LEGENDA - Questo é uno dei "testi consolidati" usciti dal tavolo delle trattative. Rispecchia convergenze e divergenze fra USA ed UE. La traduzione rispetta le caratteristiche del leak originale in inglese diffuso da Greenpeace, che non ha fornito suggerimenti relativi al significato dei segni grafici. Si può intuire che le parentesi quadre racchiudono le richieste definitive di una delle due delegazioni sulle quali la controparte non concorda. Fuori dalle parentesi quadre, invece, le parti su cui é stato raggiunto l'accordo. I corsivi e i neretti sono quelli dell'originale. Così anche le note, ad eccezione di quelle introdotte da NDC ("Nota del curatore") per segnalare che é stato necessario aggiungerle durante la pubblicazione su Wiki TTIP

Capitolo [ ]

Agricoltura [USA: accesso al mercato]

Proposte consolidate

Capitolo X

Agricoltura [USA: Accesso al Mercato]

Articolo X.1: [UE: Obiettivo,] Portata e Campo di Applicazione

1. [UE: le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, stabiliscono con il presente accordo le disposizioni necessarie per la promozione e la facilitazione degli scambi di prodotti agricoli delle parti.]

2. [UE: le parti riconoscono le differenze nei loro rispettivi modelli agricoli e la necessità di garantire che il presente accordo non influisca negativamente sulla diversità agricola delle parti.]

3. [UE: le parti riconoscono che le loro rispettive scelte sociali possono differire rispetto alle decisioni di politica pubblica aventi un impatto sull'agricoltura. A tale proposito, nessuna disposizione del presente accordo impedirà alle parti di adottare i provvedimenti necessari per conseguire obiettivi politici legittimi quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente o della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la protezione della diversità culturale che entrambe le parti ritengono appropriate. Entrambe le parti cercheranno di garantire che l'effetto di tali provvedimenti non crei inutili ostacoli agli scambi di prodotti agricoli tra di loro e che i provvedimenti non siano più restrittivi per gli scambi di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo legittimo.]

4. Il presente capitolo si applica ai provvedimenti adottati o mantenuti [UE: dalle parti in relazione agli scambi di prodotti agricoli (in appresso "i prodotti agricoli") tra di loro rientranti nella definizione di cui all'allegato I dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC] [USA: da una parte per quanto attiene agli scambi di prodotti agricoli].

5. [UE: il presente capitolo non si applica alle misure di cui all'allegato A dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, che saranno analizzate nel capitolo {X sulle MSF}, o ad altre misure di altri capitoli applicabili ai prodotti agricoli].

Articolo X.2: [UE: Cooperazione nell'Agricoltura]

1. [UE: le parti ricordano il ruolo di primo piano della sostenibilità nella sua dimensione economica, sociale e ambientale in agricoltura e mirano a sviluppare una cooperazione e un dialogo fruttuosi su tematiche concernenti la sostenibilità agricola. A tal fine, le parti collaboreranno allo scopo di:

  • a) agevolare la condivisione di informazioni e di conoscenze tramite reti di agricoltori, ricercatori e autorità pubbliche; nonché
  • b) scambiare idee e condividere esperienze nello sviluppo di pratiche agricole sostenibili, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura biologica e i programmi di sviluppo rurale ecocompatibili.]

2. [UE: le parti cooperano sulle questioni concernenti le indicazioni geografiche secondo quanto stabilito dalla sezione 3 (articoli 22-24) dell'accordo TRIPS, fatte salve le pertinenti disposizioni di cui al capitolo sulla proprietà intellettuale del presente accordo. Le parti ribadiscono l'importanza delle denominazioni di origine dei prodotti e delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e per lo sviluppo rurale e, in particolare, per le piccole e medie imprese.]

Articolo X.3: Cooperazione nei Consessi Multilaterali [UE: e in Altre Sedi]

1. Le parti cooperano per agevolare la conclusione positiva di negoziati agricoli in seno all'OMC [UE: e ritengono che il presente accordo costituisca un importante contributo in tal senso.] [USA: che:

  • a) migliori sostanzialmente l'accesso ai mercati per i prodotti agricoli;
  • b) riduca, al fine di eliminarle gradualmente, le sovvenzioni alle esportazioni agricole;
  • c) sviluppi regole che eliminino le restrizioni al diritto di un individuo di esportare prodotti agricoli; nonché
  • d) riduca in modo significativo il sostegno interno distorsivo degli scambi.]

2. [UE: le parti riconoscono gli sforzi intrapresi nelle sedi internazionali per promuovere la sicurezza alimentare e la nutrizione a livello globale, nonché l'agricoltura sostenibile, e si impegnano a cooperare attivamente in tali sedi. A tal fine, le parti:

  • a) si astengono dall'applicare restrizioni alle esportazioni e tasse sulle esportazioni che potrebbero acuire la volatilità, aumentare i prezzi e avere un effetto dannoso sulle forniture fondamentali di prodotti agricoli alle parti e ad altri partner commerciali e auspicano un approccio coordinato nelle sedi pertinenti; nonché
  • b) promuovono la ricerca e l'innovazione e condividono prassi al fine di garantire una produzione alimentare efficiente a fronte della crescente domanda alimentare mondiale e, al tempo stesso, per garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali.]

