontri, compreso qualunque rifiuto, del comitato

qualsiasi membro del comitato o dell'autorità di regolamentazione della parte, a seconda dei casi, rende pubblicamente disponibile una spiegazione di quanto è alla base del rifiuto o della modifica della proposta, indicando anche in quale misura tale decisione è sostenuta da prove scientifiche pertinenti e da informazioni e analisi tecniche, compresa qualsiasi valutazione del rischio.

7. Ciascuna parte che adotti temporaneamente una misura SPS, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che influenza il commercio fra le parti spiega, su richiesta precisa:

  • a) per quanto possibile, tutte le alternative, significativamente meno restrittive al commercio, prese in considerazione e perché tali alternative non raggiungono il livello adeguato di protezione della parte o non sono tecnicamente o economicamente praticabili;
  • b) il suo punto di vista sulle osservazioni e informazioni presentate dall'altra parte;
  • c) le informazioni supplementari ritenute opportune. [Stati Uniti: Il presente articolo non si applica ad alcuna misura SPS conforme alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni internazionali necessari per una valutazione del rischio più obiettiva e per progetti finalizzati a ottenere le informazioni sopraccitate; nonché
  • d) in quali circostanze, e se possibile quando, prenderà nuovamente in esame la possibilità di mantenere o modificare la misura.]

Articolo X.6: Adeguamento alle condizioni regionali [Stati Uniti: in materia di organismi nocivi e malattie]

[UE: Animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale]

[UE: 1. Le parti riconoscono il principio di suddivisione in zone e concordano di applicarlo ai loro scambi.]

[UE: 6. Le parti riconoscono, inoltre, il concetto di compartimentazione e convengono di cooperare sulla medesima questione.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte riconosce che l'adeguamento delle misure SPS alle condizioni regionali relative a organismi nocivi e malattie può agevolare il commercio. Ciascuna parte provvede affinché tale adeguamento possa essere effettuato sulla base di un'area o zona, luogo di produzione o sottopopolazione. {non limitato ai prodotti animali}]

[UE: 2. La parte importatrice riconosce la qualifica sanitaria delle regioni, definita dalla parte esportatrice, in relazione alle malattie degli animali e alle malattie connesse all'acquacoltura indicate nell'{allegato II}.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo X.18 del presente capo {Misure di emergenza}, la parte importatrice riconosce le decisioni in materia di suddivisione in zone adottate dalla parte esportatrice secondo i criteri enunciati nell'allegato III qualora una regione sia colpita da una o più delle malattie elencate nell'{allegato II}.]

[Stati Uniti: 2. Le autorità competenti di ciascuna parte collaborano per definire le misure di gestione del rischio da applicare agli scambi fra le parti nel caso in cui le parti abbiano effettuato modifiche, in materia di qualifica sanitaria o concernente gli organismi nocivi, nella delimitazione del loro territorio. {non limitato ai prodotti animali}

3. Ciascuna parte riconosce, solitamente, le delimitazioni dell'altra parte situate nel territorio di quest'ultima. {non limitato ai prodotti animali}]

[UE: 4. La parte esportatrice fornisce, su richiesta della parte importatrice, tutte le spiegazioni e i dati atti a giustificare le determinazioni e le decisioni di cui al presente articolo, e può richiedere consultazioni tecniche ai sensi dell'articolo 15 {Consultazione tecnica}. La parte importatrice valuta le informazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. Qualsiasi verifica richiesta dalla parte importatrice è trattata a norma dell'articolo [ ] {Controllo e verifica} ed entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di verifica. Le parti si impegnano a evitare inutili interruzioni agli scambi.

5. Qualora una parte ritenga che una particolare regione abbia una qualifica speciale per quanto riguarda una malattia specifica diversa da quelle elencate all'{allegato II} e che soddisfi i criteri definiti al capo 1, paragrafo 2, del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la stessa parte può richiedere il riconoscimento della qualifica citata. La parte importatrice può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di animali vivi e di prodotti animali. Le garanzie inerenti a malattie specifiche sono indicate nell'{allegato IV}.]

[Stati Uniti: 4. Ciascuna parte, nel determinare la qualifica sanitaria o concernente gli organismi nocivi riguardante una specifica delimitazione situata nell'altra parte, prende in considerazione, se del caso, i seguenti elementi:

  • a) le decisioni del comitato SPS dell'OMC;
  • b) l'operato delle organizzazioni internazionali pertinenti; nonché
  • c) le conoscenze acquisite attraverso l'esperienza con le autorità sanitarie o fitosanitarie competenti della parte esportatrice.

5. Ciascuna parte segue le procedure definite nell'allegato X, sezione B, per quanto riguarda una richiesta proveniente dall'altra parte, per determinare che una delimitazione specifica è indenne da una malattia o un organismo nocivo specifici.]

[Stati Uniti: Nota: L'allegato X.B sarà presentato successivamente]

[UE: Vegetali e prodotti di origine vegetale

7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo X.18 {Misure di emergenza}, ciascuna parte riconosce la qualifica fitosanitaria della parte esportatrice, determinata dalla parte esportatrice ai sensi delle seguenti disposizioni:

  • a) Le parti riconoscono i concetti di "aree indenni da organismi nocivi", "luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi", nonché di aree a bassa diffusione di organismi nocivi ai sensi delle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) della CIPV/FAO, e di "zone protette" ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che concordano di applicare ai loro scambi.
  • b) Nella definizione o mantenimento di misure fitosanitari, la parte importatrice prende in considerazione zone indenni da organismi nocivi, luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi, aree a bassa diffusione di organismi nocivi, nonché zone protette definite dalla parte esportatrice.
  • c) La parte esportatrice indica all'altra le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi e i siti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone protette o le aree a bassa diffusione di organismi nocivi e, su richiesta, fornisce una spiegazione completa e i dati di sostegno conformemente alle norme ISPM pertinenti o in altro modo ritenuto opportuno. Salvo il caso in cui la parte importatrice sollevi obiezioni e richieda consultazioni entro 90 giorni, la decisione in materia di regionalizzazione così comunicata è compresa e accettata.
  • d) Le consultazioni di cui alla lettera c) sono attuate conformemente all'articolo 15 {Consultazione tecnica}. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari richieste entro 90 giorni dopo il ricevimento. Qualsiasi verifica richiesta dalla parte importatrice è trattata a norma {dell'articolo [ ] Controllo e verifica} ed entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta di verifica, tenendo in considerazione il ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.]

Articolo X.7: Trasparenza [Stati Uniti: dei regolamenti sanitari e fitosanitari]

[UE: Notifica:

1. Senza indebito ritardo, ciascuna parte notifica all'altra:

  • a) modifiche significative nella qualifica sanitaria o concernente gli organismi nocivi, come la presenza e l'evoluzione di malattie di cui all'{allegato II, Procedura di riconoscimento delle condizioni regionali};
  • b) modifiche alle loro rispettive misure sanitarie o fitosanitarie;
  • c) risultati di rilevanza epidemiologica riguardanti le malattie degli animali non indicate nell'allegato II, o che rappresentano nuove malattie;
  • d) rilevanti questioni di sicurezza alimentare relative ai prodotti commerciati fra le parti; nonché
  • (qualsiasi cambiamento significativo nella struttura e nell'organizzazione delle loro autorità competenti.

