LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP
Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)
Capitolo [ ]
Proposta di testo consolidato sulle dogane e la facilitazione degli scambi
Nota USA: la proposta di testo per il presente capitolo è presentata fatte salve le revisioni che potrebbero rendersi necessarie alla luce di ulteriori discussioni in merito alle rispettive competenze dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei settori sostanziali coperti dal presente capitolo, nonché del fatto che gli Stati membri saranno oppure non saranno "Parti" dell'accordo globale.
Articolo [ ]: Pubblicazione su Internet
1. Ciascuna Parte rende accessibili al pubblico su Internet le seguenti informazioni e provvede ad aggiornarle all'occorrenza:
- a) una descrizione delle sue procedure di importazione nel, esportazione dal o transito attraverso il suo territorio [UE: doganale] che informi le Parti interessate in merito alle prassi concrete da seguire al fine di importare nel, esportare dal e transitare attraverso il suo territorio [UE: doganale];
- b) la documentazione e i dati richiesti per importare nel, esportare dal e transitare attraverso il suo territorio [UE: doganale];
- c) le sue leggi, regolamenti e procedure per importare nel, esportare dal e transitare attraverso il suo territorio1); e
- d) [UE: ulteriori informazioni relative agli scambi, compresa la pertinente normativa relativa agli scambi;]
- e) i recapiti del suo punto o dei suoi punti d'informazione designato(i) o mantenuto(i) ai sensi dell'articolo [ ] (Punti d'informazione).
Articolo [ ]: Punti d'informazione
1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene uno o più punti d'informazione in grado di rispondere alle richieste ragionevoli da parte dei soggetti interessati in materia di procedure di importazione, esportazione e transito [UE: , anche fornendo i moduli e i documenti necessari].
2. [UE: Una Parte non esige il pagamento di un diritto per rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del paragrafo 1.]
3. Ciascuna Parte garantisce che i propri punti d'informazione rispondano alle domande entro un periodo di tempo ragionevole, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.
Articolo [ ]: Decisioni anticipate
1. Una decisione anticipata è una decisione scritta comunicata da una Parte a un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta, che indica il trattamento che la Parte riserverà alla merce al momento dell'importazione. Un richiedente è un esportatore, un importatore [USA: , o un produttore] [UE: o qualsivoglia persona la cui richiesta abbia un fondato motivo, o un suo rappresentante].
2. Ciascuna Parte emette decisioni anticipate in merito a:
- a) la classificazione tariffaria della merce; [UE: e]
- b) l'origine della merce [UE: .] [USA: ;
- c) l'applicazione dei criteri che utilizza per determinare il valore doganale della merce, in conformità dell'accordo OMC sulla valutazione in dogana;
- d) l'applicazione della restituzione o del differimento dei dazi, o di altri tipi di sgravi che riducono o rimborsano dazi doganali o vi rinunciano;
- e) il trattamento preferenziale cui la merce ha diritto;
- f) le prescrizioni di marcatura del paese di origine, tra cui il posizionamento e il metodo di marcatura;
- g) il fatto che la merce è soggetta o non è soggetta a un contingente o a un contingente tariffario; e
- h) altre questioni eventualmente decise dalle Parti.]
[UE: 3. Le Parti sono invitate a emettere decisioni anticipate in merito a:
- a) i metodi o criteri appropriati, e la loro applicazione, da utilizzare per la determinazione del valore in dogana in determinate circostanze;
- b) l'applicabilità delle proprie prescrizioni in materia di sgravi o esenzioni da dazi doganali, se del caso;
- c) l'applicazione delle proprie prescrizioni in materia di contingenti, compresi i contingenti tariffari, se del caso.]
4. Ciascuna Parte, prima di importare una merce nel proprio territorio [UE: doganale], rilascia una decisione anticipata scritta al richiedente che ha presentato una [UE: richiesta] [USA: domanda] scritta contenente tutte le informazioni necessarie, entro un ragionevole periodo di tempo che non deve superare [UE: X] [USA: 90] giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie.
5. In deroga al paragrafo 4, una Parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione o i fatti e le circostanze sollevati siano oggetto di un riesame in sede amministrativa o giurisdizionale [UE: , oppure qualora la domanda non riguardi alcun uso previsto della decisione anticipata].
6. Se una Parte rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa tempestivamente il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.
