LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Capitolo [ ]
Proposte consolidate
Testo in materia di comunicazioni/telecomunicazioni elettroniche
[UE: Articolo 40: Ambito di applicazione e definizioni] [USA: Ambito di applicazione e copertura]
[UE: 1. La presente sezione definisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, liberalizzati in conformità del capitolo II, sezione 1, capitoli III e IV del titolo.]
[USA: Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come tale da:
- a) obbligare una Parte, o richiedere a una Parte di costringere un'impresa, a stabilire, costruire, acquisire, noleggiare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico in generale; e
- b) obbligare una Parte a costringere qualsiasi impresa attiva esclusivamente nella trasmissione o distribuzione via cavo di programmi televisivi o radiofonici a mettere a disposizione le proprie infrastrutture di trasmissione via radio o via cavo come rete di telecomunicazione pubblica.]
[UE: 2.] [USA: X.2: Definizioni]
Ai fini [UE: della presente sottosezione] [USA: capitolo]:
- [UE: a) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;]
- [UE: b) "servizio di comunicazione elettronica": un servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva. ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;]
- [UE: c) "servizio pubblico di comunicazione elettronica": un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;]
- [UE: d) "rete pubblica di comunicazioni elettroniche": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;]
[USA: rete pubblica di telecomunicazione: un'infrastruttura di telecomunicazioni utilizzata per fornire servizi pubblici di telecomunicazioni;]
- [UE: e) "servizio pubblico di trasporto delle telecomunicazioni"] [USA: servizio pubblico di telecomunicazioni]: un servizio di [UE: trasporto delle] telecomunicazioni [UE: richiesto] [USA: che una Parte richiede], esplicitamente o effettivamente, [UE: ad opera di un membro] per essere offerto al pubblico in generale. Tali servizi possono includere, tra l'altro, [UE: il telegrafo,] il telefono [UE: il telex] e la trasmissione di dati che comporta di solito [UE: la trasmissione in tempo reale di] informazioni fornite dal cliente tra due o più punti [USA: definiti] senza alcuna variazione da estremità a estremità nella forma o nel contenuto delle informazioni del cliente;
- [UE: f) "autorità di regolamentazione" nel settore delle comunicazioni elettroniche] [USA: organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni]: [UE: l'] [USA: un] organismo o gli organismi [UE: incaricato/i da una Parte] [USA: responsabile/i] della regolamentazione delle [UE: comunicazioni elettroniche di cui alla presente sottosezione] [USA: telecomunicazioni];
- [UE: g) "infrastrutture essenziali"] [USA: infrastrutture essenziali]: le infrastrutture di una rete [UE: delle comunicazioni elettroniche] [USA: delle telecomunicazioni] pubbliche [UE: e] [USA: o] di un servizio che:
- a) sono fornite esclusivamente o prevalentemente da un unico fornitore o da un numero limitato di fornitori e
- b)che non è possibile sostituire dal punto di vista economico e tecnico per [UE: fornire] [USA: erogare] un servizio;
- [UE: h) "risorse correlate": servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica e/o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, i condotti, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;]
- [UE: i) "fornitore principale" del settore delle comunicazioni elettroniche: un fornitore che] [USA: "fornitore principale": un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni che] è in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi [UE: delle comunicazioni elettroniche interessato] [USA: delle telecomunicazioni pubbliche interessato] per effetto del
- [USA:a)] controllo esercitato su infrastrutture essenziali [USA: ;] o [UE: dello]
- [USA: b)] sfruttamento della propria posizione sul mercato;
- [UE: j) "accesso": il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore a determinate condizioni, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica. Comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming e l'accesso ai servizi di rete virtuale;]
- [UE: k) "interconnessione"] [USA: interconnessione]: il collegamento [UE: fisico e logico] [USA: con i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni] [UE: delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro] per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti [UE: del medesimo o] di un altro operatore, [USA: e] [UE: o] di accedere ai servizi offerti da un altro operatore; [UE: i servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;]