Scambio di informazioni:

2. Le parti si impegnano a scambiarsi le informazioni concernenti altre questioni pertinenti compresi:

  • a) su richiesta, i risultati dei controlli ufficiali di una parte e di una relazione riguardante i risultati dei controlli effettuati;
  • b) i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 13 {Controlli all'importazione e tariffe} in caso di partite di prodotti rifiutate o non conformi;
  • c) su richiesta, le analisi di rischio e i pareri scientifici rilevanti ai fini del presente capo e resi disponibili sotto la responsabilità di una parte.

3. Salvo diversa decisione del Comitato di cui all'articolo 18 {Comitato congiunto di gestione}, qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 siano state rese disponibili tramite notifica all'OMC o ad altro organismo di normazione internazionale conformemente alle norme pertinenti, le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, in quanto applicabili alle informazioni citate, sono soddisfatte.]

[Stati Uniti: 1. Durante il periodo descritto al paragrafo 2, qualora un'autorità di regolamentazione di una parte stia sviluppando un regolamento SPS, in circostanze normali 4), deve rendere disponibile al pubblico su Internet:

  • a) il testo del regolamento che sta sviluppando;
  • b) qualsiasi valutazione del rischio, nonché le prove scientifiche e le informazioni tecniche, e qualsiasi altra analisi e informazione a cui fa riferimento l'autorità di regolamentazione, a sostegno del regolamento e una spiegazione sul modo in cui tali prove, informazioni e analisi sono di sostegno al regolamento;
  • c) una spiegazione del modo con cui il regolamento, compresi suoi obiettivi, raggiunge gli obiettivi, la logica alla base delle caratteristiche fondamentali del regolamento, e qualsiasi alternativa principale considerata; nonché
  • d) il nome e le informazioni di contatto di un funzionario che possa essere contattato per domande relative al regolamento.

2. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1:

  • a) dopo che l'autorità competente della parte abbia sviluppato un testo per il regolamento contenente dettagli sufficienti che permettano alle persone di valutare come il regolamento, se adottato, influenzerebbe i loro interessi; nonché
  • b) prima che l'autorità competente della parte che sta sviluppando la misura termini o presenti qualsiasi decisione amministrativa definitiva relativa al regolamento affinché tale autorità prenda in considerazione osservazioni ricevute tempestivamente e, se del caso, riveda il regolamento.

3. Qualora un'autorità di regolamentazione di una parte stia sviluppando un regolamento SPS e renda disponibili al pubblico le informazioni indicate al paragrafo 1, la parte garantisce che qualsiasi persona, indipendentemente dal domicilio, abbia la possibilità, con termini non meno favorevoli di qualsiasi persona della parte, di presentare all'autorità di regolamentazione osservazioni sul regolamento, comprese le osservazioni presentate per iscritto e con altri mezzi ai sensi delle informazioni indicate nel paragrafo 1. La parte rende quanto prima disponibile al pubblico qualsiasi osservazione ricevuta sul regolamento, fatto salvo quanto necessario a tutelare informazioni riservate o custodire informazioni a carattere personale o contenuti inadeguati, nel qual caso la parte garantisce di rendere disponibile al pubblico una versione che non riporti tali informazioni o che riporti una sintesi dell'osservazione priva di tali informazioni.

4. Nel determinare il periodo di tempo durante il quale le persone interessate possono presentare osservazioni sul regolamento, ciascuna parte prende in considerazione le decisioni pertinenti del comitato SPS dell'OMC.

5. Qualora un'autorità di regolamentazione di una parte emetta una decisione amministrativa definitiva per un regolamento SPS, ciascuna parte rende altresì disponibile al pubblico:

  • a) il testo del regolamento;
  • b) una spiegazione del regolamento, compresi i suoi obiettivi e il modo con cui il regolamento raggiunge i medesimi obiettivi, e la logica alla base delle caratteristiche fondamentali del regolamento (qualora sia diversa dalla spiegazione fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c));
  • c) le opinioni dell'autorità di regolamentazione sulle questioni essenziali sollevate nelle osservazioni; nonché
  • d) una spiegazione della natura e del motivo di tutte le revisioni pertinenti al regolamento dal momento in cui la parte lo ha reso disponibile per le osservazioni del pubblico.

6. Ciascuna parte pubblica, in formato cartaceo o elettronico, tutti i regolamenti SPS definitivi in un'unica gazzetta ufficiale o sito Internet. Ciascuna parte pubblica, su questa unica gazzetta ufficiale o sito Internet, il testo di qualsiasi regolamento SPS che stia sviluppando e che rende disponibile al pubblico conformemente ai paragrafi 1 e 2.]

[UE: Articolo X.8: Eliminazione delle misure di controllo superflue

1. Le parti riconoscono reciprocamente le rispettive autorità competenti incaricate di garantire che stabilimenti, strutture e prodotti ammissibili all'esportazione soddisfino le condizioni sanitarie o fitosanitarie applicabili della parte importatrice.

2. La parte importatrice accetta strutture o stabilimenti che sono stati autorizzati ed elencati dalla parte esportatrice senza nuova ispezione, certificazione da parte di terzi o qualsiasi altra garanzia supplementare.]

Articolo X.9 [UE: Controlli e verifiche] [Stati Uniti: Controlli e ispezioni]

[UE: 1. Al fine di mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, ciascuna parte ha il diritto di effettuare un controllo, una verifica, o entrambe, in modo completo o parziale di tutto il sistema di controllo dell'altra parte. I controlli seguono un approccio fondato sui sistemi che fa riferimento alla valutazione di un campione di procedure, documenti o atti del sistema e, se richiesto, di una serie di siti.

2. La natura e la frequenza dei controlli e delle verifiche sono determinate dalla parte importatrice tenendo in considerazione i rischi intrinseci del prodotto, il riepilogo dei passati controlli all'importazione e altre informazioni disponibili, come controlli e ispezioni effettuate dall'autorità competente della parte esportatrice.

3. Ai fini del paragrafo 1, la parte importatrice si impegna a fare riferimento ai controlli e alle verifiche effettuate dall'autorità competente della parte esportatrice.

4. I controlli e le verifiche sono effettuati conformemente all'{allegato VII} e in conformità degli orientamenti internazionali concordati 5).

5. Le procedure di verifica possono comprendere, ma non in via esaustiva:

  • a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo attuato dalla parte esportatrice, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica, e
  • b) controlli e ispezioni in loco su una serie di siti selezionati nell'ambito di applicazione del controllo.

6. Per l'Unione, le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Commissione europea. Gli enti statunitensi menzionati all'{allegato I} agevolano l'espletamento di dette verifiche da parte della Commissione.

7. Per gli Stati Uniti, le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dagli organismi statunitensi di cui all'allegato I. L'Unione europea agevola l'espletamento di dette verifiche da parte di tali enti.

8. È necessario che qualsiasi misura adottata come conseguenza dei controlli e delle verifiche sia proporzionata ai rischi identificati. Se richiesto, le consultazioni tecniche relative alla situazione saranno svolte conformemente all'articolo X.17 {Consultazione tecnica}. Le parti valutano qualsiasi informazione fornita tramite le citate consultazioni.

