LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP

Disposizioni iniziali per il

CAPITOLO [ ]

[UE: Cooperazione regolamentare] [USA: Coerenza normativa, trasparenza e altre buone pratiche di regolamentazione]

[UE: Sezione I: Obiettivi, definizioni e ambito d'applicazione] [Articolo X.1] [UE: Obiettivi e principi generali

1. Gli obiettivi generali del presente capitolo sono:

  • a) rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione facilitando in tal modo modalità di commercio e investimento che sostengano l'impegno delle parti per stimolare la crescita e l'occupazione, perseguendo al contempo un elevato livello di protezione, fra l'altro, dell'ambiente, dei consumatori, delle condizioni di lavoro e della vita di esseri umani, animali e piante; della salute e della sicurezza, dei dati personali, della sicurezza informatica, della diversità culturale, o preservando la stabilità finanziaria;
  • b) ridurre gli oneri inutili, i requisiti normativi duplici o divergenti che incidono sugli scambi o sugli investimenti, in particolare considerato il loro impatto sulle piccole e medie imprese, favorendo la compatibilità tra gli atti regolamentari dell'UE e degli Stati Uniti vigenti o previsti;
  • c) promuovere un contesto normativo efficace e favorevole alla competitività che sia trasparente e prevedibile per i cittadini e i soggetti economici;
  • d) sviluppare ulteriormente, adottare e rafforzare gli strumenti internazionali, la loro tempestiva attuazione e applicazione, quale elemento per una collaborazione più proficua fra le parti e con i paesi terzi nello sforzo di migliorare la coerenza delle regolamentazioni.

2. Le disposizioni contenute nel presente capitolo non limitano il diritto di ciascuna parte di mantenere, adottare e applicare misure volte a conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, come ad esempio quelli citati nel paragrafo 1, secondo i livelli di protezione ritenuti adeguati, conformemente al proprio quadro normativo e ai propri principi.

3. Le parti ribadiscono il loro comune impegno a perseguire i buoni principi e le buone pratiche in ambito normativo, come stabilito nella raccomandazione OCSE del 22 marzo 2012 sulle politiche in materia di regolamentazione e la governance.]

[Articolo X.2:] Definizioni

[UE: Ai fini del presente capitolo si intende per:

  • (a) "atti normativi a livello centrale",
    • per l'UE:
      • i. regolamenti e direttive ai sensi dell’art. 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresi:
      • ii. regolamenti e direttive approvati secondo una procedura legislativa conforme alle disposizioni di tale trattato;
      • iii. atti delegati e atti di esecuzione approvati ai sensi degli artt. 290 e 291 di tale trattato;
    • per gli USA:
      • i. statuti federali;
      • ii.
        • A) norme come da definizione in 5 USC, art. 551, par. 4;
        • B) ordinanze come da definizione in 5 USC, art. 551, par. 6; e
        • C) documenti d'orientamento, come da definizione nel decreto 12 866, art. 3, lettera g, emanati da agenzie federali, società controllate o partecipate dal governo od organismi appartenenti al ramo esecutivo del governo come da definizione in 5 USC, art. 522, lettera f, punto 1, della legge sulle procedure amministrative e relative modifiche;
      • iii. ordinanze e {altri documenti esecutivi che stabiliscono norme generali o impongono codici di condotta agli organi statali}.
  • b) "regolatori e autorità competenti a livello centrale",
    • i. per l'UE: la Commissione europea;
    • ii. per gli USA: le agenzie federali statunitensi {così come definite nella legge sulle procedure amministrative (APA); 5 U.S.C., art. 552, lettera f}.
  • c) {Variabile: "atti normativi, regolatori e autorità competenti che non rientrano nell'amministrazione centrale" , "da definire"}
  • d) "strumenti internazionali", documenti approvati da organismi o istituzioni internazionali di cui fanno parte regolatori e autorità competenti a livello centrale di entrambe le parti, anche in qualità di osservatori, e che indicano requisiti o relative procedure, raccomandazioni od orientamenti sulla fornitura o uso di un servizio, come ad esempio l'autorizzazione, la concessione di licenza, la qualificazione o relativi alle caratteristiche o ai metodi di produzione, presentazione o uso di un prodotto.]

[USA: Ai fini del presente capitolo: per "decisione amministrativa e regolamento definitivi" si intende quanto enunciato in proposito nelle disposizioni dell'allegato X-A].

