LEGENDA - Questo testo é la proposta negoziale dell'Unione Europea agli Stati Uniti. A differenza di quanto accade per i "testi consolidati", non é possibile sapere quale é la posizione degli Stati Uniti, su quali parti é stato raggiunto un accordo e quali divergenze restano da appianare. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace. I corsivi, i sottolineati e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Commissione Europea Direzione Generale per il Commercio Bruxelles, 20 Giugno 2016 COMMERCIO 53/2016
Nota per il Comitato della politica commerciale Oggetto: TTIP: Proposte dell’UE per un Capitolo su Energia e Materie prime all’interno dell’accordo TTIP Origine: Commissione Europea, DG TRADE, Unità E.1 e G.3 (…) Scopo: informativo
Osservazioni: gli Stati membri troveranno in allegato la proposta da parte dell’UE per un Capitolo su Energia e Materie Prime, includendo norme orizzontali pertinenti a energia e materie prime per il Capitolo su Scambio di Merci. Il documento è da presentare agli Stati Uniti prime del prossimo giro di negoziazione (che si terrà l’11 luglio). Questa proposta non pregiudica il diritto dell’UE di modificarla o bilanciarla in una fase successiva.
Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti PROPOSTA DI TESTO dell’UE Energia e Materie Prime
Disclaimer: l’Unione Europea si riserva il diritto di apporre successive modifiche al testo e di completare le sue proposte in una fase più avanzata. Oltre alle disposizioni su Energia e Materie Prima contenute in questo documento, le Parti devono concordare un impegno giuridicamente vincolante per eliminare nei loro scambi commerciali, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, tutte le esistenti restrizioni relative alle esportazioni di gas naturale. La lingua di questo impegno è ancora da discutere.
Capitolo su Commercio di Beni (nuove disposizioni)
Sezione I - Disposizioni Generali
Articolo X Monopolizzazione delle esportazioni
Una Parte non può dare corso o mantenere un monopolio verso l’altra Parte per le esportazioni di qualsiasi merce.
Articolo XX Transito
L’Articolo V del GATT 1994 è inserito in questo Accordo.
Articolo XXX Prezzo all’esportazione1)
Una Parte non può adottare o mantenere un prezzo superiore per le esportazioni di merci nei confronti dell’altra Parte rispetto al prezzo pagato per quelle stesse merci quando sono destinate al mercato interno, mediante qualsiasi misura come le licenze o requisiti minimi di prezzo.
Capitolo su Energia e Materie Prime
Sezione I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Obiettivo
Le parti mirano a liberalizzare gli scambi bilaterali di beni, servizi e investimenti nei settori dell'energia e delle materie prime, a migliorare la sostenibilità ambientale e la governance internazionale in queste aree, in conformità con le disposizioni del presente accordo, e in particolare con gli articoli X (dazi all’esportazione), XX (restrizioni alle esportazioni), XXX (transito), IV (monopoli di esportazione) e V (prezzo all’esportazione) del Capitolo [sul Commercio di Merci / Accesso al mercato].
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente Capitolo:
- a) "Materie energetiche" sono quei prodotti da cui viene generata energia, elencati nel corrispondente codice SA nell'Allegato 1 di questo Capitolo;
- b) “Materie Prime” sono i materiali usati nella fabbricazione di prodotti industriali, elencati nel corrispondente codice SA nell'Allegato 1 di questo capitolo;
- c) “Energia rinnovabile” è una tipologia di energia, compresa l’energia elettrica, prodotta da energia eolica, solare, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas;
- d) “Efficienza energetica” è un il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;
- e) “Standard é” [come definito nel Capitolo OTS];
- f) “Regolamento tecnico” significa [come definito nel Capitolo OTS];
Articolo 3 - Transito
Le parti riconoscono che l'articolo V del GATT 1994 comprende la circolazione delle materie energetiche mediante condotte o reti elettriche.
Articolo 4 - Accesso di terzi alle infrastrutture di trasporto dell'energia
1. Ciascuna Parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione del proprio territorio2) concedano agli enti dell'altra parte l'accesso ai loro sistemi per il trasporto di gas e di energia elettrica. Tale accesso è concesso a condizioni commerciali ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie (includendo gli scambi tra i diversi tipi di energia), e a tariffe aderenti ai costi. Ciascuna parte pubblica i termini, le condizioni e le tariffe per l'accesso e l'uso delle infrastrutture di trasporto dell'energia.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una parte può introdurre o mantenere un elenco limitato di deroghe al diritto di accesso di terzi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla normativa, a condizione che siano necessari per conseguire un obiettivo politico legittimo.
3. Ciascuna Parte mantiene o istituisce un’autorità di regolamentazione che é separata da, e non deve rispondere a, operatori che forniscono infrastrutture di trasporto dell'energia o enti che vi hanno accesso. L’autorità di regolamentazione deve essere legalmente competente a risolvere le controversie, entro un periodo di tempo ragionevole, per quanto riguarda i termini appropriati, le condizioni e le tariffe per l'accesso e l'uso delle infrastrutture di trasporto dell'energia.