9. Entrambe le parti possono pubblicare i risultati e le conclusioni delle procedure di verifica.

10. Ciascuna parte sostiene i rispettivi costi associati al controllo o alla verifica.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte effettua i controlli riguardo alle autorità competenti dell'altra parte conformemente all'allegato X-C.

Nota: L'allegato X.C sarà presentato successivamente

2. Ciascuna parte riconosce che, al fine di verificare la conformità con le misure SPS applicabili e con tutti i requisiti applicabili concordati dalle parti, una parte può ispezionare locali, laboratori e altre strutture rilevanti nel territorio dell'altra parte.]

[Stati Uniti: Nota: vanno considerate disposizioni intese a prevenire la comunicazione di informazioni della sfera privata e di informazioni commerciali riservate]

Articolo X.10: [UE: Certificati di esportazione] [Stati Uniti: Certificazione]

[UE: 1. Qualora una parte richieda un certificato di esportazione per l'importazione di un prodotto, il medesimo certificato deve basarsi sui principi definiti dalle norme internazionali del Codex Alimentarius, del CIPV e dell'OIE.

2. In merito alla certificazione di vegetali, prodotti di origine vegetale e prodotti regolamentati, le autorità competenti applicano i principi definiti dalla FAO nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie n. 7 "Sistema di certificazione delle esportazioni" e n. 12 "Orientamenti per i certificati fitosanitari".

3. Qualora sia richiesto un certificato sanitario ufficiale per l'importazione di una partita di animali vivi o di prodotti di origine animale e se la parte importatrice ha riconosciuto le misure della parte esportatrice come equivalenti alle proprie, le parti utilizzano modelli di attestati sanitari semplificati previsti all'{allegato VIII}, salvo diverso accordo comune delle parti. Le parti possono altresì definire i modelli di attestati per altri prodotti, qualora decidano di comune accordo in tal senso, conformemente all'articolo X.15 {Comitato congiunto di gestione}.

4. I certificati originali o gli altri documenti originali possono essere trasmessi tramite posta o con metodi sicuri di trasmissione elettronica di dati che offrano garanzie di certificazione equivalenti. Le parti cooperano nell'attuazione delle procedure di certificazione elettroniche conformemente alle disposizioni di cui all'{allegato VIII}.]

[Stati Uniti: 1. Ciascuna parte si impegna a utilizzare mezzi diversi dalla certificazione per dimostrare che le importazioni dell'altra parte soddisfano il suo livello adeguato di protezione o i requisiti SPS applicabili. Per favorire la garanzia che qualsiasi requisito di certificazione, compreso qualsiasi requisito di attestazione o informazione, sia applicato solo nella misura necessaria a proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale, ciascuna parte garantisce che i rispettivi moduli di certificazione:

  • a) siano preparati in modo da evitare l'imposizione di oneri non necessari alle autorità di regolamentazione e certificazione dell'altra parte, comprese le duplicazioni di attestati;
  • b) siano adattati per riconoscere le autorità competenti dell'altra parte e agevolino la loro facoltà di rilasciare le certificazioni richieste; e 6)
  • c) tengano in considerazione le decisioni rilevanti del comitato SPS dell'OMC, le norme internazionali, gli orientamenti, le raccomandazioni e le determinazioni delle parti riguardo alle condizioni e all'equivalenza regionali.

2. Ciascuna parte assiste, su richiesta, l'altra parte nella determinazione dell'autenticità di certificati specifici.

3. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono modelli di certificati che tengano in considerazione la situazione commerciale fra le parti. Nella misura del possibile, ciascuna parte basa le proprie condizioni di certificazione per le importazioni provenienti dall'altra parte sui citati modelli di certificati.]

[UE: Articolo X.11: Agevolazione degli scambi/Condizioni

Procedure sanitarie e fitosanitarie per le importazioni

1. Le procedure sanitarie e fitosanitarie sono definite allo scopo di minimizzare gli effetti negativi del commercio e semplificare e accelerare la procedura di approvazione e sdoganamento garantendo al contempo il rispetto dei requisiti della parte importatrice.

2. Le parti garantiscono che tutte le procedure sanitarie e fitosanitarie che interessano gli scambi fra le parti, siano seguite e completate senza indebito ritardo, e che non siano applicate in modo da costituire una discriminazione ingiustificabile o arbitraria per l'altra parte.

Condizioni sanitarie e fitosanitarie generali per le importazioni

3. La parte importatrice rende disponibili le informazioni in merito ai requisiti e alle disposizioni sanitarie e fitosanitarie di importazione e in merito al processo di autorizzazione delle importazioni, compresi i dettagli completi relativi alle disposizioni amministrative obbligatorie, ai termini temporali previsti e alle autorità responsabili della ricezione di richieste di importazione e della loro elaborazione.

4. Conformemente alle norme applicabili concordate ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), le parti si impegnano a conservare informazioni adeguate sullo status concernente gli organismi nocivi (compresi il monitoraggio, l'eradicazione, i programmi di contenimento nonché i loro risultati) al fine di sostenere la classificazione di organismi nocivi e giustificare le misure fitosanitarie per l'importazione.

5. Le parti definiscono elenchi di organismi nocivi regolamentati relativi ai prodotti oggetto di preoccupazione fitosanitaria. L'elenco contiene:

  • a) gli organismi nocivi che non vengono considerati presenti in alcuna parte del loro territorio;
  • b) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio e sotto controllo ufficiale;
  • c) gli organismi nocivi che vengono considerati presenti in tutto il loro territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali sono definite le aree indenni da organismi nocivi.

6. Per prodotti oggetto di preoccupazioni fitosanitarie, le condizioni di importazione devono essere limitate a misure che garantiscano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della parte importatrice. Tali requisiti per l'importazione devono essere applicabili a tutto il territorio della parte esportatrice.

Condizioni sanitarie e fitosanitarie specifiche per le importazioni

7. Le parti garantiscono che le tolleranze e i limiti massimi di residui, adottati dalla commissione del Codex Alimentarius, saranno applicati da ciascuna parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo, senza indebito ritardo, salvo il caso in cui la parte importatrice comunichi una riserva alla commissione del Codex Alimentarius. Le citate tolleranze e i limiti massimi di residui si applicano fra le parti entro 12 mesi a partire dalla loro approvazione.

8. Qualora sia necessario definire requisiti di importazione specifici, come i modelli dei certificati, la parte importatrice adotta le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali senza indebito ritardo e solitamente entro un anno. Al fine di definire requisiti di importazione specifici, su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice:

  • a) fornisce tutte le informazioni rilevanti richieste dalla parte importatrice; nonché
  • b) fornisce un accesso ragionevole alla parte importatrice per l'ispezione, la verifica e il controllo e per altre relative procedure.

9. La parte importatrice rende disponibile un elenco di prodotti per i quali è richiesto lo svolgimento di un'analisi del rischio fitosanitario prima dell'autorizzazione delle importazioni. Le analisi del rischio fitosanitario sono condotte quanto prima e solitamente entro un anno dalla richiesta.

