LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP

Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)

Capitolo [ ]

Appalti Pubblici

Articolo X.1: Definizioni

Ai fini del presente capo:

[UE: a) appalto aggregato: appalto sulla base di accordi contrattuali come possono essere gli accordi quadro o i contratti ad aggiudicazione multipla siglati fra una o più entità di acquisizione e uno o più operatori economici, allo scopo di stabilire le condizioni alle quali i contratti saranno appaltati nel corso di un determinato periodo;]

[Stati Uniti: b) contratto di costruzione, gestione e cessione e contratto di concessione di lavori pubblici: qualsiasi accordo contrattuale il cui scopo principale sia quello di realizzare la costruzione o il ripristino di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, strutture o altre tipologie di opere di proprietà del governo in forza del quale, in considerazione della realizzazione dell'impegno contrattuale da parte del fornitore, l'ente appaltante garantisce al fornitore, per un determinato periodo, la proprietà temporanea o il diritto di controllo e gestione della struttura, e richiede il pagamento per l'utilizzo della stessa per la durata del contratto;]

c) beni o servizi commerciali: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;
[Stati Uniti/AAP: d) comitato: il comitato per gli appalti pubblici istituito ai sensi dell'articolo X, paragrafo 19;]

e) servizi edili: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "CPC");

f) giorni: i giorni del calendario civile;

g) asta elettronica: il processo iterativo implicante l'utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

h) per iscritto: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate elettronicamente;

[UE: i) persona giuridica dell'altra Parte: persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro rispettivamente dell'Unione europea o degli Stati Uniti, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio degli Stati Uniti, rispettivamente. La persona giuridica che abbia unicamente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio degli Stati Uniti non è considerata una persona giuridica dell'Unione o degli Stati Uniti a meno che le sue attività non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o degli Stati Uniti;

Una persona giuridica è:

  • i) "di proprietà" di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte nel caso in cui più del 50 per cento della relativa partecipazione societaria sia di proprietà delle persone dell'altra Parte;
  • ii) "controllata" da una persona fisica o giuridica dell'altra Parte se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;
  • iii) "collegata" a un'altra persona fisica o giuridica quando quest'ultima la controlla o ne è controllata; ovvero se esse sono entrambe controllate dalla stessa persona fisica o giuridica].

j) gara a trattativa privata: qualsiasi procedura in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

[UE: k) stabilito in loco: qualsiasi persona giuridica con sede nel territorio di una delle due Parti, di proprietà o controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte; ]

k) misura: qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;

l) elenco a uso ripetuto: un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi a più riprese;

[UE: m) persona fisica dell'altra Parte: qualsiasi cittadino degli Stati Uniti o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, in conformità delle rispettive legislazioni;]

n) avviso di gara d'appalto: avviso con cui l'ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

o) compensazioni: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi;

p) gara aperta: procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

q) [UE: persona dell'altra Parte: una persona fisica o giuridica, rispettivamente degli Stati Uniti o dell'Unione europea;] [Stati Uniti: persona: qualsiasi persona fisica o impresa;]

r) ente appaltante: qualsiasi soggetto [UE: indicato da ciascuna Parte all'allegato X-1, X-2, X-3 dell'appendice I] [Stati Uniti: elencato nell'allegato X];

[UE: s) partenariato pubblico e privato;]

t) fornitore qualificato: qualsiasi fornitore che l'ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione;

u) AAP: fa riferimento al testo dell'Accordo sugli appalti pubblici modificato dal Protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, siglato a Ginevra il 30 marzo 2012.

v) gara selettiva: procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;

w) servizi: qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato;

x) norma: documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di beni o servizi, o relativi processi e metodi di produzione, destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

y) fornitore: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; nonché

z) specifiche tecniche: qualsiasi requisito d'appalto che:

  • i) precisi le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura; oppure
  • ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un bene o un servizio.

Articolo X.2: Campo di applicazione

Applicazione del capo

1. Il presente capo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, [UE: in deroga all'articolo 41)]siano essi effettuati o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.

2. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

  • a) di beni, servizi o di entrambi:
    • i) come precisato da ciascuna Parte [UE: negli allegati da X-1 a 7] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X]; nonché
    • ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
  • b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto [UE: e partenariato pubblico-privato ("PPP")] [Stati Uniti: contratti di concessione-gestione-trasferimento e contratti di concessione di lavori pubblici];
  • c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate dalle Parti [UE: negli allegati da X-1 a 7] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X], al momento della pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo [X.6];
  • d) indetta da un ente appaltante; nonché e) non altrimenti esclusa dalle norme [UE: di cui al paragrafo 5 o dell'appendice I delle Parti] [Stati Uniti: in conformità del presente accordo].

[UE: 3. Per quanto attiene a forniture finanziate in parte o in tutto mediante trasferimento di risorse pubbliche:

  • a) le Parti non introducono restrizioni che limitino l'accesso al mercato o qualsiasi forma di compensazione nel contesto della fornitura in oggetto;
  • b) le Parti garantiscono che le preferenze già esistenti sul mercato locale e le compensazioni nell'ambito della fornitura finanziata mediante trasferimento di risorse pubbliche, laddove esistano, sono rispettate senza alcuna discriminazione nei confronti di ciascuna delle Parti nonché dei suoi fornitori di beni o servizi;
  • c) il contratto sarà assoggettato al disposto del presente capo qualora la fornitura sia superiore ai valori di soglia stabiliti e il contratto sia eseguito da enti soggetti alle norme dell'appalto pubblico (per l'UE da enti e attività regolate dalle direttive europee sugli appalti pubblici, allegato […] e per gli Stati Uniti da enti e attività regolate dagli statuti sull'appalto pubblico, allegato […]) indipendentemente dal fatto che tali enti siano elencati negli allegati da X-1 a X-3 del presente capo.