- [UE: l) "servizio universale": un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti sul territorio di una Parte, a prescindere dalla loro ubicazione geografica e offerti ad un prezzo accessibile: la relativa portata e attuazione sono decise da ciascuna Parte;]
- [UE: m) "portabilità del numero"] [USA: portabilità del numero]: la capacità [USA: degli utenti finali dei servizi pubblici di telecomunicazioni] [UE: di tutti gli abbonati a servizi pubblici di comunicazione elettronica] [UE: che ne facciano richiesta] di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza compromettere la qualità, l'affidabilità o la facilità d'uso nel passaggio a [UE: alla stessa categoria di] fornitori di servizi pubblici [USA: di telecomunicazioni] [UE: di comunicazione elettronica];
[USA: collegamenti di backhaul: collegamenti di trasmissione da estremità a estremità da una stazione di approdo dei cavi sottomarini a un altro punto di accesso principale verso qualsiasi rete pubblica di telecomunicazioni;]
[USA: orientato ai costi: basato sul costo, può includere un profitto ragionevole e prevedere diverse metodologie di costo per infrastrutture o servizi diversi;]
[USA: collegamenti cross-connect: i collegamenti all'interno di una stazione di approdo dei cavi sottomarini utilizzati per collegare la capacità del cavo alle apparecchiature di trasmissione, commutazione o instradamento di un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni collocati nella stazione di approdo dei cavi sottomarini;]
[USA: utente finale: il consumatore o l'abbonato finale di un servizio pubblico di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni;]
[USA: impresa: qualsiasi entità costituita o organizzata conformemente al diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, posseduta o controllata da privati o dallo Stato, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le imprese individuali, le joint venture, le associazioni o organizzazioni analoghe e che include una filiale;]
[USA: circuiti affittati: infrastrutture di telecomunicazione tra due o più punti designati riservate all'utilizzo o alla disponibilità di un utente e fornite da un fornitore di servizi di telecomunicazioni fisse;]
[USA: licenza: un'autorizzazione che una Parte può richiedere a un soggetto, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, per fornire un servizio di telecomunicazione, comprese le concessioni, i permessi o le registrazioni;]
[USA: non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello riservato a qualsiasi altro utente di analoghi servizi pubblici di telecomunicazioni in circostanze analoghe, anche per quanto attiene alla tempestività;]
[USA: offerta d'interconnessione di riferimento: un'offerta d'interconnessione effettuata da un fornitore principale e archiviata, approvata o definita da un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni che dettaglia sufficientemente i termini, le tariffe e le condizioni di interconnessione in modo da consentire a un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni disposto ad accettarla di ottenere l'interconnessione al fornitore principale su tale base, senza dover avviare negoziati con il fornitore principale;]
[USA: fornitore di servizi dell'altra Parte: con riferimento a una Parte, un soggetto che rappresenta o un investimento sul territorio della Parte o un soggetto dell'altra Parte, che cerca di fornire o che fornisce servizi all'interno o sul territorio della Parte e che include il fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni;]
[USA: telecomunicazioni: la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici, compresi i mezzi fotonici;]
[USA: utente: un consumatore di servizi o un fornitore di servizi.]
[UE: Articolo 41: Autorità di regolamentazione]
[UE: 1. Le autorità di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altro fornitore di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica o apparecchiature di comunicazione elettronica.]
[USA: 1. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna Parte provvede a garantire, nella misura in cui il suo organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni sovrintende a servizi specifici, di essere distinta da qualsiasi fornitore di tali servizi e di non essere tenuta a rendergli conto, nonché di non detenere un interesse finanziario o avere un ruolo operativo o gestionale all'interno di tale fornitore.]
[UE: 2. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica garantisce un'effettiva separazione strutturale della funzione di regolamentazione dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo. L'autorità di regolamentazione opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati ai sensi della normativa nazionale.]