4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte di adottare misure temporanee necessarie per proteggere la sicurezza e per preservare l'integrità degli impianti o delle infrastrutture per l’energia, fermo restando l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti dell'altra Parte.
Articolo 5 - Meccanismo di consultazione
1. Le parti stabiliscono un meccanismo di consultazione volto a prevenire una situazione di emergenza o una minaccia in materia di energia e a reagire rapidamente.
2. I dettagli di questo meccanismo sono stabiliti nell'allegato II.
Sezione II - Cooperazione e promozione dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e della sostenibilità.
Articolo 6 - Cooperazione su Standard, Regolamenti Tecnici e Valutazione di Conformità
1. Le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori e/o gli enti per la standardizzazione situati all'interno dei rispettivi territori sul settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, al fine di facilitare, tra le altre cose:
- a) la convergenza, o l'armonizzazione ove possibile, delle rispettive norme esistenti o applicate in materia di efficienza energetica ed energia rinnovabile, sulla base del reciproco interesse e della reciprocità, e a seconda della modalità da concordare tra le autorità di regolamentazione e gli organismi di standardizzazione interessati;
- b) lo sviluppo di standard comuni su efficienza energetica ed energia rinnovabile;
- c) analisi congiunte, metodologie e approcci, per assistere e facilitare lo sviluppo di test pertinenti e gli standard di misurazione, in collaborazione con le competenti rispettive organizzazioni di standardizzazione; e
- d) la promozione di norme in materia di attrezzature per la produzione di energia rinnovabile e per l'efficienza energetica, compresa la progettazione del prodotto e l'etichettatura, ove è appropriato, attraverso le iniziative esistenti di cooperazione internazionale.
2. Le Parti favoriscono l'autoregolamentazione dei requisiti di efficienza energetica per le merci laddove tale autoregolamentazione verosimilmente raggiunge gli obiettivi più velocemente o in maniera meno costosa che tramite requisiti vincolanti.
Articolo 7 - Riconoscimento reciproco dei risultati dei test
Quando le Parti chiedono rapporti di collaudo per verificare il rispetto di regolamenti tecnici o di norme in materia di efficienza energetica, le Parti accettano i rapporti di collaudo sull'efficienza energetica rilasciati da un laboratorio accreditato da un organismo di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento secondo la Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) o secondo l’International Accreditation Forum (IAF).
Articolo 8 - Cooperazione su Energia e Materie Prime
Le Parti cooperano in materia di energia e materie prime con il fine di tra le altre cose:
- a) ridurre o eliminare le misure distortive per gli scambi e gli investimenti nei paesi terzi che riguardano l’energia e le materie prime;
- b) coordinare le loro posizioni nelle sedi internazionali in cui vengono discusse le questioni relative al commercio e agli investimento in materia di energia e materie prime, e favorire programmi internazionali in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e materie prime;
- c) promuovere lo scambio di dati di mercato nel settore dell’energia e delle materie prime;
- d) promuovere la responsabilità sociale delle imprese in conformità con gli standard internazionali, come ad esempio le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e per “Due Diligence”;
- e) promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle materie prime;
- f) promuovere lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche in materia di sviluppi di politica interna;
- g) promuovere l'uso efficiente delle risorse (vale a dire migliorare la durata, la riparabilità, la progettazione per lo smontaggio, la facilità di riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti); e
- h) romuovere a livello internazionale alti livelli di sicurezza e di protezione ambientale per le operazioni petrolifere off-shore, di gas e minerarie, aumentando la trasparenza, la condivisione di informazioni, anche per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni ambientali del settore.
Articolo 9 - Gruppo di lavoro
[NB: questo Articolo dovrà essere sistemato, per renderlo adatto alla cooperazione tra le Parti e le autorità regolatrici e in base a come procedono le discussioni riguardo al Capitolo sulla Cooperazione Normativa3)
1. E’ istituito un Gruppo di Lavoro per l'Energia e le Materie Prime. Il Gruppo di Lavoro verifica l'applicazione del presente Capitolo, nonché sostiene e sviluppa ulteriormente la cooperazione bilaterale in campo normativo tra le autorità competenti delle Parti.
1.4) Il Gruppo di Lavoro si riunisce su richiesta di una delle Parti o del Comitato Congiunto allo scopo di seguire l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del presente Allegato o di esaminare le richieste delle parti interessate.
2. La cooperazione tra le autorità competenti delle Parti deve essere guidato da un piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo che definisce le priorità a breve e medio termine per la cooperazione in campo normativo in virtù del presente Allegato.
3. Il primo piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo deve essere approvato entro la data della firma dell'Accordo e deve essere approvato dalla Commissione Europea e dalla [autorità degli Stati Uniti].