7. [UE: La decisione anticipata è valida per almeno tre anni dopo la sua emissione, salvo qualora la legge, i fatti o le circostanze su cui era basata la decisione originaria siano cambiati.] [USA: Ciascuna Parte stabilisce che la decisione anticipata prende effetto alla data di emissione, oppure in altra data specificata nella decisione, e resta in vigore fino alla sua eventuale modifica o revoca.]
8. Ciascuna Parte pubblica:
- a) i requisiti per la domanda di decisione anticipata, incluse le informazioni da fornire e il formato;
- b) il termine entro il quale emetterà la decisione anticipata; e
- c) [UE: il periodo di validità della decisione anticipata].
9. Qualora una Parte revochi, modifichi, [USA: oppure] invalidi [UE: oppure annulli] una decisione anticipata, deve darne comunicazione scritta al soggetto cui ha rilasciato la decisione, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Una Parte può revocare, modificare, [USA: o] invalidare [UE: o annullare] una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui la decisione sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.
10. Ciascuna Parte prevede, su richiesta scritta del richiedente, un riesame amministrativo della decisione anticipata o della decisione di revocarla, modificarla, [USA: o] invalidarla [UE: o annullarla].
11. Una decisione anticipata emessa da una Parte è vincolante su tutto il suo territorio [UE: doganale].
12. Ciascuna Parte rende pubbliche su Internet le [UE: informazioni relative alle] [USA: proprie] decisioni anticipate [UE: , tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato]. Una Parte può redigere parti di una decisione anticipata conformemente alle proprie leggi, regolamenti e procedure.
Articolo [ ]: Svincolo delle merci
1. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure doganali semplificate per un efficiente svincolo delle merci che sono in ogni caso svincolabili dopo il completamento di tali procedure.
2. Ciascuna Parte:
- a) adotta o mantiene procedure che consentano il rapido svincolo delle merci in un periodo di tempo non superiore a quanto necessario per garantire il rispetto delle proprie leggi, regolamenti e procedure, [USA: e, nella misura del possibile, entro 48 ore dall'arrivo delle merci,] purché le merci siano idonee allo svincolo; e
- b) informa tempestivamente l'importatore qualora una Parte non svincoli le merci [USA: entro 48 ore dall'arrivo.]
3. Ciascuna Parte:
- a) adotta o mantiene procedure che consentano la presentazione in formato elettronico della documentazione e dei dati necessari all'importazione, comprese le distinte, prima dell'arrivo delle merci;
- b) inizia a esaminare tale documentazione prima dell'arrivo delle merci al fine di consentirne lo svincolo al loro arrivo; e
- c) consente lo svincolo delle merci al punto di arrivo, senza trasferimento temporaneo presso magazzini o altre strutture, purché le merci siano in ogni caso idonee allo svincolo.
4. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri applicati o collegati all'importazione delle merci, purché queste ultime siano in ogni caso idonee allo svincolo.
5. Quale condizione per lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di tali dazi doganali, imposte, diritti e oneri, una Parte può richiedere che l'importatore fornisca una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, deposito o altro opportuno strumento, alle seguenti condizioni:
- a) tale garanzia non può essere superiore all'importo richiesto per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'importazione delle merci, compreso il pagamento di dazi doganali, imposte e diritti dovuti per le merci oggetto della garanzia; e
- b) la garanzia è liberata il prima possibile non appena la Parte ritiene che gli obblighi derivanti dall'importazione delle merci siano stati adempiuti.
Articolo [ ]: Norme internazionali
[1. UE: Le Parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali sono basate su strumenti e norme internazionali applicabili nel settore doganale e degli scambi, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, del quadro SAFE dell'OMD, del modello dei dati dell'OMD e delle relative raccomandazioni dell'OMD, e dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie.]
[1. USA: Ciascuna Parte condivide informazioni pertinenti e migliori pratiche sull'attuazione delle norme internazionali per le procedure di importazione, esportazione o transito, a seconda del caso. Le Parti discutono, a seconda del caso, norme specifiche per le procedure di importazione, esportazione o transito e se esse contribuiscano ad facilitare gli scambi.
2. Ciascuna Parte si adopera al fine di attuare norme ed elementi comuni per i dati sulle importazioni ed esportazioni coerentemente con il modello dei dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).]
Articolo [ ]: Impiego delle tecnologie dell'informazione e del pagamento elettronico
1. Ciascuna Parte impiega le tecnologie dell'informazione che accelerano le procedure per lo svincolo delle merci [UE: al fine di facilitare gli scambi tra le Parti].