[UE: 3. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore e delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 7 del presente articolo hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dall'autorità di regolamentazione. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Le Parti assicurano che le autorità di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono resi pubblici.]
[UE: 4. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.]
[USA: 4. Ciascuna Parte garantisce che le decisioni e le procedure normative del proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, comprese le decisioni e le procedure relative alla concessione di licenze, all'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazioni, alle tariffe e alla distribuzione e allocazione delle frequenze per i servizi pubblici di telecomunicazioni non statali siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.]
[USA: 2. Ciascuna Parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni non riservi un trattamento più favorevole a un fornitore di servizi sul proprio territorio rispetto a quello riservato a un analogo fornitore di servizi dell'altra Parte sulla base del fatto che il fornitore che riceve un trattamento più favorevole è di proprietà del governo centrale della Parte.]
[UE: 5. Le autorità di regolamentazione esercitano i propri poteri in modo trasparente e tempestivo.]
[USA 5. Ciascuna Parte garantisce che le sue decisioni normative e le risultanze dei giudizi di appello relativi a tali decisioni siano rese pubbliche.]
[UE: 6. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di garantire che i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica forniscano loro prontamente, su richiesta, tutte le informazioni, comprese quelle di natura finanziaria, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di assolvere i propri compiti conformemente alla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e sono trattate nel rispetto dei requisiti di riservatezza.
7. Un utente o fornitore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Il merito del caso deve essere tenuto in debita considerazione e il meccanismo di ricorso deve essere efficace. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.
8. Le Parti garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.]
[USA: 3. Ciascuna Parte attribuisce al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni l'autorità necessaria all'esecuzione delle misure della Parte concernenti gli obblighi di cui alla Parte III (Servizi di telecomunicazioni). Tale autorità comprende la possibilità di imporre sanzioni efficaci, che possono includere sanzioni pecuniarie, provvedimenti ingiuntivi (su base temporanea o definitiva) o la modifica, la sospensione o la revoca delle licenze.]
[UE: Articolo 42: Autorizzazione a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica] [USA: Articolo X.4: Licenze]
[UE: 1. La fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica è autorizzata, per quanto possibile, previa semplice notifica. In questo caso, il fornitore del servizio interessato non deve ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità di regolamentazione prima di esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione. I diritti e gli obblighi derivanti dall'autorizzazione sono resi pubblici in una forma facilmente accessibile. Gli obblighi dovrebbero essere proporzionati al servizio in questione.
2. Ove necessario, può essere richiesta una licenza per il diritto d'uso delle frequenze radio e dei numeri al fine di:
- a) evitare interferenze dannose;
- b) garantire la qualità tecnica del servizio;
- c) preservare l'efficienza dell'utilizzo dello spettro radio; oppure
- d) raggiungere altri obiettivi di interesse generale.
I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.]
[UE: 3. Nel caso in cui sia richiesta una licenza:] [USA: 6. Nel caso in cui la Parte obblighi il fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni ad avere una licenza:]
- [USA: a) la Parte rende pubblici:]
- i) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e [USA: alle procedure applicate;] [UE: a) il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico]
- [USA: ii) il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza];
- [USA: iii) i termini e le condizioni di tutte le licenze in vigore; e]
- [USA: b) la Parte garantisce che, su richiesta, il richiedente sia informato in merito alle ragioni alla base]:
- (i) [UE: b) i motivi] del diniego del rilascio della licenza [UE: vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;]
- [USA: (ii) dell'imposizione sulla licenza di condizioni specifiche del fornitore,
- (iii) della revoca della licenza; oppure
- (iv) del rifiuto di rinnovare una licenza.]
- [UE: c) il richiedente cui sia stato negato il rilascio della licenza deve avere diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi.]