4. Qualora un ente pubblico (nell'UE un'amministrazione aggiudicatrice come definita nelle direttive) finanzi più del 50 per cento del valore stimato di un contratto mediante trasferimento di risorse pubbliche in favore di un progetto appaltato da un ente che non sia un ente appaltante, le Parti hanno l'obbligo di garantire, mediante gli opportuni mezzi legali, che il disposto del presente capo sia applicato al contratto in questione. La presente misura si applica esclusivamente a forniture relative a contratti per lavori e servizi come specificato nell'allegato […] qualora il valore totale stimato del contratto sia superiore alle soglie stabilite nell'allegato […]. ]

5. Salvo diversamente disposto dalle Parti [UE: negli allegati dell'appendice 1 dell'allegato X] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X] a [UE: allegato X] il presente capo non si applica:

  • a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
  • b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
  • c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
  • d) ai contratti di pubblico impiego;
  • e) agli appalti indetti:
    • i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
    • ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; oppure
    • iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizioni applicabile siano incompatibili con il presente capo.

6. Ciascuna Parte specifica le seguenti informazioni [UE: negli allegati da X-1 a 7] [Stati Uniti: integrazioni all'allegato X]:

  • a) nell'[UE: allegato X-1] [Stati Uniti: sezione A], gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
  • b) nell'[UE: allegato X-2] [Stati Uniti: sezione B], gli enti pubblici le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
  • c) nell'[UE: allegato X-3] [Stati Uniti: sezione C], tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
  • d) nell'[UE: allegato X-4] [Stati Uniti: sezione D], i beni disciplinati dal presente capo;
  • e) nell'[UE: allegato X-5] [Stati Uniti: sezione E], i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;
  • f) nell'[UE: allegato X-6] [Stati Uniti: sezione F], i servizi edili disciplinati dal presente capo; nonché
  • g) nell'[UE: allegato X-7] [Stati Uniti: sezione G], eventuali note generali.

[UE/AAP: 7. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati negli allegati da X-1 a X-3, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis da […]2)

Valutazione

8. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto sia disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, deve:

  • a) astenersi dal suddividerlo in appalti singoli e dall'individuare o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dal campo di applicazione del presente [UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo]; nonché
  • b) includere il valore totale massimo stimato dell'appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:
    • i) premi, onorari, commissioni e interessi; nonché
    • ii) nel caso in cui l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.
    • [UE: iii) nel caso di appalto aggregato, il valore massimo stimato di tutti i contratti previsti sulla base degli accordi contrattuali.]

9. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto determini l'aggiudicazione di più di un contratto, o l'aggiudicazione di contratti in lotti separati (in seguito denominati "appalti rinnovabili"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa su:

  • a) il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità e valore dei beni o servizi appaltati per i dodici mesi successivi; oppure
  • b) il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei dodici mesi seguenti all'assegnazione del contratto iniziale o all'esercizio dell'ente appaltante.

10. In caso di appalti che prevedano la locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di prodotti o servizi, o di appalti il cui prezzo complessivo non è fissato, la base di valutazione è la seguente:

  • a) nel caso di appalti di durata determinata:
    • i) per appalti di durata pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; oppure
    • ii) per appalti di durata superiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;
  • b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; nonché
  • c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera
  • b) (livello 3, sezione 4.4.2.4).

Articolo X.3: [UE/AAP: Sicurezza ed] eccezioni generali

[UE/AAP: 1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.]

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata fra [Stati Uniti: le] Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente
[UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo]osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:

  • a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
  • b) necessari a tutelare la vita o la salute di persone, animali e piante;
  • c) necessari a proteggere la proprietà intellettuale; oppure
  • d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

[Stati Uniti: 3. Le Parti concordano che il comma 2, lettera b) comprende misure ambientali necessarie a tutelare la vita o la salute di persone, animali o piante.]

Articolo X.4: Principi generali

[UE: Trattamento nazionale e] non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente [UE: ai beni e ai servizi e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa o, qualora ne ricorrano i presupposti, le diverse giurisdizioni che ne fanno parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda a beni, servizi e fornitori nazionali] [Stati Uniti: ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'altra Parte che offrano detti beni e servizi, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi appaltanti, accorda a beni, servizi e fornitori nazionali].

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti appaltanti si astengono:

  • a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure
  • b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

[UE: 3. Relativamente a qualsiasi misura prevista dalla legge sugli appalti di ciascuna delle Parti e applicata da enti pubblici che si qualifichino o come enti governativi centrali o enti governativi di livello inferiore, non compresi fra quelli specificamente considerati negli allegati X1-X2, ciascuna Parte riconosce, entro i limiti stabiliti, immediatamente ed incondizionatamente ai beni, servizi e fornitori dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che la stessa Parte accorda a beni, servizi e fornitori nazionali.]

Impiego di mezzi elettronici

4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto con mezzi elettronici, l'ente appaltante:

  • a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; nonché
  • b) predispone meccanismi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.
  • Svolgimento dell'appalto

5. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità al fine di:

  • a) assicurare la conformità con il presente capo, utilizzando metodi quali gare aperte, gare selettive e gare a trattativa privata;
  • b) evitare conflitti di interesse; [Stati Uniti: e]
  • c) prevenire pratiche di corruzione [UE: ; nonché
  • d) evitare pratiche che limitino inutilmente la concorrenza.]

Norme di origine

6. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti da altre Parti norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.

Compensazioni

7. Relativamente agli appalti disciplinati, le Parti e i loro rispettivi enti appaltanti si astengono dal sollecitare, tener conto, imporre o applicare compensazioni.

Misure non riguardanti in modo specifico gli appalti

8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: ai dazi doganali e altre tasse di qualsivoglia natura che siano imposte, o collegate, all'importazione; al metodo di riscossione di detti dazi e tasse; ad altre disposizioni e formalità inerenti le importazioni e le misure che riguardano il commercio dei servizi diverse da quelle che regolano l'appalto disciplinato.