[Articolo X.3:] Ambito d'applicazione

[UE: 1. Le disposizioni della Sezione II si applicano agli atti normativi a livello centrale che:

  • {a} definiscono requisiti o procedure relative alla fornitura o uso di un servizio nel territorio di una parte, come ad esempio l’autorizzazione, la concessione di licenza, o la qualifica; o la qualifica; o
  • {b} definiscono requisiti o relative procedure applicabili ai beni commercializzati nel territorio di una parte riguardo alle caratteristiche o ai relativi metodi di produzione, alla presentazione o all'uso di questi; e1)

2. Le disposizioni della Sezione III si applicano agli atti normativi a livello centrale che rispondono ai criteri stabiliti nel paragrafo 1 e che hanno o potrebbero avere un impatto rilevante sul commercio o sugli investimenti fra le parti.

3. Gli atti normativi a livello centrale su argomenti contemplati dalle {disposizioni specifiche o settoriali su beni e servizi, da individuare} rientrano in ogni caso nell'ambito di applicazione del presente capitolo.]

[USA: Il presente capitolo si applica ai regolamenti (come definiti nell'allegato X-A) e alle autorità di regolamentazione di ciascuna parte (come precisato nell'allegato X-B).]

[Articolo X.4:] [UE: Rapporto con le disposizioni settoriali

1. In caso di conflitto fra le disposizioni di questo capitolo e quanto previsto {dalle disposizioni specifiche o settoriali in materia di beni e servizi, da individuare}, prevalgono queste ultime.

2. La cooperazione normativa relativa ai servizi finanziari si attiene alle disposizioni specifiche contenute in {da individuare – capitolo/sezione FS…}.]

[UE: Sezione II: buone pratiche normative] [Articolo X.5:] [USA: Coordinamento interno dello sviluppo normativo

Ciascuna parte deve mantenere processi o meccanismi che agevolino il coordinamento, la consultazione e la revisione interni dei regolamenti in fieri da parte delle proprie autorità di regolamentazione per perseguire i seguenti obiettivi:

  • a) individuare ed evitare possibili ridondanze e incongruenze nei requisiti imposti dalle autorità di regolamentazione delle parti;
  • b) adempiere agli obblighi commerciali e di investimento internazionali;
  • c) tenere conto delle preoccupazioni specifiche di entità di piccole dimensioni;
  • d) condividere fra le autorità di regolamentazione le informazioni scientifiche e tecniche pertinenti disponibili; e
  • e) promuovere le buone pratiche normative, anche per quanto riguarda le disposizioni di questo capitolo.]

[UE: Sottosezione II.1. Trasparenza] [Articolo X.6:] [UE: Informazione tempestiva sugli atti pianificati

1. Almeno una volta l'anno, ciascuna parte rende disponibile al pubblico un elenco degli atti normativi previsti a livello centrale comprensivo di informazioni sui rispettivi campi d'azione e obiettivi.

2. Per gli atti normativi pianificati a livello centrale sottoposti alle procedure di valutazione dell'impatto, ciascuna parte rende disponibile al pubblico il prima possibile informazioni sulla pianificazione e le tempistiche relative alla loro approvazione, comprese le informazioni sulla consultazione pianificata delle parti interessate e sui possibili impatti rilevanti sul commercio e sugli investimenti.]

[Articolo X.7:] [UE: Consultazione delle parti interessate

1. In sede di elaborazione degli atti normativi a livello centrale soggetti alle procedure di valutazione dell'impatto, la parte disciplinante offre una ragionevole possibilità a qualunque persona fisica o giuridica interessata, su base non discriminatoria, di fornire il proprio contributo mediante una procedura di consultazione pubblica, e prende in considerazione le opinioni ricevute nella stesura definitiva dei propri atti normativi. La parte disciplinante dovrebbe avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici e mirare a utilizzare, laddove possibile, un unico portale web dedicato.

2. {Variabile – il presente capitolo potrebbe prevedere una disposizione sulla pubblicazione ed entrata in vigore degli atti normativi adottati, tenendo in conto l'eventuale esistenza di una disposizione orizzontale inclusa in qualsiasi altra parte del testo del TTIP}]

[Articolo X.8:] [USA: Sviluppo normativo trasparente

1. In circostanze normali, nel corso del periodo descritto nel paragrafo 2, l'autorità di regolamentazione di una parte, in sede di elaborazione di una norma, rende disponibili al pubblico:

  • a) il testo della norma in via di elaborazione;
  • b) una spiegazione della norma, compresi suoi obiettivi, e del modo in cui questa raggiunge gli obiettivi, la logica alla base delle caratteristiche fondamentali della norma, e qualsiasi alternativa principale considerata;
  • c) dati, altre informazioni e analisi scientifiche e tecniche sulle quali hanno basato lo sforzo normativo, comprese le valutazioni dell'impatto della regolamentazione, la valutazione del rischio o il fascicolo tecnico e spiegazioni sul modo in cui tali dati, altre informazioni e analisi giustifichino l'azione normativa; e
  • d) il nome e le informazioni di contatto di un funzionario reperibile al quale indirizzare eventuali domande circa la norma.

2. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1:

  • a) dopo che l'autorità di regolamentazione della parte ha sviluppato un testo per la norma contenente dettagli sufficienti che permettano alle persone di valutare come la norma, se adottata, influenzerebbe i loro interessi; e
  • b) prima che l'autorità di regolamentazione della parte che sta elaborando la norma pubblichi o presenti qualsiasi decisione amministrativa definitiva relativa alla norma affinché tale autorità prenda in considerazione le osservazioni ricevute e, se del caso, riveda la norma.

3. Qualora l'autorità di regolamentazione di una parte stia elaborando una norma e renda disponibili al pubblico le informazioni indicate al paragrafo 1, la parte garantisce che qualsiasi persona, indipendentemente dal domicilio, abbia la possibilità, con termini non meno favorevoli di qualsiasi persona della parte, di presentare all'autorità di regolamentazione osservazioni sulla norma, comprese le osservazioni presentate per iscritto e con altri mezzi ai sensi delle informazioni indicate nel paragrafo 1.

4. Ciascuna parte dovrebbe generalmente prevedere una finestra temporale dedicata alla presentazione di commenti e altri contributi sulle informazioni descritte nel paragrafo 1, ovvero:

  • a) non meno di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle informazioni elencate nel paragrafo 1; o
  • b) un lasso di tempo più lungo che sia congruo alla natura e complessità del regolamento per consentire ai soggetti interessati un'adeguata possibilità di comprendere gli eventuali effetti della norma sui loro interessi.

Ciascuna parte tiene in considerazione le ragionevoli richieste di proroga del periodo per le osservazioni.

5. Ciascuna parte rende quanto prima disponibile al pubblico qualsiasi osservazione ricevuta sulla norma, fatto salvo quanto necessario a tutelare informazioni riservate o custodire informazioni di carattere personale o contenuti inadeguati, nel qual caso la parte garantisce di rendere disponibile al pubblico una versione che non riporti tali informazioni o che riporti una sintesi dell'osservazione.

6. Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione di una parte emani o presenti una decisione amministrativa definitiva su una norma, renderà immediatamente disponibili al pubblico:

  • a) il testo della norma;
  • b) le opinioni dell'autorità di regolamentazione sulle questioni essenziali sollevate nelle osservazioni; e
  • c) una spiegazione della natura e del motivo di tutte le revisioni pertinenti alla norma dal momento in cui la parte l'ha resa disponibile per le osservazioni del pubblico.

7. Con cadenza almeno annuale, ciascuna parte pubblica un piano che individui le norme principali che, a suo ragionevole giudizio, saranno rese disponibili al pubblico per le osservazioni, o sulle quali ritenga di emanare o sottoporre una decisione amministrativa definitiva, entro un periodo di almeno dodici mesi a partire dalla data in cui pubblica il piano.

8. Ciascuna parte mantiene un sito web unico e di libero accesso2) che, nei limiti del possibile, contenga tutti gli elementi necessari a rendere disponibili al pubblico le informazioni ai sensi del presente capitolo. Inoltre, ciascuna parte predispone nel sito web strumenti per l’invio telematico di osservazioni e altri contributi ai sensi del paragrafo 5. Nel caso in cui non fosse praticabile la pubblicazione su internet di tutti i commenti necessari a una parte per rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al paragrafo 5, la parte garantisce che le proprie autorità di regolamentazione mantengano registri pubblici di libero accesso in cui sia possibile visualizzare le osservazioni che non sono state pubblicate.]

[Articolo X.9:] [USA: Effetti commerciali

Durante l'elaborazione di una norma, l'autorità di regolamentazione di una parte valuta tutte le informazioni fornite mediante le osservazioni dell'altra parte o di soggetti appartenenti all'altra parte sui possibili effetti commerciali della norma ricevute nel corso del periodo per le osservazioni e, ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo X.8, esprime la propria opinione sulle questioni sostanziali sollevate.]

[Articolo X.10:] [USA: Accesso ai documenti governativi

1. Ciascuna parte rende disponibile al pubblico quanto segue:

  • a) una descrizione delle funzioni e dell'organizzazione di ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, compresi gli uffici attraverso i quali il pubblico può ottenere informazioni, effettuare proposte o richieste od ottenere decisioni; e
  • b) tutte le norme procedurali o i moduli utilizzati o emanati da ciascuna delle proprie autorità di regolamentazione, come pure tutti i costi correlati.