[UE: 4. Eventuali costi amministrativi sono imposti ai fornitori in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e a costi contenuti. Eventuali oneri amministrativi imposti da una Parte ai fornitori di reti o di servizi in virtù di un'autorizzazione di cui al paragrafo 1 o di una licenza ai sensi del paragrafo 2 coprono soltanto interamente i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione dell'autorizzazione e delle licenze applicabili. Tali oneri amministrativi possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione.]
[USA: Articolo X.5: Flessibilità della regolamentazione
1. Le Parti riconoscono l'importanza di affidarsi a forze di mercato competitive per offrire una vasta scelta nella fornitura di servizi di telecomunicazioni.
- a) A questo proposito, le Parti riconoscono che una Parte può:
- i) adoperarsi al fine di regolare direttamente o di anticipare una problematica che la Parte ritiene possa verificarsi o risolvere una problematica già presentatasi sul mercato;
- ii) fare affidamento sul ruolo delle forze di mercato, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato competitivi, o che possono esserlo, o quelli che presentano scarsi ostacoli di accesso.
- b) La Parte che si adopera al fine di regolare direttamente la problematica può astenersi, nella misura richiesta dalla legge applicabile, dall'applicare un regolamento a un servizio che classifica come servizio pubblico di telecomunicazioni se il suo organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni stabilisce che:
- i) l'applicazione del regolamento non è necessaria per prevenire pratiche ingiustificate o discriminatorie;
- ii) l'applicazione del regolamento non è necessaria per proteggere i consumatori; e
- iii) l'astensione è coerente con l'interesse pubblico, compresi la promozione e il rafforzamento della concorrenza tra fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni.
2. Ciascuna Parte provvede affinché tutti i fornitori di servizi di telecomunicazioni possano presentare un'istanza al loro organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni chiedendo che si astenga dall'applicare una regolamentazione specifica nei confronti di un determinato fornitore o di eventuali servizi di telecomunicazioni offerti dallo stesso.
3. Ciascuna Parte esige che il suo organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni adotti una decisione con cui accorda o rifiuta l'istanza totalmente o in parte.
4. Per maggiore certezza, ciascuna Parte sottopone la decisione del suo organismo di regolamentazione a controllo giudiziario conformemente all'articolo X.18 (Risoluzione delle controversie).]
[USA: Articolo X.6: Riesame dei regolamenti
1. Ciascuna Parte esige che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni:
- a) riesamini regolarmente tutti i regolamenti riguardanti la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
- b) determini dopo tale riesame se un regolamento non è più necessario a causa della concorrenza economica significativa tra i fornitori del servizio; e
- c) abroghi o modifichi, se del caso, il regolamento ai sensi della sottosezione b).]
[USA: Articolo X.7: Neutralità tecnologica
1. Nessuna Parte impedisce a un fornitore di servizi di telecomunicazioni di utilizzare le tecnologie che desidera per fornire i propri servizi nel rispetto degli obblighi necessari a soddisfare gli interessi pubblici legittimi, a condizione che le eventuali misure limitative della scelta non siano messe a punto, adottate o applicate generando inutili ostacoli al commercio.
2. Se una Parte adotta una misura che impone l'uso di una tecnologia o di una norma specifica, o comunque limita la capacità del fornitore di scegliere quale tecnologia utilizzare per fornire il servizio, essa deve farlo sulla base:
- a) della legislazione; oppure
- b) di una regolamentazione
con cui la Parte stabilisce che le forze di mercato non hanno conseguito, o non potrebbero ragionevolmente conseguire, il legittimo obiettivo di interesse pubblico.]
[USA: Articolo X.8: Trasparenza
1. Ciascuna Parte garantisce che, nel caso in cui un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni intenda avvalersi di contributi in vista dell'elaborazione di una proposta di regolamento, esso deve:
- a) rendere la proposta pubblica o altrimenti nota ai soggetti interessati;
- b) includere una spiegazione dell'obiettivo e delle motivazioni della proposta;
- c) fornire ai soggetti interessati un adeguato avviso pubblico della possibilità di formulare osservazioni e una concreta possibilità di esprimerle;
- d) per quanto possibile, rendere pubbliche tutte le pertinenti osservazioni formulate; e
- e) rispondere, in fase di pubblicazione del regolamento definitivo, a tutte le questioni importanti e rilevanti sollevate nelle osservazioni.
2. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai servizi pubblici di telecomunicazioni siano rese pubbliche, compresi:
- a) le tariffe e altri termini e condizioni di servizio;
- b) le specifiche delle interfacce tecniche;
- c) le condizioni per il collegamento di terminali o di altre apparecchiature alla rete pubblica di telecomunicazioni;
- d) se del caso, le prescrizioni in termini di notifica, autorizzazione, registrazione o rilascio delle licenze;
- e) le procedure generali relative alla risoluzione delle controversie nel settore delle telecomunicazioni; e
- f) le misure dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni nel caso in cui il governo deleghi altri organismi ad assumersi la responsabilità di mettere a punto, modificare e adottare misure normative che incidono sull'accesso e sull'utilizzo.]
[UE: Articolo 43: Risorse limitate] [USA: Articolo X.9: Assegnazione ed uso delle risorse limitate]
[UE: 1. L'assegnazione e la concessione dei diritti di utilizzo delle risorse limitate, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, devono avvenire in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Le procedure devono essere basate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.]
[USA: 1. Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione e l'uso di risorse di telecomunicazione limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.]
[UE: 2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli lo spettro radio assegnato riservato a specifici usi pubblici.]
[USA: 2. Spettro radio:
- a) ciascuna Parte mette a disposizione del pubblico le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate e concesse a specifici fornitori, ma si riserva il diritto di non fornire una identificazione dettagliata delle frequenze assegnate o concesse per specifici usi pubblici.]
[UE: 3. Le misure della Parte relative all'assegnazione e alla concessione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con l'articolo {…} (accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna Parte si riserva il diritto di definire e applicare le misure di gestione dello spettro radio e delle frequenze che possono avere l'effetto di limitare il numero di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Ciò include la possibilità di assegnare bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro radio.]
- [USA: b) In caso di assegnazione dello spettro radio per i servizi commerciali, ciascuna Parte si adopera a fare affidamento su un processo aperto e trasparente che tenga conto dell'interesse pubblico generale, compresa la promozione della concorrenza. Ciascuna Parte si adopera a fare generalmente affidamento su approcci basati sul mercato in fase di assegnazione dello spettro radio per i servizi commerciali di telecomunicazioni terrestri. A tal fine, ciascuna Parte ha la facoltà di utilizzare meccanismi quali, se del caso, le aste per assegnare lo spettro radio a uso commerciale.]
[USA: 3. Numeri:
- a) Ciascuna Parte provvede affinché ai fornitori di servizi di telecomunicazioni dell'altra Parte stabiliti sul suo territorio sia concesso l'accesso ai numeri di telefono su basi non discriminatorie.
- i) Nella misura in cui una Parte estende la possibilità di accedere ai numeri di telefono a fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di telecomunicazioni, tale possibilità sarà estesa ai fornitori di tali servizi dell'altra Parte su basi non discriminatorie.
- ii) Nessuna Parte impedisce ai fornitori idonei a ottenere i numeri di mettere tali numeri a disposizione di altri fornitori di servizi.]
[USA: Articolo X.10: Accesso e utilizzo
1. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte abbiano accesso e utilizzino qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione, compresi i circuiti affittati, offerto sul suo territorio o oltre le frontiere a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
2. Ciascuna Parte garantisce che ai fornitori di servizi dell'altra Parte sia concesso di:
- a) acquistare o noleggiare e collegare terminali o altre apparecchiature di interfaccia a una rete pubblica di telecomunicazioni;
- b) fornire servizi a uno o più utenti finali su circuiti in affitto o di proprietà;
- c) collegare circuiti in affitto o di proprietà a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni o a circuiti in affitto o di proprietà di un'altra impresa;
- d) svolgere funzioni di commutazione, segnalazione, elaborazione e conversione; e
e) utilizzare protocolli operativi di propria scelta.