[UE: 9. Le Parti concordano che laddove l'accesso sia stato garantito ai fini dell'appalto secondo il presente capo, un impegno equivalente viene automaticamente garantito in relazione ai servizi e agli investimenti per assicurare che non vi siano impedimenti o restrizioni alla fornitura del servizio.]

Articolo X.5: Informazioni sul sistema di appalti

1. Ciascuna Parte:

  • a) pubblica tempestivamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche, [Stati Uniti/AAP: tramite un mezzo di informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico]; nonché
  • b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte.

[UE: 2. Ciascuna Parte indica nell'allegato X:

  • a) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1;
  • b) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicati gli avvisi di cui agli articoli 6, 8 e 15, paragrafo 2.]

[Stati Uniti: 2. Ciascuna Parte indica nell'allegato X i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni descritte nel paragrafo 1 e gli avvisi di cui agli articoli X.6, X.8.9 e X.15.2].

[UE: 3. Ciascuna Parte informa tempestivamente il comitato pertinente stabilito in forza dell'articolo (istituzionale) in merito a qualsiasi modifica alle informazioni elencate nell'allegato X.]

Articolo X.6: Avvisi

Avviso di gara d'appalto

[UE: 1. Per ciascun appalto disciplinato, un ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto che dev'essere direttamente accessibile attraverso mezzi elettronici e a titolo gratuito, attraverso un unico punto di accesso, fatta eccezione per le circostanze descritte nell'articolo 12 (gara a trattativa privata). L'avviso di gara d'appalto deve rimanere facilmente accessibile al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Il mezzo elettronico prescelto deve essere indicato da ciascuna Parte nell'allegato X.]

[Stati Uniti: 1. Per ciascun appalto disciplinato, un ente appaltante pubblica, in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante, se diversa dall'inglese, un avviso di gara d'appalto mediante mezzi di informazione elettronici o cartacei elencati nell'allegato X, sezione X, tranne quando ricorrano le circostanze descritte nell'articolo X.12. Tali mezzi d'informazione devono avere ampia diffusione e gli avvisi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Gli avvisi:

a) per gli enti appaltanti descritti nella sezione A, devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso; nonché

b) per gli enti appaltanti di cui alle sezioni B o C, ove accessibili per via elettronica, devono essere forniti quanto meno mediante link su un portale elettronico accessibile gratuitamente. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti di cui alle sezioni B o C, sono incoraggiate a pubblicare i loro avvisi per via elettronica gratuitamente tramite un unico punto di accesso.]

2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto comprendono:

a) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento, se applicabili;

b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità di beni o servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c) per gli appalti rinnovabili, ove possibile, una stima del calendario di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto futuri;

d) una descrizione delle eventuali opzioni;

e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante;

j) un elenco e una breve descrizione delle eventuali condizioni per la partecipazione dei fornitori, ivi comprese eventuali prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori siano tenuti a presentare per partecipare alla gara d'appalto, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;

k) se, conformemente all'articolo X.8, l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, il criterio di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; nonché

l) l'indicazione che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ciascun appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in [UE: una delle lingue dell'OMC [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese]. L'avviso per estratto deve comprendere perlomeno le seguenti informazioni:

a) l'oggetto dell'appalto;

b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; nonché

c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati 4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare [UE: mediante mezzi elettronici attraverso un singolo punto di accesso utilizzato per la pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto] [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese e mediante adeguati mezzi elettronici o cartacei elencati nell'allegato X]quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati"). L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

[UE: Consultazione preliminare di mercato

6. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, gli enti appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o accettare consulenze di esperti o autorità indipendenti oppure di operatori di mercato nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

7. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'ente appaltante o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'ente appaltante dovrà adottare misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.]

Articolo X.7: Condizioni di partecipazione

1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

[UE: 2. I fornitori che, in base alla normativa del territorio della Parte nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a erogare il servizio, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa del territorio della Parte nel quale è assegnato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.]

[Stati Uniti: 2. Qualora l'ente appaltante di una Parte descritta nella sezione A richieda a un fornitore dell'altra Parte di produrre un documento attestante le capacità legali e finanziarie del fornitore emesso da un'autorità competente di una Parte o da un'autorità competente riconosciuta da una Parte, e qualora il fornitore non sia qualificato per l'ottenimento di tale documento dalla Parte dell'ente appaltante:

  • a) l'ente appaltante deve accettare il documento emesso da un'autorità competente dell'altra Parte o emesso da un'autorità competente riconosciuta dall'altra Parte; oppure
  • b) se l'altra Parte non produce il documento o non è in grado di farlo entro la scadenza richiesta, l'ente appaltante deve accettare un'autocertificazione da parte del fornitore attestante le capacità richieste.]

3. Nello stabilire le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

  • a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante di una data Parte [UE: o ad una pregressa esperienza acquisita dal fornitore nel territorio di quella Parte né dà alcun peso a questa circostanza]; nonché
  • b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

4. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

  • a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene; nonché
  • b) effettua la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.

5. Ove in possesso di elementi probatori, le Parti, ivi inclusi i loro enti appaltanti, possono escludere un fornitore per motivi quali:

  • a) fallimento;
  • b) false dichiarazioni;
  • c) grave o persistente inadempienza di qualsiasi prescrizione o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti;
  • d) sentenze definitive per crimini gravi o altri reati gravi [UE: come reati legati al terrorismo, riciclaggio di denaro, lavoro minorile o traffico di esseri umani];
  • e) grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure
  • f) evasione fiscale.

Articolo X.8: Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualificazione

1. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, possono mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.

2. Ciascuna delle Parti provvede affinché:

  • a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; nonché
  • b) gli enti appaltanti, laddove mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze dei propri sistemi di registrazione.

3. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, si astengono dall'adottare o dall'applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori di un'altra Parte al proprio appalto. [UE: Le informazioni sui sistemi di registrazione o sugli elenchi sono rese facilmente disponibili ai fornitori interessati.

4. I fornitori interessati devono poter richiedere la propria registrazione in qualsiasi momento. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità competente in merito all'esito della loro domanda di registrazione.

5. Tutti i requisiti devono essere connessi e strettamente proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. I criteri devono essere identificati e devono essere connessi all'oggetto dell'appalto mentre non devono essere di natura discriminatoria.]

Gare selettive

6. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:

  • a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; nonché
  • b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) e notifica loro quanto specificato all'articolo X.10, paragrafo 3, lettera b).

7. L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione. [UE: In qualsiasi caso il numero di fornitori ammessi alla gara deve essere sufficiente a garantire la concorrenza.]

8. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 6, lettera a), l'ente appaltante deve garantire che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 7.

Elenchi ad uso ripetuto

9. Gli enti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori, purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

  • a) sia pubblicato una volta l'anno [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese;] nonché
  • b) qualora pubblicata con mezzi elettronici, sia resa costantemente disponibile mediante apposito mezzo elencato nell'allegato X.

10. L'avviso di cui al paragrafo 9 comprende:

  • a) una descrizione dei beni o servizi, o delle relative categorie, per cui l'elenco può essere utilizzato;
  • b) le condizioni che i fornitori che intendono partecipare devono soddisfare per essere iscritti nell'elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;
  • c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco;
  • d) il periodo di validità dell'elenco e relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, nel caso in cui il periodo di validità non è precisato, un'indicazione di come sarà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; nonché
  • e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini dell'appalto disciplinato dal presente [UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo].

11. In deroga al paragrafo 9, elenchi a uso ripetuto avranno validità triennale. Un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 9 una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che l'avviso:

  • a) indichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; nonché
  • b) sia pubblicato per via elettronica e costantemente consultabile durante il periodo di validità.

12. Un ente appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. [UE: Un ente appaltante garantisce che anche la procedura utilizzata per selezionare i fornitori da un elenco a uso ripetuto per l'aggiudicazione di uno specifico appalto garantisce condizioni di concorrenza leale.]

13. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo X.10, paragrafo 2, l'ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

[UE: Appalti raggruppati

14. Il termine degli accordi contrattuali negli appalti pubblici, come accordi quadro o contratti ad aggiudicazione multipla, viene indicato nell'avviso di gara. Il termine deve essere debitamente giustificato dall'oggetto del contratto e non deve essere lasciato imprecisato.

15. I criteri di aggiudicazione del contratto devono essere specificati nell'avviso di gara. Qualora non tutti i termini dell'aggiudicazione del contratto siano noti al momento della pubblicazione, i criteri di aggiudicazione dovranno essere successivamente comunicati a tutti gli operatori economici che fanno parte dell'accordo contrattuale sulla base del quale i contratti saranno assegnati. Per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto. I contratti saranno aggiudicati esclusivamente fra gli enti appaltanti chiaramente identificati allo scopo nel bando preliminare e fra i fornitori che erano originariamente parte dell'accordo contrattuale.]

[UE: allegati X-2 e X-3] [Stati Uniti: sezione B e sezione C]Enti

16. Un ente appaltante di cui [UE: all'allegato X-2 o X-3] [Stati Uniti: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte] può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che:

  • a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 9, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 10 nonché il maggior numero di informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto oppure che solo i fornitori iscritti all'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di appalti disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; nonché
  • b) l'ente trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo X.6, paragrafo 2, sempre che le informazioni siano disponibili.

17. Un ente appaltante di cui [UE: all'allegato X-2 o X-3] [Stati Uniti: alla sezione B o C dell'integrazione di una Parte] può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 12 di partecipare a un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante

18. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.

19. L'ente appaltante che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.

Articolo X.9: Specifiche tecniche e documentazione di gara

Specifiche tecniche

1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali. [UE: Le specifiche promuovono la piena e aperta concorrenza ovunque e non devono essere ingiustificatamente restrittive, devono essere sufficientemente chiare e non ambigue per fornire una base comune per la concorrenza.]

2. Nello stabilire specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante, ove opportuno:

  • a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; nonché
  • b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, [UE: e altri sistemi di riferimento internazionali, laddove esistenti, inclusa la tecnologia dell'informazione commerciale e i servizi di cloud computing] [Stati Uniti/AAP: laddove esistenti], o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.

3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante precisa, all'occorrenza, che saranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".

5. L'ente appaltante non sollecita né accetta, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto, qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.

6. Per garantire maggiore certezza, ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere

  • [Stati Uniti:a)] la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale [Stati Uniti: ; oppure
  • b) il rispetto delle leggi relative ai diritti dei lavoratori internazionalmente riconosciute, definite nel capo X, articolo X (capo sulle definizioni del lavoro), nel territorio ove il bene è prodotto o il servizio è erogato.]

[UE: 7. Qualora gli enti appaltanti formulino specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali o sociali, i parametri devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti appaltanti di aggiudicare l'appalto.

8. Qualora l'appalto in oggetto faccia riferimento a specifiche caratteristiche ambientali o sociali, l'ente appaltante, nell'ambito delle specifiche tecniche, può stabilire criteri o condizioni contrattuali inerenti alle prestazioni, può considerare l'utilizzo di specifiche dettagliate o, se necessario, parti di esse, come stabilito da una etichettatura specifica esistente nell'ambito dell'UE e negli Stati Uniti, a condizione che:

  • a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
  • b) esse siano basate su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
  • c) ciascun riferimento a uno standard nazionale o locale, se previsto, comprenda una dicitura del tipo "o equivalente";
  • d) siano accessibili a tutte le Parti interessate.