3. [USA: le parti si adoperano per promuovere lo sviluppo agricolo internazionale e una maggiore sicurezza alimentare globale:

  • a) promuovendo solidi mercati globali per i prodotti alimentari e per i fattori di produzione agricoli;
  • b) cercando di evitare le misure commerciali ingiustificate che aumentano i prezzi alimentari a livello mondiale o acuiscono la volatilità dei prezzi, in particolare evitando l'impiego di tasse sulle esportazioni, divieti di esportazione o restrizioni alle esportazioni dei prodotti agricoli; nonché
  • c) promuovendo e sostenendo la ricerca e l'istruzione allo scopo di sviluppare nuovi prodotti agricoli innovativi e strategie che facciano fronte alle sfide globali legate alla produzione abbondante, sicura e accessibile di alimenti, mangimi, fibre ed energia.]

4. [UE: le parti collaborano per promuovere l'esportazione di prodotti agricoli provenienti dai paesi meno sviluppati e per favorire l'integrazione regionale degli scambi di prodotti agricoli.]

Articolo X.4: [UE: Concorrenza all'Esportazione]

1. [UE: ai fini del presente articolo, le "sovvenzioni alle esportazioni" hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.]

2. [UE: per "misure di effetto equivalente" si intendono i crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi assicurativi, nonché tutte le misure che hanno un effetto equivalente su una sovvenzione all'esportazione.]

3. [UE: le parti ribadiscono il loro impegno, espresso nella dichiarazione ministeriale di Bali del 2013, ad attuare la soppressione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni e regole concernenti tutte le misure all'esportazione di effetto equivalente.]

4. [UE: all'entrata in vigore del presente accordo, nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni alle esportazioni o altre misure di effetto equivalente su un prodotto agricolo esportato o incorporato in un prodotto esportato nel territorio dell'altra parte o nel territorio di una non-parte con cui entrambe le parti hanno concluso un accordo di libero scambio che prevede la completa abolizione, da parte della non-parte, dei dazi su quel prodotto agricolo a vantaggio di entrambe le parti. Il presente paragrafo non si applica al sostegno finanziario alle esportazioni di cui al paragrafo 5, per il quale si applicano i paragrafi da 5 a 7.]

5. [UE: le parti riconoscono il lavoro svolto nel quadro del ciclo di Doha dell'OMC in relazione alle norme che disciplinano la gestione dell'erogazione di crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi assicurativi ("sostegno finanziario alle esportazioni"). Le parti non concedono alcun sostegno finanziario all'esportazione di un prodotto agricolo, fornito dai soggetti di cui al paragrafo 6, destinato al territorio dell'altra parte o al territorio di una non parte di cui al paragrafo 4, ove la non parte abbia completamente abolito i dazi su quel prodotto agricolo a vantaggio di entrambe le parti, a meno che tale sostegno finanziario alle esportazioni non sia conforme ai termini e alle condizioni di cui al paragrafo 7. I crediti all'esportazione, le garanzie sui crediti all'esportazione e i programmi assicurativi includono:

  • a) il sostegno finanziario diretto, che comprende i crediti/finanziamenti diretti, i rifinanziamenti e il sostegno sul tasso di interesse;
  • b) la copertura dei rischi, che comprende l'assicurazione o la riassicurazione dei crediti all'esportazione e le garanzie sui crediti all'esportazione;
  • c) i contratti di credito a livello governativo, che includono le importazioni di prodotti agricoli dal paese creditore con assunzione di parte o tutti i rischi da parte del governo del paese esportatore; nonché
  • d) qualsiasi altra forma di sostegno governativo ai crediti all'esportazione, diretto o indiretto, incluse la fatturazione differita e la copertura del rischio di cambio.]

6. [UE: le disposizioni del presente articolo si applicano al sostegno finanziario alle esportazioni fornito da o per conto dei seguenti soggetti, di seguito denominati "soggetti finanziatori delle esportazioni", se tali soggetti sono stabiliti a livello nazionale o sub-nazionale:

  • a) dipartimenti governativi, agenzie o organi statutari;
  • b) qualsiasi istituto o ente finanziario impegnato nel finanziamento delle esportazioni che preveda la partecipazione governativa in via di equità, la fornitura di fondi e prestiti o la sottoscrizione delle perdite;
  • c) imprese commerciali di Stato operanti nel settore dell'esportazione agricola; nonché
  • d) qualsiasi banca o altro istituto privato finanziario, di assicurazione dei crediti o di garanzia che agisce per conto o sotto la direzione di governi o loro agenzie.]