4. Le autorità competenti di ciascuna Parte pubblicano il piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo sui rispettivi siti web.
5. Le autorità competenti di ciascuna Parte attuano il piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo.
6. Le autorità competenti di ciascuna Parte dovranno verificare annualmente il piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo. In questa recensione, le Parti tengono conto, tra l'altro, dei progressi compiuti nel corso dell'anno precedente e prendono in considerazione nuove aree che potrebbero trarre beneficio dalla cooperazione in campo normativo. Per la revisione del piano di lavoro comune sulla cooperazione in campo normativo, le autorità competenti di ciascuna Parte consultano le parti interessate, tra cui le piccole e medie imprese e i gruppi di interesse pubblico.]
Allegato I
Lista delle Materie Energetiche per codice SA
carbone (codice SA…),
petrolio greggio (codice SA…),
prodotti derivanti dal petrolio (codice SA…),
gas naturale liquefatto o no (codice SA…), e
energia elettrica (codice SA…),
Lista delle Materie Prime per codice SA
[Da definire ulteriormente, i prodotti semilavorati e non trasformati trattati nei capitoli seguenti, ma escludendo i beni energetici come definiti sopra]
capitolo | voce |
---|---|
25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cemento |
26 | Minerali, scorie e ceneri |
27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione, sostanze bituminose; cere minerali |
28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli di terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi |
29 | Prodotti chimici organici |
31 | Fertilizzanti |
40 | Gomma |
41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
44 | Legno e articoli in legno |
45 | Sughero e articoli in sughero |
47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche |
50 | Seta |
51 | Lana, peli fini o grossolani di animali, filati e tessuti di crine. |
52 | Cotone |
53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati intrecciati |
71 | Perle naturali o coltivate, pietre preziose o semipreziose, metalli preziosi, metalli ricoperti di metalli preziosi e prodotti derivati |
72 | Ferro e i suoi prodotti |
74 | Rame e i suoi prodotti |
75 | Nichel e i suoi prodotti |
76 | Alluminio e i suoi prodotti |
78 | Piombo e i suoi prodotti |
79 | Zinco e i suoi prodotti |
80 | Stagno e i suoi prodotti |
81 | Altri metalli comuni; cementi; e i loro prodotti |
Allegato II
Meccanismo di consultazione in materia energetica
1. Questo meccanismo di consultazione si applica a situazioni di emergenza o di minaccia in materia di energia. Ai fini di questo meccanismo, i Coordinatori sono rispettivamente il Segretario per l'Energia degli Stati Uniti e il membro della Commissione Europea responsabile per l'Energia.
2. Qualora una delle Parti venisse a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che, a suo parere, potrebbe portare ad una situazione di emergenza, i Coordinatori si informano reciprocamente, entro il più breve tempo possibile, della necessità di avviare il meccanismo.
3. Il Coordinatore può chiedere consultazioni entro un periodo di tempo non superiore a 3 giorni dalla consegna della notifica. Le consultazioni mirano ad elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili ulteriori sviluppi e la stesura di un piano d'azione comune, al fine di minimizzare l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, di superare la situazione di emergenza. Le consultazioni si tengono entro [15] giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Se si verifica una situazione di emergenza, il Coordinatore può chiedere la costituzione di una task force ad hoc con il compito di esaminare le circostanze in corso e gli ulteriori sviluppi e di risolvere la situazione. La task force ad hoc può essere costituito da:
- a) rappresentanti delle Parti;
- b) i rappresentanti delle aziende energetiche stabilite sul territorio delle Parti; ed
- c) esperti, proposti e reciprocamente approvati dalle Parti.
5. Ciascuna Parte fa il suo meglio nell'ambito delle sue competenze per ridurre al minimo le conseguenze negative per la fornitura di gas naturale o petrolio tra le Parti. Le Parti cooperano al fine di raggiungere una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti si astengono da qualsiasi azione non collegate alla situazione di emergenza in atto che potrebbe creare o approfondire le conseguenze negative per la fornitura di gas naturale o petrolio tra le Parti.
6. Ciascuna Parte si fa carico in modo indipendente dei suoi costi relativi alle azioni nel quadro di questo meccanismo.
7. Le Parti mantengono riservate tutte le informazioni di natura riservata scambiate tra loro. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate sulla base degli atti giuridici e normativi pertinenti delle Parti, nonché in conformità agli accordi internazionali e alle convenzioni applicabili.
8. Una violazione delle disposizioni del presente Allegato non può servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al Titolo XX del presente accordo o di qualsiasi altro accordo applicabile alle controversie tra le Parti. Inoltre, una parte non può fare affidamento o introdurre come prova per tali procedure di risoluzione delle controversie:
- a) le prese di posizione o le proposte fatte dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; o,
- b) il fatto che l'altra Parte ha indicato la sua disponibilità ad accettare una soluzione alla situazione di emergenza oggetto di questo meccanismo.