10. Qualora siano rese disponibili una serie di misure sanitarie o fitosanitarie alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, le parti definiscono un dialogo tecnico finalizzato a identificare la soluzione più praticabile e meno restrittiva per il commercio.

Agevolazione degli scambi

11. Qualora sia necessario per l'importazione di un prodotto, che una struttura o uno stabilimento siano inseriti in un elenco della parte importatrice, quest'ultima approva le strutture o gli stabilimenti citati situati sul territorio della parte esportatrice entro {un mese} e senza precedente ispezione dei singoli stabilimenti o strutture se:

  • a) la parte esportatrice ha richiesto la citata approvazione, per una struttura o uno stabilimento determinati, corredata dalle garanzie adeguate, e
  • b) le condizioni e procedure definite all'{allegato VI} sono rispettate.

La parte importatrice rende il suo elenco disponibile al pubblico.

12. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e salvo diverso accordo delle parti, le partite o i prodotti regolamentati dovranno essere accettati in base a garanzie adeguate della parte esportatrice, senza:

  • a) Programmi di presdoganamento. Le attività di controllo nel paese di origine effettuate dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ("NPPO") del paese di destinazione non dovrebbero essere effettuate come misure di importazione permanenti e sono intese solamente a facilitare nuovi scambi commerciali. L'NPPO del paese di origine può richiedere il presdoganamento, su base volontaria, durante le attività di ispezione condotte dai paesi importatori come strumento di facilitazione del commercio;
  • b) Licenze di importazione o permessi di importazione;
  • c) Protocolli fitosanitari o piani di lavoro previsti dalla parte importatrice.

13. Ciascuna parte garantisce che i prodotti esportati all'altra parte soddisfino il livello adeguato di protezione della parte importatrice. La responsabilità per l'attuazione di ispezioni e misure di controllo adeguate spetta alla parte esportatrice. La parte importatrice può richiedere che l'autorità competente pertinente della parte esportatrice dimostri obiettivamente, in un modo ritenuto soddisfacente dalla parte importatrice, che i requisiti di importazione sono rispettati.]

[Stati Uniti: Articolo X.12: Autorizzazioni regolamentari per prodotti creati con tecnologia agricola moderna

1. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima della sua importazione, del suo utilizzo o della sua vendita nel suo territorio, la stessa parte permette a qualsiasi persona di presentare una richiesta di approvazione in qualsiasi momento.

2. Qualora una parte richieda che un prodotto creato con tecnologia agricola moderna sia approvato o autorizzato prima dell'importazione o della vendita nel suo territorio, ciascuna parte rende disponibile al pubblico:

  • a) una descrizione delle procedure che applica per l'accettazione, la valutazione e la decisione in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione;
  • b) le autorità competenti incaricate di ricevere e decidere in merito alle richieste di approvazione o autorizzazione;
  • c) i termini temporali per il completamento di tutte le misure o le procedure nei processi di approvazione o autorizzazione;
  • d) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione; e

in circostanze normali 7), ciascuna parte rende disponibile al pubblico, quanto prima, qualsiasi valutazione del rischio che conduce nel quadro di un processo di approvazione o autorizzazione per un prodotto creato con tecnologia agricola moderna.

3. Ciascuna parte si impegna a soddisfare i termini temporali applicabili a tutte le fasi nei rispettivi processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Laddove una parte non soddisfi i termini temporali per una misura nel processo di approvazione o di autorizzazione, su richiesta dell'altra parte, la parte fornisce una tempestiva notifica preventiva all'altra parte in cui spiega perché i termini temporali per tale misura non sono stati rispettati, e indica e aggiorna i termini temporali per tutte le fasi rimanenti nel processo di approvazione o autorizzazione.

4. Ciascuna parte evita duplicazioni e oneri inutili per quanto riguarda:

  • a) qualsiasi documentazione, informazione o azione richiesta ai richiedenti nel quadro dei processi di approvazione o autorizzazione per i prodotti creati con tecnologia agricola moderna; nonché
  • b) qualsiasi informazione che la parte ritiene inerente ai processi di approvazione o autorizzazione per prodotti creati con tecnologia agricola moderna.

5. Ciascuna parte pubblica quanto prima qualsiasi modifica ai processi di approvazione o autorizzazione da essa richiesti o i relativi requisiti per prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Salvo in circostanze urgenti, ciascuna parte si impegna a fornire un periodo di transizione, fra la pubblicazione di qualsiasi modifica sostanziale ai suoi processi di approvazione o autorizzazione, o ai requisiti relativi a prodotti creati con tecnologia agricola moderna, e la loro entrata in vigore, per permettere alle persone interessate di familiarizzare con tali modifiche e di adattarvisi, e si impegna a sistemare e a evitare il prolungamento del processo di approvazione o autorizzazione per richieste presentate prima della pubblicazione delle modifiche. Tuttavia, qualora la modifica riduca gli oneri sulle persone interessate, l'entrata in vigore non dovrebbe essere inutilmente ritardata.

6. Ciascuna parte conserva meccanismi o processi che consentono ai richiedenti in cerca di approvazione o autorizzazione di un prodotto creato con tecnologia agricola moderna, di ottenere tempestivamente:

  • a) informazioni sulla situazione della loro richiesta di approvazione o autorizzazione;
  • b) risposte alle domande relative ai processi di approvazione o autorizzazione e requisiti regolamentari per l'approvazione;
  • c) un avviso riguardo al fatto che la parte richiede chiarimenti o ulteriori informazioni da parte del richiedente;
  • d) possibilità di fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta o informazioni aggiuntive a sostegno della stessa durante la revisione della richiesta; nonché
  • e) possibilità di correggere o identificare potenziali preoccupazioni riguardo a informazioni prese in considerazione o sulle quali viene fatto riferimento nel considerare e decidere in merito alla richiesta, anche per quanto riguarda qualsiasi valutazione di rischio o di sicurezza.

7. Ciascuna parte partecipa all'"Iniziativa globale per la presenza di una ridotta percentuale" per sviluppare un approccio o una serie di approcci per gestire la presenza di una ridotta percentuale al fine di ridurre perturbazioni inutili degli scambi.

8. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro sul commercio di prodotti creati con tecnologie agricole moderne ("gruppo di lavoro") copresieduto dai rappresentanti dell'agenzia per il commercio di ciascuna parte. Per la partecipazione al gruppo di lavoro, ciascuna parte nomina i funzionari delle rispettive autorità competenti, compresi i funzionari delle autorità che svolgono o esaminano le valutazioni del rischio per quanto riguarda le richieste di approvazione di prodotti creati con tecnologia agricola moderna. Il gruppo di lavoro rappresenta, per le parti, un punto di incontro per:

  • a) discutere le misure o le questioni specifiche relative alle tecnologie agricole moderne che possono interessare, direttamente o indirettamente, il commercio fra le parti;
  • b) discutere e risolvere specifiche questioni commerciali relative a un provvedimento di una parte che interessa i prodotti creati con tecnologia agricola moderna;
  • c) agevolare lo scambio di informazioni, comprese quelle in merito a norme, regolamenti e politiche di ciascuna parte, relative al commercio di prodotti creati tramite biotecnologia moderna; nonché
  • d) consultarsi su questioni e posizioni riguardanti la cooperazione internazionale e gli sforzi di regolamentazione relativi alle tecnologie agricole moderne.