7. [UE: il sostegno finanziario alle esportazioni è fornito in conformità ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

  • a) Periodo di rimborso massimo: il periodo di rimborso massimo per il sostegno finanziario alle esportazioni ai sensi del presente accordo. Trattandosi del periodo che va dal punto di partenza del credito1) alla data prevista dal contratto per il pagamento finale, non deve essere superiore a 180 giorni. Quanto sopra si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. I contratti in essere che sono stati stipulati prima della firma del presente accordo e che operano su un arco di tempo più lungo rispetto a quanto definito nella frase precedente rimangono validi fino alla fine della loro data contrattuale, a condizione che siano notificati all'altra parte.
  • b) Autofinanziamento: le garanzie sui crediti all'esportazione, i programmi assicurativi e riassicurativi e i programmi di copertura del rischio di altro tipo di cui al comma 5, lettere b), c) e d) di cui sopra costituiscono un autofinanziamento. Nel caso in cui i tassi di premio applicati conformemente a un programma siano insufficienti a coprire i costi e le perdite operative del programma stesso nell'arco di un precedente periodo continuo di quattro anni, ciò deve, di per sé, essere sufficiente per stabilire che il programma non costituisce un autofinanziamento. Inoltre, nel caso in cui si rilevi che questi programmi costituiscono sovvenzioni alle esportazioni ai sensi del punto j) dell'allegato I dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, essi non devono essere considerati un autofinanziamento ai sensi del presente accordo.]

8. [UE: se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni o altre misure di effetto equivalente sull'esportazione di prodotti agricoli verso l'altra parte o verso il territorio di una non-parte di cui al paragrafo 4, che non sono conformi all'articolo, l'altra parte può applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sull'importazione di tali prodotti a un livello pari al valore più basso tra il dazio NPF applicato o l'aliquota di base fissata nell'allegato X {Tabelle di soppressione dei dazi}, per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione o l'applicazione della misura di effetto equivalente.]

9. [UE: per consentire alla parte importatrice di eliminare la tariffa aggiuntiva applicata conformemente al paragrafo 8, la parte esportatrice fornisce informazioni dettagliate atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.]

10. [UE: le parti ribadiscono l'impegno assunto nel 2013, nel quadro della dichiarazione ministeriale di Bali, volto ad aumentare la trasparenza e migliorare il monitoraggio in relazione a tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni e a tutte le misure di esportazione di effetto equivalente. A tal fine, su richiesta dell'altra parte, una parte fornisce le informazioni necessarie circa le misure applicate nei confronti di un prodotto agricolo destinato al territorio dell'altra parte o al territorio di una non parte di cui al paragrafo 4.]

11. [UE: le parti convengono che gli aiuti alimentari internazionali destinati al territorio delle parti o al territorio di una non-parte con la quale entrambe le parti hanno concluso un accordo di libero scambio, nonché al territorio di un paese meno sviluppato, sono erogati in forma completamente slegata, in contanti e interamente a titolo di sovvenzione ad eccezione di situazioni di emergenza ben definite.
Per situazione di emergenza si intende una situazione in cui:

  • a) il paese destinatario o il Segretario generale delle Nazioni Unite hanno dichiarato lo stato di emergenza; oppure
  • b) è stato lanciato un appello d'emergenza da parte di un paese, di una pertinente agenzia delle Nazioni Unite, compresi il Programma alimentare mondiale e il programma umanitario delle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce Rossa o dalla Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, da una pertinente agenzia intergovernativa regionale o internazionale o da un'organizzazione umanitaria non governativa di provata competenza che tradizionalmente collabora con i precedenti organismi; e

in ogni caso, viene effettuata una valutazione della necessità coordinata sotto l'egida di una pertinente agenzia delle Nazioni Unite, compresi il Programma alimentare mondiale, il Comitato internazionale della Croce Rossa o la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. La valutazione delle necessità dovrebbe essere effettuata coinvolgendo il governo beneficiario e può coinvolgere una pertinente organizzazione intergovernativa regionale o una ONG. Queste ultime possono essere coinvolte soltanto in coordinamento con la pertinente agenzia delle Nazioni Unite o con il Comitato internazionale della Croce Rossa/la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, a seconda dei casi.] [UE: l'UE si riserva il diritto di modificare la sua proposta a seguito dell'esito dell'ADS. Ciò non costituisce una posizione ufficiale dell'UE nei negoziati multilaterali.]

USA: Articolo X.5: [Sovvenzioni alle Esportazioni]

[USA: una parte non può introdurre o mantenere sovvenzioni alle esportazioni su prodotti agricoli destinati al territorio di un'altra parte.]