2. Ciascuna parte approva o mantiene leggi o procedure che consentano agli interessati di richiedere l'accesso ai documenti dell'autorità di regolamentazione di una parte. Tali leggi e procedure garantiscono ai soggetti appartenenti alla controparte un trattamento non meno favorevole di quello offerto ai soggetti di parte propria.]

[Articolo X.11:] [USA: Descrizione dei processi di regolamentazione

Ciascuna parte rende disponibile al pubblico una descrizione dettagliata dei processi e dei meccanismi impiegati dalle proprie autorità di regolamentazione per l'elaborazione di norme. La descrizione individua:

  • a) gli orientamenti o le regole applicabili per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle norme;
  • b) le procedure per garantire che le autorità di regolamentazione tengano conto del contributo del pubblico;
  • c) le procedure giudiziarie o amministrative disponibili per contestare le norme o le procedure con cui sono state elaborate; e
  • d) i processi o i meccanismi di cui all'articolo X.5.]

[Articolo X.12:] [USA: Raccolta delle regolamentazioni

1. Ciascuna parte garantisce che le proprie norme in vigore siano pubblicate in una raccolta designata. La raccolta è organizzata in maniera logica per favorire un accesso agevole alle norme di interesse. A tale scopo, la raccolta dovrebbe catalogare le norme per tematica affrontata.

2. Ciascuna parte compilerà una propria raccolta disponibile al pubblico attraverso un sito web unico e di libero accesso che disponga di funzioni di ricerca delle norme per citazione e parole chiave.

3. Ciascuna parte garantisce l'aggiornamento periodico della propria raccolta.]

[UE: Sottosezione II.2: Strumenti per le politiche in materia di regolamentazione] [Articolo X.13:] [UE: Strumenti analitici] [USA: Valutazione dell'impatto normativo]

[UE: 1. Le parti dichiarano di voler condurre, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione dell'impatto degli atti normativi pianificati a livello centrale.

2. Nel corso della valutazione dell'impatto sugli atti normativi a livello centrale, la parte disciplinante valuta, fra gli altri elementi, il modo in cui le opzioni sotto scrutinio:

  • a) riguardino gli strumenti internazionali pertinenti;
  • b) tengano conto degli approcci normativi della controparte, qualora la controparte abbia approvato o preveda di approvare atti normativi sullo stesso argomento;
  • c) interessino il commercio o gli investimenti internazionali.

3. Per quanto riguarda gli atti normativi a livello centrale:

  • a) i risultati delle valutazioni dell'impatto sono pubblicati al più tardi in concomitanza con gli atti normativi proposti o definitivi;
  • b) le parti promuovono lo scambio di informazioni sulle evidenze scientifiche ed economiche e di dati, come pure delle metodologie e delle ipotesi economiche applicate nell'analisi della politica sulla regolamentazione;
  • c) le parti promuovono lo scambio di informazioni delle esperienze e condividono informazioni sulle valutazioni ex-post pianificate e sui riesami a posteriori.]

[USA: 1. Durante la conduzione della valutazione dell'impatto normativo di una norma, ciascuna parte mantiene procedure volte a promuovere la presa in considerazione dei seguenti fattori:

  • a) l'esigenza della norma in esame, compresa la natura e la rilevanza del problema affrontato dalla stessa;
  • b) l'esame di eventuali alternative normative e non, ragionevolmente fattibili e adeguate (compresa l'ipotesi di non regolamentare la materia), che permetterebbero di conseguire gli obiettivi della regolamentazione; e
  • c) la stima dei costi e dei benefici (quantitativi, qualitativi o entrambi) di tali alternative, compresi, se del caso e in ragione delle informazioni disponibili, l’impatto potenziale sociale, economico, ambientale, sulla sanità pubblica e la sicurezza e l'impatto distributivo, l'equità e gli impatti sull'innovazione (pur riconoscendo la difficoltà di quantificare alcuni dei costi e benefici).

2. Se l'autorità di regolamentazione conclude che la normativa potrebbe avere un effetto significativo su un gran numero di piccole entità, dovrebbe tenere in considerazione gli impatti economici negativi su di esse e ogni eventuale misura da adottare per ridurli al minimo.

3. Riguardo alle valutazioni dell'impatto normativo condotte per un dato regolamento, ciascuna parte prepara e rende disponibile al pubblico per le osservazioni, ai sensi dell'articolo X.8, una relazione che illustri in dettaglio i fattori presi in considerazione e le modalità con cui sostiene le conclusioni della valutazione.]