Il gruppo di lavoro comunica una relazione annuale al comitato congiunto in merito alle sue attività e a qualsiasi progresso compiuto per risolvere questioni commerciali sollevate da una parte.]

Articolo X.13 Controlli all'importazione [UE: e tariffe]

[UE: L'{allegato IX} definisce i principi e gli orientamenti relativi ai controlli all'importazione e alle tariffe, compreso il tasso di frequenza per i controlli all'importazione.

2. Nel caso in cui i controlli all'importazione rivelino la non conformità con i requisiti di importazione pertinenti, l'azione intrapresa dalla parte importatrice dovrà basarsi su una valutazione del rischio in questione garantendo che tali misure non ostacolino il commercio in modo eccessivo rispetto al raggiungimento del livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria della stessa parte.]

[3. L'importatore di una partita non conforme, o il suo rappresentante e, su richiesta, le autorità competenti della parte esportatrice sono avvisate del motivo della mancata conformità, e hanno facoltà di fornire informazioni pertinenti per fornire assistenza alla parte importatrice nel prendere la decisione definitiva.

4. Qualora la partita sia corredata di un certificato, la parte importatrice informa l'autorità competente della parte esportatrice in caso di rifiuto e fornisce tutte le informazioni adeguate, compresi i risultati di laboratorio dettagliati e i metodi utilizzati. In caso di rilevazione di organismi nocivi, l'avviso dovrebbe indicare l'organismo nocivo a livello di specie.]

[Stati Uniti: 3. Qualora una parte vieti o limiti l'importazione di una merce di un'altra parte, basandosi su un risultato positivo di un controllo all'importazione, la parte fornisce una notifica, se possibile tramite mezzi elettronici, in merito al risultato positivo ad almeno un soggetto fra i seguenti: l'importatore o il suo agente, l'esportatore, il produttore o la parte esportatrice. Nel fornire la notifica, la parte dovrà:

  • a) includere nella notifica
    • i) il motivo del divieto o della limitazione;
    • ii) la base giuridica o l'autorizzazione per l'azione;
    • iii) se del caso, l'informazione sulla disposizione delle merci interessate; nonché
    • iv) informazioni sullo status delle merci; nonché
  • b) fornire la notifica non appena possibile, e solitamente entro dieci giorni dalla data a partire dalla quale vieta o limita l'importazione delle merci, salvo il caso in cui le merci siano confiscate da un'autorità doganale della stessa parte.

4. Qualora una parte abbia vietato o limitato l'importazione di una merce di un'altra parte sulla base di un risultato positivo del controllo all'importazione, fornisce una possibilità di revisione della decisione e valuta qualsiasi informazione rilevante ad essa sottoposta per l'assistenza nella revisione.]

[UE: 5. Su richiesta, nel caso di una rilevazione di organismi nocivi regolamentati, la parte esportatrice fornisce informazioni in merito al controllo e alle possibili misure di attenuazione adottate.

6. Qualsiasi tariffa imposta dalla parte esportatrice, per le procedure sui prodotti importati, non dovrà essere maggiore del costo reale del servizio.

7. Le ispezioni effettuate in conformità dell'{articolo 7, paragrafo 12, Presdoganamento} sono effettuate solamente in casi eccezionali e a condizione che rappresentino misure temporanee per creare fiducia. Le tariffe e gli altri costi relativi alle citate ispezioni sono a carico della parte importatrice.]

[Stati Uniti: 1. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra le informazioni relative a qualsiasi procedura di importazione e alla base della determinazione della natura e della frequenza dei controlli di importazione, compresi i fattori presi in considerazione nel determinare i rischi associati alle importazioni.

2. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra le informazioni su metodi analitici, controlli della qualità, procedure di campionamento e strutture che la parte impiega nel verificare una merce nel contesto di un controllo all'importazione. Ciascuna parte garantisce che qualsiasi verifica condotta nel contesto di un controllo all'importazione per le merci dell'altra parte è condotta conformemente a metodi analitici scientificamente validi e adeguati, e in strutture che operano secondo un programma di garanzia della qualità coerente con le norme di laboratorio internazionali. Ciascuna parte custodisce la documentazione in formato elettronico o cartaceo relativa all'identificazione, raccolta, campionamento, trasporto e conservazione di campioni delle merci dell'altra parte e dei metodi analitici utilizzati per verificare i campioni.

5. Laddove una parte abbia rilevato un caso di non conformità significativo, duraturo o ricorrente dell'altra parte, riguardo a una misura SPS, ne trasmette notifica all'altra parte.]

[UE: Articolo X.14: Applicazione delle misure SPS

Fatto salvo quanto disposto all'articolo X.6 {Adeguamento alle condizioni regionali}, ciascuna parte applica le rispettive condizioni sanitarie o fitosanitarie di importazione a tutto il territorio dell'altra parte. Qualora siano presenti condizioni di importazione armonizzate in una parte, le citate condizioni si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice.

Fatto salvo l'articolo X.6{Adeguamento alle condizioni regionali} ciascuna parte garantisce che i prodotti conformi alle presenti condizioni di importazione possono essere immessi sul mercato e utilizzati su tutto il rispettivo territorio sulla base di un'autorizzazione, approvazione o certificato unici.]

Articolo X.15: [UE: congiunto di gestione] comitato [Stati Uniti: sulle questioni sanitarie e fitosanitarie]

[UE: 1. Le parti istituiscono un comitato congiunto di gestione ("JMC") per le misure SPS, di seguito denominato "Comitato", che comprende rappresentanti per la regolamentazione e per gli scambi commerciali di ciascuna parte responsabile per le misure SPS.]

[Stati Uniti: 1. Le parti istituiscono un Comitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie ("Comitato") comprendente i rappresentanti di ciascuna parte. Entro {15} giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti istituiscono i termini di riferimento del Comitato e identificano, tramite uno scambio di corrispondenza, i rappresentanti principali per ciascuna parte che rappresentano i rispettivi copresidenti in seno al Comitato. Ciascuna parte garantisce che i rispettivi rappresentanti in seno al Comitato sono funzionari competenti delle agenzie per il commercio e dei ministeri pertinenti, e delle autorità competenti incaricate dello sviluppo, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti.]

[U: 2. Le funzioni del Comitato comprendono:

  • a) il monitoraggio dell'attuazione del presente capo, la valutazione di tutte le questioni relative al presente capo e l'esame delle questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;
  • b) l'indicazione di linee guida per l'identificazione, la fissazione di priorità, la gestione e la risoluzione di questioni;
  • c) il trattamento di tutte le richieste presentate dalle parti per la modifica dei controlli all'importazione;
  • d) la revisione degli allegati al presente accordo;
  • e) la fornitura di un regolare contesto di discussione per lo scambio di informazioni relative al sistema di regolamentazione di ciascuna parte e relative alle basi scientifiche;
  • f) la preparazione e la conservazione di un documento che indichi, in modo dettagliato, la situazione delle discussioni fra le parti sul loro lavoro riguardo al riconoscimento dell'equivalenza di misure SPS specifiche.