UE: Articolo X.6: [Sostegno Interno]

[UE: l'UE si riserva il diritto di presentare una proposta sul sostegno interno, in particolare sull'interazione tra il sostegno interno distorsivo degli scambi e gli impegni in materia di accesso al mercato. Ciò non pregiudica la posizione dell'UE nei negoziati multilaterali.]

Articolo X.7: Comitato per l'Agricoltura

1. Le parti istituiscono un comitato per l'agricoltura [UE: composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato per l'agricoltura ] [USA: che] riferisce al [UE: {comitato per il commercio}] [USA: comitato misto per il commercio]. [USA: ciascuna parte ha un rappresentante in seno al comitato.

2. Il comitato [UE: per l'agricoltura] deve [USA: offrire un forum finalizzato a]:

  • a) [UE: monitorare e promuovere la cooperazione in materia di attuazione e di gestione del capitolo {capitolo TTIP in materia di agricoltura}, allo scopo di facilitare gli] [USA: alla facilitazione degli] scambi di prodotti agricoli fra le parti;
  • b) [UE: fornire alle parti un forum di discussione degli sviluppi dei programmi agricoli nazionali e degli scambi di prodotti agricoli fra le parti;]
  • c) eliminare gli [USA: all'eliminazione degli] ostacoli [UE: negli] [USA: agli] scambi di prodotti agricoli fra le parti;
  • d) [USA: allo scambio di informazioni sui programmi agricoli nazionali e sulle misure ambientali che interessano l'agricoltura];
  • e) [UE: valutare l'impatto di questo accordo sul settore agricolo di ciascuna parte, nonché il funzionamento degli strumenti del presente accordo e raccomandare qualunque azione si renda necessaria al comitato {per il commercio};]
  • f) [UE: procedere a consultazioni su questioni relative al capitolo {capitolo TTIP in materia di agricoltura} in collaborazione con altri comitati, gruppi di lavoro o altri organismi specializzati pertinenti nel quadro del presente accordo;]
  • g) [UE: svolgere qualsiasi attività aggiuntiva eventualmente affidatagli dal comitato {per il commercio}; e]
  • h) [UE: riferire e sottoporre all'esame del comitato {per il commercio} i risultati delle sue attività a norma del presente paragrafo.]
  • i) [USA: alla discussione su questioni concernenti la concorrenza nel settore delle esportazioni agricole;]
  • j) [USA: alla valutazione di tutte le questioni connesse al presente capitolo; e]
  • k) [USA: alla discussione su questioni concernenti l'agricoltura emerse in seno all'OMC o ad altri consessi multilaterali a cui partecipano le parti.]

3. Il comitato [UE: per l'agricoltura] si riunisce almeno [UE: una volta all'anno] [USA: una volta ogni anno] a meno che le parti [UE: non decidano diversamente] [USA: non decidano altrimenti]. [UE: In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il comitato si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le riunioni del comitato per l'agricoltura sono presiedute dai rappresentanti della parte ospitante.]

4. [UE: Il comitato per l'agricoltura adotta decisioni per consenso.]

5. [USA: il comitato riferisce i risultati di ogni riunione al comitato misto.]

Articolo X. 8: [UE: Questioni Non Tariffarie]

[UE: l'UE si riserva il diritto di presentare una proposta testuale su specifiche questioni non tariffarie.]

Articolo X. 9: [USA: Definizioni]

[USA: ai fini del presente capitolo, si applicano le seguenti definizioni:]
[USA: accordo sull'agricoltura: si intende l'accordo sull'agricoltura dell'OMC, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC;]
[USA: prodotti agricoli: si intendono i prodotti agricoli di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura; e]
[USA: sovvenzioni alle esportazioni: hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura.]

[UE: Allegato X-A: commercio di vino e bevande alcoliche

2)Titolo I
Disposizioni Iniziali

Articolo 1
Applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli Stati Uniti d'America e all'Unione europea, di seguito denominate "le parti".

Articolo 2
Obiettivi

Il presente capitolo è finalizzato ad agevolare il commercio del vino e delle bevande alcoliche tra le parti, migliorare la cooperazione per lo sviluppo di tale commercio e accrescere la trasparenza delle norme che lo disciplinano.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

  • a) "pratica enologica", un processo, un trattamento, una tecnica o un materiale utilizzato per la produzione di vino;
  • b) "COLA", un certificato di approvazione dell'etichetta (Certificate of Label Approval) o un certificato di esenzione dall'approvazione dell'etichetta (Certificate of Exemption from Label Approval) rilasciato dal governo degli Stati Uniti in esito all'accettazione di una domanda di certificato di approvazione, o di esenzione da tale certificato, per un'etichetta o una bottiglia, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari federali statunitensi, comprendente l'insieme delle etichette che possono essere saldamente apposte su una bottiglia di vino o su una bottiglia di bevande alcoliche;
  • c) "originario", utilizzato insieme al nome di una delle parti per il vino importato nel territorio dell'altra parte, indica che il vino è stato prodotto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni di una delle parti a partire da uve interamente prodotte sul territorio della parte interessata; nonché
  • d) "accordo OMC", l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 4
Portata e campo di applicazione

1. Ai fini del presente accordo, il termine "vino" designa la bevanda ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve, eventualmente addizionata di una qualsiasi delle componenti delle uve fresche autorizzate nella parte produttrice, in conformità alle pratiche enologiche autorizzate dai meccanismi di regolamentazione della parte sul cui territorio è prodotto il vino, la quale:

  • a) ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore al 7 % e non superiore a 22 % in volume; nonché
  • b) non contiene coloranti artificiali, né aromatizzanti, né aggiunta di acqua oltre a quanto necessario per esigenze tecniche.