9. Gli enti appaltanti che esigono un'etichetta specifica devono accettare tutte le etichette equivalenti che rispondono ai requisiti indicati dagli enti appaltanti. Per i prodotti che non presentino etichetta, gli enti appaltanti devono accettare anche una documentazione tecnica del produttore o un altro mezzo di prova adeguato, qualora il fornitore sia oggettivamente impossibilitato ad ottenere l'etichetta specifica.

Relazioni di prova e mezzi di prova

10. Le Parti, ivi compresi i loro enti appaltanti, possono esigere che i fornitori interessati presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

11. Qualora le Parti, ivi compresi i loro enti appaltanti, richiedano la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità, accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.

12. Le Parti, ivi compresi i loro enti appaltanti, accettano mezzi di prova appropriati diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 10, quale la documentazione tecnica del produttore, se il fornitore interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 10, per motivi allo stesso non imputabili, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.]

Documentazione di gara

13. L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie[UE: formulata in modo sufficientemente chiaro e specifico per consentire ai partecipanti di determinare l'oggetto del contratto e] per elaborare e presentare offerte adeguate. Se non già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto segue:

  • a) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo;
  • b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione;
  • c) tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'assegnazione dell'appalto [UE: (ivi compresi i criteri relativi agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali considerati nell'assegnazione dell'appalto)], indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
  • d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti relativi alla presentazione delle informazioni con mezzi elettronici;
  • e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
  • f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi;
  • g) altri termini e condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; nonché
  • h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

14. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

15. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna. [UE: Qualora l'ente appaltante intenda stilare condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, le stesse devono essere indicate nella documentazione di gara, se non già contenute nell'avviso di gara.]

16. Quanto prima gli enti appaltanti:

  • a) [UE: consentono accesso diretto e illimitato, a titolo gratuito, per via elettronica ai documenti di gara dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara e] [Stati Uniti/AAP: rendono disponibile la documentazione di gara in modo da] assicurare che i fornitori interessati abbiamo un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;
  • b) forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; nonché
  • c) rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino tale fornitore rispetto ai concorrenti.

Modifiche

17. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti o modifichi o ripubblichi l'avviso o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le citate modifiche o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

  • a) informandone, ove noti all'ente, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; nonché
  • b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Articolo X.10: Termini

Disposizioni generali

1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e trasmettere le domande di partecipazione e a presentare offerte valide, prendendo in considerazione fattori quali:

  • a) la natura e la complessità dell'appalto;
  • b) l'entità dei subappalti previsti; nonché
  • c) i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

Scadenze

2. In caso di gara selettiva, il termine ultimo stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

  • a) è stato pubblicato l'avviso di gara, nel caso di gare aperte; oppure
  • b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco a uso ripetuto.

4. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:

  • a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo X.6, paragrafo 4, che contiene:
    • i) una descrizione dell'appalto;
    • ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
    • iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;
    • iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; nonché
    • v) il maggior numero di informazioni disponibili previste per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2;
  • b) l'ente appaltante, [UE: per appalti rinnovabili] [Stati Uniti/AAP: nel caso di appalti rinnovabili], indica in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi, oppure
  • c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 di 5 giorni in una delle seguenti circostanze:

  • a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato con mezzi elettronici;
  • b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile con mezzi elettronici dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara; nonché
  • c) l'ente riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in alcun caso risultare in una riduzione dei termini ultimi [UE: stabilito nel] [Stati Uniti/AAP: di cui al] paragrafo 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara.

7. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o entrambi, può ridurre i termini dell'appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara e l'intera documentazione di gara. Inoltre, se l'ente riceve le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.

8. Se un ente appaltante di cui [UE: all'allegato X-2 o X-3] [Stati Uniti: allegato X sezione B o C] seleziona un numero ristretto di fornitori qualificati, il termine ultimo dell'appalto può essere stabilito per mutuo consenso fra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

Articolo X.11: Trattative

1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

  • a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo X.6, paragrafo 2; oppure
  • b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.

2. Gli enti appaltanti:

  • a) provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara; nonché
  • b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.

Articolo X.12: Procedure di gara a trattativa privata

1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra Parte o da proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare [gli articoli da X.6 a X.8, X.9 (paragrafi da 13 a 17), X.10, X.11, X.13 e X.14] solo nelle seguenti circostanze:

  • a) in cui:
    • i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
    • ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
    • iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; oppure
    • iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo; sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
  • b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi:
    • i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
    • ii) è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; oppure
    • iii) a causa della mancanza di concorrenza per motivi tecnici;
  • c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi qualora la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
    • i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; nonché
    • ii) arrechi all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
  • d) entro i limiti di quanto strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;
  • e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;
  • f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo o di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  • g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; oppure
  • h) se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
    • i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; nonché
    • ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.

2. L'ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.

Articolo X.13: Aste elettroniche

Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:

  • a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
  • b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa; nonché
  • c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.

Articolo X.14: Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.

2. L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo.

3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

4. Per essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto e soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara nonché provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

  • a) l'offerta [UE: economicamente] più vantaggiosa; oppure
  • b) se il prezzo è l'unico criterio, quella al prezzo più basso.

6. L'ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla l'appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente [UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo].

[UE: 8. Ciascuna delle Parti si assicura che i propri enti appaltanti siano consapevoli dei rispettivi meriti nello scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa o il prezzo più basso, considerando il principio del miglior rapporto qualità-prezzo.

9. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

10. I criteri di valutazione possono fare riferimento ad aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

11. Qualora un ente appaltante stabilisca che un'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta le leggi in materia ambientale, sociale o di lavoro, o in quanto il fornitore ha ottenuto delle sovvenzioni, l'offerta può essere rifiutata su tali basi soltanto dopo che il fornitore sia stato convocato e non sia stato in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente appaltante, che le prove fornite sono esaurienti a giustificare il basso prezzo proposto o che la sovvenzione in questione è stata concessa in ottemperanza a quanto disposto nel presente accordo.