3. Inoltre il Comitato può, tra le altre cose:

  • a) indicare l'opportunità di un più ampio impegno bilaterale, che preveda anche rapporti rafforzati, con possibili scambi di funzionari;
  • b) discutere, in una fase iniziale, le modifiche o le modifiche proposte alle misure prese in considerazione;
  • c) agevolare una migliore comprensione fra le parti, relativa all'attuazione dell'accordo SPS dell'OMC, che promuove la cooperazione fra le parti su questioni SPS ancora discusse in sedi internazionali, fra cui il comitato SPS dell'OMC e organismi preposti alla regolamentazione internazionale, se del caso;
  • d) identificare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative con una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione.

4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti delle parti, a livello di esperti, per affrontare le specifiche questioni SPS. Qualora siano necessarie competenze supplementari, con l'accordo della parti, possono essere compresi i partecipanti delle organizzazioni non governative.

5. Una parte può riferire qualsiasi questione SPS al Comitato. Il Comitato dovrebbe prendere in considerazione il più rapidamente possibile qualsiasi questione riferitagli.

6. Nel caso in cui il Comitato non sia in grado di risolvere una questione in modo rapido, su richiesta di una parte, il Comitato riferisce quanto prima all'{organismo di vigilanza del TTIP}. {Capitolo istituzionale in sospeso}]

7. A meno che le parti non convengano diversamente, il Comitato si riunisce e stabilisce il suo programma di lavoro entro sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente accordo e stabilisce il suo regolamento entro un anno a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.

8. In seguito all'incontro iniziale, il Comitato si riunisce come richiesto, normalmente su base annua. Previo accordo delle parti, le riunioni del Comitato possono tenersi mediante videoconferenza o teleconferenza. Nell'intervallo tra una sessione e l'altra, il Comitato può inoltre trattare qualsiasi questione per corrispondenza.

9. Il Comitato riferisce annualmente sulle sue attività e sul programma di lavoro all'[organismo di vigilanza del TTIP. {Capitolo istituzionale in sospeso}

10. Dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte stabilisce, e ne comunica all'altra, l'istituzione di un punto di contatto per il coordinamento dell'agenda del Comitato e per agevolare le comunicazioni relative a questioni SPS.]

[Stati Uniti: 2. Le mansioni del Comitato comprendono:

  • a) la promozione dell'attuazione del presente capo per ciascuna parte e l'agevolazione dello scambio di informazioni relative ai progressi compiuti da ciascuna parte nell'attuazione del presente capo;
  • b) la consultazione su questioni e posizioni relative alle riunioni e all'attività del Comitato SPS dell'OMC, alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "CIPV"), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE"), e la commissione del Codex Alimentarius di seguito "Codex");
  • c) la messa a disposizione di un punto di incontro per la discussione e la revisione dei progressi riguardo al trattamento di questioni commerciali specifiche relative all'applicazione di misure SPS e altre questioni SPS, al fine di conseguire soluzioni reciprocamente accettabili;
  • d) il deferimento delle questioni a gruppi di lavoro tecnici a sostegno del lavoro che il Comitato ritiene essere una priorità; l'istituzione di gruppi di lavoro tecnici supplementari e l'eliminazione di gruppi di lavoro tecnici diversi da quelli stabili conformemente all'articolo X.13;
  • e) {l'approvazione delle modifiche agli allegati del presente capo}; nonché
  • f) la rendicontazione, almeno su base annuale, al Comitato congiunto in merito alle sue attività e ai suoi progressi nel risolvere problemi commerciali specifici e in merito ad altre questioni SPS, compresi i problemi commerciali specifici per i quali un gruppo di lavoro tecnico ha sviluppato un piano di azione.

3. Una parte può richiedere al Comitato di deferire un problema commerciale specifico relativo a una misura SPS, o ad altre questioni SPS, a un gruppo di lavoro tecnico. Se il Comitato decide di deferire la questione a un gruppo di lavoro tecnico, dovrà inoltrare la richiesta al gruppo di lavoro tecnico competente e, in tale occasione, la parte richiedente fornisce al gruppo di lavoro tecnico le informazioni tecniche a sostegno del suo approccio preferito per risolvere la questione. Qualsiasi decisione relativa al deferimento della questione a un gruppo di lavoro tecnico tiene in considerazione le risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare il rispettivo interesse di ciascuna parte. Il Comitato può deferire le questioni a un gruppo di lavoro tecnico non più di una volta all'anno, fatto salvo nei casi di straordinaria urgenza.]

[Stati Uniti: Articolo X.16: Gruppi di lavoro tecnici

1. Ritenendo che il modo migliore per risolvere le questioni SPS sia attraverso la cooperazione bilaterale e la consultazione in base alle informazioni fornite dalla disciplina scientifica applicabile e attraverso la comprensione dei rischi significativi, le parti stabiliscono che i gruppi di lavoro tecnici debbano essere copresieduti da rappresentanti di ciascuna parte per quanto riguarda i seguenti argomenti:

  • a) salute degli animali;
  • b) salute delle piante; nonché
  • c) sicurezza alimentare.

Le parti possono decidere di designare organismi esistenti affinché rappresentino i gruppi di lavoro tecnici competenti ai fini del presente articolo. Entro [15] giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti definiscono il quadro di riferimento o il regolamento per ciascun gruppo di lavoro tecnico. I copresidenti di un gruppo di lavoro tecnico possono decidere di istituire sottogruppi che, a loro volta, possono comprendere, se del caso, esperti che non siano rappresentanti del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di particolari questioni tecniche.

2. Con riferimento all'ambito di competenza di ciascun gruppo di lavoro, tutti i gruppi di lavoro tecnici istituiti:

  • a) valutano le misure specifiche SPS o le serie di misure SPS suscettibili di influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio;
  • b) prendono parte, a partire dalla prima fase opportuna, alla cooperazione e agli scambi scientifici e tecnici relativi a questioni SPS che possono influenzare, in modo diretto o indiretto, il commercio;
  • c) forniscono un punto di incontro per agevolare la valutazione, la discussione e la revisione delle valutazioni del rischio specifiche e delle eventuali possibilità di attenuazione e di gestione del rischio;
  • d) mirano a risolvere questioni commerciali specifiche; nonché
  • e) forniscono una regolare possibilità ai rappresentanti di ciascuna parte di aggiornare il gruppo di lavoro tecnico sull'avanzamento compiuto dalla parte nell'affrontare e risolvere questioni commerciali specifiche.

3. Ciascun gruppo di lavoro tecnico, istituito ai sensi del presente capo, sviluppa su base annua un programma di lavoro che tenga in considerazione i vincoli in termini di risorse di ciascuna parte e la necessità di equilibrare i rispettivi interessi di ciascuna parte.

4. Il programma di lavoro comprende piani di azione per affrontare, ai fini di una risoluzione, questioni commerciali specifiche relative a misure SPS o ad altre questioni SPS. [le disposizioni supplementari sui piani di azione dovranno essere valutate.]