2. Ai fini del presente accordo, il termine "bevanda alcolica" designa la bevanda alcolica:

  • a) avente un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol; nonché
  • b) prodotta:
    • i) o direttamente:
      • – mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente; e/o
      • – mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcol etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande alcoliche ai sensi del presente capitolo; e/o
      • – mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell'allegato X e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all'alcol etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande alcoliche ai sensi del presente capitolo;
    • ii) o mediante miscelazione di una bevanda alcolica con una/uno o più:
      • – altre bevande alcoliche; e/o
      • – alcol etilico di origine agricola o distillati di origine agricola; e/o
      • – altre bevande alcoliche o non alcoliche.

3. I provvedimenti adottati da una delle parti ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana esulano dal campo di applicazione del presente capitolo.

TITOLO II
Pratiche e specifiche enologiche

Articolo 5
Pratiche e specifiche enologiche esistenti

1. Ciascuna parte riconosce che le disposizioni legislative e regolamentari e le prescrizioni dell'altra parte in materia di vinificazione soddisfano gli obiettivi delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e delle proprie prescrizioni nella misura in cui autorizzano pratiche enologiche che non alterano, in maniera incompatibile con le buone pratiche enologiche, il carattere che il vino acquisisce dalle uve da cui trae origine. Le buone pratiche enologiche comprendono le pratiche che rispondono alla ragionevole esigenza tecnologica o pratica di accrescere la serbevolezza o altre qualità o la stabilità del vino e che conseguono l'effetto desiderato dal vinificatore, in particolare senza indurre un'impressione erronea sul carattere e sulla composizione del prodotto.

2. Nell'ambito del presente accordo, il cui campo di applicazione è definito all'articolo 4, nessuna parte applica, sulla base di pratiche enologiche o di specifiche di prodotto, restrizioni all'importazione, alla commercializzazione o alla vendita di vino originario del territorio dell'altra parte ottenuto mediante pratiche enologiche autorizzate dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prescrizioni dell'altra parte, elencate nell'allegato X e pubblicate o ad essa comunicate dall'altra parte.

Articolo 6
Pratiche e specifiche enologiche nuove

1. La parte che intenda autorizzare a fini commerciali sul proprio territorio una nuova pratica enologica o modificare una pratica enologica esistente autorizzata dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prescrizioni elencate nell'allegato X, e che intenda proporre l'inserimento di tale pratica tra quelle autorizzate negli atti dell'allegato X, è tenuta a notificare la propria intenzione pubblicamente e a darne specifica comunicazione all'altra parte, prevedendo un arco di tempo ragionevole per la presentazione di osservazioni e per il loro esame.

2. In caso di autorizzazione di una nuova pratica enologica o di una modifica di una pratica esistente, ai sensi del paragrafo 1, la parte che la autorizza ne dà notifica per iscritto entro 60 giorni all'altra parte.

3. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, una delle parti può opporsi per iscritto alla pratica enologica che è stata autorizzata se ritiene che sia incompatibile con gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o con i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e può chiedere l'avvio di consultazioni in relazione a tale pratica a norma dell'articolo 12.

4. Le parti modificano l'allegato X come disposto all'articolo 12, nella misura necessaria per tenere conto di ogni pratica enologica nuova o modifica di una pratica esistente nei cui confronti non siano state sollevate obiezioni a norma del paragrafo 3 o per la quale le parti abbiano raggiunto una soluzione convenuta reciprocamente in esito alle consultazioni di cui al paragrafo 3. Per quanto attiene alle pratiche enologiche nuove o alle modifiche di pratiche esistenti proposte dopo giorno/mese/anno, ma prima della data di applicazione dell'articolo 5, come disposto all'articolo X, ciascuna parte può precisare che la modifica dell'allegato X non acquista efficacia fino alla data di applicazione dell'articolo 5.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 7
Nomi di origine

1. Gli Stati Uniti dispongono che determinati nomi possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini e per le bevande alcoliche soltanto per designare vini e bevande alcoliche la cui origine è indicata da tali nomi e inseriscono tra tali nomi quelli elencati nell'allegato X, parte A (nomi di vini di qualità prodotti in regioni determinate e nomi di vini da tavola a indicazione geografica); e parte B (nomi degli Stati membri); e nell'allegato X (nomi di bevande alcoliche).