3. Ciascuna Parte garantisce che le imprese dell'altra Parte possano utilizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione delle informazioni sul proprio territorio o al di là dei confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali, e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o archiviate in altro modo in formato elettronico sul territorio di una delle Parti.
4. Ciascuna Parte provvede affinché non sia imposta nessuna condizione all'accesso e all'utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo che nella misura necessaria a:
- a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, in particolare la loro capacità di rendere le proprie reti o i propri servizi disponibili al pubblico in generale; oppure
- b) tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
5. Purché soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4, le condizioni di accesso e di utilizzo delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni possono includere:
- a) l'obbligo di utilizzare interfacce tecniche specifiche, tra cui i protocolli di interfaccia, per l'interconnessione a tali reti o servizi;
- b) se del caso, prescrizioni in materia di interoperabilità di tali reti e servizi; e
- c) l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature di interfaccia con la rete e i requisiti tecnici relativi al collegamento di queste apparecchiature a tali reti.]
[UE: Articolo 44: Accesso e interconnessione] [USA: Articolo X.11: Interconnessione]
[UE: 1. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i fornitori interessati sulla base di trattative commerciali.]
[USA: 1. Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:
- a) garantiscano, direttamente o indirettamente, all'interno dello stesso territorio, l'interconnessione ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte a tariffe ragionevoli; e]
[UE: 2. Le Parti assicurano che tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto, e ove richiesto da un altro fornitore, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione allo scopo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Le Parti revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano i fornitori che garantiscono l'accesso o l'interconnessione a offrire termini e condizioni differenti in funzione dei diversi fornitori per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi prestati.
3. Le Parti provvedono affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di accesso o di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.]
[USA: Ciascuna Parte garantisce che tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel suo territorio:
- b) adottino misure ragionevoli per proteggere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili dei fornitori e degli utenti finali dei servizi pubblici di telecomunicazioni, o in relazione agli stessi, ottenute a seguito di accordi di interconnessione e utilizzino tali informazioni esclusivamente allo scopo di fornire detti servizi.]
[UE: 4. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda l'accesso alle sue infrastrutture essenziali, che possono includere, tra l'altro, gli elementi di rete, le risorse correlate e i servizi ausiliari, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica a condizioni ragionevoli e non discriminatorie (anche in relazione alle tariffe, alle norme e specifiche tecniche, alla qualità e alla manutenzione).]
[UE: 5. Per i servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni, l'interconnessione a un fornitore principale è fornita]
- [USA: a)] in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete [USA: del fornitore principale] [UE: .] [USA: ;] [UE: Tale interconnessione deve essere fornita.]
[USA: 2. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio garantisca l'interconnessione delle infrastrutture e delle attrezzature dei fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte:]
- [UE: a)] [USA: b)] secondo modalità, condizioni (comprese quelle relative [UE: in relazione] alle norme e alle specifiche tecniche, [UE: alla qualità e alla manutenzione,]) e tariffe non discriminatorie [UE:, e] [USA:;]
- [USA: c)] con un livello di qualità non inferiore a quello previsto [UE: per i servizi simili di tale] [USA: dal] fornitore principale [USA: per servizi simili] [UE:, o] per servizi simili di fornitori [USA: di servizi] non controllati o per le proprie società controllate o altre società collegate;
- [UE: b)] [USA: d)] tempestivamente, secondo modalità, condizioni (anche in relazione alle norme e alle specifiche tecniche, [UE: alla qualità e alla manutenzione,]) e [USA: a] tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate, così da consentire al fornitore di non dovere alcun corrispettivo per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
- [UE: c)] [USA: e)] [UE: su] dietro richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
[UE: Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese note al pubblico.]