5. Ciascun gruppo di lavoro tecnico fornisce al Comitato una relazione, almeno su base annua, relativa all'avanzamento dei programmi di lavoro in corso, compresi, se del caso, i termini temporali per azioni future.]

Articolo X.17: [UE: Consultazione tecnica]

[UE: Qualora una parte abbia timori significativi in merito alla sicurezza alimentare, alla salute vegetale o alla salute degli animali, o relative a una misura proposta o attuata da un'altra parte, la medesima parte può richiedere consultazioni tecniche. L'altra parte dovrebbe rispondere alla citata richiesta senza indebito ritardo e normalmente entro 15 giorni. Ciascuna delle parti si impegna a fornire tutte le necessarie informazioni pertinenti per evitare inutili perturbazioni degli scambi e per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni possono svolgersi tramite audioconferenza o videoconferenza.]

[Stati Uniti: Consultazioni tecniche collaborative per risolvere le questioni commerciali SPS] [Stati Uniti: 1. Ciascuna parte può richiedere consultazioni tecniche collaborative per discutere qualsiasi misura SPS dell'altra parte che, secondo la prima, possa influire negativamente sugli scambi. La richiesta è effettuata per iscritto e definisce:

  • a) la misura in questione;
  • b) le disposizioni del presente capo o dell'accordo SPS cui fanno riferimento le preoccupazioni; nonché
  • c) le ragioni della richiesta citata, compresa una descrizione dei timori della parte richiedente in merito alla misura.

2. Una parte consegna la sua richiesta al rappresentante dell'altra parte definita all'articolo X.3, lettera b), e, qualora la misura sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro tecnico o in un gruppo di lavoro sulle tecnologie agricole moderne, ai presidenti del gruppo di lavoro pertinente.

Le disposizioni supplementari sul ruolo dei gruppi di lavoro tecnici dovranno essere valutate.

3. Nel caso in cui la misura identificata nella richiesta non sia oggetto di discussione in un gruppo di lavoro, o non vi sia alcun consenso nel gruppo di lavoro in merito al fatto che un'ulteriore attività da parte del gruppo possa affrontare le preoccupazioni indicate nella richiesta, la parte a cui la richiesta è presentata risponde, salvo decisione contraria delle parti, per iscritto entro {15} giorni dalla data in cui riceve la richiesta, comunicando se è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta. Se la parte a cui è indirizzata la richiesta è disposta a discutere le preoccupazioni indicate nella richiesta, dovrà incontrarsi con l'altra parte, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, per discutere le questioni identificate nella richiesta entro {60} giorni a partire dalla data in cui riceve la richiesta. Se la parte che richiede consultazioni tecniche collaborative ritiene che la questione sia urgente, può richiedere che qualsiasi discussione abbia luogo entro un arco temporale più breve. In tali casi, la parte a cui la richiesta è presentata prende favorevolmente in considerazione la richiesta.

4. Prima della riunione delle parti di cui al paragrafo 3 o entro {15} giorni a decorrere da tale data, entrambe le parti possono richiedere che un esperto svolga il ruolo di facilitatore per risolvere le questioni indicate nella richiesta di consultazioni tecniche collaborative. L'altra parte risponde alla richiesta entro {7} giorni dalla data in cui riceve la richiesta. Se le parti concordano di impiegare un facilitatore, esse cercano di accordarsi nel designare una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore.

5. Se le parti non sono in grado di accordarsi in merito a una persona fisica che svolga il ruolo di facilitatore entro {7} giorni:

  • a) ciascuna parte nomina una persona fisica, di nazionalità diversa da quella delle parti, che svolga il ruolo di facilitatore; nonché
  • b) la parte che richiede l'avvio di consultazioni tecniche collaborative seleziona un gruppo di persone fisiche che possano svolgere il ruolo di facilitatore, salvo diversa decisione delle parti.

La parte alla quale è stata presentata la richiesta ha il diritto di essere presente durante la selezione.

6. Un facilitatore si considera nominato alla data in cui le parti ricevono notifica scritta da parte della persona interessata che lei o lui accetta di svolgere il ruolo di facilitatore e conferma di rispettare i requisiti indicati nel paragrafo 7. Le parti si incontrano con il facilitatore, di persona o con mezzi elettronici, entro {30} giorni a partire dalla data in cui è nominato il facilitatore.

7. Qualsiasi persona fisica nominata come facilitatore dovrà:

  • a) essere indipendente da qualsiasi parte e non esserne affiliato o ricevere istruzioni da alcuna di esse;
  • b) evitare di avere interessi finanziari nella questione;
  • c) attenersi ai termini e alle condizioni che possono essere determinati dalle parti;
  • d) evitare di commentare la coerenza della misura in questione, per quanto riguarda il presente accordo o l'accordo SPS durante lo svolgimento dei suoi compiti o successivamente;
  • e) accettare di mantenere riservata, salvo che fra le parti, qualsiasi elemento fra i seguenti, ricevuti nel corso dello svolgimento dei suoi doveri in qualità di facilitatore:
    • i) qualsiasi informazione tecnica o scientifica presentata da una parte;
    • ii) qualsiasi dichiarazione di una parte in merito alla posizione della stessa sulla questione dinanzi al facilitatore; nonché
    • iii) il contenuto di qualsiasi discussione fra le parti; nonché
  • f) evitare di svolgere il ruolo di arbitro o esperto in qualsiasi controversia relativa alla questione.

La remunerazione del facilitatore e le spese a lui corrisposte sono sostenute in parti uguali dalle parti, a meno che le parti non stabiliscano diversamente.

8. Ciascuna parte assicura che i rappresentanti delle autorità commerciali e delle autorità competenti partecipino in qualsiasi riunione svolta conformemente al presente articolo. Qualora le parti scelgano di incontrarsi di persona, la riunione ha luogo nel territorio della parte alla quale è stata presentata la richiesta, a meno che le parti non stabiliscano diversamente.

9. Tutte le comunicazioni relative alle discussioni tecniche collaborative previste o effettuate conformemente al presente articolo sono mantenute riservate, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, e non pregiudicano i diritti e gli obblighi ai sensi del presente accordo o dell'accordo OMC.

10. Ciascuna parte mira a risolvere qualsiasi problema riguardo a una misura SPS dell'altra parte, attraverso consultazioni tecniche collaborative ai sensi del presente articolo, prima di iniziare i procedimenti di risoluzione delle controversie conformemente al presente articolo.

11. Qualunque parte può porre fine alle consultazioni tecniche collaborative, dandone notifica per iscritto all'altra parte. Tale notifica può essere trasmessa in qualsiasi momento, a condizione che siano trascorsi più di {45} giorni, o un arco di tempo stabilito dalle parti, a partire dalla data in cui la parte che riceve una richiesta riguardo all'avvio di consultazioni tecniche collaborative, risponde di essere disposta ad avviare tali consultazioni.]

[UE: Articolo X.18: Misure di emergenza

1. La parte importatrice può, per gravi motivi, adottare temporaneamente le misure di emergenza necessarie alla protezione della salute di persone, animali o vegetali.

2. Le misure di emergenza sono notificate all'altra parte entro 24 ore a partire dal momento in cui viene presa la decisione di attuarle e, su richiesta, vengono svolte conformemente all'articolo 17 {Consultazioni tecniche} le consultazioni tecniche relative alla situazione. Le parti valutano le informazioni fornite tramite le citate consultazioni.