2. Conformemente al paragrafo 1, ciascuna Parte:
- a) mette a disposizione in forma elettronica [UE: una dichiarazione doganale necessaria] [USA: qualsiasi dichiarazione o altro modulo necessario] per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci nel suo territorio [UE: doganale];
- b) [UE: consente di presentare [UE: una dichiarazione doganale] [USA: la documentazione per l'importazione, l'esportazione o il transito nel suo territorio [UE: doganale] in formato elettronico];
- c) [UE: istituisce [UE: uno strumento] per consentire lo scambio elettronico di informazioni relative agli scambi tra la Parte e gli importatori, esportatori e soggetti che partecipano al transito di merci nel suo territorio [UE: doganale];]
- d) rende [UE: i sistemi elettronici] accessibili agli importatori, esportatori e soggetti che partecipano al transito di merci nel suo territorio [UE: doganale];
- e) [UE: promuove lo scambio elettronico di dati tra i rispettivi operatori commerciali e le rispettive amministrazioni doganali, nonché altri enti correlati];
- f) adotta o mantiene procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri applicati all'importazione o esportazione o ad esse collegati;
- g) [UE: impiega sistemi elettronici di gestione del rischio per la valutazione e l'orientamento che consentano alle autorità doganali di concentrare le proprie ispezioni sulle merci ad alto rischio e che agevolino lo svincolo e la circolazione delle merci a basso rischio]; e
- h) si adopera per sviluppare sistemi elettronici compatibili con i sistemi delle altre Parti, al fine di agevolare lo scambio tra i governi dei dati sugli scambi internazionali.
[USA: Articolo [ ]: Sportello unico
1. Ciascuna Parte istituisce o mantiene, entro il 1° gennaio 2017, uno sportello unico che consenta agli importatori, esportatori e soggetti che partecipano al transito di merci, o ai loro rappresentanti, di presentare attraverso un unico punto d'ingresso la documentazione e i dati da essa richiesti per l'importazione, esportazione o transito nel proprio territorio [UE: doganale].
2. Una volta che una Parte ha istituito lo sportello unico, comunica agli importatori, esportatori o soggetti che partecipano al traffico di merci, o ai loro rappresentanti, la situazione dello svincolo delle merci e qualsiasi determinazione relativa alle merci tramite lo sportello unico in modo tempestivo.
3. Qualora una Parte riceva la documentazione o i dati per una merce o spedizione di merci tramite il suo sportello unico, essa non richiede in altro modo la stessa documentazione o gli stessi dati per quella merce o spedizione di merci, salvo in caso d'urgenza o in base ad altre limitate eccezioni specificate nelle proprie leggi, regolamenti o procedure.]
Articolo [ ]: [UE: Dati e] Documentazione
1. Ciascuna Parte, fatto salvo il paragrafo 2, applica procedure uniformi di importazione, esportazione e transito e requisiti uniformi in materia di documentazione per lo svincolo [USA: e lo sdoganamento] delle merci nel suo territorio [UE: doganale].
2. Nessuna disposizione nel presente articolo impedisce a una Parte di differenziare le sue procedure di importazione, esportazione e transito e i suoi requisiti in materia di documentazione:
- a) in base alla natura e alla tipologia delle merci, o ai loro mezzi di trasporto;
- b) per le merci, in base alla gestione del rischio; e
- c) in modo coerente con l'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
3. Ciascuna Parte riesamina le procedure di importazione, esportazione e transito [UE: , i dati,] e i requisiti in materia di documentazione e, in base agli esiti del riesame garantisce, nei modi opportuni, che essi:
- a) siano adottati e applicati ai fini di un rapido svincolo [USA: e sdoganamento] delle merci;
- b) siano adottati e applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità a tali procedure [UE: , dati] e requisiti in materia di documentazione;
- c) costituiscano la misura meno restrittiva degli scambi quando vi sono due o più alternative ragionevoli che consentono di raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi in questione; e
- d) siano soppressi, anche parzialmente, se non più necessari per raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi in questione.
4. Ciascuna Parte accetta copie elettroniche dei documenti richiesti per l'importazione nel, l'esportazione dal o il transito attraverso il suo territorio [UE: doganale], salvo qualora la copia elettronica non fornisca le informazioni necessarie a garantire la conformità alle sue leggi.