2. L'Unione Europea dispone che i nomi significativi sotto il profilo della viticoltura, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi. L'Unione Europea dispone che i nomi di bevande alcoliche, elencati nell'allegato X, possano essere utilizzati come nomi di origine per le bevande alcoliche soltanto per designare bevande alcoliche la cui origine è indicata da tali nomi.

3. Le autorità competenti di ciascuna parte adottano provvedimenti volti a garantire che i vini e le bevande alcoliche non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non sono etichettati conformemente al presente articolo.

4. Oltre agli obblighi imposti dai paragrafi 1 e 3, gli Stati Uniti mantengono lo status dei nomi elencati nel titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 12.31, riportati nell'allegato X, parte C, come nomi non generici significativi sotto il profilo geografico, riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo o di una particolare regione dell'Unione Europea distinguibile da tutti gli altri vini, in conformità del titolo 27 del Code of Federal Regulations statunitense, sezione 4.24, lettera c), punti 1) e 3), e sezione 12.31 e successive modifiche.

Articolo 8
Etichettatura del vino e delle bevande alcoliche

1. Ciascuna parte dispone che le etichette del vino venduto sul suo territorio non contengano informazioni false o ingannevoli, in particolare in relazione al carattere, alla composizione e all'origine.

2. Ciascuna parte dispone che, fatto salvo il paragrafo 1, il vino possa essere etichettato con indicazioni facoltative o informazioni supplementari in conformità del protocollo sull'etichettatura del vino (in appresso "il protocollo").

3. Nessuna parte impone l'obbligo di indicare sull'etichetta i processi, i trattamenti o le tecniche usati nella vinificazione.

Articolo 9
Certificazione del vino e altre condizioni di commercializzazione

1. L'UE ammette l'importazione, la commercializzazione e la vendita nell'UE di vino originario degli Stati Uniti purché accompagnato da un documento di certificazione, il cui formato e contenuto sono specificati nell'allegato X.

2. L'UE ammette che le informazioni riportate nel documento di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per la firma del produttore, siano prestampate. L'UE ammette che il documento sia trasmesso per via elettronica alle autorità competenti dei propri Stati membri, purché queste abbiano predisposto la tecnologia necessaria.

3. Gli Stati Uniti provvedono a che le decisioni relative al rilascio o al rifiuto di un COLA siano conformi ai criteri pubblicati e soggette a riesame. Il formato e le informazioni necessarie per il modulo di richiesta del COLA figurano nell'allegato X.

4. Gli Stati Uniti ammettono che le informazioni riportate nel modulo di richiesta di cui al paragrafo 3, eccezion fatta per la firma del richiedente, siano prestampate e trasmesse per via elettronica.

5. Ciascuna parte può modificare secondo le proprie procedure interne il proprio modulo di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 3, e in tal caso ne informa tempestivamente l'altra parte. Le parti modificano l'allegato X se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

6. Il presente accordo non impone l'obbligo di certificare che le pratiche e i procedimenti utilizzati per la produzione di vino nell'UE costituiscono adeguate pratiche di cantina ai sensi della sezione 2002 della US Public Law 108-429.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10
Comitato per il commercio di vini e bevande alcoliche

1. Le parti convengono di istituire un comitato per il commercio di vini e bevande alcoliche, in appresso denominato "il comitato", allo scopo di monitorare lo sviluppo del presente protocollo, intensificando la cooperazione, scambiando informazioni, in particolare in merito alle specifiche dei prodotti, e migliorando il dialogo.

2. Attraverso il comitato, le parti si tengono in contatto su tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente protocollo. In particolare, ciascuna parte garantisce di notificare tempestivamente all'altra le modifiche alle leggi e ai regolamenti sulle questioni contemplate dal presente protocollo che hanno un impatto sui prodotti scambiati tra di loro.

3. Il comitato vigila sul corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.

4. Il comitato può modificare gli allegati del presente capitolo. Le parti possono, in particolare, modificare l'allegato X e adottare norme specifiche, alla luce della loro cooperazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, per quanto attiene alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande alcoliche, compresi i requisisti di etichettatura e affini, nonché le definizioni dei prodotti e la certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande alcoliche.

5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11
Cooperazione e risoluzione delle controversie

1. Le parti affrontano le questioni concernenti il commercio dei vini e delle bevande alcoliche e, in particolare:
- la definizione dei prodotti, la certificazione e l'etichettatura dei vini;
- l'uso di varietà di uve nella vinificazione e relativa etichettatura;
- l'uso di termini tradizionali sulle etichette dei vini;
- la definizione dei prodotti, la certificazione e l'etichettatura delle bevande alcoliche.