3. La parte importatrice dovrà:

  • a) tenere in considerazione le informazioni fornite dalla parte esportatrice nell'assumere decisioni per quanto riguarda le partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, sono in transito fra le parti;
  • b) valutare la soluzione più adatta e proporzionata per le partite in transito fra le parti, onde evitare inutili perturbazioni degli scambi e
  • c) rivedere o revocare, senza indebito ritardo, le misure di emergenza o sostituirle con misure definitive al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.]

[UE: Articolo X.19: Benessere degli animali

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti. Accettano di rispettare le condizioni commerciali per animali vivi e prodotti di origine animale finalizzate a proteggere il benessere degli animali.

2. Le parti si impegnano a scambiare informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere animale allo scopo di allineare le norme di regolamentazione relative a riproduzione, allevamento, trattamento, trasporto e macellazione di animali da allevamento.

3. Le parti rafforzeranno la loro collaborazione riguardo alla ricerca nell'ambito del benessere degli animali, al fine di sviluppare norme per il benessere degli animali adatte e basate su dati scientifici, in merito all'allevamento e al trattamento degli animali nelle aziende agricole, durante il trasporto e in fase di macellazione.

4. Conformemente all'articolo X.20 {Collaborazione in sedi internazionali (multilaterali e bilaterali)}, le parti si impegnano a collaborare in sedi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di buone pratiche per il benessere degli animali e per la loro attuazione.

5. Il Comitato di cui all'articolo X.15 [Comitato congiunto di gestione] può nominare un gruppo di lavoro per l'attuazione della presente disposizione.]

[UE: Articolo X.20: Collaborazione in sedi internazionali

Le parti collaboreranno in seno a organismi di normazione internazionali (OIE, Codex Alimentarius, CIPV, ecc.), al fine di raggiungere risultati reciprocamente soddisfacenti.]

[UE: Articolo X.21: Riconoscimento e cessazione degli accordi veterinari

Le parti riconoscono i risultati raggiunti ai sensi dell'Accordo fra l'Unione Europea e il governo degli Stati Uniti d'America in materia di misure sanitarie volte a proteggere la salute pubblica e animale per quanto riguarda il commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale (accordo veterinario), e confermano la loro intenzione di continuare il presente lavoro conformemente al presente accordo. {L'accordo veterinario citato del 21 aprile 1998, e relative modifiche, cessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La formulazione corretta e il posizionamento della presente frase devono essere decise dai servizi legali}.]

Articolo X.22: Definizioni

Ai fini del presente capo [UE: ,] [Stati Uniti: :]

[UE: "Zona Protetta": relativamente a un determinato organismo regolamentato relativo a un problema fitosanitario, indica un'area geografica dell'UE definita ufficialmente in cui non è presente tale organismo, secondo indagini condotte su base annuale, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione;

L'"accordo SPS": accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS, allo stesso modo delle definizioni di cui al Codex Alimentarius (Codex), all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV). Nel caso di incoerenza fra le definizioni adottate dal Codex, dall'OIE o dal CIPV e le definizioni indicate dall'accordo SPS dell'OMC, prevalgono le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC.]

[Stati Uniti: livello adeguato di protezione ha lo stesso significato attribuito al termine "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria" dell'accordo SPS dell'OMC;

area ha lo stesso significato che viene attribuito al medesimo termine dall'OIE quando viene utilizzato in relazione alla salute animale, e ha il significato attribuito allo stesso termine da parte della CIPV se utilizzato in relazione alla salute animale;

autorità competente indica le autorità di ciascuna parte, responsabili per le misure e le questioni di cui al presente capo.

delimitazione indica un'area o una zona, un luogo di produzione, o una sottopopolazione che mantiene uno status differente relativamente alla prevalenza di un organismo nocivo o di una malattia, e può essere identificata su base geografica per mezzo di confini naturali, artificiali o legali o sulla base di prassi in materia di gestione e biosicurezza seguite da stabilimenti o luoghi di produzione particolari;

decisione amministrativa definitiva, regolamento e autorità di regolamentazione hanno lo stesso significato attribuito ai termini di cui al capo X (Coerenza normativa, trasparenza e altre buone prassi normative);

controllo all'importazione indica qualsiasi ispezione, esame, campionamento, revisione di documentazione, testi o procedure, anche per quanto riguarda aspetti organolettici, di laboratorio e di identità, effettuati al confine da una parte importatrice o dal suo rappresentante per determinare se la partita rispetti i requisiti SPS della parte importatrice;

norme internazionali, linee guida e raccomandazioni hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini di cui all'accordo SPS dell'OMC;

presenza di una ridotta percentuale indica la presenza accidentale, in una partita, di una ridotta percentuale di vegetali, prodotti di origine vegetale o rDNA vegetale autorizzati per l'utilizzo almeno in un paese, ad eccezione del paese importatore;

tecnologia agricola moderna indica [da definirsi];

luogo di produzione ha il significato attribuito al medesimo termine dalla CIPV;

organizzazione internazionale pertinente indica:

  • a) per quanto concerne la sicurezza alimentare, la commissione del Codex Alimentarius;
  • b) per quanto concerne la salute animale e le zoonosi, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali; e
  • c) per quanto concerne la salute vegetale, il segretariato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali; e

valutazione del rischio ha il medesimo significato attribuito al termine nell'accordo SPS dell'OMC;

misura SPS ha il medesimo significato attribuito al termine per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'accordo SPS dell'OMC;

area, stabilimento e sottopopolazione hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi termini dall'OIE.]

1)
[UE: Gli orientamenti concordati a livello internazionale comprendono, in via non esaustiva, gli orientamenti del Codex alimentarius sulla sentenza di equivalenza delle misure sanitarie associate ai sistemi di certificazione e ispezione alimentare CAC/GL 53-2003; Norma internazionale per le misure fitosanitarie ("ISPM") 24 sugli orientamenti per la determinazione e il riconoscimento dell'equivalenza delle misure fitosanitarie.]
2)
[Stati Uniti: Il presente articolo non si applica ad alcuna misura SPS conforme a norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali.]
3)
[Stati Uniti: {Nota: devono essere discusse le specifiche circostanze eccezionali}]
4) , 7)
[Stati Uniti: Nota: da discutere le circostanze eccezionali]
5)
[UE: Gli orientamenti internazionali concordati comprendono, ma non in via esaustiva, il documento degli orientamenti Codex per la progettazione, il funzionamento, la valutazione e il riconoscimento dei sistemi di certificazione e ispezione per le importazioni ed esportazioni alimentari (CAC/GL 26-1997); la norma internazionale per la misura fitosanitaria ISPM 20: orientamenti per un sistema di regolamentazione per l'importazione di prodotti fitosanitari.]
6)
[Stati Uniti: Per motivi di maggiore certezza, ciascuna parte riconosce che l'altra parte ha diritto di stabilire le autorità competenti che possono rilasciare le certificazioni richieste e che le citate autorità possono, se del caso, delegare la loro autorità ad altri enti governativi.]