5. Qualora una Parte sia in possesso dell'originale di un documento presentato per l'importazione nel, l'esportazione dal o il transito attraverso il suo territorio [UE: doganale], essa non richiede di presentare nuovamente il medesimo documento.
Articolo [ ]: Requisiti in materia di dati
1. Le Parti cooperano per sviluppare requisiti comuni in merito agli elementi di dati [USA: per i dati sulle importazioni e le esportazioni] al fine di agevolare il controllo anticipato del carico. [USA: Ciascuna Parte limita i propri elementi di dati [USA: per i dati sulle importazioni e le esportazioni] a quanto necessario per un'applicazione efficace, basata sul rischio.]
[USA: 2. Le Parti si adoperano per sviluppare una serie di elementi di dati e processi comuni per i dati sulle importazioni e le esportazioni coerentemente con il modello dei dati dell'OMD e le relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD.]
Articolo [ ]: Diritti e oneri
1. [UE: Ciascuna Parte garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, che gli importi di tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali applicati all'importazione o all'esportazione, o ad esse collegati, sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi, non sono calcolati ad valorem e non costituiscono una protezione indiretta delle merci nazionali né una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
2. Ciascuna Parte può imporre oneri o recuperare costi solo se vengono resi servizi specifici, in particolare:
- a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale al di fuori degli orari ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
- b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione delle merci a un richiedente, in particolare in relazione a decisioni riguardanti informazioni vincolanti, oppure la comunicazione di informazioni concernenti l'applicazione della normativa doganale;
- c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a fini di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; e
- d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.]
1. [USA: Gli importi dei diritti e degli oneri per le operazioni doganali sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi per la specifica operazione di importazione o esportazione in questione o in relazione ad essa, ma non sono necessariamente collegati a una specifica operazione di importazione o esportazione, a condizione che siano riscossi per servizi strettamente collegati al trattamento doganale delle merci.]
3. Nessuna Parte applica diritti per le transazioni consolari [UE: , diritti per la lavorazione delle merci, {e…} o diritti o oneri equivalenti, sull'importazione o esportazione delle merci, o ad esse collegati, derivanti dal presente accordo].
4. Ciascuna Parte pubblica un elenco dei diritti e oneri da essa applicati all'importazione o all'esportazione o ad esse collegati. Al fine di lasciare ai soggetti interessati il tempo necessario per acquisire familiarità con essi, ciascuna Parte pubblica i diritti nuovi o modificati applicati all'importazione o esportazione, o ad esse collegati, con adeguato anticipo rispetto alla loro applicazione, tranne in caso d'urgenza [UE: , o qualora la legge lo vieti].
5. Una Parte non applica diritti e oneri sull'importazione o ad essa collegati finché non abbia pubblicato l'importo, il metodo di calcolo e i metodi di pagamento disponibili per tali diritti e oneri.
6. Ciascuna Parte riesamina periodicamente i diritti e gli oneri che impone all'importazione o ad essa connessi.
Articolo [ ]: Gestione del rischio
1. Ciascuna Parte adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio per [UE i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti] [USA: il controllo doganale], in base alla valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività.
2. Ciascuna Parte impiega il proprio sistema di gestione del rischio per la valutazione e l'orientamento per consentire alla propria autorità doganale di concentrare i propri controlli, ispezione e altre attività di esecuzione su partite ad alto rischio e semplificare lo sdoganamento e la circolazione di partite a basso rischio. [UE: Ciascuna Parte può anche scegliere, su base aleatoria, le partite per tali controlli nel quadro della gestione del rischio.]
3. Ciascuna Parte elabora e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.
4. Ciascuna Parte ricorre a sistemi informatici, se del caso, per applicare il proprio sistema di gestione del rischio al fine di agevolare gli scambi garantendo il controllo doganale.
5. Al fine di agevolare gli scambi, ciascuna Parte riesamina e aggiorna periodicamente, se del caso, i propri sistemi di gestione del rischio per il controllo doganale.
Articolo [ ]: Audit successivo allo sdoganamento
1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna Parte adotta o mantiene procedure di audit successivo allo sdoganamento [USA: tra le altre procedure basate sul rischio,] per garantire l'osservanza delle disposizioni legislative doganali e correlate, e delle procedure regolamentari.
2. Ciascuna Parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio.
3. Ciascuna Parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una Parte effettui un audit e giunga a una determinazione definitiva, essa notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit la determinazione, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni della determinazione.