[USA: 5. Ciascuna Parte rende note al pubblico le procedure applicabili alle trattative in materia di interconnessione al fornitore principale sul suo territorio.]
[UE: I fornitori principali rendono noti al pubblico, se del caso, i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.]
[USA: 4.1) Se un fornitore principale sul territorio di una Parte dispone di un'offerta di interconnessione di riferimento, la Parte esige che tale offerta sia resa nota al pubblico.]
[USA: 3.2) Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul proprio territorio dia la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di interconnettere le loro infrastrutture e attrezzature a quelle del fornitore principale:
- a) negoziando un nuovo accordo di interconnessione; e
- b) ricorrendo a una delle seguenti opzioni:
- 1) un'offerta di interconnessione di riferimento contenente le tariffe, i termini e le condizioni che il fornitore principale generalmente offre ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni; oppure
- 2) i termini e le condizioni dell'accordo di interconnessione in vigore.]
[USA: 6. Ciascuna Parte impone al fornitore principale sul suo territorio di depositare tutti gli accordi di interconnessione di cui è Parte presso il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni.
7. Ciascuna Parte rende noti al pubblico gli accordi di interconnessione in vigore tra il fornitore principale sul suo territorio e gli altri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni sul suo territorio.
8. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte che hanno richiesto l'interconnessione al fornitore principale sul territorio della Parte possano presentare ricorso, entro un termine ragionevole e specificato pubblicamente in seguito alla richiesta di interconnessione presentata dal fornitore, al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni allo scopo di risolvere le controversie concernenti i termini, le condizioni e le tariffe di interconnessione al fornitore principale.]
[UE: Articolo 45] [USA: Articolo X.12:] Salvaguardia della concorrenza [in riferimento ai fornitori principali]
[UE: Le Parti introducono o mantengono] [USA: 1. Ciascuna delle Parti mantiene] in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori [USA: di servizi pubblici di telecomunicazioni] che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale [USA: sul proprio territorio] pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. [UE: Tali] [USA: 2. Le] pratiche anticoncorrenziali [USA: di cui al paragrafo a)] consistono in particolare:
- a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
[USA: Articolo X.13: Trattamento da parte dei fornitori principali di servizi pubblici di telecomunicazioni
1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio conceda ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da questi riservato in circostanze analoghe alle proprie società controllate, collegate o ai fornitori di servizi non controllati in termini di:
- a) disponibilità, fornitura, tariffe o qualità di servizi pubblici di telecomunicazioni simili; e
- b) disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.]
[USA: Articolo X.14: Rivendita
1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio non imponga condizioni irragionevoli o discriminatorie o restrizioni sulla rivendita dei propri servizi pubblici di telecomunicazioni.]
[USA: Articolo X.15: Servizi di circuiti affittati
1. Ciascuna Parte provvede affinché il fornitore principale sul suo territorio fornisca ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in un periodo di tempo ragionevole e secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli e non discriminatori e basati sull'offerta generalmente disponibile.
2. Nello svolgimento di quanto previsto al paragrafo 1, ciascuna Parte attribuisce al proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad altri organismi competenti la facoltà di imporre al fornitore principale sul proprio territorio l'obbligo di fornire ai fornitori di servizi dell'altra Parte servizi di circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni a tariffe basate sulla capacità e orientate ai costi.]
[UE: Articolo 46] [USA: Articolo X.16] Servizio universale
[UE: 1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.]
[USA: 1. Ciascuna Parte gestisce il proprio obbligo di servizio universale in maniera trasparente, non discriminatoria e neutrale dal punto di vista della concorrenza e assicura che tale obbligo di servizio universale non sia più gravoso del necessario per il tipo di servizio universale che ha definito.]
[UE: 3. Tutti i fornitori di reti e/o di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero avere il diritto di fornire il servizio universale. La designazione dei fornitori del servizio universale avviene attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la fornitura del servizio universale rappresenta un onere eccessivo a carico del o dei fornitori designati per fornire tale servizio universale. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un fornitore trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del o dei fornitori interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.]