12. Gli enti appaltanti possono definire condizioni in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto e indicate nell'avviso di gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni di natura economica, ambientale o sociale o possono essere legate all'innovazione.

13. Dopo aver comunicato ai fornitori partecipanti alla gara la decisione in merito all'assegnazione dell'appalto ai sensi dell'articolo X.15, paragrafo 1, un ente appaltante non potrà concludere il contratto prima della scadenza di un termine ultimo che non sia inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data della notifica dell'assegnazione ai fornitori partecipanti o dal momento in cui avrebbero dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.

14. Qualora un fornitore interessato o partecipante abbia presentato una contestazione all'autorità competente di cui all'articolo X.17, paragrafo 4, e all'articolo X.17, paragrafo 6, un ente appaltante non potrà concludere il contratto fino a quando l'autorità non abbia preso una decisione o espresso una raccomandazione in merito alla contestazione, o rispetto all'adozione di misure ad interim, oppure rispetto ad azioni correttive descritte nell'articolo X.17, paragrafo 8, e nell'articolo X.17, paragrafo 9.]

Articolo X.15: Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo X.16, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega, su richiesta, ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni sull'aggiudicazione

2. Entro 72 giorni dall'assegnazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso in [Stati Uniti: in inglese e nella lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante se diversa dall'inglese nonché] sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato X. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

  • a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;
  • b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;
  • c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
  • d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
  • e) la data di aggiudicazione; nonché
  • f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità dell'articolo X.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:

a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo X.12; nonché b) i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

Raccolta e comunicazione delle statistiche

[[UE: 4. Le Parti collaborano su tutte le questioni che riguardano la condivisione dei dati richiesti dall'AAP. Ciascuna delle Parti concorda di comunicare all'altra i dati statistici disponibili e comparabili relativi all'appalto oggetto del presente capo. In tale contesto, le Parti devono impegnarsi a sviluppare un metodo comune per la raccolta di statistiche e per la standardizzazione della classificazione dei dati statistici.]

[Stati Uniti: 4. Le Parti devono sforzarsi di cooperare sulle questioni che riguardano la condivisione dei dati richiesti dalla versione riveduta dell'AAP. Ciò comprende il lavoro intrapreso nella versione riveduta del programma di lavoro dell'AAP in merito alla raccolta e comunicazione dei dati statistici.]

Articolo X.16: Diffusione delle informazioni

Invio di informazioni alle Parti

1. Ciascuna Parte deve fornire tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità del presente [UE/AAP: accordo] [Stati Uniti: capo], comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle a qualunque fornitore, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna parte, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un determinato fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

[UE/AAP: 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:

  • a) ostacoli l'applicazione della legge;
  • b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
  • c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure
  • d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.]

Articolo X.17: Procedure nazionali di ricorso

1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:

  • {a} una violazione delle disposizioni di cui al presente capo; oppure
  • b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte

che si verifichino nel contesto di un appalto disciplinato nell'ambito del quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse [[UE: e che abbia rischiato o stia rischiando di essere danneggiato da una violazione asserita.] Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

[[UE: 2. Le Parti garantiscono che in caso di ricorso da parte di un fornitore, l'organo competente per i ricorsi possa esaminare le decisioni prese dai loro rispettivi enti appaltanti per stabilire se un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione del presente capo.]

3. Se un fornitore contesta [UE: una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1] nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha, o ha avuto, un interesse [UE: e di essere stato danneggiato da una violazione asserita] [Stati Uniti/AAP: e qualora si sia verificata una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1], la Parte dell'ente appaltante che conduce l'appalto deve incoraggiare il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i ricorsi in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giuridico.

[UE: 4. Le Parti devono rendere accessibili le informazioni sulle procedure di ricorso. A ciascun fornitore dovranno essere comunicate le informazioni pertinenti alla presentazione di un ricorso e i casi in cui sia previsto. A ciascun fornitore è inoltre concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.] [Stati Uniti/AAP: 4. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.]

5. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, cui compete ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. [UE: Tutte le fasi della procedura di ricorso sono assoggettate al sistema legislativo nazionale. Nel caso in cui una Parte abbia designato un'autorità amministrativa imparziale, la Parte stessa deve garantire che:

  • a) la nomina dei membri e la cessazione del loro mandato sono soggette a condizioni uguali a quelle applicabili alle autorità giudiziarie per quanto riguarda l'autorità responsabile della loro nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità;
  • b) almeno il Presidente di detta autorità amministrativa imparziale vanti le stesse qualifiche professionali e legali delle autorità giudiziarie.]

6. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

7. Ciascuna Parte provvede affinché la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale sia soggetta a controllo giudiziario o offra garanzie procedurali atte ad assicurare:

  • a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
  • b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;
  • c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
  • d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento;
  • e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; nonché
  • f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.

[UE: 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Se del caso, in situazioni debitamente giustificate, tali misure ad interim possono non essere garantite. Le ragioni di una decisione negativa devono essere motivate per iscritto.]

[Stati Uniti/AAP: 8. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono:

  • a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto nonché
  • b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.]

[UE: 9. nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte instaura o preserva procedure che prevedono:

  • a) misure correttive costituite da:
    • i) l'eliminazione o la garanzia dell'eliminazione delle decisioni prese illegalmente da un ente appaltatore, compresa la rimozione di specifiche tecniche, economiche o finanziarie di natura discriminatoria contenute nell'invito alla presentazione delle offerte, nei documenti contrattuali, o in qualsiasi altro documento relativo alla procedura di gara e, nel caso in cui gli enti siano quelli descritti nell'allegato X-3, l'adozione di ogni altra misura atta a rimediare alla violazione del presente capo, in particolare al fine di pagare una determinata somma fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione;
    • ii) nel caso in cui un contratto sia stato concluso da un ente appaltante, il contratto viene dichiarato inefficace.