4. Le Parti riconoscono che le informazioni ottenute dall'audit successivo allo sdoganamento possono essere usate in ulteriori procedimenti amministrativi o giudiziari.
5. Le Parti, ove possibile, usano i risultati dell'audit successivo allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.
Articolo [ ]: Riesame e ricorso
[UE: 1. Ciascuna Parte elabora procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto a proporre ricorso contro le azioni amministrative, sentenze e decisioni delle autorità doganali e di altre autorità competenti riguardanti l'importazione o esportazione di merci o merci in transito.
2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da Parte dell'autorità di tutela e il riesame giudiziario delle decisioni adottate a livello amministrativo secondo la legislazione delle Parti.]
[USA: 1. Ciascuna Parte garantisce che qualunque soggetto nei cui confronti emetta una determinazione su una questione doganale abbia accesso a:
- a) riesame amministrativo, indipendentemente2) dal funzionario o ufficio che ha emesso la determinazione; e
- b) riesame giudiziario della determinazione.]
[UE: 3. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini fissati.]
[USA: 4. Ciascuna Parte garantisce che un'autorità che conduce un riesame ai sensi del paragrafo 1 notifichi alle Parti interessate in forma scritta la propria decisione sul riesame e le relative motivazioni.]
5. Ciascuna Parte fornisce alla persona destinataria di una decisione amministrativa [USA: su una questione doganale] le motivazioni della decisione amministrativa, in modo da consentirle di avvalersi delle procedure di ricorso [USA: , come previsto al paragrafo 1].
[USA: 6. Qualora una persona sia destinataria di una decisione su un riesame amministrativo o giudiziario, come previsto al paragrafo 1, tale decisione è applicabile allo stesso modo in tutto il territorio [UE: doganale] della Parte relativamente alle medesime merci. Le decisioni dei tribunali amministrativi e giudiziari ai sensi del paragrafo 1 disciplinano la prassi della Parte in tutto il suo territorio [UE: doganale.] ]
Articolo [ ]: Spedizioniere doganale
1. Una Parte non impone [UE: l'obbligo di avvalersi di] [USA: al proprietario delle merci il ricorso a] uno spedizioniere doganale [USA: o altro agente con presenza commerciale nel territorio della Parte] per archiviare la documentazione d'importazione, i dati e altre informazioni.
2. Qualora una Parte richieda la concessione di licenze agli spedizionieri doganali, essa applica requisiti trasparenti e obiettivi [USA: per tale concessione di licenze].
Articolo [ ]: Ispezioni pre-imbarco
1. Una Parte non impone il ricorso alle ispezioni pre-imbarco [USA: in relazione alla classificazione tariffaria o alla valutazione in dogana].
[USA: Articolo [ ]: Spedizioni urgenti
1. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure doganali che consentono lo svincolo urgente di determinate spedizioni pur garantendo un idoneo controllo doganale. Dette procedure:
- a) prevedono una procedura doganale distinta per le spedizioni urgenti;
- b) consentono la presentazione in formato elettronico delle informazioni necessarie allo svincolo di una spedizione urgente e il relativo trattamento prima dell'arrivo della spedizione;
- c) riducono al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedizioni urgenti e, nella misura del possibile, consentono lo svincolo in base a un'unica presentazione di informazioni, quale una distinta, che comprenda tutte le merci contenute in una spedizione urgente;
- d) in circostanze normali, fanno sì che le spedizioni urgenti siano sdoganate entro quattro ore dall'arrivo, a condizione che tutta la documentazione doganale e i dati richiesti siano stati presentati; e
- e) si applicano alle spedizioni di qualsiasi peso e valore.]
Articolo [ ]: [UE: Agevolazione/semplificazione e] De Minimis
1. [UE: Ciascuna Parte consente alle partite di basso valore di usufruire delle semplificazioni determinate da tale Parte.]
2. [USA: Ciascuna Parte fa in modo che non siano calcolati dazi doganali o tasse e che non siano richiesti documenti formali di ingresso per le spedizioni di valore pari o inferiore a 800 USD.
3. In deroga al paragrafo 1, per spedizioni di valore inferiore a 800 USD, una Parte può calcolare:
- a) dazi doganali e tasse su merci all'interno di una spedizione che sono soggette ad accise; e
- b) dazi doganali e tasse su merci all'interno di una spedizione qualora ritenga che la spedizione faccia Parte di una serie di importazioni condotte o pianificate al fine di evadere dazi e imposte.]