2. Le disposizioni di cui alla parte X (va inserito il titolo TTIP specifico del capitolo sulla risoluzione delle controversie) dell'accordo si applicano, mutatis mutandis, a tutte le questioni connesse al presente capitolo.

Articolo 12
Gestione dell'accordo e cooperazione

{Il presente articolo può essere adattato per tenere conto delle disposizioni dell'articolo 10.}
1. Le parti si tengono in contatto su tutte le questioni relative al commercio bilaterale del vino e delle bevande alcoliche e all'attuazione e al funzionamento del presente accordo. In particolare ciascuna parte, se riceve una richiesta in tal senso, assiste l'altra parte mettendo a disposizione dei suoi produttori informazioni relative ai limiti specifici in vigore sul proprio territorio per i contaminanti e i residui.

2. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra le proposte di modifica delle proprie norme di etichettatura e, tranne che per le modifiche di minore entità senza ripercussioni sull'etichettatura dei vini e delle bevande alcoliche dell'altra parte, lascia a quest'ultima un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni.

3. Ciascuna parte può notificare all'altra per iscritto:

  • a) una richiesta di riunione o di consultazioni tra i rappresentanti delle parti per discutere di qualsiasi questione relativa all'attuazione dell'accordo, comprese consultazioni riguardo alle nuove pratiche enologiche di cui all'articolo 6;
  • b) una proposta di modifica degli allegati o del protocollo, comprese le sue appendici;
  • c) le disposizioni legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo;
  • d) informazioni o suggerimenti per il funzionamento ottimale dell'accordo; nonché
  • e) raccomandazioni e proposte su temi di reciproco interesse.

4. La parte che abbia ricevuto una notifica a norma del paragrafo 3, lettere a), b), d) o e), risponde entro un periodo di tempo ragionevole, comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento della medesima. Tuttavia, se viene presentata una richiesta di consultazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), le parti si riuniscono entro 30 giorni salvo diverso accordo.

5. Le modifiche di un allegato del presente capitolo o del protocollo, comprese le sue appendici, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della risposta scritta alla notifica presentata da una delle parti, a norma del paragrafo 3, lettera b), del testo modificato dell'allegato o del protocollo, comprese le sue appendici, che conferma l'accordo dell'altra parte sul testo modificato, oppure entrano in vigore a una data specificata dalle parti.

6. Ciascuna parte trasmette gli avvisi, le richieste, le risposte, le proposte, le raccomandazioni e ogni altra comunicazione previsti dal presente capitolo al punto di contatto dell'altra parte, indicato nell'allegato X. Ciascuna parte notifica tempestivamente i cambiamenti del proprio punto di contatto.

7.

  • a) Ciascuna parte e gli interessati della parte medesima possono:
    • i) presentare richieste di informazioni su questioni inerenti ai titoli I, II e III del capitolo, compreso il protocollo; nonché
    • ii) presentare informazioni relative ad azioni che potrebbero essere incompatibili con gli obblighi imposti in tali titoli al punto di contatto dell'altra parte indicato nell'allegato X.
  • b) Attraverso il proprio punto di contatto, ciascuna parte:
    • i) garantisce l'esame tempestivo della questione e la risposta tempestiva alle richieste e alle informazioni presentate; nonché
    • ii) agevola le successive comunicazioni tra l'altra parte, o gli interessati di tale parte, e le autorità incaricate dell'applicazione dell'accordo o altre autorità competenti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Norme applicabili

Salvo diversa disposizione del presente protocollo o accordo, i prodotti contemplati dal presente protocollo sono importati e commercializzati tra le parti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

Articolo 14
Relazione con altri accordi

1. Gli accordi del 1994 in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul mutuo riconoscimento di talune bevande distillate/alcoliche cessano di essere applicabili.

2. Gli accordi del 2006 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino cessano di essere applicabili.

3. Le disposizioni del presente accordo:

  • a) lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'accordo OMC;
  • b) non obbligano le parti ad adottare provvedimenti riguardo ai diritti di proprietà intellettuale che non sarebbero stati altrimenti adottati in base alle disposizioni legislative, regolamentari e procedurali delle parti in materia di proprietà intellettuale, in conformità della lettera a).

4. Le disposizioni del presente accordo non vietano a una parte di adottare, se del caso, provvedimenti atti a permettere l'uso di nomi di origine omonimi purché i consumatori non rischino di essere indotti in errore, né di consentire a una persona di utilizzare, nell'ambito dell'attività commerciale, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari in una maniera che non induce in errore i consumatori.

4.3)Il presente accordo non pregiudica la libertà di parola negli Stati Uniti, sancita dal primo emendamento della Costituzione statunitense, né nell'Unione europea.