10. Qualora un contratto sia stato concluso in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 9, le Parti possono stabilire che le misure previste ai commi (i) e (ii) non siano disponibili: compensazione per la perdita o i danni subiti.

11. Un contratto viene dichiarato inefficace ai sensi del paragrafo 9, comma (ii) in uno qualsiasi dei seguenti casi:

  • a) l'ente appaltante ha aggiudicato l'appalto ai sensi di una gara a trattativa privata senza che ciò fosse possibile in base a quanto previsto dall'articolo X.12;
  • b) qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto senza osservare i termini di sospensione obbligatori di cui al paragrafo 9 e tale violazione abbia impedito al fornitore interessato di presentare ricorso prima della conclusione del contratto, e l'organo competente per i ricorsi abbia rilevato una violazione del presente capo diversa dal mancato rispetto dei termini di sospensione.

12. Ciascuna della Parti può prevedere che l'organo competente per i ricorsi possa decidere che l'inefficacia non sia applicabile qualora l'organo competente valuti che in ragione del prevalente interesse generale il contratto debba essere mantenuto.

13. Le Parti faranno in modo che le decisioni o le raccomandazioni da parte degli organi competenti per i ricorsi siano efficacemente applicate.]

Articolo X.18: Modifiche e rettifiche del campo di applicazione

[UE: Notifica delle modifiche proposte

1. Le Parti si danno reciprocamente notifica di eventuali proposte di rettifica, trasferimento di un ente da un allegato a un altro, recesso di un ente o altre modifiche (in seguito denominata "modifica") degli allegati da X-1 a X-7.

2. Per ciascuna proposta di recesso di un ente dai suoi allegati dell'appendice 1 nell'esercizio dei propri diritti in virtù del fatto che il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente è stato effettivamente eliminato, la Parte che propone la modifica ("Parte che apporta modifiche") include nella notifica la prova di tale eliminazione.

3. L'altra Parte non ha diritto ad alcun tipo di compensazione qualora il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente sia stato effettivamente eliminato.

4. Per ogni altra modifica proposta, la Parte che apporta modifiche includerà nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della variazione del campo di applicazione accettato del presente accordo. Qualora la Parte che apporta modifiche proponga correzioni o rettifiche di natura tecnica di minore importanza o esclusivamente formali che non modificano l'appalto disciplinato, tali modifiche vengono notificate almeno ogni due anni.

Risoluzione delle obiezioni

5. Qualora l'altra Parte formuli un'obiezione ("Parte che obietta") alla notifica presentata dalla Parte che apporta modifiche, entrambe le Parti cercheranno di addivenire ad una soluzione dell'obiezione mediante consultazioni bilaterali. Nel corso di tali consultazioni le Parti dovranno considerare:

  • a) la prova relativa all'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato di un ente, in caso di notifica ai sensi del paragrafo 2;
  • b) la prova che la modifica proposta non influisce sul campo di applicazione, nel caso di una
  • notifica ai sensi del paragrafo 3; nonché
  • c) qualsiasi richiesta inerente la necessità o il livello dell'adeguamento compensativo derivante dalle modifiche notificate ai sensi del paragrafo 1. Tali adeguamenti posso essere rappresentati da un ampliamento del campo di applicazione della compensazione effettuato dalla Parte che apporta modifiche oppure dal ritiro di un equivalente campo di applicazione effettuato dalla Parte che obbietta, allo scopo di mantenere un equilibrio fra diritti e gli obblighi nonché un livello comparabile del campo di applicazione concordato ai sensi del presente capo.

6. Qualora la Parte che obietta ritenga che, a seguito delle consultazioni bilaterali previste al paragrafo 5:

  • a) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera a), il controllo o l'influenza da parte dello Stato su un appalto disciplinato da parte di un ente non sia stato efficacemente eliminato;
  • b) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera b), una modifica non sia in linea con i criteri di cui al paragrafo 3 e condizioni il campo di applicazione e dovrebbe essere quindi soggetta ad adeguamenti compensativi; e/o
  • c) nel caso previsto dal paragrafo 5, lettera c), qualora gli adeguamenti compensativi proposti nel corso delle consultazioni tra le Parti non siano adeguati al fine di mantenere un livello comparabile del campo di applicazione concordato

le Parti possono adire il meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del capo dell'accordo.

Attuazione

7. Le modifiche proposte entrano in vigore esclusivamente se:

  • a) l'altra Parte non ha inviato alla Parte che apporta modifiche un'obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alle modifiche proposte;
  • b) le Parti hanno raggiunto un accordo a seguito di debite consultazioni ai sensi del paragrafo 6; oppure
  • c) l'obiezione è stata risolta ricorrendo al meccanismo di risoluzione delle controversie ai sensi del paragrafo 6.]

[Stati Uniti: 1. Ai sensi del presente capo, una Parte può apportare rettifiche di natura puramente formale al proprio campo di applicazione oppure correzioni di minore importanza alle proprie integrazioni nell'allegato X, a patto che l'altra Parte ne sia notificata per iscritto e che l'altra Parte non formuli obiezioni per iscritto entro 30 giorni dalla data di notifica. La Parte che apporta tali rettifiche o correzioni di minore importanza non è tenuta a riconoscere adeguamenti compensativi all'altra Parte.

2. Una Parte può diversamente modificare il proprio campo di applicazione ai sensi del presente capo purché la Parte:

  • a) presenti la notifica per iscritto all'altra Parte e l'altra Parte non formuli obiezione entro 30 giorni dalla data della notifica; nonché
  • b) entro 30 giorni dalla data della notifica, offra adeguamenti compensativi all'altra Parte al fine di mantenere un livello di campo di applicazione comparabile con il livello che ci sarebbe stato se non fosse stata apportata la modifica.