[Articolo X.14:] [USA: Processo decisionale basato su prove

1. Ciascuna parte riconosce che le normative devono essere basate su informazioni affidabili e di alta qualità; pertanto dovrebbero adottare o mantenere disponibili per il pubblico orientamenti o meccanismi volti a far sì che le autorità di regolamentazione, nell'elaborare una norma:

  • a) reperiscano le migliori informazioni possibili nel limite della ragionevolezza, comprese quelle scientifiche, economiche, tecniche o di altra natura che risultino rilevanti ai fini della norma in fieri; e
  • b) si basino su informazioni di alta qualità, (anche per quanto attiene a utilità, obiettività, integrità, chiarezza e precisione).

2. Nella pubblicazione di una decisione amministrativa definitiva su una norma, la parte rende disponibile al pubblico spiegazioni riguardo:

a) alla norma, obiettivi compresi, al modo in cui questa raggiunge gli obiettivi, alla logica alla base delle caratteristiche fondamentali della norma (nella misura in cui differiscono dalle spiegazioni offerte ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b, dell'articolo X.8); e b) al rapporto fra la norma e le prove principali, i dati e le altre informazioni prese in considerazione dall'autorità di regolamentazione nella predisposizione della decisione amministrativa definitiva.

La spiegazione dovrebbe inoltre menzionare tutte le alternative più rilevanti vagliate dall'autorità di regolamentazione nel corso dell'elaborazione della norma e fornire spiegazioni a sostegno dell'alternativa scelta per la decisione amministrativa definitiva.

3. Ciascuna parte prepara su base annua una relazione pubblica che definisce:

  • a) la stima, per quanto possibile, dei costi e benefici totali annuali delle principali norme definitive emanate nel periodo in questione dalle rispettive autorità di regolamentazione;
  • b) tutte le proposte per il miglioramento sistemico in ambito normativo e
  • c) tutti gli aggiornamenti sulle modifiche alle procedure e ai meccanismi pertinenti.]

[Articolo X.15:] [USA: Petizioni

1. Ciascuna parte provvede a consentire a tutti i soggetti interessati di inviare petizioni a tutte le proprie autorità di regolamentazione riguardo all'emanazione, modifica o abrogazione di una norma. Tali petizioni potrebbero scaturire, ad esempio, dall'opinione del firmatario che la norma non tuteli più efficacemente la salute, il benessere o la sicurezza, stia diventando più gravosa del necessario nel conseguimento degli obiettivi (compreso rispetto agli oneri a carico del commercio), non tenga conto delle nuove condizioni (come l'evoluzione sostanziale della tecnologia, o sviluppi scientifici e tecnici significativi), o si basi su informazioni errate o superate.

2. Ciascuna parte dovrebbe generalmente rendere le petizioni ricevute disponibili al pubblico.]

[Articolo X.16:] [USA: Riesame a posteriori in materia di regolamentazione

1. Ciascuna parte mantiene procedure o meccanismi per promuovere il riesame periodico delle normative in vigore per stabilire se debbano essere riviste o abrogate, anche su iniziativa propria di un'autorità di regolamentazione o in risposta a una petizione presentata ai sensi dell'articolo X.15.

2. Ciascuna parte rende disponibili al pubblico, laddove possibile, i risultati di tali riesami a posteriori o delle analisi condotte dalle proprie autorità di regolamentazione, compresi tutti i dati di sostegno.

3. Ciascuna parte prevede, nelle procedure o nei meccanismi adottati ai sensi del paragrafo 1, disposizioni relative alle norme che ritiene abbiano un impatto economico importante su un gran numero di piccole entità.]

[Articolo X.17:] [USA: Riduzione degli oneri di raccolta delle informazioni connessi con la regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché qualora nel corso dell'elaborazione di una norma le autorità di regolamentazione ricorrano ai sondaggi per richiedere o pretendere informazioni dal pubblico, tali operazioni siano condotte in maniera tale da ridurre al minimo gli oneri inutili ed evitando duplicazioni.]

[UE: Sezione III: Cooperazione normativa] [Articolo X.18:] [UE: Meccanismo di cooperazione bilaterale

1. Le parti istituiscono un meccanismo bilaterale di sostegno alla cooperazione normativa fra i propri regolatori e le autorità competenti a livello centrale per promuovere lo scambio di informazioni e perseguire una maggiore compatibilità fra i loro rispettivi quadri normativi, se del caso.

2. Il meccanismo mirerà, inoltre, a individuare le aree prioritarie di cooperazione normativa da riportare nel Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a, dell'articolo X.21.

3. Ciascuna parte designa un ufficio della propria amministrazione centrale come punto focale incaricato dello scambio di informazioni sugli atti normativi previsti e in vigore a livello centrale. Tali scambi comprendono le presentazioni di atti in preparazione o revisione presso le autorità legislative di ciascuna parte.]