Articolo [ ]: Transito e trasbordo
1. [UE: Ciascuna Parte garantisce l'agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e i movimenti di transito nel suo territorio [UE: doganale].]
2. [UE: Ciascuna Parte garantisce la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità ed enti coinvolti per agevolare il traffico in transito nel suo territorio [UE: doganale].]
[UE: 3. Ciascuna Parte consente alle merci destinate all'importazione di circolare sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel suo territorio doganale nel quale le merci saranno svincolate.]
4. I controlli doganali di ciascuna Parte per il traffico in transito non comportano oneri maggiori di quelli necessari per:
- a) identificare le merci in transito; e
- b) verificare che siano soddisfatti i requisiti della Parte per il transito.
5. Dopo che una Parte ha autorizzato le merci a procedere dal punto di ingresso nel territorio [UE: doganale] di una Parte, quest'ultima non applica oneri doganali, procedure doganali o ispezioni diverse da quelle necessarie per la specifica applicazione della normativa relativamente al traffico in transito, finché le merci giungono al punto di uscita dal suo territorio [UE: doganale].
6. Ciascuna Parte rende possibile la compilazione e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati richiesti per il transito prima dell'arrivo delle merci.
7. Una volta che il traffico in transito abbia raggiunto il punto di uscita dal territorio [UE: doganale] di una Parte e i requisiti per il transito siano stati soddisfatti, la Parte pone prontamente fine all'operazione di transito.
8. Una Parte può richiedere una garanzia, cauzione o altro strumento per il traffico in transito nel suo territorio [UE: doganale], purché il ricorso a tale garanzia si limiti ad assicurare che gli obblighi derivanti da tale traffico in transito siano soddisfatti.
9. Ciascuna Parte consente garanzie globali per transazioni multiple condotte dagli stessi operatori.
10. Qualora una Parte richieda una garanzia, cauzione o altro strumento per il traffico in transito, essa libera senza indugio la garanzia una volta che abbia determinato che i requisiti per il transito sono stati soddisfatti.
11. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico la metodologia impiegata per stabilire l'importo della garanzia per il traffico in transito nel suo territorio [UE: doganale].
12. Qualora una Parte limiti il tempo concesso per il transito nel suo territorio [UE: doganale], essa garantisce che il tempo stabilito sia sufficiente a compiere l'operazione di transito.
13. Ciascuna Parte consente alle merci in transito di entrare nel suo territorio [UE: doganale] se:
- a) le merci e informazioni adeguate sono presentate alle sue autorità doganali per essere esaminate; e
- b) tutti i dazi, le imposte e i diritti sono pagati oppure è fornita una cauzione sufficiente.
14. Una Parte non impone l'uso di convogli e scorte doganali per il traffico in transito.
15 [USA: Ciascuna Parte consente alle merci destinate all'importazione di circolare nel suo territorio [UE: doganale] sotto controllo doganale dal punto di ingresso nel territorio [UE: doganale] della Parte a un altro ufficio doganale nel suo territorio [UE: doganale] da dove le merci sono destinate a essere svincolate.]
16. Le merci (compresi i bagagli), e anche navi e altri mezzi di trasporto sono considerati in transito nel territorio [UE: doganale] di una Parte quando il passaggio in tale territorio [UE: doganale], con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto rappresenta solo una Parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori della frontiera della Parte attraverso il cui territorio [UE: doganale] passa il traffico. Il traffico di questa natura è definito nel presente articolo "traffico in transito".
17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni degli aeromobili in transito, ma si applicano al transito aereo delle merci (bagagli compresi).
[UE: Articolo [ ]: Merci reintrodotte dopo riparazione
1. Ai fini del presente articolo, per riparazione si intende qualsiasi operazione di trattamento condotta sulle merci per porre rimedio a difetti funzionali o danni materiali e che comporta il ripristino della funzione originaria delle merci, oppure per garantirne la conformità ai requisiti tecnici per il loro uso, senza cui le merci non potrebbero essere più usate normalmente per la finalità cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende il ripristino e la manutenzione. Non comprende un'operazione o processo che:
- a) distrugga le caratteristiche essenziali delle merci o crei merci nuove o commercialmente differenti;
- b) trasformi le merci grezze in prodotti finiti; oppure
- c) sia impiegato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.