3. Una notifica ai sensi del paragrafo 2 comprende:

  • a) per ciascuna proposta di recesso di un ente dall'allegato X in virtù del fatto che il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione; oppure
  • b) per qualsiasi altra modifica proposta, una spiegazione della ragione della modifica proposta e le informazioni su come la modifica proposta possa eventualmente condizionare i benefici acquisiti dall'altra Parte ai sensi del presente capo.

4. Una Parte non è tenuta a prevedere adeguamenti compensativi qualora le Parti concordino che la modifica proposta riguarda un ente appaltante sul quale una Parte ha efficacemente eliminato il proprio controllo o la propria influenza. Qualora una Parte formuli obiezioni all'affermazione che tale controllo o influenza dello Stato siano stati efficacemente eliminati, la Parte che obietta ha facoltà di richiedere ulteriore informazioni o consultazione allo scopo di chiarire la natura di qualsivoglia controllo o influenza da parte dello Stato e raggiungere un accordo in merito al campo di applicazione ininterrotto dell'ente appaltante, ai sensi del presente capo.

5. Le Parti cercheranno di trovare una soluzione a qualsiasi obiezione ad una modifica proposta mediante consultazione3) In tali consultazioni, le Parti considerano la modifica proposta e, nel caso di notifica ai sensi del paragrafo 3, lettera b), qualsiasi richiesta di adeguamenti compensativi, al fine di mantenere l'equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile di campo di applicazione concordato paragonabile al livello che ci sarebbe stato ai sensi del presente capo qualora non fosse intervenuta la modifica.

6. […] modifica l'allegato X allo scopo di rispecchiare qualsiasi rettifica o modifica apportata ai sensi del presente articolo.]

Articolo X.19: [UE: Competenze del comitato pertinente] [Stati Uniti: Comitato per gli appalti pubblici]

[UE: Il comitato pertinente istituito ai sensi dell'articolo […] ha facoltà di:

  • a) approvare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo X.15;
  • b) avallare gli adeguamenti compensativi risultanti dalle modifiche che si ripercuotono sul campo di applicazione;
  • c) rivedere, qualora necessario, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente;
  • d) approvare i criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi del campo di applicazione;
  • e) sottoporre al comitato FTA proposte volte ad approvare gli adeguamenti risultanti dalle modifiche contenute nelle disposizioni dell'AAP;
  • f) considerare questioni relative agli appalti pubblici che vengano riportate da una delle Parti;
  • g) scambiare informazioni relative ad opportunità di appalti pubblici, compresi quelli a livelli diversi dal livello centrale, disponibili in ciascuna Parte; nonché
  • h) trattare qualsiasi altra questione relativa al funzionamento del presente capo.]

[Stati Uniti: 1. Con la presente le Parti istituiscono un comitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Su richiesta di una Parte, il comitato si riunisce per trattare questioni relative alla realizzazione e al funzionamento del presente capo, quali:

  • a) questioni relative ad appalti pubblici che vengano riferite da una delle Parti;
  • b) ogni altra questione relativa al funzionamento del presente capo.

2. Il comitato per gli appalti pubblici è costituito dal forum designato per il dialogo sulla regolamentazione delle problematiche degli appalti (Dialogue on Regulatory Procurement Issues) e il dialogo sulle problematiche degli appalti internazionali (Dialogue on International Procurement Issues) stabiliti dal Forum bilaterale per gli appalti pubblici (Bilateral Government Procurement Forum) nel 2011.]

Articolo X.20: Adeguamento dell'accordo sugli appalti pubblici AAP

[UE: Qualora il testo contenente le disposizioni della versione riveduta dell'accordo sugli appalti pubblici fosse modificato o sostituito da un altro accordo, le Parti considereranno di modificare, qualora pertinente, il presente capo a seguito di dovute consultazioni.]

[Stati Uniti: Articolo X.21: Garantire l'integrità nelle pratiche di appalto

1. A norma dell'[articolo X.2 del capo sull'anticorruzione4) - misure per combattere la corruzione], per gli enti elencati nella sezione A, ciascuna Parte approva o mantiene procedure per dichiarare non idoneo alla partecipazione all'appalto della Parte un fornitore che la Parte abbia determinato essere coinvolto in corruzione, frode, altri atti illegali relativamente all'appalto.

2. Ciascuna Parte è tenuta a inviare ad un fornitore dell'altra Parte direttamente coinvolto in un procedimento adottato o continuato ai sensi del paragrafo 1:

  • a) un preavviso ragionevole che tale procedimento è stato avviato, comprendente la descrizione della natura del procedimento stesso, una dichiarazione dell'autorità legale che ha avviato il procedimento, una descrizione generale delle questioni causa di controversia; nonché
  • b) una congrua opportunità di sottoporre fatti e argomenti a sostegno della propria posizione.

3. Ciascuna Parte è tenuta a pubblicare i nomi dei fornitori per i quali si sia stabilita la non idoneità di cui al paragrafo 1.

4. Una Parte ha facoltà di richiedere all'altra Parte informazioni relative al fornitore che l'altra Parte abbia dichiarato non idoneo ai sensi del paragrafo 1. La Parte che riceve tale richiesta è tenuta a fornire le informazioni relative al fornitore, ivi compresa la ragione per cui la Parte abbia dichiarato non idoneo il fornitore, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.]

1) , 4)
Si vedano i documenti separati che chiariscono il capo anticorruzione proposto dagli Stati Uniti
2)
[UE: Per ragioni di chiarezza, va sottolineato che tale disposizione si applica anche ad appalti destinati a enti appaltanti disciplinati come definito negli allegati da X-1 a X-3, ad esempio enti quali una centrale di committenza, un agente di acquisto designato oppure organizzazioni di acquisto cooperativo, anche per mezzo di elenchi ad uso ripetuto o altri strumenti di appalto aggregato.]
3)
[Stati Uniti: Per maggiore certezza, questo articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al Capitolo XX]