[Articolo X.19:] [UE: Scambio di informazioni in materia di regolamentazione

1. Quando una parte pubblica un elenco di atti normativi pianificati secondo l'enunciato dell'articolo X.6.1, individua quali di tali atti possono avere un impatto significativo sul commercio o sugli investimenti internazionali, compresi il commercio e gli investimenti fra le parti, e ne informa la controparte mediante i rispettivi punti focali.

2. Inoltre, una parte invia regolarmente informazioni alla controparte sulle proposte di atti normativi che possono avere un impatto significativo sul commercio o sugli investimenti internazionali, compresi il commercio o gli investimenti fra le parti, qualora tali proposte sorgano al di fuori del ramo esecutivo e non siano state incluse negli elenchi più recenti pubblicati ai sensi dell'articolo X.6.1.

3. Su richiesta di una parte attraverso il rispettivo punto focale, le parti avviano uno scambio sugli atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale.

4. Spetta ai regolatori e alle autorità competenti a livello centrale incaricati degli atti normativi in esame mantenere gli scambi in materia di regolamentazione.

5. Le parti partecipano in maniera costruttiva agli scambi normativi. Oltre alle informazioni rese disponibili ai sensi dell'articolo X.6, ciascuna parte fornisce alla controparte, su richiesta di quest'ultima, tutte le ulteriori informazioni supplementari disponibili sugli atti normativi pianificati in esame.

6. {Variabile per un articolo sullo scambio di informazioni riservate fra regolatori e autorità competenti a livello centrale}

7. La cooperazione può assumere la forma di incontri, scambi epistolari o qualsiasi altro adeguato mezzo di comunicazione diretta. Tutti gli elementi sostanziali sollevati da una parte devono essere affrontati e commentati dalla controparte.

8. Ciascuna parte comunica senza indugio alle proprie autorità legislative e attraverso il proprio punto focale i commenti specifici o le dichiarazioni ricevute per iscritto dalla controparte sugli atti normativi a livello centrale in corso di elaborazione o riesame da parte di tali organismi.]

[Articolo X.20:] [UE: Tempistiche per lo scambio in materia di regolamentazione

1. Gli scambi in materia regolamentare su atti normativi pianificati o in vigore a livello centrale, disciplinati ai sensi dell'articolo X.19, paragrafo 3, devono essere avviati tempestivamente.

2. Per quanto concerne gli atti normativi previsti a livello centrale, gli scambi in materia di regolamentazione possono avvenire in ogni fase della loro predisposizione3). Gli scambi possono protrarsi fino all'approvazione dell'atto normativo.

3. Gli scambi normativi non inficiano il diritto di regolamentare tempestivamente, in particolare nei casi urgenti o in conformità delle scadenze dettate dalle leggi nazionali. Il presente capitolo non obbliga alcuna parte a sospendere o ritardare le fasi previste ai sensi delle proprie procedure normative interne.]

[Articolo X.21:] [UE: Promozione della compatibilità in materia di regolamentazione

1. Il presente articolo si applica agli ambiti regolamentari in cui è possibile ottenere un beneficio per entrambe le parti senza pregiudicare il conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica come stabilito nell'articolo 1.

2. Se ai sensi dell'articolo X.19 è stato avviato uno scambio in materia di regolamentazione su un atto normativo pianificato o in vigore a livello centrale, una parte può proporre alla controparte un esame congiunto delle possibilità di promuovere la compatibilità regolamentare, anche mediante i seguenti metodi:

  • a) riconoscimento reciproco dell'equivalenza degli atti normativi, in toto o in parte, in base alle prove che gli atti normativi in questione ottengono risultati equivalenti riguardo al conseguimento degli obiettivi di politica pubblica perseguiti da entrambe le parti;
  • b) armonizzazione degli atti normativi, o dei loro elementi essenziali, con:
    • i) l'applicazione di strumenti internazionali esistenti o, in caso di mancanza strumenti pertinenti, cooperazione fra le parti per promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti internazionali;
    • ii) ravvicinamento delle normative e delle procedure su base bilaterale, o
  • c) semplificazione degli atti normativi in linea con i principi e gli orientamenti legali o amministrativi condivisi.

3. Le proposte di cui al paragrafo 1 devono essere debitamente giustificate, anche per quanto riguarda la scelta del metodo. La parte che riceve una proposta di esame congiunto risponde alla parte richiedente senza inutili indugi informando la controparte della propria decisione. Tutte le risposte devono essere giustificate.

4. Oltre agli scambi in materia di regolamentazione di cui all'articolo X.19, le parti concordano di cooperare nel condurre ricerche prenormative nelle aree di comune interesse e di scambiarsi informazioni scientifiche e tecniche pertinenti a tale scopo.]