5. L'articolo 7 non può essere interpretato, di per sé, come una definizione della proprietà intellettuale o come fonte di un obbligo per le parti di conferire o riconoscere diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, i nomi elencati nell'allegato X non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa statunitense e i nomi elencati nell'allegato X non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente capitolo costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo X dell'accordo, il presente capitolo sia applicato in via provvisoria, i riferimenti nel capitolo alla data di entrata in vigore si intendono riferiti alla data di applicazione a titolo provvisorio del presente accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea.

Allegati
Allegato X: (Elenco delle pratiche enologiche)
Allegato X: (Elenco dei prodotti da autorizzare per l'edulcorazione delle bevande alcoliche)
Allegato X: (Documento di certificazione)
Allegato X: Parte A , Parte B, Parte C (elenco dei nomi di vini dell'UE)
Allegato X: Elenco delle bevande alcoliche dell'UE e degli USA
Protocollo sull'etichettatura del vino

[USA: ALLEGATO X-B: BEVANDE DISTILLATE]

1. [USA: il presente allegato si applica alla preparazione, all'adozione e all'applicazione di provvedimenti degli enti governativi centrali in materia di bevande distillate.]

2. [USA: nessuna parte esige che uno degli elementi riportati di seguito figuri sul contenitore, sull'etichetta o sulla confezione di una bevanda distillata:

  • a) data di confezionamento;
  • b) data di imbottigliamento;
  • c) data di produzione o di fabbricazione;
  • d) data di scadenza;
  • e) termine minimo di conservazione; oppure
  • f) data di consumo consigliata,]

[USA: salvo che una parte richieda di visualizzare il termine minimo di conservazione sui prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione più breve di quanto generalmente accettato dal consumatore.]

3. [USA: nessuna parte esige che sui contenitori, sulle etichette o sulla confezione delle bevande distillate figuri la traduzione dei marchi o dei nomi commerciali.]

4. [USA: ciascuna parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, figurino su un'etichetta aggiuntiva apposta sul contenitore della bevanda distillata. Ciascuna parte consente che tali etichette aggiuntive siano apposte sul contenitore della bevanda distillata importata dopo l'importazione ma prima che il prodotto venga messo in vendita nel territorio della parte. Una parte può chiedere che l'etichetta aggiuntiva sia apposta prima dello sdoganamento.]

5. [USA: ciascuna parte consente che i contenitori o le etichette delle bevande distillate includano codici di identificazione dei lotti, a condizione che non siano fuorvianti per i consumatori. A tal fine, ciascuna parte autorizza i fornitori a stabilire:

  • a) dove collocare i codici di identificazione dei lotti sul contenitore o sulle etichette, purché essi non siano posizionati in modo da nascondere le informazioni obbligatorie; nonché
  • b) la dimensione specifica del carattere, il tipo e la formattazione dei codici.]

6. [USA: nessuna parte applica generalmente un provvedimento nei confronti di bevande distillate immesse in commercio sul territorio della parte prima della data di entrata in vigore del provvedimento.]

7. [USA: qualora una parte richieda un campione, il risultato di un test o la certificazione dell'origine, dell'età o dell'autenticità delle bevande distillate prodotte nel territorio di un'altra parte prima che il prodotto possa essere immesso sul suo mercato, la parte:

  • a) chiede generalmente al fornitore di procurarsi il campione, il risultato del test o la certificazione soltanto per la spedizione iniziale di una particolare marca, produttore e lotto; nonché
  • b) non esige che il quantitativo del campione sia superiore rispetto a quanto necessario per ultimare la pertinente procedura di valutazione della conformità.]

[USA: nessuna disposizione del presente paragrafo preclude a una parte di procedere alla verifica di uno specifico risultato di un test o di una specifica certificazione, né di esigere un campione, un test o una certificazione non di routine qualora essa nutra ragionevoli dubbi circa la conformità di una marca, un produttore e un lotto determinati.]

8. [USA: qualora una parte richieda certificazioni di analisi per le bevande distillate importate, essa accetta a tal fine un certificato rilasciato dall'altra parte o da un soggetto autorizzato dall'altra parte a fornire simili certificazioni.

9. [USA: ai fini del presente allegato, si intende per:]
[USA: bevanda distillata: una bevanda alcolica distillata ad uso commestibile, e tutte le relative diluizioni o miscele, destinata al consumo;]
[USA: informazioni obbligatorie: le informazioni che una parte esige che figurino sul contenitore, sull'etichetta o sulla confezione della bevanda distillata; e]
[USA: fornitore: il produttore, l'importatore, l'esportatore, l'imbottigliatore o il grossista.]

1)
Il "punto di partenza del credito" non è successivo alla data media ponderata o alla data effettiva di arrivo dei prodotti nel paese destinatario per un contratto in base al quale le spedizioni vengono effettuate in un periodo di sei mesi consecutivi
2)
UE: Disposizioni concernenti le bevande alcoliche che devono essere adattate e/o ulteriormente sviluppate.
3)
NDC: nell'originale anche questo comma é contrassegnato con nil numero 4