[UE: Articolo 47: Portabilità del numero] [USA: Articolo X.17: Assegnazione e uso di risorse limitate]
[UE: Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di comunicazione elettronica garantiscano la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.]
- [USA: b) Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori di servizi di telecomunicazioni e tutti gli altri fornitori idonei ad accedere ai numeri di telefono sul proprio territorio garantiscano la portabilità del numero nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e secondo termini e condizioni ragionevoli.]
[UE: Articolo 48: Riservatezza delle informazioni
Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione elettronica pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.]
[UE: Articolo 49: Risoluzione delle controversie concernenti le comunicazioni elettroniche] [USA: Articolo X.18: Risoluzione delle controversie]
[UE: 1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti interessate, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia, salvo casi eccezionali.]
[USA: 1. Ciascuna Parte provvede affinché le imprese possano fare ricorso a un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o a un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie concernenti le misure della Parte con riguardo alle questioni di cui agli articoli X.3-X.9 (Servizi di telecomunicazioni).]
[UE: 2. Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
3. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente ed esse hanno il diritto di impugnare la decisione, conformemente all'articolo X.2, paragrafo 7, della presente sottosezione.
4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non osta a che ciascuna delle parti promuova un'azione dinanzi agli organi giurisdizionali.]
[USA: 2. Ciascuna Parte provvede affinché, qualora un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni si rifiuti di porre in essere ogni iniziativa per risolvere una controversia, esso debba fornire su richiesta una spiegazione scritta della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa presentare un'istanza all'organismo di regolamentazione affinché rivaluti tale determinazione o decisione. Nessuna Parte può tollerare che tale istanza costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che un'autorità competente non sospenda la determinazione o la decisione.
4. Ciascuna Parte provvede affinché qualsiasi impresa i cui interessi giuridicamente tutelati siano pregiudicati da una determinazione o da una decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni della Parte possa richiedere il riesame della determinazione o della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Nessuna Parte può tollerare che la richiesta di riesame giudiziario costituisca motivo di inadempienza alla determinazione o decisione dell'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni, a meno che l'organismo giudiziario competente non sospenda la determinazione o la decisione.]
[UE: Articolo 50: Partecipazioni straniere
Per quanto attiene alla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica mediante la presenza commerciale, nessuna parte impone obblighi di joint venture o limita la partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi.]
[USA: Articolo X.19: Cavi sottomarini e infrastrutture e servizi di approdo
1. Qualora un fornitore di servizi di telecomunicazioni sul territorio di una Parte utilizzi un sistema di cavi sottomarini per fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, la Parte provvede affinché il fornitore riservi ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte un trattamento ragionevole e non discriminatorio in termini di accesso al sistema di cavi sottomarini, incluse le infrastrutture di approdo.
2. Qualora il fornitore principale di servizi pubblici internazionali di telecomunicazioni sul territorio di una Parte controlli servizi e infrastrutture di approdo dei cavi per i quali non sono disponibili alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, la Parte provvede affinché il fornitore principale:
- a) consenta ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra Parte di:
- 1) utilizzare i collegamenti cross-connect del fornitore principale all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini per collegare le loro attrezzature ai collegamenti di backhaul e alla capacità del cavo sottomarino di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni; e
- 2) collocare le loro apparecchiature di trasmissione o di instradamento utilizzate per accedere alla capacità del cavo sottomarino e ai collegamenti di backhaul di qualsiasi fornitore di telecomunicazioni all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini secondo termini e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatori, nonché a tariffe orientate ai costi; e
- b) fornisca ai fornitori di telecomunicazioni dell'altra Parte circuiti affittati internazionali, collegamenti di backhaul e collegamenti cross-connect all'interno della stazione di approdo dei cavi sottomarini secondo termini, condizioni e tariffe ragionevoli, trasparenti e non discriminatori. ]