[Articolo X.22:] [UE: Promozione della cooperazione internazionale in materia di regolamentazione

1. Le parti concordano di cooperare tra loro e con paesi terzi nell'ottica di rafforzare, sviluppare e promuovere strumenti internazionali, fra l'altro, presentando iniziative congiunte, proposte e orientamenti in sede di organismi e consessi internazionali, soprattutto nelle aree in cui sono stati avviati o conclusi scambi in materia di regolamentazione come descritti nel presente capitolo e in ambiti trattati da {disposizioni specifiche o settoriali – da individuare} del presente accordo.

2. Le parti ribadiscono l'intenzione di attuare in seno ai rispettivi sistemi nazionali gli strumenti internazionali cui hanno contribuito, come previsto dagli stessi strumenti internazionali.]

[Articolo X.23:] [UE: Istituzione dell'organo di cooperazione in materia di regolamentazione

1. Le parti istituiscono un organo di cooperazione in materia di regolamentazione (di seguito "organo di cooperazione") per monitorare e agevolare l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e delle {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi – da individuare} di questo accordo.

2. L'organo di cooperazione svolgerà le seguenti funzioni:

  • a) preparare e pubblicare un Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione che rispecchi le priorità comuni delle parti e i risultati delle iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione passata o in essere secondo la sezione III del presente capitolo, comprese le informazioni sul seguito dato alle priorità comuni individuate, alle relative misure e fasi proposte;
  • b) monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente capitolo, comprese le {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} di questo accordo, e comunicare all'organo ministeriale congiunto i progressi nella realizzazione dei programmi di cooperazione concertati;
  • c) {Variabile sulla preparazione tecnica delle proposte per l'aggiornamento, la modifica o l'aggiunta di disposizioni di natura settoriale. L'organo di cooperazione non ha il potere di approvare atti legislativi}
  • d) prendere in considerazione nuove iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione in base al contributo
  • di ciascuna parte o delle loro parti interessate, a seconda del caso, comprese le proposte volte a incrementare la compatibilità normativa ai sensi dell'articolo X.19;
  • e) predisporre iniziative o proposte congiunte di strumenti normativi internazionali ai sensi dell'articolo X.20, paragrafo 1;
  • f) garantire la trasparenza della cooperazione normativa fra le parti;
  • g) analizzare ogni altra questione relativa all'applicazione di questo capitolo o delle {disposizioni specifiche o settoriali relative a beni e servizi} sollevate da una parte.

3. Come stabilito nel paragrafo 2, nel campo dei servizi finanziari tali funzioni sono svolte dal {Forum congiunto UE/USA per la regolamentazione finanziaria (FRF)} che garantisce che l'organo di cooperazione riceva un'informazione completa. Le eventuali decisioni sui servizi finanziari dovrebbero essere adottate dalle autorità competenti in seno al quadro del FRF.

4. L'organo di cooperazione può creare gruppi di lavoro settoriali {come definiti nell'allegato X-} cui delegare alcuni compiti, oppure fare affidamento su gruppi di lavoro costituiti dall'organo ministeriale congiunto.

5. L'agenda e i verbali delle riunioni dell'organo di cooperazione sono resi pubblici.

6. {Variabile – disposizioni sull'interazione dell'organo di cooperazione con gli organi legislativi}]

[Articolo X.24:] [UE: Partecipazione delle parti interessate

1. L'organo di cooperazione organizza con cadenza almeno annuale un incontro aperto alle parti interessate per lo scambio di opinioni sul Programma annuale per la cooperazione in materia di regolamentazione.

2. I copresidenti dell'organo di cooperazione organizzano congiuntamente l'incontro annuale e coinvolgono i copresidenti dei gruppi di contatto della società civile, compresa una rappresentanza equilibrata di associazioni di imprenditori, consumatori, sindacati, gruppi ambientalisti e altri associazioni di interesse pubblico {da concertare in maniera più dettagliata nel regolamento interno dell'organo di cooperazione, vedi articolo X.25, paragrafo 3}. La partecipazione delle parti interessate non dipende dal livello di interessamento di queste dagli argomenti presenti nell'ordine del giorno di ciascun incontro.