2. Una Parte non applica dazi doganali a merci, a prescindere dalla loro origine, che rientrano nel suo territorio doganale dopo che tali merci sono state temporaneamente esportate dal suo territorio doganale nel territorio doganale dell'altra Parte per essere riparate, a prescindere dal fatto che la riparazione potesse essere eseguita nel territorio doganale della Parte da cui le merci sono state esportate per essere riparate.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate con vincoli, in zone di libero scambio o zone con status analogo, che sono esportate per essere riparate e non sono reimportate con vincoli, in zone di libero scambio o con status analogo.
4. Una Parte non applica dazi doganali a merci, a prescindere dalla loro origine, importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra Parte per essere riparate.]
Articolo [ ]: Sanzioni
[USA: 1. Ciascuna Parte adotta o mantiene misure che consentono l'imposizione di sanzioni per violazioni delle sue disposizioni legislative e regolamentari o procedure doganali, comprese quelle che disciplinano la classificazione tariffaria, la valutazione in dogana, le procedure di transito, il paese di origine e le richieste di trattamento preferenziale. Ciascuna Parte garantisce che tali misure siano attuate uniformemente in tutto il suo territorio [UE: doganale].]
2. Ciascuna Parte garantisce che [UE: le rispettive disposizioni legislative e regolamentari doganali facciano in modo che] qualsiasi sanzione imposta per la violazione delle sue leggi, regolamenti o [USA: procedure] [UE: requisiti procedurali] doganali non sia discriminatoria e [UE: sia proporzionata] al livello di gravità della violazione.
3. Ciascuna Parte garantisce che le sanzioni per la violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure siano imposte solo alle persone giuridicamente responsabili per la violazione.
4. Ciascuna Parte garantisce che qualsiasi sanzione imposta per la violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure dipenda dai fatti e dalle circostanze del caso in questione, [USA: compresi i precedenti della persona nelle sue relazioni con l'autorità doganale della Parte,] e sia commisurata al grado e alla gravità della violazione.
5. [UE: Ciascuna Parte evita incentivi per la valutazione o la riscossione di sanzioni o conflitti di interesse nella valutazione e riscossione delle sanzioni.] [USA: Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure per evitare i conflitti di interesse nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni relative alla violazione di disposizioni legislative e regolamentari doganali o procedure. Nessuna quota di remunerazione di un funzionario pubblico è calcolata quale quota fissa o percentuale di qualunque sanzione o dazio valutati o riscossi.]
[USA: 6. Ciascuna Parte fa in modo che una sanzione imposta per un errore materiale o altra violazione minore di una disposizione legislativa e regolamentare o procedura doganale non sia superiore a quanto necessario a fungere da puro deterrente per evitare future violazioni, a meno che la violazione non rientri in una serie frequente di tali errori.]
7. Ciascuna Parte garantisce che, quando impone una sanzione per una violazione di una disposizione legislativa o regolamentare o procedura doganale, venga fornita una spiegazione scritta alle persone destinatarie della sanzione che specifichi la natura della violazione [UE: e la legge, il regolamento o la procedura in base alla quale l'importo o l'entità minima e massima della sanzione per la violazione sono stati prescritti] [USA:, compresa la legge, regolamento o procedura specifici coinvolti, e la base per determinare l'importo della sanzione, se non stabilito specificatamente in tale legge, regolamento o procedura].
8. [UE: In caso di comunicazione volontaria anticipata a un'amministrazione doganale delle circostanze della violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o dei requisiti procedurali, ciascuna Parte è invitata a considerarla quale potenziale fattore attenuante al momento di stabilire una sanzione.]
[USA: Qualora una persona informi volontariamente una Parte in merito alla violazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali o delle procedure prima che la Parte scopra la violazione, la Parte prende in considerazione questo fatto quale potenziale fattore attenuante al momento di stabilire una sanzione. Qualora la persona in questione possa correggere la violazione, la Parte può richiedere quale condizione per considerare l'informazione quale fattore attenuante, che la persona provveda alla correzione entro un ragionevole lasso di tempo, compreso il pagamento di qualsiasi dazio, tassa o diritto dovuto.]
[USA: 9. Ciascuna Parte specifica un periodo di tempo fisso e limitato entro cui avviare i procedimenti per imporre una sanzione per la violazione di una disposizione legislativa e regolamentare doganale o procedura.]