3. Ciascuna parte provvede a offrire alle parti interessate la possibilità di inviare opinioni generali e osservazioni o di presentare all'organo di cooperazione suggerimenti concreti per ampliare la cooperazione normativa fra le parti. Tutti i suggerimenti concreti inviati a una parte dai soggetti interessati sono inoltrati alla controparte e accuratamente presi in considerazione dai gruppi di lavoro settoriali pertinenti che inviano all'organo di cooperazione le proprie raccomandazioni. Nel caso in cui non esista un gruppo di lavoro settoriale i suggerimenti sono dibattuti direttamente all'interno dell'organo di cooperazione. Le parti interessate che hanno presentato opinioni generali e osservazioni o suggerimenti concreti ricevono senza inutile indugio una risposta scritta, che sarà anche pubblicata all'interno del programma annuale di cooperazione in materia di regolamentazione di cui all'articolo X.23, paragrafo 2, lettera a.]

[Articolo 25:] [UE: Composizione e norme procedurali

1. L'organo di cooperazione è composto da rappresentanti di entrambe le parti. È copresieduto da alti rappresentanti dei regolatori e delle autorità competenti, attività di coordinamento normativo e questioni commerciali internazionali4).

2. Ciascuna parte nomina i propri rappresentanti presso l’organo di coordinamento entro il (data) e fornisce le relative informazioni e dati di contatto.

3. {Variabile per disposizioni più dettagliate sulla composizione e il regolamento interno dell'organo di coordinamento}.]

[USA: Allegato X-A

Si intende per decisione amministrativa definitiva,

  • a) per gli Stati Uniti: una norma definitiva (come definito di seguito); e
  • b) per la parte UE:
    • i) una proposta di regolamento della Commissione europea (come definita di seguito), comprese quelle presentate al Parlamento europeo, al Consiglio o ai rappresentanti delle commissioni interessate degli Stati membri; o
    • {ii) un regolamento definitivo (come definito di seguito) di uno Stato membro dell'UE; e}

si intende per norma:

  • a) per gli Stati Uniti, una norma di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un’intera classe o categoria di persone, entità o elementi, emanate da un’autorità di regolamentazione specificata nel paragrafo 1, lettera a) dell'allegato X-B; e
  • b) per la parte UE
    • i) a livello UE, un regolamento, una direttiva, un atto esecutivo o delegato, {ai sensi degli articoli 288, 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o altra misura di applicabilità generale che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B, o
    • {ii) al livello di Stato membro dell'UE, una misura di applicabilità generale elaborata da un'autorità di regolamentazione specificata al paragrafo 1, lettera b, punto i, dell'allegato X-B che impone prescrizioni legalmente attuabili a un'intera classe o categoria di persone, entità o elementi, sia essa una misura normativa o una proposta di misura legislativa,}

diversa dalle misure relative a i) funzioni militari o riguardanti affari esteri, ii) gestione di un'agenzia, personale o regolamenti organizzativi, procedure o pratiche, iii) proprietà demaniali, prestiti, sovvenzioni, benefici o contratti, o iv) misure sui servizi finanziari o antiriciclaggio. Per maggiore certezza, il termine norme non comprende orientamenti o dichiarazioni generali in materia di politiche. Qualsiasi riferimento a una norma è da intendersi come applicabile alle modifiche concernenti la norma.]

[USA: Allegato X-B:

1. Il presente capitolo è applicabile alle autorità di regolamentazione di entrambe le parti come segue:

  • a) per gli Stati Uniti, tutte le agenzie al livello centrale di governo, comprese tutte le agenzie appartenenti al ramo esecutivo o le agenzie indipendenti, che elaborano norme; e
  • b) per la parte UE:
    • i) la Commissione europea (compresi tutti i suoi componenti) e tutte le agenzie indipendenti a livello UE che elaborano normative o forniscono dati, altre informazioni o analisi su cui si basino le normative in fieri; e
    • {ii) tutte le agenzie o ministeri a livello centrale del governo di uno Stato membro che elaborano normative.}

2. Il presente capitolo non si applica alla legislatura di alcuna delle parti.]

1)
NDC: così nell'originale, senza che il periodo sia completato
2)
[USA: Una parte può ottemperare all'obbligo relativo all’uso di un unico sito web rendendo disponibili al pubblico le informazioni e predisponendo strumenti per l’invio di osservazioni attraverso più di un sito web, purché le informazioni siano accessibili e gli invii possano essere effettuati attraverso un unico dominio web (ad esempio, da un sito web a un altro mediante link).]
3)
[UE: Per maggiore certezza è possibile avviare un dialogo successivamente alla comunicazione della parte disciplinante della propria intenzione di procedere alla regolamentazione mediante pubblicazione dell'elenco previsto nell'articolo 4.1, e: (a) nel caso degli USA, prima della pubblicazione della bozza per la consultazione o, (b) nel caso dell'UE, prima dell'approvazione della proposta della Commissione. La presente nota non si applica agli atti normativi di cui all'articolo 17.2.]
4)
NDC: il salto logico-grammaticale é nel testo